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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 839/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 19 febbraio 2025 e vertente
TRA
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. Serenella Cosenza (C.F. ) C.F._1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Avv. Carlo Arnulfo (C.F. ) C.F._3
PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 13558/2018 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n.13558/2018 il Tribunale di Roma, provvedendo sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Controparte_1 [...]
per la somma di € 18.260,00, ha così statuito: Parte_1
“a) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.3342/14, emesso da questo
Tribunale.
b) Rigetta la domanda riconvenzionale, proposta dall'opponente.
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Avverso la citata sentenza, la ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto accogliere il presente appello e, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n.3342/14- RG 78565/13.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha contestato Controparte_1
la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con il riconoscimento delle spese di lite.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
13 febbraio 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3342/14 emesso in favore della per Parte_1
l'importo di € 18.260,00, a titolo di saldo della fattura n. 69/2012 relativa al contratto di fornitura e posa in opera di infissi e serramenti stipulato il 3 novembre 2011.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto l'opposizione, sul presupposto che la mancata produzione da parte della del fascicolo monitorio e Parte_1
della fattura n. 69/12, ossia del titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non aveva consentito di determinare l'an ed il quantum del credito controverso;
ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da per ottenere la risoluzione del Controparte_1
contratto, in ragione dell'inadempimento della società nell'esecuzione dei lavori, nonché la condanna al risarcimento dei danni subiti;
ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
L'appello è fondato e può trovare accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti, con la precisazione che, con l'impropria richiesta di “dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3342/14”, la ha evidentemente inteso coltivare Parte_1
la domanda di condanna al pagamento della somma di € 18.260,00, oggetto della pretesa monitoria.
La prima censura, con la quale la parte appellante lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente fondato la propria decisione sul mancato rinvenimento della fattura n. 69/12 e del relativo fascicolo monitorio, facendone discendere l'impossibilità di determinare il credito controverso, merita condivisione.
Al riguardo, va rammentato il consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla” (Cass. 14486/2019), tanto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è consentita addirittura la valutazione di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria (Cass. 32959/2024)
Nel caso in esame, è pacifico che non ha prodotto in sede di Parte_1
opposizione il fascicolo monitorio che è stato, invece, allegato nel presente gravame;
tuttavia, l'omesso deposito non ha affatto inficiato l'esame della pretesa tanto che, come affermato dallo stesso giudice di primo grado, all'interno del fascicolo della parte opposta sono stati rinvenuti i documenti posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e, segnatamente, la fattura n. 69/2012 emessa in data 31 dicembre 2012 dalla quale “saldo per la fornitura e posa in opera di infissi e Parte_2
serramenti” e la documentazione comprovante il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Passando, quindi, all'esame del merito, va premesso che - secondo le concordi prospettazioni difensive assunte dalle parti - la fattura n. 69/12 emessa per la somma complessiva di € 18.260,00, pur recando la generica indicazione sopra riportata, si compone di due voci di spesa, ossia € 9.260,00 per il saldo dei lavori e € 9.000,00 per i costi di giacenza dei materiali sostenuti a causa dei ritardi ascrivibili ad altra ditta incaricata dall'appellata per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Con riferimento alla prima voce, le contestazioni avanzate in sede di opposizione dalla , che ha giustificato il mancato saldo del corrispettivo in ragione CP_1
dell'omesso collaudo finale dei lavori, non sono fondate.
E' pacifico, oltre che documentalmente provato, che in data 3 novembre 2011
e la hanno sottoscritto un contratto di fornitura Controparte_1 Parte_1
e posa in opera di infissi e serramenti (nello specifico finestre, porte, vetri, zanzariere, motori, sportelli, portoni,
contro
-telai, grate, cancelli e ringhiere) nell'ambito della ristrutturazione- già in corso ad opera di altre ditte all'uopo incaricate - dell'immobile di proprietà dell'appellata sito in Ariccia alla via delle Cerquette n. 152/154, per il corrispettivo pattuito nella misura di € 64.745,00 (inclusa Iva al 10%).
Il rapporto intercorso tra le parti trova inquadramento giuridico nel contratto di fornitura e posa in opera, per il quale non è previsto, diversamente dal contratto di appalto, il collaudo dei lavori eseguiti, restando riservata alla parte committente la sola facoltà di denunciare le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta, in ossequio all'art. 2226 c.c. e alle condizioni generali del contratto oggetto di causa.
