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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il giudice dott.ssa Caterina CO, all'esito della trattazione cartolare del giorno 16.10.2025, a seguito della remissione del fascicolo da parte del GOP delegato Dott. Ferreri, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
1. nata in [...] il [...], residente a [...]de Janeiro Controparte_1
(RJ, Bra-sile), Rua Republica do Peru n° 81/402;
2. nato in [...] il [...], residente a [...](RJ, Controparte_2
Brasile), Rua Lopes da Cunha n° 145;
3. nato in [...] il [...], residente a [...]de Controparte_3
Janeiro (RJ, Brasile), Rua Silva Sousa n° 66;
4. , nato in [...] il [...], residente a [...]de Janeiro (RJ, Controparte_4
Brasile), Avenida das Americas n° 2678;
5. nata in [...] il [...], residente a [...]de Janeiro Controparte_5
(RJ, Bra-sile), Rua Jacarandas da Pensinsula n° 1000;
pagina 1 di 9 6. , nato in [...] il [...], residente a [...]de Janeiro Controparte_6
(RJ, Bra-sile), Rua Alceu Amoroso Lima n° 105;
7. nato in [...] il [...], residente a [...]de Janeiro (RJ, Persona_1
Brasile), Avenida das Americas n° 2678; per i minori:
1. , nato in [...] il [...], ivi residente, e per esso i Controparte_7
genitori e;
Controparte_5 Persona_2
2. nata in [...] il [...], ivi residente, e per essa i Controparte_8
genitori e Controparte_2 Persona_3
3. , nato in [...] il [...], ivi residente, e per esso Controparte_9
i genitori e;
Controparte_5 Persona_2
4. nato in [...] il [...], ivi residente, e per esso Controparte_10
i genitori e Controparte_4 Persona_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DI
1. nata in [...] il [...], residente a [...]de Janeiro Parte_1
(RJ, Bra-sile), Rua Fabio da Luz n° 275;
2. nata in [...] il [...], residente a [...]de Controparte_11
Janeiro (RJ, Brasile), Rua Fabio da Luz n° 275; rappresentate e difese dall'Avv. Alfiero Costantini
INTERVENIENTI
CONTRO
pagina 2 di 9 , in persona del con il patrocinio ex Controparte_12 Controparte_13
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, ai Sig.ri:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nata in [...] il [...]; Controparte_5
6. , nato in [...] il [...]; Controparte_6
7. nato in [...] il [...]; Persona_1
ai minori:
1. , nato in [...] il [...]; Controparte_7
2. nata in [...] il [...]; Controparte_8
3. , nato in [...] il [...]; Controparte_9
4. nato in [...] il [...]; Controparte_10
pagina 3 di 9 conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile competente di Controparte_12
procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
Con vittoria delle spese di lite.;”.
Per gli intervenienti come da atto di intervento: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
A) in via pregiudiziale, ritenutane sussistente la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. n° 36/2025, per violazione degli artt. 3, 4, 16 e seg., 22, 24, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché per violazione dell'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007;
B) accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita alle Sig.re:
1. nata in [...] il [...]; Parte_1
2. nata in [...] il [...]; Controparte_11
conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile competente di Controparte_12
procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
Con vittoria delle spese di lite.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di diretti di nato in Persona_5
Italia nel Comune di Vergemoli (LU) il 08.03.1894 (all. 1), figlio di e di Persona_6
Nel ricorso si legge che “ emigrava quindi in Brasile, stabilendovisi Persona_7 Persona_5
definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all. 2); in data 23.01.1918 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 3); Persona_5 Persona_8
in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 09.01.1920 il Sig. (all. 4); CP_4
in data 27.05.1944 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. CP_4 Parte_2
5); in costanza del predetto matrimonio nascevano:
pagina 4 di 9 • il 10.09.1949 (all. 6); Persona_9
• il 19.08.1952 (all. 7); CP_6
• il 16.07.1957 (all. 8); CP_14
in data 02.08.1973 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_9 Controparte_15
(all. 9); in costanza del predetto matrimonio nascevano: il 31.05.1976 (all. 10); Persona_10
il 14.04.1980 (all. 11); Persona_11
in data 17.12.2006 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_3 Persona_12
(all. 12);
[...]
dall'unione del Sig. con la Sig.ra nasceva in data Controparte_2 Persona_3
15.09.2014 la minore (all. 13); Controparte_8
in data 20.02.1979 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 14); CP_6 Persona_13
in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 16.08.1980 (all. 15); Controparte_3
• il 05.04.1989 (all. 16); Controparte_6
in data 27.05.1983 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 17); CP_14 Persona_14
in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 04.12.1983 (all. 18); Controparte_4
• il 09.11.1986 (all. 19); Controparte_5
dall'unione del Sig. con la Sig.ra nasceva in data Controparte_4 Controparte_16
19.12.2005 (all. 20); Persona_1
dall'unione del Sig. con la Sig.ra , nasceva in Controparte_4 Persona_4
data 08.10.2023 il minore (all. 21); Controparte_10
in data 11.08.2009 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Controparte_5 Persona_2
(all. 22);
[...]
