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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. R.G. 6485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 6485/2024 R.G., promossa
DA
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Matteo A. Cassa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura rilasciata su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. da ritenersi in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 13 dicembre 2024
OPPONENTE-CONVENUTO SOSTANZIALE contro
cod. fisc. e P. Iva elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Romiti che la rappresenta e difende, come da procura posta in calce alla comparsa di risposta depositata il 13 febbraio 2025
OPPOSTO-ATTORE SOSTANZIALE oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: all'udienza del 13 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti.
1 In particolare, per l'avv. Alessandra Sarnari, in sostituzione dell'avv. Matteo Parte_1
A. Cassa, dopo aver insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., ha precisato le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, qui di seguito riportate: <Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per tutti i motivi e le causali sopra esposti: In via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla ditta nei confronti della Controparte_1 sig.ra e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1238/2024; - con Parte_1 vittoria di spese e competenze professionali delle presente giudizio, comprensive di accessori come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver ricevuto le seconde>>.
Per l'avv. Giuseppe Romiti ha concluso come da comparsa di Controparte_1 risposta chiedendo: <Voglia il tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere
l'opposizione proposta dalla sig.ra al decreto ingiuntivo n. 1238/2024 del tribunale di Parte_1
Ancona perché infondata o con ogni statuizione, e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'opposto decreto.>>
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento della propria richiesta, ha dedotto: Parte_1
- che il 6 novembre 2024 le era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 1238/2024, emesso dal tribunale di Ancona il 14 ottobre 2024 su ricorso di LO LB &
C. S.n.c., con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, di €
11.295,71 oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo, di € 567,00 per compenso professionale e, infine, di € 145,50 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- che con l'atto di costituzione di ipoteca volontaria del 15 dicembre 2016, redatto dal notaio aveva prestato garanzia per il pagamento del debito Persona_1 contratto da nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
impegnandosi al pagamento delle relative spese e imposte;
[...]
- che, al fine di rimborsare a le somme da questa Controparte_1
anticipate per le spese e le tasse concernenti l'atto di costituzione della garanzia, aveva effettuato i seguenti versamenti: “ – euro 3.337,69 (…) in contanti, in varie trance nelle
2 mani del sig. presso i locali della ditta A.S. L'Avicola del Sole Srl in Foggia, Controparte_1 nel periodo tra il 2017 e il 2022; - euro 4.000,00 (…) con bonifico bancario, effettuato dal conto della sig.ra al conto corrente intestato alla ditta (…), in Pt_1 Controparte_1 data 30 settembre 2022 (…); - euro 2.458,02 (…) con bonifico bancario, effettuato dal conto della sig.ra al conto corrente intestato alla ditta (…), in data Pt_1 Controparte_1
17 novembre 2022 (…); - euro 1.500,00 (…) con bonifico bancario, effettuato dal conto della sig.ra al conto corrente intestato alla ditta (…), in data Pt_1 Controparte_1
20 gennaio 2023 (…).”;
- che, “nonostante i predetti e documentati versamenti”, in data 17 gennaio 2023, aveva ricevuto da la richiesta di pagamento di € 11.734,02 Controparte_1 per il rimborso delle spese e delle imposte anticipate per la costituzione dell'ipoteca volontaria;
- che il predetto importo era diverso da quello oggetto del successivo decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 11.295,71;
- di aver contestato la debenza delle somme con missiva inoltrata a mezzo PEC il 19 febbraio 2024.
2. Si è tempestivamente costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1 contestato gli asserti dell'opponente affermando:
- che, con atto a ministero notaio aveva costituito Persona_1 Parte_1
ipoteca volontaria in suo favore e a garanzia del debito contratto nei suoi riguardi da
A.S. L'Avicola del Sole s.r.l., di ammontare pari – all'epoca dell'atto – ad €
299.021,97;
- che, successivamente alla costituzione dell'ipoteca volontaria, la A.S. L'Avicola del
Sole s.r.l. aveva effettuato il pagamento delle sole fatture contraddistinte con i numeri
195/2015, 1 e 4/2016;
- che, per ottenere il pagamento del residuo del credito vantato nei confronti dell' A.S.
L'Avicola del Sole s.r.l., pari ad € 275.718,16 aveva richiesto ed ottenuto dal tribunale di Ancona il decreto ingiuntivo n. 1232/2024, non opposto;
- che “tra le sole tre fatture onorate dalla la n. 4 del 13 gennaio Controparte_2
2016, emessa per l'importo di € 7.598,02, era stata pagata con tre bonifici
3 rispettivamente di € 4.000,00 in data 3 ottobre 2022; € 2.458,02 in data 18 novembre
2022; € 1.500,00 in data 23 gennaio 2023;
- che detti esborsi, pur provenendo dal conto di , erano stati Parte_1
espressamente destinati al pagamento della fattura sopra indicata;
- di non aver mai ricevuto alcun'altra somma in contanti per il rimborso delle spese e delle tasse relative all'atto di costituzione dell'ipoteca.