Nel caso in esame, l'installazione dei materiali forniti dalla società appellante è avvenuta in diverse fasi temporali, nel corso delle quali ha Controparte_1
provveduto al regolare pagamento degli acconti pattuiti, mediante bonifici bancari, con conseguente accettazione delle prestazioni e dei lavori eseguiti dalla Parte_1
Le contestazioni sollevate dalla in sede di opposizione per sottrarsi al CP_1
pagamento del saldo appaiono del tutto generiche ed inconferenti;
riveste, poi, carattere dirimente la circostanza che la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della è stata Parte_1
rigettata dal Tribunale con pronuncia che, in difetto di appello incidentale, è passata in giudicato, con la conseguenza che resta definitivamente accertato che la società appellante ha ultimato in modo corretto i lavori commissionati.
resta, quindi, tenuta al pagamento del saldo dei lavori, pari Controparte_1
alla misura non contestata di € 9.260,00.
L'ulteriore rilievo mosso dall'opponente con riguardo alla seconda voce di spesa, relativa al deposito della merce, è, invece, fondata.
Nei documenti allegati dalla società appellante non si rinviene alcuna prova attestante l'avvenuto pagamento dei costi di giacenza, (peraltro, come detto, neppure menzionati nella fattura) né, soprattutto, risulta che tali esborsi siano stati concordati con la , a nulla valendo le generiche rassicurazioni rese via mail dal marito CP_1
della committente, privo di qualsiasi potere rappresentativo e di impegno a carico della predetta.
La somma di € 9.000,00, relativa ai costi di deposito dei materiali, non può essere, quindi, riconosciuta e va detratta dall'importo totale di € 18.260,00 richiesto dalla società appellante in via monitoria.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza gravata e in parziale accoglimento dell'opposizione, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo già disposta dal Tribunale (sia pure per ragioni diverse rispetto a quelle espresse in questa sede), va condannata al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di € 9.260,00, a titolo di saldo dei lavori commissionati, oltre agli
[...]
interessi nella misura legale dalla domanda sino al soddisfo.
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto accolta solo in parte l'originaria pretesa svolta dall'opposto, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura del 50%, con condanna dell'appellata alla rifusione del restante
50%.
Segue la liquidazione delle spese di lite come da dispositivo, avuto riguardo al valore compreso tra i minimi e i medi tabellari in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 13558/18 emessa da Tribunale di Roma, così provvede: 1) Condanna al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1
somma di € 9.260,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda sino al soddisfo;
2) Liquida le spese del primo grado di giudizio in € 3.300,00 e del secondo grado in complessivi € 3.360,00, di cui € 360,00 per esborsi e, compensandole nella misura del 50%, condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante della restante metà, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del Difensore di dichiaratosi antistatario. Parte_1
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 839/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 19 febbraio 2025 e vertente
TRA
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. Serenella Cosenza (C.F. ) C.F._1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Avv. Carlo Arnulfo (C.F. ) C.F._3
PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 13558/2018 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n.13558/2018 il Tribunale di Roma, provvedendo sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Controparte_1 [...]
per la somma di € 18.260,00, ha così statuito: Parte_1
“a) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.3342/14, emesso da questo
Tribunale.
b) Rigetta la domanda riconvenzionale, proposta dall'opponente.
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Avverso la citata sentenza, la ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto accogliere il presente appello e, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n.3342/14- RG 78565/13.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha contestato Controparte_1
la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con il riconoscimento delle spese di lite.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
13 febbraio 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3342/14 emesso in favore della per Parte_1
l'importo di € 18.260,00, a titolo di saldo della fattura n. 69/2012 relativa al contratto di fornitura e posa in opera di infissi e serramenti stipulato il 3 novembre 2011.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto l'opposizione, sul presupposto che la mancata produzione da parte della del fascicolo monitorio e Parte_1
della fattura n. 69/12, ossia del titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non aveva consentito di determinare l'an ed il quantum del credito controverso;
ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da per ottenere la risoluzione del Controparte_1
contratto, in ragione dell'inadempimento della società nell'esecuzione dei lavori, nonché la condanna al risarcimento dei danni subiti;
ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
L'appello è fondato e può trovare accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti, con la precisazione che, con l'impropria richiesta di “dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3342/14”, la ha evidentemente inteso coltivare Parte_1
la domanda di condanna al pagamento della somma di € 18.260,00, oggetto della pretesa monitoria.
La prima censura, con la quale la parte appellante lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente fondato la propria decisione sul mancato rinvenimento della fattura n. 69/12 e del relativo fascicolo monitorio, facendone discendere l'impossibilità di determinare il credito controverso, merita condivisione.
