Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 128
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avviso per difetto di motivazione

    Il motivo di censura afferente il difetto di motivazione è infondato, atteso che l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile.

  • Accolto
    Illegittimità avviso per violazione di legge

    La Corte ritiene che l'imposizione in misura fissa debba applicarsi a tutti i casi di sentenze dichiarative di risoluzioni contrattuali, ivi comprese quelle portanti la condanna alla restituzione di somme di denaro. La statuizione restitutoria non ha natura di condanna, integrando solo il ripristino della situazione pregressa in conseguenza della pronuncia di risoluzione del contratto.

  • Accolto
    Illegittimità avviso per violazione e falsa applicazione di legge

    La Corte ritiene che l'imposizione in misura fissa debba applicarsi a tutti i casi di sentenze dichiarative di risoluzioni contrattuali, ivi comprese quelle portanti la condanna alla restituzione di somme di denaro. La statuizione restitutoria non ha natura di condanna, integrando solo il ripristino della situazione pregressa in conseguenza della pronuncia di risoluzione del contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 128
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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