Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2025, proposto da
TO IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Lauritano, Guido Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Potenza n. 595 del 27.3.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame è stata chiesta l’ottemperanza della sentenza in epigrafe ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm..
1.1. In particolare, dagli atti del giudizio emerge quanto segue:
- con sentenza n. 595 del 27/3/2025, il Tribunale di Potenza ha condannato l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.) a pagare le somme di denaro ivi specificate in favore di parte ricorrente (“ In accoglimento del ricorso, condanna la convenuta Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), in persona del legale rappresentante p.t., in favore dell’attore IO TO, della somma di euro 15.520,93, oltre interessi legali decorrenti dal 01.07.2022 fino al soddisfo ”);
- la sentenza in questione, notificata in forma esecutiva alla AG.E.A. in data 3/4/2025, è successivamente divenuta irrevocabile giusta attestazione di cancelleria;
- l’Amministrazione intimata non ha adempiuto al precetto giurisdizionale.
2. Parte deducente ha quindi dato corso al presente ricorso in ottemperanza per conseguire l’integrale attuazione del comando giurisdizionale riveniente dalla richiamata pronuncia, con la fissazione di un termine per l’esecuzione e richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento.
3. L’Amministrazione, benché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
4. In data 16/12/2025, parte deducente ha versato in giudizio una nota di AG.E.A. nella quale si dà atto dell’intervenuta liquidazione, in data 13/11/2025, della somma di euro 15.520,93, costituente la sorte capitale del debito iscritto nell’azionato titolo; indi, con memoria del 23/12/2025, ha evidenziato il perdurante inadempimento dell’obbligo di pagamento degli interessi legali dovuti in virtù del dispositivo giurisdizionale (come dianzi trascritto), insistendo, conseguentemente, nell’accoglimento del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 14/1/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. In rito, il Collegio osserva che:
- risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co.1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice;
- è, inoltre, infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, risultando il titolo esecutivo notificato alla pubblica amministrazione in data 3/4/2025.
7. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
L’inerzia dell’Ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’Autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario, né vi è prova – il cui onere grava sul debitore (cfr. ex multis , Cassazione civ., sez. un., n. 12533/2001) - dell’avvenuto integrale adempimento dell’obbligo di pagamento risultante dalla sentenza civile azionata, tenuto conto che, come dedotto dal ricorrente, il sopravvenuto pagamento intervenuto in data 13/11/2025 riguarda unicamente la sorte capitale del debito e, allo stato, lascia ancora insoddisfatta la pretesa creditoria relativa al pagamento degli interessi legali sul capitale (“ decorrenti dal 01.07.2022 fino al soddisfo ”), anch’essi dovuti ai sensi del dispositivo di condanna del richiamato decisum .
Va, dunque, dichiarato l’obbligo di AG.E.A. di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nella sentenza in epigrafe, nei sensi dianzi indicati, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme ad essa spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già corrisposto. L’Ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, il quale provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza. Le spese per l’eventuale funzione commissariale, esigibili all’esito del suo svolgimento, sono poste a carico dell’Amministrazione intimata e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
8. In ragione del parziale adempimento del debito iscritto nel titolo azionato (espressivo della volontà dell’Amministrazione di far fronte ai suoi obblighi), sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo dell’AG.E.A. di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, che provvederà nei sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza;
- pone a carico dell’AG.E.A. il compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria;
- determina in euro 300,00 (trecento/00) l’importo da corrispondere al predetto Commissario ad acta , tenuto conto dei parametri percentuali di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002.
Compensa le spese, fermo restando il dovere dell’Amministrazione di rimborsare al ricorrente il costo del contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA SA, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
PA MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA MA | FA SA |
IL SEGRETARIO