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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/12/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1835/2021 tra le parti:
(cf , Parte_1 P.IVA_1 con gli avv. MANGANARO GIOVANNI (cf C.F._1
e RA EL (cf C.F._2
ATTRICE OPPONENTE
(cf , Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. CAFORIO LUIGI LIBORIO (cf C.F._3
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 20/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice opponente: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep. 19.6.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
19.6.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. Controparte_2
437/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 15.4.2021 con clausola di provvisoria esecuzione in favore di per l'importo Controparte_1 di euro 35.000,00 oltre interessi e spese di procedura a titolo di mancato pagamento di fattura relativa a lavori svolti in esecuzione di contratto di subappalto stipulato fra le parti.
Parte attrice denuncia (i) l'inesistenza delle prestazioni sottese alla fattura azionata e (ii) l'inadempimento della convenuta opposta rispetto al contratto di subappalto “a corpo”, al qual riguardo avanza altresì eccezione ex art. 1460
c.c. ove in ipotesi ritenuta fondata la creditoria pretesa ex adverso; quindi, avanza domanda riconvenzionale di ripetizione degli importi corrisposti in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente realizzati dalla convenuta, indicati nell'importo di euro 24.447,17, nonché di risarcimento dei danni subiti a causa dell'altrui inadempimento consistente nell'abbandono immotivato del cantiere, indicati nell'importo di euro 102.020,65 “per aver dovuto affiancare ad Energy altro personale a far data da maggio 2020, nonché per aver dovuto affidare a terzi e a proprio personale, in seguito all'abbandono del cantiere da parte di , le opere dapprima commissionate a quest'ultima”, di euro CP_1
3.640,00 a titolo di compensi per l'incarico peritale inerente la valutazione dello stato del cantiere e delle opere svolte alla data di abbandono da parte di nonché di euro 17.265,00 per trattenute applicate a CP_1 Parte_1 dall'appaltatrice e imputabili all'operato di con espressa riserva “di CP_1 richiedere in separato giudizio eventuali maggiorazioni, penali ed ulteriori pregiudizi economici e non economici di cui ad oggi non può esservi ancora contezza”; infine, formula istanza ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e conclude per sentir
“IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA
- inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza antecedente
a quella ex art. 183 c.p.c., sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i gravi motivi dedotti in narrativa, ovvero, in subordine, imporre la prestazione di una cauzione a carico di CP_1 ai sensi dell'art. 642 comma 2 c.p.c..
IN VIA PRINCIPALE
- revocare il decreto ingiuntivo n. 437/2021 del 15.04.2021 emesso dal
Tribunale di Pistoia – Dott.ssa Lucia Leoncini – mandando assolta CP_2 da qualsivoglia pretesa nei suoi confronti avanzata da parte convenuta
[...] opposta;
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare l'inadempimento di al Controparte_1 contratto inter partes, e per l'effetto
- dichiarare tenuta e condannare parte convenuta opposta al pagamento in favore di in parte a titolo di ripetizione e in parte a titolo Controparte_3 risarcitorio, ovvero in subordine interamente a titolo risarcitorio, dell'importo di €
122.925,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c.c. sino al saldo, per le ragioni di cui in narrativa, ovvero del diverso importo accertando in corso di causa all'occorrenza anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; IN OGNI CASO
- con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/2014, C.p.a. e I.v.a. come ex lege”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando le deduzioni e argomentazione attoree e avanzando domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di euro 149.119,45 per lavorazioni svolte e maggiori oneri non ancora saldati, così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare:
– rigettare la domanda di parte attrice opponente perché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo nr 437/2021 – RG
798/2021 – Tribunale di Pistoia – opposto;
nel merito e in via riconvenzionale:
– rigettare la domanda riconvenzionale di parte attrice opponente perché infondata in fatto e in diritto;
– previo accertamento dell'esistenza del credito a favore di Controparte_1
a carico di per le ragioni di cui al presente atto di
[...] Parte_1 costituzione, condannare al pagamento a favore di Parte_1 [...] della somma complessiva di €uro 149.119,45, Controparte_1
– di cui €uro 70.000,00 a saldo delle lavorazioni effettuate da Controparte_1 fino al mese di giugno 2020 a favore di presso lo
[...] Parte_1
Studentato Universitario, sito a Firenze in via del Romito nr. 5 e 7,
– €uro 15.523,83 relativo al 5% detratto da ogni fattura emessa a titolo di garanzia,
– €uro 12.343,79 per lavori extra effettuati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio
2020,
– €uro 4.131,83 per lavori extra effettuati nel mese di febbraio 2020,
– €uro 15.500, a titolo di oneri sulla sicurezza,
– €uro 4.650,00 a titolo di oneri aggiuntivi Covid-19 sul costo dei lavori come da
D.G.R.T. 645/2020,
– €uro 26.970,00, a titolo di costi sicurezza Covid-19, come da D.G.R.T.
