Art. 14.
Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all' articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7 , e' riaperto lino al 31 dicembre 1972 per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all' articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7 , e' riaperto lino al 31 dicembre 1972 per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.