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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/11/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4234/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 31.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
già dichiarata la contumacia del;
Controparte_1
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. IO Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4234 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (29.12.1988 – c.f.: Parte_1 C.F._1
- domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv.
IO IO NG e dall'avv. Paolo Zinzi) e il Controparte_1
in persona del pro-tempore (c.f. – contumace).
[...] CP_2 P.IVA_1
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per quanto Parte_1
di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio economico di €
500,00 annui costituito dalla cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: Carta docente), previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, dal D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e dalla successiva nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, per l'attività lavorativa CP_3
1 prestata nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del . Controparte_1
Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni rassegante nell'atto introduttivo di lite, la predetta docente ha dedotto:
- di avere prestato servizio alle dipendenze del resistente in forza di più contratti a CP_1
tempo determinato allegati al ricorso, con qualifica di docente supplente annuale e/o fino al termine delle attività didattiche: il tutto, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, presso gli istituti scolastici meglio specificati nell'atto introduttivo di lite;
- di aver inoltrato al diffida e costituzione in mora per il mancato riconoscimento del CP_1
beneficio economico di euro 500,00 annui c.d. “Carta elettronica del docente”, tramite pec in data 10.8.203, allegando le relative ricevute;
- che, a fronte di tale attività regolarmente svolta, il non Controparte_1
ha istituito in suo favore la già indicata Carta docente.
Ritenendo contra legem l'essere stato tale beneficio riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli – come lei - con contratto di lavoro a tempo determinato, la ricorrente si è quindi determinata all'introduzione del presente giudizio. Pt_1
Il resistente , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
1. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, ritiene il Tribunale che la pretesa della ricorrente sia fondata, nei termini di seguito evidenziati.
L'art. 1 co. 121 L. 107/2015 dispone che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: cd. Carta docente).
La Carta, dell'importo nominale di € 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
2 professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Tale disposizione di massima è stata poi integrata e resa concretamente operativa con D.P.C.M.
(rispettivamente datati 23.9.2015 e 28.11.2016) elaborati ai sensi del successivo comma 122, i quali prevedono in buona sostanza che: a) la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute;
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
i docenti nelle scuole all'estero e delle scuole militari (art. 3, co. 1, D.P.C.M. 28.11.2016); b) essa non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2 D.P.C.M. 28.11.2016);
c) le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016).
La normativa suddetta, così ricostruita, impone quindi al un preciso Controparte_1
obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte dello stesso ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad CP_1
applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere la CP_1 relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così Trib. Vicenza,
30.11.2022).
2. La limitazione al solo personale docente con contratto a tempo indeterminato dell'erogazione di tale prestazione funzionale all'aggiornamento e alla formazione professionale, per come posta in essere e sostenuta dall'Amministrazione resistente, è però in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE), per come dichiarato dalla Corte di Giustizia europea nei seguenti
3 termini: «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (ordinanza CGUE – VI sezione – C/450-21 del 18.5.2022).
Considerato che i docenti a tempo determinato sono con ogni evidenza comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere – conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito - che la valorizzazione della mera natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio comporti una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
In questo stesso senso, d'altronde, si è pronunziato il Consiglio di Stato con sentenza
1842/2022, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per
4 conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Da ultimo, e sempre nel segno interpretativo fin qui delineato, è richiamabile ai fini di tale necessaria equiparazione anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di retribuzione professionale docenti, da riconoscersi per l'appunto a tutto il personale docente ed educativo, anche a tempo determinato (Cass., 20015/2018, richiamata da ultimo da Cass.
6293/2020).
Tale ricostruzione ha trovato da ultimo avallo proprio nella giurisprudenza più recente della
Corte (Cass., 29961/2023), che ha riconosciuto la spettanza di tale beneficio anche al personale cd. precario assunto con un contratto a tempo determinato, con scadenza fino al 30 giugno oppure 31 agosto, e quindi per l'intero anno scolastico o quanto meno fino alla fine delle attività didattiche.