645/2020.
In via istruttoria [omissis]
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge”. I.3. Accolta l'istanza attorea ex art. 649 c.p.c. (ordinanza 9.9.2021) e assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è istruita con prova per testi indotta dall'attrice e c.t.u. (ammessa da g.o.p. in supplenza temporanea del magistrato titolare durante il congedo maternale), al cui esito è fissata udienza di precisazione delle conclusioni con trattenimento in decisione e assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, l'opposizione merita accoglimento non essendo emersa prova della fondatezza del credito azionato in via monitoria.
Merita precisare come lo stesso, nell'ambito del procedimento ex artt. 633ss.
c.p.c., fosse basato unicamente sulla fattura commerciale n. 165/2020 dell'importo di euro 35.000,00 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio) e su una serie di d.d.t. (cfr. docc.
5-19 fasc. monitorio) tutti, però, privi di sottoscrizione e come tali inidonei ad attestare l'effettiva esecuzione delle opere di cui alla predetta fattura (il cui valore probatorio limitato alla fase monitoria è assunto fin troppo noto per dovervisi soffermare ulteriormente).
Nel presente giudizio, a fronte dell'espressa contestazione attorea di non debenza dell'importo di cui alla citata fattura n. 165/2020 ex adverso azionata per asserita “inesistenza” delle prestazioni a essa sottese (cfr. l'intitolazione del primo motivo di opposizione, pag. 5 atto di citazione: “Sulle prestazioni sottese alla fattura azionata: inesistenza delle stesse ed onere della prova” e nel contenuto discorsivo, a pag. 7 atto di citazione, “Non esiste, dunque, prova né allegazione alcuna circa l'esecuzione delle prestazioni assunte alla base dell'avversaria pretesa;
prestazioni che l'esponente radicalmente e recisamente contesta nella loro esecuzione e consistenza”), la convenuta non ha neppure offerto di provare l'avvenuta esecuzione di siffatte prestazioni, non avendo prodotto alcuna documentazione conferente - come detto, i d.d.t. sono tutti mancanti di sottoscrizione - né formulato alcun capitolo di prova orale a conferma delle lavorazioni svolte e per l'importo fatturato.
Peraltro, devesi evidenziare che la fattura in questione è stata prontamente contestata dall'odierna attrice sin dalla relativa emissione, cfr. doc. 7 fasc. attoreo, con invito alla convenuta a non emettere fattura e a contattare il soggetto competente per concordare l'importo da fatturare, così mettendo in discussione la dicitura inserita nella fattura stessa “importo da voi autorizzato alla fatturazione” (cfr. docc.
1-4 fasc. monitorio e doc. 6 fasc. attoreo). Del resto, argomenti a sostegno della fondatezza del credito preteso dalla convenuta non si rinvengono nella c.t.u. espletata in corso di causa, emergendo dalla lettura dell'elaborato peritale come invero il c.t.u. si sia trovato nella quasi impossibilità di rispondere al quesito affidatogli: senza soffermarsi in dettaglio sulle criticità mosse da entrambe le parti alle valutazioni dell'ausiliario giudiziale, assume portata dirimente la considerazione per cui costui ha dichiarato di non poter esprimere un giudizio più che meramente approssimativo, stanti le gravi lacune documentali (e, a base, metodologiche inerenti lo svolgimento dei lavori sul cantiere) caratterizzanti il rapporto di subappalto intercorso fra le odierne contendenti, giungendo il c.t.u. a concludere nel senso che “Dopo i fattivi tentativi effettuati per la conciliazione della lite, alla luce degli elementi a disposizione, delle carenze documentali evidenziate e delle rilevanti incongruenze descritte, il CTU si è pertanto trovato nell'impossibilità di poter esprimere una stima più accurata di quella rappresentata. Per le stesse carenze documentali non è risultato altresì possibile accertare le eventuali modifiche operate da parte committente e subappaltante in corso d'opera rispetto al capitolato e agli elaborati elettrici originari” (cfr. pagg. 46-47 relazione c.t.u. dep. 21.10.2024).
