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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MONDAINI PIETRO, EL
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 47/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Cavour, 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300612 RITENUTE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300612 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300612 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300612 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300613 RITENUTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300613 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300613 IVA-ALTRO 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300613 IRAP 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300614 RITENUTE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300614 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300614 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300614 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 181/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
congiunte, per la cesszione della materia del contendere a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugna tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022. Gli atti sono stati notificati alla società a seguito di una verifica fiscale che ha coinvolto, oltre a Ricorrente_1, anche la ditta individuale Società_1, fornitore della società stessa. L'oggetto principale della causa è la contestazione, da parte dell'Ufficio, dell'utilizzo da parte di Ricorrente_1 di fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla ditta Società_1, e la conseguente ripresa a tassazione di costi e IVA, oltre all'applicazione di ritenute su presunti utili extracontabili attribuiti ai soci della società, considerata a ristretta base partecipativa. Secondo la ricostruzione dell'Ufficio, la ditta Società_1 avrebbe assunto il ruolo di “impresa cartiera”, dedita all'emissione di fatture per operazioni mai effettivamente realizzate. Gli elementi valorizzati a sostegno di questa tesi sono molteplici: la mancanza di personale dipendente specializzato in capo alla ditta Società_1 nei periodi di riferimento, la presenza di lavoratori solo per brevi periodi e con mansioni non coerenti con le attività fatturate, l'assenza di attrezzature idonee, la mancanza di fatture passive per servizi analoghi, e la totale assenza di tracciabilità degli accessi del personale nei cantieri dove si sarebbero dovute svolgere le lavorazioni. L'Ufficio richiama inoltre le dichiarazioni rese dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Società_2 S.p.A., il quale ha affermato di non conoscere il titolare della ditta Società_1 e di non aver mai autorizzato l'accesso ai cantieri al personale di tale ditta. Ricorrente_1, dal canto suo, ha impugnato gli avvisi di accertamento contestando integralmente le pretese dell'Agenzia delle Entrate. La società ha prodotto in giudizio una serie di documenti a sostegno della regolarità e dell'effettività delle prestazioni ricevute: contratti di prestazione d'opera sottoscritti con la ditta Società_1, rapportini giornalieri e mensili delle ore di lavoro svolte, pagamenti effettuati tramite mezzi tracciabili, e dichiarazioni sostitutive di operai e collaboratori che riferiscono di aver visto il titolare della ditta Società_1 e il suo personale svolgere attività di carpenteria e saldatura presso i cantieri navali indicati. Viene inoltre allegata una dichiarazione successiva del vicepresidente di Società_2, nella quale si precisa che la sua precedente affermazione era limitata al fatto che la società non aveva mai stipulato direttamente contratti di appalto con la ditta Società_1 e che, non occupandosi della parte produttiva, non era personalmente a conoscenza dei rapporti tra Ricorrente_1 e il fornitore. Nel ricorso, Ricorrente_1 solleva diversi motivi di illegittimità degli atti impugnati. In primo luogo, viene chiesta la riunione del procedimento con quello relativo all'annualità 2019, in quanto fondato su presupposti identici.
Si eccepisce poi la nullità degli avvisi per difetto di motivazione, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe dato conto in modo puntuale delle osservazioni e delle prove contrarie presentate dalla società nella fase di contraddittorio preventivo. Viene inoltre dedotta la violazione del diritto al contraddittorio informato ed effettivo, previsto dall'art.
6-bis dello Statuto del contribuente, e la mancata motivazione rafforzata sul diniego delle osservazioni difensive.
Nel merito, la società contesta la sussistenza degli elementi indiziari posti a fondamento della pretesa di inesistenza oggettiva delle operazioni, sottolineando la compatibilità delle mansioni dei lavoratori impiegati, la fornitura delle attrezzature da parte del cantiere, la regolarità dei pagamenti e la presenza di un indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) elevato per gli anni in questione. Ricorrente_1 nega inoltre che vi sia stata una distribuzione di utili extracontabili ai soci, evidenziando l'assenza di qualsiasi prova di retrocessione delle somme e contestando la presunzione di distribuzione applicata dall'Ufficio. Viene infine chiesta la disapplicazione delle sanzioni per carenza di colpevolezza e in ragione della buona fede dimostrata dalla società.
