Articolo 14 della Legge 25 luglio 1971, n. 568
Articolo 13Articolo 15
Versione
25 agosto 1971
Art. 14.
Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all' articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7 , e' riaperto lino al 31 dicembre 1972 per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 25 agosto 1971