Di fronte a una così chiara asserzione, per un verso appare un po' “azzardata” nel significato di “carente di elementi concreti e verificabili di riscontro” la quantificazione fornita comunque dal c.t.u., laddove ha inteso indicare un range entro il quale stimare il valore complessivo delle opere effettuate dalla convenuta1; per altro verso, trattasi in ogni caso di una stima che, per la relativa dichiarata approssimazione e mancanza di aggancio a dati oggettivi, non può essere assunta dal giudicante a base di una statuizione di condanna al pagamento di somme quale quella insita nel provvedimento monitorio e, nella prospettiva del presente giudizio, nella conferma di esso con rigetto dell'opposizione, osservandosi peraltro come la quantificazione complessiva dei lavori nulla dica con sufficiente certezza processuale circa la debenza delle somme portate dal d.i. opposte come consacrata nella specifica e unica fattura azionata ai sensi dell'art. 633 c.p.c.. Ora, essendo ben nota la posizione processuale e sostanziale “invertite” delle parti del giudizio di opposizione, assumendo la parte convenuta il ruolo di parte attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fondamento della pretesa fatta valere in sede monitoria grava proprio sulla parte convenuta, stante l'inconsistenza probatoria di una fattura commerciale nel contesto del giudizio di merito e non potendosi nel presente contenzioso invocare l'art. 115
c.p.c. in presenza di una tempestiva e specifica contestazione avversaria.
Da quanto sopra non può che discendere l'accoglimento in parte qua dell'opposizione e la revoca del d.i. impugnato.
III. Argomentazioni analoghe vanno spese in riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta per la condanna dell'attrice al pagamento dell'ulteriore importo di euro 149.119,45 comprensivi anche dell'importo (euro 35.000,00) della fattura azionata in via monitoria: difatti, anche della debenza di tali somme la convenuta/attrice in riconvenzionale non ha fornito prova al di là di documenti di contabilità interna (cfr. docc. 16, 17,
18 fasc. convenuta), non si sa da chi e quando formati, in ogni caso contestati ex adverso e comunque privi in sé di valore probatorio alcuno, neppure essendo stati articolati capitoli di prova testimoniali diretti a confermarli.
D'altronde, anche il c.t.u. ha evidenziato l'assenza di elementi probatori a sostegno della pretesa avanzata in riconvenzionale dalla convenuta, sottolineando la mancanza di resoconti dettagliati e di documenti di contabilità analitica, laddove la scarsa documentazione fotografica disponibile non è minimamente esaustiva degli stati di avanzamento di cantiere (cfr. pagg.
19ss. e, in particolare, pagg. 26-27 relazione c.t.u.).
Non è invece accoglibile l'eccezione preliminare attorea di inammissibilità della domanda riconvenzionale in oggetto, dovendosi sul punto aderire all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza in sede nomofilattica (Cass. S.U. n. 26727/2024), chiamata a pronunciarsi su questioni di rilievo perché oggetto di interpretazioni contrastanti la quale, trasponendo nello specifico contesto del giudizio di opposizione a d.i. principi generali in punto di modifica delle domande di parte sanciti da pronunciamenti già resi in ottica di IL (il riferimento è, in particolare, a Cass. S.U. n. 12310/2015 e Cass. S.U. n. 22404/2018), ha affermato che (par. 13.1 e 13.2 della motivazione) “Dall'avvio monitorio del contenzioso non deriva quindi alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l'opposto le avesse esaurite nella fase monitoria” e “Proprio questa, invece, è stata originariamente, anche per la complessiva interpretazione restrittiva anteriore a S.U.
12310/2015, la lettura del ruolo di opposto, legittimato soltanto a proporre domanda riconvenzionale: interpretazione restrittiva che non è più sostenibile, in quanto nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande "reattive" stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse.
Pertanto, anche nel caso in cui la controparte sia "ferma" sulla costruzione del thema decidendum perché non ha attivato il work in progress riconvenzionale, nella propria comparsa di risposta il soggetto che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo può aggiungere pretese non correlate a quella originaria se non mediante lo strumento teleologico dell'interesse” per concludere (par. 13.4 della motivazione) “deve affermarsi che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”.