Tale ultimo limite – e quindi, la previsione di una durata temporale minima dell'incarico annuale - ai fini dell'attribuzione della Carta docente non può però ritenersi concretamente operativo e non è quindi invocabile dal resistente. CP_1
Proprio con riguardo alle supplenze di breve durata, infatti, sul tema si è da ultimo nuovamente pronunciata – con efficacia vincolante per il giudice nazionale e con immediata ricaduta sul contenzioso vigente - la Corte di Giustizia dell'Unione Europea affermando che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione.
Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata
(…) la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare
5 nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano CP_5
supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, Causa C-268/24 –
. Per_1
Non essendo stata né dedotta né provata alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto al personale docente assunto a tempo indeterminato sussiste quindi, in capo all'interessata, il diritto a beneficiare, secondo il meccanismo e con le concrete modalità di gestione disciplinate dai D.P.C.M. sopra richiamati, dell'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di € 500 in ragione di anno con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Detto beneficio andrà riconosciuto in favore della ricorrente - così interpretata la domanda principale - non a mezzo di pagamento diretto del relativo importo (pena, per l'appunto, la disapplicazione di tale vincolo funzionale imposto dalla L. 107/2015) bensì mediante messa a disposizione delle somme in questione con le modalità previste dall'Amministrazione: il tutto, senza maggiorazione di interessi, trattandosi di importi al valore nominale.
In tali termini va pronunciata sentenza di condanna nei confronti del resistente. CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (scaglione di valore: fino ad € 5.200; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione): il tutto, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv. IO IO NG e avv. Paolo Zinzi, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1
(contumace), ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente
[...]
ad usufruire con le modalità previste in parte motiva del beneficio economico Parte_1 di € 500,00 annui, per un totale complessivo di € 2.000, a titolo di “c.d. Carta Elettronica del
Docente” ex art. 1 co. 121 L. 107/2015 con riferimento agli anni scolastici 2019/2020,
6 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il resistente alla messa a CP_1
disposizione di detto importo con le modalità a loro volte descritte in motivazione;
- pone a carico dell'Amministrazione convenuta l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in complessivi €1.314,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv. IO IO NG e avv. Paolo Zinzi, dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 31.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. IO Salvati
7
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 31.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
già dichiarata la contumacia del;
Controparte_1
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. IO Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4234 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (29.12.1988 – c.f.: Parte_1 C.F._1
- domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv.
IO IO NG e dall'avv. Paolo Zinzi) e il Controparte_1
in persona del pro-tempore (c.f. – contumace).
[...] CP_2 P.IVA_1
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per quanto Parte_1
di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio economico di €
500,00 annui costituito dalla cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: Carta docente), previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, dal D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e dalla successiva nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, per l'attività lavorativa CP_3
1 prestata nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del . Controparte_1
Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni rassegante nell'atto introduttivo di lite, la predetta docente ha dedotto:
- di avere prestato servizio alle dipendenze del resistente in forza di più contratti a CP_1
tempo determinato allegati al ricorso, con qualifica di docente supplente annuale e/o fino al termine delle attività didattiche: il tutto, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, presso gli istituti scolastici meglio specificati nell'atto introduttivo di lite;
- di aver inoltrato al diffida e costituzione in mora per il mancato riconoscimento del CP_1
beneficio economico di euro 500,00 annui c.d. “Carta elettronica del docente”, tramite pec in data 10.8.203, allegando le relative ricevute;
- che, a fronte di tale attività regolarmente svolta, il non Controparte_1
ha istituito in suo favore la già indicata Carta docente.
Ritenendo contra legem l'essere stato tale beneficio riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli – come lei - con contratto di lavoro a tempo determinato, la ricorrente si è quindi determinata all'introduzione del presente giudizio. Pt_1
Il resistente , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
1. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, ritiene il Tribunale che la pretesa della ricorrente sia fondata, nei termini di seguito evidenziati.
L'art. 1 co. 121 L. 107/2015 dispone che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: cd. Carta docente).
La Carta, dell'importo nominale di € 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
2 professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Tale disposizione di massima è stata poi integrata e resa concretamente operativa con D.P.C.M.