3. Il fulcro della presente opposizione risiede nell'asserito adempimento del debito per la cui esecuzione è stato richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1238/2024 da parte della
Controparte_1
Tuttavia, l'istruttoria espletata non ha offerto elementi probatori nel senso indicato dall'opponente.
E infatti, quanto al versamento della somma di € 7.958,02, documentato dalle contabili dei tre bonifici effettuati dal conto personale di (all. 2, 3 e 4 all'atto di Parte_1 citazione in opposizione), deve ritenersi che lo stesso è stato diretto all'estinzione – ancorché parziale – del debito che la A.S. L'Avicola del Sole s.r.l. ha contratto nei confronti della segnatamente al pagamento della fattura n. 4 (doc. 2 allegato alla Controparte_1 comparsa di risposta) da quest'ultima emessa il 13 gennaio 2016, come specificamente indicato dalla stessa nella causale dei bonifici. Pt_1
Invero, nelle lettere di addebito e accredito in conto corrente prodotti dalla
[...]
alla voce “DESCRIZIONE OPERAZIONE”, è sempre presente il Controparte_1 riferimento ad una fattura n. 4: “Bonifico a vs favore * 2022-10-03 * OP NG
ACCONTO FATTURA N. 4 DEL 13/01”; “Bonifico a vs favore * 2022-11-18 *
[...]
FATTURA N. 4”; “Bonifico a vs favore * 2023-01-23 * Parte_2 [...]
N. 4” (doc. 3, 4 e 5 allegati alla comparsa di risposta). Parte_3
Inoltre, a conferma che la fattura n. 4 indicata nella causale del pagamento è proprio quella emessa da nei confronti di A.S. L'avicola milita il fatto che vi è esatta CP_1 corrispondenza tra la cifra portata dalla fattura in questione (pari ad € 7.958,02) e quella corrisposta con i tre bonifici richiamati.
Al contrario, il documento fiscale emesso dal notaio reca il numero “1.759”, Per_1 totalmente diverso quindi dal numero indicato nella causale dei bonifici.
4 Pertanto, nella specie, è stato il debitore a dichiarare espressamente quale debito intendeva soddisfare, ex art. 1193, primo comma, c.c., imputazione di pagamento che esclude ogni possibilità di ricorrere ai criteri suppletivi di imputazione di cui al secondo comma nella norma citata.
L'effettiva indicazione della fattura n. 4 nella causale del bonifico, si ripete, necessariamente inserita dal debitore al momento del pagamento (e cioè al Pt_1 momento dell'effettuazione del bonifico) non è stata mai contestata dall'opponente nei propri scritti.
L'affermazione per cui detta contestazione sarebbe stata specificamente effettuata con la
PEC del 19 febbraio 2024 (si v. verbale dell'udienza del 13 giugno 2025) è priva di riscontro.
E infatti, come emerge dal suo tenore letterale, la PEC in questione (all. 5 all'atto di citazione in opposizione) sarebbe stata trasmessa in risposta alla missiva del 12 gennaio 2024 (doc. 4 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) con cui l'avv. Romiti, per conto della
[...]
invitava, da un lato, la A.S. L'Avicola del Sole s.r.l. al pagamento di € Controparte_1
275.718,16 di cui alle fatture nn. 6, 8, 11, 16, 18, 20, 23, 25, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 46, 47,
51, 56, 57, 62, 63, 66, 70, 72, 73, 76, 78, 81, 85, 87, 89, 91, 94, 96, 98, 101, 105, 107, 109, 113,
118, 120, 123/2016; dall'altro lato, al versamento di € 11.743,02 dovuti per Parte_1 le spese di costituzione dell'ipoteca volontaria, come da impegno risultante dal relativo atto del notaio Ebbene, in detta PEC del 19 febbraio 2024 l'avv. Cassa si limitava a Per_1 rilevare che, dal dicembre dell'anno 2016, avevano Controparte_3 provveduto al pagamento (sia mediante bonifici, che con versamenti brevi manu al sig.
di gran parte del debito (<Pertanto, la società A.S. L'Avicola del Sole e la sig.ra CP_1
contestano la debenza, ad oggi, delle somme richieste con la Sua missiva datata 12 gennaio Parte_1
2024, in quanto, si ribadisce, in gran parte versate>>), senza fare alcuno specifico riferimento alle causali dei tre bonifici sopra indicati.