Al riguardo, va rammentato il consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla” (Cass. 14486/2019), tanto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è consentita addirittura la valutazione di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria (Cass. 32959/2024)
Nel caso in esame, è pacifico che non ha prodotto in sede di Parte_1
opposizione il fascicolo monitorio che è stato, invece, allegato nel presente gravame;
tuttavia, l'omesso deposito non ha affatto inficiato l'esame della pretesa tanto che, come affermato dallo stesso giudice di primo grado, all'interno del fascicolo della parte opposta sono stati rinvenuti i documenti posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e, segnatamente, la fattura n. 69/2012 emessa in data 31 dicembre 2012 dalla quale “saldo per la fornitura e posa in opera di infissi e Parte_2
serramenti” e la documentazione comprovante il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Passando, quindi, all'esame del merito, va premesso che - secondo le concordi prospettazioni difensive assunte dalle parti - la fattura n. 69/12 emessa per la somma complessiva di € 18.260,00, pur recando la generica indicazione sopra riportata, si compone di due voci di spesa, ossia € 9.260,00 per il saldo dei lavori e € 9.000,00 per i costi di giacenza dei materiali sostenuti a causa dei ritardi ascrivibili ad altra ditta incaricata dall'appellata per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Con riferimento alla prima voce, le contestazioni avanzate in sede di opposizione dalla , che ha giustificato il mancato saldo del corrispettivo in ragione CP_1
dell'omesso collaudo finale dei lavori, non sono fondate.
E' pacifico, oltre che documentalmente provato, che in data 3 novembre 2011
e la hanno sottoscritto un contratto di fornitura Controparte_1 Parte_1
e posa in opera di infissi e serramenti (nello specifico finestre, porte, vetri, zanzariere, motori, sportelli, portoni,
contro
-telai, grate, cancelli e ringhiere) nell'ambito della ristrutturazione- già in corso ad opera di altre ditte all'uopo incaricate - dell'immobile di proprietà dell'appellata sito in Ariccia alla via delle Cerquette n. 152/154, per il corrispettivo pattuito nella misura di € 64.745,00 (inclusa Iva al 10%).
Il rapporto intercorso tra le parti trova inquadramento giuridico nel contratto di fornitura e posa in opera, per il quale non è previsto, diversamente dal contratto di appalto, il collaudo dei lavori eseguiti, restando riservata alla parte committente la sola facoltà di denunciare le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta, in ossequio all'art. 2226 c.c. e alle condizioni generali del contratto oggetto di causa.
Nel caso in esame, l'installazione dei materiali forniti dalla società appellante è avvenuta in diverse fasi temporali, nel corso delle quali ha Controparte_1
provveduto al regolare pagamento degli acconti pattuiti, mediante bonifici bancari, con conseguente accettazione delle prestazioni e dei lavori eseguiti dalla Parte_1
Le contestazioni sollevate dalla in sede di opposizione per sottrarsi al CP_1
pagamento del saldo appaiono del tutto generiche ed inconferenti;
riveste, poi, carattere dirimente la circostanza che la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della è stata Parte_1
rigettata dal Tribunale con pronuncia che, in difetto di appello incidentale, è passata in giudicato, con la conseguenza che resta definitivamente accertato che la società appellante ha ultimato in modo corretto i lavori commissionati.
resta, quindi, tenuta al pagamento del saldo dei lavori, pari Controparte_1
alla misura non contestata di € 9.260,00.
L'ulteriore rilievo mosso dall'opponente con riguardo alla seconda voce di spesa, relativa al deposito della merce, è, invece, fondata.
Nei documenti allegati dalla società appellante non si rinviene alcuna prova attestante l'avvenuto pagamento dei costi di giacenza, (peraltro, come detto, neppure menzionati nella fattura) né, soprattutto, risulta che tali esborsi siano stati concordati con la , a nulla valendo le generiche rassicurazioni rese via mail dal marito CP_1
della committente, privo di qualsiasi potere rappresentativo e di impegno a carico della predetta.
La somma di € 9.000,00, relativa ai costi di deposito dei materiali, non può essere, quindi, riconosciuta e va detratta dall'importo totale di € 18.260,00 richiesto dalla società appellante in via monitoria.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza gravata e in parziale accoglimento dell'opposizione, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo già disposta dal Tribunale (sia pure per ragioni diverse rispetto a quelle espresse in questa sede), va condannata al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di € 9.260,00, a titolo di saldo dei lavori commissionati, oltre agli
[...]
interessi nella misura legale dalla domanda sino al soddisfo.
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto accolta solo in parte l'originaria pretesa svolta dall'opposto, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura del 50%, con condanna dell'appellata alla rifusione del restante
50%.
Segue la liquidazione delle spese di lite come da dispositivo, avuto riguardo al valore compreso tra i minimi e i medi tabellari in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 13558/18 emessa da Tribunale di Roma, così provvede: 1) Condanna al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1
somma di € 9.260,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda sino al soddisfo;
2) Liquida le spese del primo grado di giudizio in € 3.300,00 e del secondo grado in complessivi € 3.360,00, di cui € 360,00 per esborsi e, compensandole nella misura del 50%, condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante della restante metà, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del Difensore di dichiaratosi antistatario. Parte_1
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino