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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCOSPINO DANILO, Presidente
BONAMARTINI CESARE, TO
GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2023 depositato il 11/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - CF_ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001SC0000007630002 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente presentato Ricorrente_1 s.p.a. impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2020/001/SC/000000763/0/002 emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia, con il quale veniva determinata l'imposta di registro in relazione alla sentenza n. 763/2020 del Tribunale di Brescia applicando l'aliquota del 3%, ai sensi degli artt. 37 e 57 DPR 131/1986 e art. 8 comma 1 lett. B) della Tariffa parte Prima allegata al DPR citato.
Con la pronuncia sopra indicata il Tribunale di Brescia dichiarava la risoluzione dell'ordine di acquisto di obbligazioni Società_1 e condannava Ricorrente_1 s.p.a. a restituire alla parte attrice la somma di € 475.629,92, oltre ad interessi legali.
Tale somma costituiva l'importo impiegato per l'acquisto delle obbligazioni (€ 800.000,00) detratte le cedole percepite prima del default (€ 49.000,00) e quanto recuperato dalla vendita delle azioni e dei warrants ricevuti in concambio secondo il piano del concordato Società_1 (€ 272.474,00).
La ricorrente deduceva, in primo luogo, l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000.
Con il secondo motivo di gravame deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione di legge, ritenendo applicabile al caso in esame l'imposta fissa in forza dell'art. 8 comma 1 lett. E) della Tariffa Parte I annessa al D.P.R. 131/1986.
Infine, veniva dedotta l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 co. 1 lett. B) Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986 in quanto si riteneva, in ogni caso, applicabile l'imposta fissa in forza del principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Brescia, la quale contestava integralmente il contenuto del ricorso, insistendo nella propria pretesa, con richiesta di rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 ottobre 2025, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, stima la Corte che il ricorso debba essere accolto, dovendosi applicare l'imposta di registro in misura fissa.
Deve premettersi che è infondato il motivo di censura afferente il difetto di motivazione, atteso che, secondo costante giurisprudenza, “in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente” (Cass. Sez. 5, 07/04/2022,
n. 11283, Rv. 664341 - 01), come pacificamente avvenuto nel caso in esame.
Nel merito, si osserva che l'art. 8, comma 1, lett. b) e lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al D.P.R.
26 aprile 1986 n. 131 stabiliscono la soggezione, rispettivamente, ad imposta in misura proporzionale del
3% per i provvedimenti «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura» e ad imposta in misura fissa per i provvedimenti «che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto».
Stima la Corte che l'imposizione in misura fissa debba applicarsi a tutti i casi di sentenze dichiarative di risoluzioni contrattuali ex art. 1453 e ss. c.c., ivi comprese quelle portanti la condanna alla restituzione di somme di denaro, nonostante il difetto dell'inciso espressamente riportato con riguardo alle sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento del contratto.
Il dato letterale della norma appare, invero, non univoco, atteso che la stessa ben può essere interpretata nel senso che tutte le pronunce di risoluzione contrattuale – a prescindere dalle ulteriori statuizioni - sono sempre assoggettate ad imposta in misura fissa.
Nel caso in esame la risoluzione del contratto è derivata dall'inadempimento della Banca ricorrente ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente a fronte di un investimento in titoli ad alto rischio, inadempimento dal cui accertamento discende la restituzione delle somme versate per l'ordine di acquisto “viziato”.
Tale statuizione restitutoria non ha natura di condanna, integrando solo il ripristino della situazione pregressa in conseguenza della pronuncia di risoluzione del contratto.
Di conseguenza, la pronuncia non determina manifestazione di maggiore capacità contributiva, avendo solo funzione ripristinatoria, a differenza di quanto accade nei casi di contratto risolutorio di precedente negozio, che integrano un nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva che la sentenza deve ritenersi soggetta soltanto a tassazione in misura fissa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, nella somma complessiva di € 2.500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto determina in misura fissa l'imposta di registro dovuta. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Brescia, 28 ottobre 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
ES BO LO AN
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCOSPINO DANILO, Presidente
BONAMARTINI CESARE, TO
GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2023 depositato il 11/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - CF_ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001SC0000007630002 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente presentato Ricorrente_1 s.p.a. impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2020/001/SC/000000763/0/002 emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia, con il quale veniva determinata l'imposta di registro in relazione alla sentenza n. 763/2020 del Tribunale di Brescia applicando l'aliquota del 3%, ai sensi degli artt. 37 e 57 DPR 131/1986 e art. 8 comma 1 lett. B) della Tariffa parte Prima allegata al DPR citato.
Con la pronuncia sopra indicata il Tribunale di Brescia dichiarava la risoluzione dell'ordine di acquisto di obbligazioni Società_1 e condannava Ricorrente_1 s.p.a. a restituire alla parte attrice la somma di € 475.629,92, oltre ad interessi legali.
Tale somma costituiva l'importo impiegato per l'acquisto delle obbligazioni (€ 800.000,00) detratte le cedole percepite prima del default (€ 49.000,00) e quanto recuperato dalla vendita delle azioni e dei warrants ricevuti in concambio secondo il piano del concordato Società_1 (€ 272.474,00).
La ricorrente deduceva, in primo luogo, l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000.
Con il secondo motivo di gravame deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione di legge, ritenendo applicabile al caso in esame l'imposta fissa in forza dell'art. 8 comma 1 lett. E) della Tariffa Parte I annessa al D.P.R. 131/1986.
Infine, veniva dedotta l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 co. 1 lett. B) Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986 in quanto si riteneva, in ogni caso, applicabile l'imposta fissa in forza del principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Brescia, la quale contestava integralmente il contenuto del ricorso, insistendo nella propria pretesa, con richiesta di rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 ottobre 2025, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, stima la Corte che il ricorso debba essere accolto, dovendosi applicare l'imposta di registro in misura fissa.
Deve premettersi che è infondato il motivo di censura afferente il difetto di motivazione, atteso che, secondo costante giurisprudenza, “in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente” (Cass. Sez. 5, 07/04/2022,
n. 11283, Rv. 664341 - 01), come pacificamente avvenuto nel caso in esame.
Nel merito, si osserva che l'art. 8, comma 1, lett. b) e lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al D.P.R.
26 aprile 1986 n. 131 stabiliscono la soggezione, rispettivamente, ad imposta in misura proporzionale del
3% per i provvedimenti «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura» e ad imposta in misura fissa per i provvedimenti «che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto».
Stima la Corte che l'imposizione in misura fissa debba applicarsi a tutti i casi di sentenze dichiarative di risoluzioni contrattuali ex art. 1453 e ss. c.c., ivi comprese quelle portanti la condanna alla restituzione di somme di denaro, nonostante il difetto dell'inciso espressamente riportato con riguardo alle sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento del contratto.
Il dato letterale della norma appare, invero, non univoco, atteso che la stessa ben può essere interpretata nel senso che tutte le pronunce di risoluzione contrattuale – a prescindere dalle ulteriori statuizioni - sono sempre assoggettate ad imposta in misura fissa.
Nel caso in esame la risoluzione del contratto è derivata dall'inadempimento della Banca ricorrente ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente a fronte di un investimento in titoli ad alto rischio, inadempimento dal cui accertamento discende la restituzione delle somme versate per l'ordine di acquisto “viziato”.
Tale statuizione restitutoria non ha natura di condanna, integrando solo il ripristino della situazione pregressa in conseguenza della pronuncia di risoluzione del contratto.
Di conseguenza, la pronuncia non determina manifestazione di maggiore capacità contributiva, avendo solo funzione ripristinatoria, a differenza di quanto accade nei casi di contratto risolutorio di precedente negozio, che integrano un nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva che la sentenza deve ritenersi soggetta soltanto a tassazione in misura fissa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, nella somma complessiva di € 2.500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto determina in misura fissa l'imposta di registro dovuta. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Brescia, 28 ottobre 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
ES BO LO AN