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6 marzo 1992
6 marzo 1992
Art. 55. (Margarine) 1. L' articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti piu' del 2 per cento di umidita' ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di "margarina".
2. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a ridotto tenore di grassi", delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento.
3. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a basso tenore di grassi", dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento.
4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge.
5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato".
2. E' abrogata la disposizione di cui al primo comma, n. 1 ), dell' articolo 7 della legge 4 novembre 1951, n. 1316 , che fissa all'84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.
"Art. 6. - 1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti piu' del 2 per cento di umidita' ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di "margarina".
2. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a ridotto tenore di grassi", delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento.
3. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a basso tenore di grassi", dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento.
4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge.
5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato".
2. E' abrogata la disposizione di cui al primo comma, n. 1 ), dell' articolo 7 della legge 4 novembre 1951, n. 1316 , che fissa all'84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/10/2020, n. 6687Provvedimento: […] La difesa appellante, nella memoria depositata il 26 novembre 2012, ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Comune, per la nullità della delibera n. 63 del 10 dicembre 2012 di conferimento dell'incarico di rappresentanza del Comune di Acerenza all'avvocato Franco Ianniello, e quindi la violazione e falsa applicazione degli artt. 151 e 183 TUEL e art. 55 della legge 142/1992, non essendovi il parere di regolarità contabile né l'impegno di spesa.Leggi di più...
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