in costanza del predetto matrimonio nascevano i minori:
• il 24.12.2012 (all. 23); Controparte_7
• il 29.02.2016 (all. 24)..”. Controparte_9
pagina 5 di 9 Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Con successivo atto di intervento, si sono costituite in giudizio Parte_1
nata in [...] il [...], e nata in [...] il [...], al Controparte_11
fine di ottenere la ricognizione dello stato di cittadinanza posseduto iure sanguinis per discendenza diretta dallo stesso cittadino italiano L'avo italiano infatti aveva Persona_5
trasmesso la cittadinanza al figlio che la trasmetteva ai figli , CP_4 Persona_9
e i quali a loro volta la trasmettevano ai rispettivi figli. In CP_6 CP_14
particolare, in costanza del matrimonio tra e la Sig.ra CP_4 Parte_2
(all. 5 fascicolo), nasceva in data 14.01.1946 il Sig. (all. 33); in data Persona_15
26.10.1974 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_15 Persona_16
(all. 34); in costanza del predetto matrimonio nascevano il
[...] Controparte_11
06.11.1980 (all. 35) e il 06.11.1980 . Parte_1
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_12
L'intera controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74, vista l'epoca dell'atto introduttivo del giudizio e considerata la natura adesiva dell'atto di intervento.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
pagina 6 di 9 In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di CP_12 CP_12
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “i ricorrenti hanno tentato di presentare presso il di Rio de Janeiro, apposita istanza di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza Parte_5
italiana iure sanguinis in linea paterna, senza tuttavia riuscirvi in quanto l'attuale sistema di prenotazione imposto dall'autorità consolare, ossia la piattaforma denominata “Prenot@mi”, di fatto non consente
l'evasione delle richieste a causa del loro elevatissimo numero a fronte della ristretta quantità di “slots” messi
a disposizione sulla piattaforma, la quale anzi sembra addirittura aver già esaurito le posizioni disponibili.
Quanto sopra non consente all'utente di ottenere la presentazione della domanda in un termine ragionevole impedendo al contempo l'esercizio di un diritto soggettivo stante anche la soppressione del diritto dell'utenza di rivolgersi direttamente al in ragione della obbligatorietà della procedura di prenotazione tramite Parte_5
piattaforma.” (cfr. doc. 25 e ss allegati al ricorso).
La linea di discendenza illustrata trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022,
n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione
pagina 7 di 9 degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che
l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento le domande proposte, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti e degli intervenienti dal cittadino italiano Persona_5
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_6
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti e gli intervenenti sono cittadini italiani;
pagina 8 di 9 • conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_12
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il giudice dott.ssa Caterina CO, all'esito della trattazione cartolare del giorno 16.10.2025, a seguito della remissione del fascicolo da parte del GOP delegato Dott. Ferreri, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
1. nata in [...] il [...], residente a [...]de Janeiro Controparte_1
(RJ, Bra-sile), Rua Republica do Peru n° 81/402;
2. nato in [...] il [...], residente a [...](RJ, Controparte_2
Brasile), Rua Lopes da Cunha n° 145;
3. nato in [...] il [...], residente a [...]de Controparte_3
Janeiro (RJ, Brasile), Rua Silva Sousa n° 66;
4. , nato in [...] il [...], residente a [...]de Janeiro (RJ, Controparte_4
Brasile), Avenida das Americas n° 2678;
5. nata in [...] il [...], residente a [...]de Janeiro Controparte_5
(RJ, Bra-sile), Rua Jacarandas da Pensinsula n° 1000;
pagina 1 di 9 6. , nato in [...] il [...], residente a [...]de Janeiro Controparte_6
(RJ, Bra-sile), Rua Alceu Amoroso Lima n° 105;
7. nato in [...] il [...], residente a [...]de Janeiro (RJ, Persona_1
Brasile), Avenida das Americas n° 2678; per i minori:
1. , nato in [...] il [...], ivi residente, e per esso i Controparte_7
genitori e;
Controparte_5 Persona_2
2. nata in [...] il [...], ivi residente, e per essa i Controparte_8
genitori e Controparte_2 Persona_3
3. , nato in [...] il [...], ivi residente, e per esso Controparte_9
i genitori e;
Controparte_5 Persona_2
4. nato in [...] il [...], ivi residente, e per esso Controparte_10
i genitori e Controparte_4 Persona_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DI
1. nata in [...] il [...], residente a [...]de Janeiro Parte_1
(RJ, Bra-sile), Rua Fabio da Luz n° 275;
2. nata in [...] il [...], residente a [...]de Controparte_11
Janeiro (RJ, Brasile), Rua Fabio da Luz n° 275; rappresentate e difese dall'Avv. Alfiero Costantini
INTERVENIENTI
CONTRO
pagina 2 di 9 , in persona del con il patrocinio ex Controparte_12 Controparte_13
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, ai Sig.ri:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nata in [...] il [...]; Controparte_5
6. , nato in [...] il [...]; Controparte_6
7. nato in [...] il [...]; Persona_1
ai minori:
1. , nato in [...] il [...]; Controparte_7
2. nata in [...] il [...]; Controparte_8
3. , nato in [...] il [...]; Controparte_9
4. nato in [...] il [...]; Controparte_10
pagina 3 di 9 conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile competente di Controparte_12
procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
Con vittoria delle spese di lite.;”.