L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, ribadisce la fondatezza delle riprese operate, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di operazioni oggettivamente inesistenti e di presunzione di distribuzione di utili nelle società a ristretta base. Viene contestata l'attendibilità dei documenti prodotti dalla società, in particolare dei rapportini di lavoro e delle firme apposte sui contratti, ritenute non coincidenti con quella del titolare della ditta Società_1. L'Ufficio si oppone inoltre all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla società, eccependo l'incapacità a testimoniare del soggetto indicato in quanto dipendente della parte e, comunque, la non necessità della prova ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
medio tempore le parti hanno raggiunto due accordi (prodotti in atti) relativamente alla definizione per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, a spese di lite compensate. Consegue pertanto la declaratoria di cessaizone della materia del contendere nei termini di cui al seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MONDAINI PIETRO, EL
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 47/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Cavour, 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300612 RITENUTE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300612 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300612 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300612 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300613 RITENUTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300613 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300613 IVA-ALTRO 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300613 IRAP 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300614 RITENUTE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300614 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300614 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300614 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 181/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
congiunte, per la cesszione della materia del contendere a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugna tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022. Gli atti sono stati notificati alla società a seguito di una verifica fiscale che ha coinvolto, oltre a Ricorrente_1, anche la ditta individuale Società_1, fornitore della società stessa. L'oggetto principale della causa è la contestazione, da parte dell'Ufficio, dell'utilizzo da parte di Ricorrente_1 di fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla ditta Società_1, e la conseguente ripresa a tassazione di costi e IVA, oltre all'applicazione di ritenute su presunti utili extracontabili attribuiti ai soci della società, considerata a ristretta base partecipativa. Secondo la ricostruzione dell'Ufficio, la ditta Società_1 avrebbe assunto il ruolo di “impresa cartiera”, dedita all'emissione di fatture per operazioni mai effettivamente realizzate. Gli elementi valorizzati a sostegno di questa tesi sono molteplici: la mancanza di personale dipendente specializzato in capo alla ditta Società_1 nei periodi di riferimento, la presenza di lavoratori solo per brevi periodi e con mansioni non coerenti con le attività fatturate, l'assenza di attrezzature idonee, la mancanza di fatture passive per servizi analoghi, e la totale assenza di tracciabilità degli accessi del personale nei cantieri dove si sarebbero dovute svolgere le lavorazioni. L'Ufficio richiama inoltre le dichiarazioni rese dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Società_2 S.p.A., il quale ha affermato di non conoscere il titolare della ditta Società_1 e di non aver mai autorizzato l'accesso ai cantieri al personale di tale ditta. Ricorrente_1, dal canto suo, ha impugnato gli avvisi di accertamento contestando integralmente le pretese dell'Agenzia delle Entrate. La società ha prodotto in giudizio una serie di documenti a sostegno della regolarità e dell'effettività delle prestazioni ricevute: contratti di prestazione d'opera sottoscritti con la ditta Società_1, rapportini giornalieri e mensili delle ore di lavoro svolte, pagamenti effettuati tramite mezzi tracciabili, e dichiarazioni sostitutive di operai e collaboratori che riferiscono di aver visto il titolare della ditta Società_1 e il suo personale svolgere attività di carpenteria e saldatura presso i cantieri navali indicati. Viene inoltre allegata una dichiarazione successiva del vicepresidente di Società_2, nella quale si precisa che la sua precedente affermazione era limitata al fatto che la società non aveva mai stipulato direttamente contratti di appalto con la ditta Società_1 e che, non occupandosi della parte produttiva, non era personalmente a conoscenza dei rapporti tra Ricorrente_1 e il fornitore. Nel ricorso, Ricorrente_1 solleva diversi motivi di illegittimità degli atti impugnati. In primo luogo, viene chiesta la riunione del procedimento con quello relativo all'annualità 2019, in quanto fondato su presupposti identici.
Si eccepisce poi la nullità degli avvisi per difetto di motivazione, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe dato conto in modo puntuale delle osservazioni e delle prove contrarie presentate dalla società nella fase di contraddittorio preventivo. Viene inoltre dedotta la violazione del diritto al contraddittorio informato ed effettivo, previsto dall'art.
6-bis dello Statuto del contribuente, e la mancata motivazione rafforzata sul diniego delle osservazioni difensive.
Nel merito, la società contesta la sussistenza degli elementi indiziari posti a fondamento della pretesa di inesistenza oggettiva delle operazioni, sottolineando la compatibilità delle mansioni dei lavoratori impiegati, la fornitura delle attrezzature da parte del cantiere, la regolarità dei pagamenti e la presenza di un indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) elevato per gli anni in questione. Ricorrente_1 nega inoltre che vi sia stata una distribuzione di utili extracontabili ai soci, evidenziando l'assenza di qualsiasi prova di retrocessione delle somme e contestando la presunzione di distribuzione applicata dall'Ufficio. Viene infine chiesta la disapplicazione delle sanzioni per carenza di colpevolezza e in ragione della buona fede dimostrata dalla società.
L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, ribadisce la fondatezza delle riprese operate, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di operazioni oggettivamente inesistenti e di presunzione di distribuzione di utili nelle società a ristretta base. Viene contestata l'attendibilità dei documenti prodotti dalla società, in particolare dei rapportini di lavoro e delle firme apposte sui contratti, ritenute non coincidenti con quella del titolare della ditta Società_1. L'Ufficio si oppone inoltre all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla società, eccependo l'incapacità a testimoniare del soggetto indicato in quanto dipendente della parte e, comunque, la non necessità della prova ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
medio tempore le parti hanno raggiunto due accordi (prodotti in atti) relativamente alla definizione per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, a spese di lite compensate. Consegue pertanto la declaratoria di cessaizone della materia del contendere nei termini di cui al seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.