TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/12/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3622/2024
Verbale di udienza del 23/12/2025
È presente l'avvocato Antonio Di Stasio nell'interesse del ricorrente, il quale impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito per essere destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Nel riportarsi integralmente al contenuto dell'atto introduttivo e alla documentazione allegata, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Si precisa che il ricorrente è ancora nel circuito scolastico come comprovato dallo stato matricolare prodotto in atti dal . All'esito della presente udienza, chiede che CP_1 la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 23/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
23/12/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3622/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Di Stasio, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(C.F.
[...]
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, P.IVA_1 ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l'ufficio VII dell' Controparte_3
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo pec indicato:
[...] CP_2
; Email_2
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente a tempo determinato in servizio per l'.a.s 2024/2025 presso l'
[...]
(C.M. adiva il Tribunale di Controparte_4 C.F._2
Avellino, chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la Carta elettronica del valore di 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del docente
2 delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 e ai sensi degli artt. 63 e 64 CCNL, e per l'effetto condannare il
[...]
e del merito alla elargizione del beneficio, così come previsto e disciplinato Controparte_2 dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, e riconosciuto, per l'anno
2023, ai sensi del D.L. 3 giugno 2023, n. 69 (conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103) anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante. Perciò: a) in via principale - previa disapplicazione dell'all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015 e del
DPCM di attuazione, nonché del D.L. 3 giugno 2023, n. 69 (conv. in L. 10 agosto 2023, n.
103), nella parte in cui essi non riconoscono il bonus di € 500,00 anche in favore dei docenti non di ruolo incaricati per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 - condannare il
(già e precedentemente Controparte_2 Controparte_2
) nella persona del pro Controparte_5 CP_6 tempore a corrispondere al ricorrente la Carta elettronica del valore di 500 euro annui per
l'aggiornamento e la formazione del docente per ogni anno di insegnamento prestato a tempo determinato, ed in particolare per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, per un valore complessivo pari a € 2000 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. b) in via subordinata, - previa disapplicazione dell'all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015 e del DPCM di attuazione, nonché del D.L. 3 giugno 2023, n. 69 (conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103), nella parte in cui essi non riconoscono il bonus di € 500,00 anche in favore dei docenti non di ruolo incaricati per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 - condannare il Controparte_2
(già e precedentemente
[...] Controparte_2 [...]
) nella persona del Ministro pro tempore a corrispondere al Controparte_5 ricorrente a titolo risarcitorio la somma di € 500,00 (o altra somma che sarà ritenuta equa
e/o di giustizia) per ogni anno di docenza svolta a tempo determinato ed in particolare per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un valore complessivo pari a € 2000 (o altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia). 2) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96, c. 1, c.p.c. e/o dell'art. 96, c. 3, c.p.c., la responsabilità del del merito per lite temeraria, condannando Controparte_2 quest'ultimo al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma di danaro equitativamente determinata;
3) condannare, in ogni caso, il e Controparte_2
3 del merito in persona del pro tempore al pagamento delle spese e competenze del CP_6 presente giudizio aumentate del trenta per cento quando gli atti depositati sono redatti in modalità telematiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, c. 1 bis del D.M. n.
55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni:
1) a.s. 2021-2022 presso I.C. R. Guarini di Mirabella Eclano Av (C.M. ) dal C.F._3
11.01.2021 al 30.06.2021; presso Istituto Comprensivo Statale "S. Tommaso - F. Tedesco" di
(C.M. AVIC81200C) dal 07/10/2021 al 30/06/2022; nonché presso Istituto CP_2
Comprensivo di TO ER (AV) C.M. AVIC857002 dal 07/10/2021 al 30/06/2022;
2) a.s. 2022-2023 presso di T'NG dei AR (Av) C.M. CP_7 C.F._4 dal 12/10/2022 al 30/06/2023 e presso di NI (Av) C.M. AVIC86000T Controparte_8
e l' - AL (AV) C.M. AVIC85400E dal CP_4 Controparte_9
10/11/2022 al 30/06/2023.;
3) a.s. 2023-2024 presso Istituto Comprensivo Statale "Alberto Manzi" - AL (AV) C.M.
AVIC85400E dal 05/09/2023 al 30/06/2024; nonché presso Controparte_10 dal 05/09/2023 al 30/06/2024;
[...]
4) a.s. 2024/2025 presso l' – C.M. Controparte_4
AVIS002002 dall'11/09/2024 al 30/06/2025.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di
4 giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
5 incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto
6 all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Nella fattispecie in esame dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dalla documentazione versata dalla ricorrente (contratti e cedolini) e dallo stato matricolare prodotto dalla resistente, è emerso che al docente è stato conferito un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.6.2026) presso Scuola Primaria - AL - AL
(AVEE85401L).
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza del docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
È emerso altresì, che il ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli a.s.,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Appare, dunque, evidente che il servizio rispettivamente svolto dal ricorrente per gli a.s.,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 rientri tra le supplenze fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta
Docente.
7. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere accolto con condanna del CP_3 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, va innanzitutto esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del citato D.M., pure richiesta dal ricorrente, in quanto i collegamenti ipertestuali non sono apparsi di utilità allo scrivente magistrato. La
7 Suprema Corte ha affermato che “L'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione” (Cass. 15572/2022, ord. n. 37692/2022). Orbene, il collegamento agli atti non è stato di utilità avuto riguardo all'esaustiva esposizione dei fatti di causa, che ha reso oltremodo semplice l'individuazione dei documenti tra gli allegati all'atto introduttivo.
Ciò posto, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un mezzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con liquidazione effettuata in misura minima in ragione della serialità della controversia e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3622/2024 R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 18/11/2024 nei confronti Parte_1 di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
3) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#2000# (euroduemila/00);
8 4) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il , Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo che liquida in complessivi € 657,00 (euroseicentocinquantasette/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 23/12/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
9