Per gli intervenienti come da atto di intervento: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
A) in via pregiudiziale, ritenutane sussistente la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. n° 36/2025, per violazione degli artt. 3, 4, 16 e seg., 22, 24, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché per violazione dell'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007;
B) accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita alle Sig.re:
1. nata in [...] il [...]; Parte_1
2. nata in [...] il [...]; Controparte_11
conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile competente di Controparte_12
procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
Con vittoria delle spese di lite.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di diretti di nato in Persona_5
Italia nel Comune di Vergemoli (LU) il 08.03.1894 (all. 1), figlio di e di Persona_6
Nel ricorso si legge che “ emigrava quindi in Brasile, stabilendovisi Persona_7 Persona_5
definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all. 2); in data 23.01.1918 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 3); Persona_5 Persona_8
in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 09.01.1920 il Sig. (all. 4); CP_4
in data 27.05.1944 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. CP_4 Parte_2
5); in costanza del predetto matrimonio nascevano:
pagina 4 di 9 • il 10.09.1949 (all. 6); Persona_9
• il 19.08.1952 (all. 7); CP_6
• il 16.07.1957 (all. 8); CP_14
in data 02.08.1973 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_9 Controparte_15
(all. 9); in costanza del predetto matrimonio nascevano: il 31.05.1976 (all. 10); Persona_10
il 14.04.1980 (all. 11); Persona_11
in data 17.12.2006 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_3 Persona_12
(all. 12);
[...]
dall'unione del Sig. con la Sig.ra nasceva in data Controparte_2 Persona_3
15.09.2014 la minore (all. 13); Controparte_8
in data 20.02.1979 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 14); CP_6 Persona_13
in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 16.08.1980 (all. 15); Controparte_3
• il 05.04.1989 (all. 16); Controparte_6
in data 27.05.1983 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 17); CP_14 Persona_14
in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 04.12.1983 (all. 18); Controparte_4
• il 09.11.1986 (all. 19); Controparte_5
dall'unione del Sig. con la Sig.ra nasceva in data Controparte_4 Controparte_16
19.12.2005 (all. 20); Persona_1
dall'unione del Sig. con la Sig.ra , nasceva in Controparte_4 Persona_4
data 08.10.2023 il minore (all. 21); Controparte_10
in data 11.08.2009 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Controparte_5 Persona_2
(all. 22);
[...]
in costanza del predetto matrimonio nascevano i minori:
• il 24.12.2012 (all. 23); Controparte_7
• il 29.02.2016 (all. 24)..”. Controparte_9
pagina 5 di 9 Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Con successivo atto di intervento, si sono costituite in giudizio Parte_1
nata in [...] il [...], e nata in [...] il [...], al Controparte_11
fine di ottenere la ricognizione dello stato di cittadinanza posseduto iure sanguinis per discendenza diretta dallo stesso cittadino italiano L'avo italiano infatti aveva Persona_5
trasmesso la cittadinanza al figlio che la trasmetteva ai figli , CP_4 Persona_9
e i quali a loro volta la trasmettevano ai rispettivi figli. In CP_6 CP_14
particolare, in costanza del matrimonio tra e la Sig.ra CP_4 Parte_2
(all. 5 fascicolo), nasceva in data 14.01.1946 il Sig. (all. 33); in data Persona_15
26.10.1974 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_15 Persona_16
(all. 34); in costanza del predetto matrimonio nascevano il
[...] Controparte_11
06.11.1980 (all. 35) e il 06.11.1980 . Parte_1
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_12
L'intera controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74, vista l'epoca dell'atto introduttivo del giudizio e considerata la natura adesiva dell'atto di intervento.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
pagina 6 di 9 In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di CP_12 CP_12
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “i ricorrenti hanno tentato di presentare presso il di Rio de Janeiro, apposita istanza di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza Parte_5
italiana iure sanguinis in linea paterna, senza tuttavia riuscirvi in quanto l'attuale sistema di prenotazione imposto dall'autorità consolare, ossia la piattaforma denominata “Prenot@mi”, di fatto non consente
l'evasione delle richieste a causa del loro elevatissimo numero a fronte della ristretta quantità di “slots” messi
a disposizione sulla piattaforma, la quale anzi sembra addirittura aver già esaurito le posizioni disponibili.
Quanto sopra non consente all'utente di ottenere la presentazione della domanda in un termine ragionevole impedendo al contempo l'esercizio di un diritto soggettivo stante anche la soppressione del diritto dell'utenza di rivolgersi direttamente al in ragione della obbligatorietà della procedura di prenotazione tramite Parte_5
piattaforma.” (cfr. doc. 25 e ss allegati al ricorso).
La linea di discendenza illustrata trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022,
n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione
pagina 7 di 9 degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che
l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento le domande proposte, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti e degli intervenienti dal cittadino italiano Persona_5
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_6
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti e gli intervenenti sono cittadini italiani;
pagina 8 di 9 • conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_12
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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