Inoltre, la concessione di ipoteca volontaria, per la somma di € 350.000,00, da parte di avvalora la tesi – sostenuta dall'opposta - che i bonifici sopra richiamati Parte_1 fossero proprio diretti all'estinzione – ancorché parziale – del debito dell' A.S. L'Avicola del
Sole s.r.l. E infatti, risultando l'opponente terza datrice di ipoteca, è evidente come la stessa avesse tutto l'interesse ad estinguere l'obbligazione gravante sulla predetta società, al fine di
5 prevenire le conseguenze patrimoniali negative che le sarebbero derivate dall'inadempimento della debitrice garantita.
Quanto ai residui € 3.337,69, il materiale video e fotografico, offerto dall'opponente per provare l'avvenuto pagamento brevi manu della somma, non è decisivo.
Infatti, sia nel video che nelle fotografie prodotte si vedono tre persone intente a contare del denaro, in particolare delle banconote da € 20,00 e da € 50,00, senza che sia possibile ricavarne: i) l'identità degli uomini presenti nel video;
ii) il contesto spazio-temporale delle azioni da essi compiute;
iii) un'effettiva dazione di denaro in favore di iv) Controparte_1 il collegamento tra quanto ivi rappresentato e l'obbligazione gravante su in Parte_1 virtù dell'atto del notaio Per_1
I limiti all'ammissione della testimonianza per la prova del pagamento sono stringenti
(artt. 2726 c.c.) e nella specie non sussiste alcun principio di prova per iscritto proveniente dal creditore.
Tutto ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
A tale riguardo, si precisa che, essendosi la discussione svolta ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., si ritiene di dover applicare, con riferimento alla fase “decisionale”, i parametri minimi individuati dalla tabella 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (così come aggiornati al d.m. n. 147 del
13 agosto 2022, pubblicato in G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) e pertanto in relazione a questa fase ci si discosta dalla nota spese depositata. Il valore della controversia è quello dello scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1238/2024 del tribunale Ancona;
2) condanna a rimborsare alla le spese di Parte_1 Parte_4
lite che liquida in € 4.227 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ancona, il 20/06/2025
La giudice
6 Willelma Monterotti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 6485/2024 R.G., promossa
DA
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Matteo A. Cassa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura rilasciata su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. da ritenersi in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 13 dicembre 2024
OPPONENTE-CONVENUTO SOSTANZIALE contro
cod. fisc. e P. Iva elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Romiti che la rappresenta e difende, come da procura posta in calce alla comparsa di risposta depositata il 13 febbraio 2025
OPPOSTO-ATTORE SOSTANZIALE oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: all'udienza del 13 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti.
1 In particolare, per l'avv. Alessandra Sarnari, in sostituzione dell'avv. Matteo Parte_1
A. Cassa, dopo aver insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., ha precisato le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, qui di seguito riportate: <Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per tutti i motivi e le causali sopra esposti: In via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla ditta nei confronti della Controparte_1 sig.ra e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1238/2024; - con Parte_1 vittoria di spese e competenze professionali delle presente giudizio, comprensive di accessori come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver ricevuto le seconde>>.
Per l'avv. Giuseppe Romiti ha concluso come da comparsa di Controparte_1 risposta chiedendo: <Voglia il tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere
l'opposizione proposta dalla sig.ra al decreto ingiuntivo n. 1238/2024 del tribunale di Parte_1
Ancona perché infondata o con ogni statuizione, e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'opposto decreto.>>
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento della propria richiesta, ha dedotto: Parte_1
- che il 6 novembre 2024 le era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 1238/2024, emesso dal tribunale di Ancona il 14 ottobre 2024 su ricorso di LO LB &
C. S.n.c., con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, di €
11.295,71 oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo, di € 567,00 per compenso professionale e, infine, di € 145,50 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- che con l'atto di costituzione di ipoteca volontaria del 15 dicembre 2016, redatto dal notaio aveva prestato garanzia per il pagamento del debito Persona_1 contratto da nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
impegnandosi al pagamento delle relative spese e imposte;
[...]