(rispettivamente datati 23.9.2015 e 28.11.2016) elaborati ai sensi del successivo comma 122, i quali prevedono in buona sostanza che: a) la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute;
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
i docenti nelle scuole all'estero e delle scuole militari (art. 3, co. 1, D.P.C.M. 28.11.2016); b) essa non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2 D.P.C.M. 28.11.2016);
c) le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016).
La normativa suddetta, così ricostruita, impone quindi al un preciso Controparte_1
obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte dello stesso ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad CP_1
applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere la CP_1 relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così Trib. Vicenza,
30.11.2022).
2. La limitazione al solo personale docente con contratto a tempo indeterminato dell'erogazione di tale prestazione funzionale all'aggiornamento e alla formazione professionale, per come posta in essere e sostenuta dall'Amministrazione resistente, è però in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE), per come dichiarato dalla Corte di Giustizia europea nei seguenti
3 termini: «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (ordinanza CGUE – VI sezione – C/450-21 del 18.5.2022).
Considerato che i docenti a tempo determinato sono con ogni evidenza comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere – conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito - che la valorizzazione della mera natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio comporti una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
In questo stesso senso, d'altronde, si è pronunziato il Consiglio di Stato con sentenza
1842/2022, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per
4 conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Da ultimo, e sempre nel segno interpretativo fin qui delineato, è richiamabile ai fini di tale necessaria equiparazione anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di retribuzione professionale docenti, da riconoscersi per l'appunto a tutto il personale docente ed educativo, anche a tempo determinato (Cass., 20015/2018, richiamata da ultimo da Cass.
6293/2020).
Tale ricostruzione ha trovato da ultimo avallo proprio nella giurisprudenza più recente della
Corte (Cass., 29961/2023), che ha riconosciuto la spettanza di tale beneficio anche al personale cd. precario assunto con un contratto a tempo determinato, con scadenza fino al 30 giugno oppure 31 agosto, e quindi per l'intero anno scolastico o quanto meno fino alla fine delle attività didattiche.
Tale ultimo limite – e quindi, la previsione di una durata temporale minima dell'incarico annuale - ai fini dell'attribuzione della Carta docente non può però ritenersi concretamente operativo e non è quindi invocabile dal resistente. CP_1
Proprio con riguardo alle supplenze di breve durata, infatti, sul tema si è da ultimo nuovamente pronunciata – con efficacia vincolante per il giudice nazionale e con immediata ricaduta sul contenzioso vigente - la Corte di Giustizia dell'Unione Europea affermando che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione.
Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata
(…) la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare
5 nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano CP_5
supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, Causa C-268/24 –
. Per_1
Non essendo stata né dedotta né provata alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto al personale docente assunto a tempo indeterminato sussiste quindi, in capo all'interessata, il diritto a beneficiare, secondo il meccanismo e con le concrete modalità di gestione disciplinate dai D.P.C.M. sopra richiamati, dell'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di € 500 in ragione di anno con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Detto beneficio andrà riconosciuto in favore della ricorrente - così interpretata la domanda principale - non a mezzo di pagamento diretto del relativo importo (pena, per l'appunto, la disapplicazione di tale vincolo funzionale imposto dalla L. 107/2015) bensì mediante messa a disposizione delle somme in questione con le modalità previste dall'Amministrazione: il tutto, senza maggiorazione di interessi, trattandosi di importi al valore nominale.
In tali termini va pronunciata sentenza di condanna nei confronti del resistente. CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (scaglione di valore: fino ad € 5.200; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione): il tutto, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv. IO IO NG e avv. Paolo Zinzi, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1
(contumace), ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente
[...]
ad usufruire con le modalità previste in parte motiva del beneficio economico Parte_1 di € 500,00 annui, per un totale complessivo di € 2.000, a titolo di “c.d. Carta Elettronica del
Docente” ex art. 1 co. 121 L. 107/2015 con riferimento agli anni scolastici 2019/2020,
6 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il resistente alla messa a CP_1
disposizione di detto importo con le modalità a loro volte descritte in motivazione;
- pone a carico dell'Amministrazione convenuta l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in complessivi €1.314,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv. IO IO NG e avv. Paolo Zinzi, dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 31.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. IO Salvati
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