- che, al fine di rimborsare a le somme da questa Controparte_1
anticipate per le spese e le tasse concernenti l'atto di costituzione della garanzia, aveva effettuato i seguenti versamenti: “ – euro 3.337,69 (…) in contanti, in varie trance nelle
2 mani del sig. presso i locali della ditta A.S. L'Avicola del Sole Srl in Foggia, Controparte_1 nel periodo tra il 2017 e il 2022; - euro 4.000,00 (…) con bonifico bancario, effettuato dal conto della sig.ra al conto corrente intestato alla ditta (…), in Pt_1 Controparte_1 data 30 settembre 2022 (…); - euro 2.458,02 (…) con bonifico bancario, effettuato dal conto della sig.ra al conto corrente intestato alla ditta (…), in data Pt_1 Controparte_1
17 novembre 2022 (…); - euro 1.500,00 (…) con bonifico bancario, effettuato dal conto della sig.ra al conto corrente intestato alla ditta (…), in data Pt_1 Controparte_1
20 gennaio 2023 (…).”;
- che, “nonostante i predetti e documentati versamenti”, in data 17 gennaio 2023, aveva ricevuto da la richiesta di pagamento di € 11.734,02 Controparte_1 per il rimborso delle spese e delle imposte anticipate per la costituzione dell'ipoteca volontaria;
- che il predetto importo era diverso da quello oggetto del successivo decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 11.295,71;
- di aver contestato la debenza delle somme con missiva inoltrata a mezzo PEC il 19 febbraio 2024.
2. Si è tempestivamente costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1 contestato gli asserti dell'opponente affermando:
- che, con atto a ministero notaio aveva costituito Persona_1 Parte_1
ipoteca volontaria in suo favore e a garanzia del debito contratto nei suoi riguardi da
A.S. L'Avicola del Sole s.r.l., di ammontare pari – all'epoca dell'atto – ad €
299.021,97;
- che, successivamente alla costituzione dell'ipoteca volontaria, la A.S. L'Avicola del
Sole s.r.l. aveva effettuato il pagamento delle sole fatture contraddistinte con i numeri
195/2015, 1 e 4/2016;
- che, per ottenere il pagamento del residuo del credito vantato nei confronti dell' A.S.
L'Avicola del Sole s.r.l., pari ad € 275.718,16 aveva richiesto ed ottenuto dal tribunale di Ancona il decreto ingiuntivo n. 1232/2024, non opposto;
- che “tra le sole tre fatture onorate dalla la n. 4 del 13 gennaio Controparte_2
2016, emessa per l'importo di € 7.598,02, era stata pagata con tre bonifici
3 rispettivamente di € 4.000,00 in data 3 ottobre 2022; € 2.458,02 in data 18 novembre
2022; € 1.500,00 in data 23 gennaio 2023;
- che detti esborsi, pur provenendo dal conto di , erano stati Parte_1
espressamente destinati al pagamento della fattura sopra indicata;
- di non aver mai ricevuto alcun'altra somma in contanti per il rimborso delle spese e delle tasse relative all'atto di costituzione dell'ipoteca.
3. Il fulcro della presente opposizione risiede nell'asserito adempimento del debito per la cui esecuzione è stato richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1238/2024 da parte della
Controparte_1
Tuttavia, l'istruttoria espletata non ha offerto elementi probatori nel senso indicato dall'opponente.
E infatti, quanto al versamento della somma di € 7.958,02, documentato dalle contabili dei tre bonifici effettuati dal conto personale di (all. 2, 3 e 4 all'atto di Parte_1 citazione in opposizione), deve ritenersi che lo stesso è stato diretto all'estinzione – ancorché parziale – del debito che la A.S. L'Avicola del Sole s.r.l. ha contratto nei confronti della segnatamente al pagamento della fattura n. 4 (doc. 2 allegato alla Controparte_1 comparsa di risposta) da quest'ultima emessa il 13 gennaio 2016, come specificamente indicato dalla stessa nella causale dei bonifici. Pt_1
Invero, nelle lettere di addebito e accredito in conto corrente prodotti dalla
[...]
alla voce “DESCRIZIONE OPERAZIONE”, è sempre presente il Controparte_1 riferimento ad una fattura n. 4: “Bonifico a vs favore * 2022-10-03 * OP NG
ACCONTO FATTURA N. 4 DEL 13/01”; “Bonifico a vs favore * 2022-11-18 *
[...]
FATTURA N. 4”; “Bonifico a vs favore * 2023-01-23 * Parte_2 [...]
N. 4” (doc. 3, 4 e 5 allegati alla comparsa di risposta). Parte_3
Inoltre, a conferma che la fattura n. 4 indicata nella causale del pagamento è proprio quella emessa da nei confronti di A.S. L'avicola milita il fatto che vi è esatta CP_1 corrispondenza tra la cifra portata dalla fattura in questione (pari ad € 7.958,02) e quella corrisposta con i tre bonifici richiamati.
Al contrario, il documento fiscale emesso dal notaio reca il numero “1.759”, Per_1 totalmente diverso quindi dal numero indicato nella causale dei bonifici.
4 Pertanto, nella specie, è stato il debitore a dichiarare espressamente quale debito intendeva soddisfare, ex art. 1193, primo comma, c.c., imputazione di pagamento che esclude ogni possibilità di ricorrere ai criteri suppletivi di imputazione di cui al secondo comma nella norma citata.
L'effettiva indicazione della fattura n. 4 nella causale del bonifico, si ripete, necessariamente inserita dal debitore al momento del pagamento (e cioè al Pt_1 momento dell'effettuazione del bonifico) non è stata mai contestata dall'opponente nei propri scritti.
L'affermazione per cui detta contestazione sarebbe stata specificamente effettuata con la
PEC del 19 febbraio 2024 (si v. verbale dell'udienza del 13 giugno 2025) è priva di riscontro.
E infatti, come emerge dal suo tenore letterale, la PEC in questione (all. 5 all'atto di citazione in opposizione) sarebbe stata trasmessa in risposta alla missiva del 12 gennaio 2024 (doc. 4 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) con cui l'avv. Romiti, per conto della
[...]
invitava, da un lato, la A.S. L'Avicola del Sole s.r.l. al pagamento di € Controparte_1
275.718,16 di cui alle fatture nn. 6, 8, 11, 16, 18, 20, 23, 25, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 46, 47,
51, 56, 57, 62, 63, 66, 70, 72, 73, 76, 78, 81, 85, 87, 89, 91, 94, 96, 98, 101, 105, 107, 109, 113,
118, 120, 123/2016; dall'altro lato, al versamento di € 11.743,02 dovuti per Parte_1 le spese di costituzione dell'ipoteca volontaria, come da impegno risultante dal relativo atto del notaio Ebbene, in detta PEC del 19 febbraio 2024 l'avv. Cassa si limitava a Per_1 rilevare che, dal dicembre dell'anno 2016, avevano Controparte_3 provveduto al pagamento (sia mediante bonifici, che con versamenti brevi manu al sig.
di gran parte del debito (<Pertanto, la società A.S. L'Avicola del Sole e la sig.ra CP_1
contestano la debenza, ad oggi, delle somme richieste con la Sua missiva datata 12 gennaio Parte_1
2024, in quanto, si ribadisce, in gran parte versate>>), senza fare alcuno specifico riferimento alle causali dei tre bonifici sopra indicati.
Inoltre, la concessione di ipoteca volontaria, per la somma di € 350.000,00, da parte di avvalora la tesi – sostenuta dall'opposta - che i bonifici sopra richiamati Parte_1 fossero proprio diretti all'estinzione – ancorché parziale – del debito dell' A.S. L'Avicola del
Sole s.r.l. E infatti, risultando l'opponente terza datrice di ipoteca, è evidente come la stessa avesse tutto l'interesse ad estinguere l'obbligazione gravante sulla predetta società, al fine di
5 prevenire le conseguenze patrimoniali negative che le sarebbero derivate dall'inadempimento della debitrice garantita.
Quanto ai residui € 3.337,69, il materiale video e fotografico, offerto dall'opponente per provare l'avvenuto pagamento brevi manu della somma, non è decisivo.
Infatti, sia nel video che nelle fotografie prodotte si vedono tre persone intente a contare del denaro, in particolare delle banconote da € 20,00 e da € 50,00, senza che sia possibile ricavarne: i) l'identità degli uomini presenti nel video;
ii) il contesto spazio-temporale delle azioni da essi compiute;
iii) un'effettiva dazione di denaro in favore di iv) Controparte_1 il collegamento tra quanto ivi rappresentato e l'obbligazione gravante su in Parte_1 virtù dell'atto del notaio Per_1
I limiti all'ammissione della testimonianza per la prova del pagamento sono stringenti
(artt. 2726 c.c.) e nella specie non sussiste alcun principio di prova per iscritto proveniente dal creditore.
Tutto ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
A tale riguardo, si precisa che, essendosi la discussione svolta ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., si ritiene di dover applicare, con riferimento alla fase “decisionale”, i parametri minimi individuati dalla tabella 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (così come aggiornati al d.m. n. 147 del
13 agosto 2022, pubblicato in G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) e pertanto in relazione a questa fase ci si discosta dalla nota spese depositata. Il valore della controversia è quello dello scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1238/2024 del tribunale Ancona;
2) condanna a rimborsare alla le spese di Parte_1 Parte_4
lite che liquida in € 4.227 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ancona, il 20/06/2025
La giudice
6 Willelma Monterotti
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