Conforme successivamente Cass. ord. n. 7236/2025 e, già prima delle Sez.
Unite citate, Cass. ord. n. 32933/2023 così efficacemente massimata: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”. IV. Resta da valutare la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla parte attrice, per la declaratoria di inadempimento della convenuta al contratto inter partes e la condanna della stessa al pagamento dell'importo di euro
122.925,65, in parte a titolo ripetitorio e in parte a titolo risarcitorio, oltre interessi e rivalutazione ovvero del diverso importo risultante di giustizia, se del caso in applicazione dell'art. 1226 c.c..
A livello di inadempimento contrattuale, le testimonianze assunte in corso di causa hanno confermato l'abbandono del cantiere a opera della convenuta con specifica dei lavori dalla stessa non ultimati e rimasti da eseguire: cfr. in particolare i testi , e (verbali udienza 14.7.2022 e Tes_1 Tes_2 Tes_3
9.2.2023) i quali hanno dato risposta affermativa ai seguenti capitoli di prova orale articolati in mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea, DVC:
“12. “a far data dalla fine di luglio 2020 Energy abbandonava il cantiere e a lavori ancora da completare”;
15. “al momento dell'abbandono da parte di in data Controparte_1
31.07.2020, risultavano ancora da posare tutte le boiseries nelle camere, e conseguentemente da realizzare tutte le opere successive, tra cui la posa dei punti di comando/presa e di tutti i corpi illuminanti a parete” (si rammostri al teste il doc. 9);
16. “l'allegato 2 dell'elaborato peritale dell'Ing. contiene Persona_1
i verbali di consegna delle chiavi delle camere agli operatori addetti al montaggio della boiseries all'interno delle stesse” (si rammostrino al teste i docc.
9, 21);
17. “al momento dell'abbandono da parte di in data Controparte_1
31.07.2020, al piano terra e al piano interrato, risultavano ancora da posare alcune canaline, alcune linee, i quadri elettrici e i collegamenti a questi ultimi, nonché i corpi illuminanti e le torrette a pavimento” (si rammostri al teste il doc.
9);
18. “al momento dell'abbandono da parte di in data Controparte_1
31.07.2020, risultava ancora da posare la quasi totalità degli impianti esterni, nonché l'allestimento del polo tecnologico (centrale, cabina, etc.)” (si rammostri al teste il doc. 9);
19. “al momento dell'abbandono da parte di in data Controparte_1
31.07.2020, risultavano ancora da finalizzare tutti gli impianti presenti ai piani”
(si rammostri al teste il doc. 9); 20. “all'esito degli accertamenti peritali dell'Ing. , risulta Persona_1 che abbia fatturato ed incassato € 224.951,51, a fronte di Controparte_1 lavori per € 202.442,32” (si rammostri al teste il doc. 9);
21. “a fronte dell'abbandono del cantiere da parte di CP_1 Controparte_1
ha dovuto reperire a stretto giro nuove maestranze in sostituzione CP_2 di , oltre a quelle prima di allora già inviate in suo ausilio, per completare CP_1
i lavori oggetto di subappalto”;
22. “le maestranze e i materiali risultanti dai docc. da n. 10 a n. 16 di
[...]
, sono stati tutti impiegati presso il cantiere “Studentato Universitario 3f” CP_2 sito in Firenze, via del Romito Civico 5 e 7” al fine di ultimare le opere in subappalto affidate ad (si rammostrino al teste i docc. 2, 10; Controparte_1
11; 12; 13; 14; 15; 16);
23. “le opere eseguite dalle maestranze risultanti dai docc. da n. 10 a n. 16 di
sono quelle già oggetto del subappalto conferito a di cui al CP_2 CP_1 doc. 2 di parte opponente” (si rammostri al teste il doc. 2);
24. “a far data dall'agosto 2020 sino a febbraio 2021, i dipendenti di
[...]
., Sig.ri e , sono stati impegnati nel CP_2 Persona_2 Persona_3 cantiere “Studentato Universitario 3f” sito in Firenze, via del Romito Civico 5 e 7” al fine di ultimare le opere in subappalto affidate ad e rimaste Controparte_1 incomplete al momento del suo abbandono” (si rammostrino al teste i docc. 2,
11)”.
In dettaglio: il teste sul cap. 12 “Si è vero confermo, la abbandonò il cantiere Tes_3 CP_1 alla fine di luglio e alcuni lavori erano ancora da completare”, confermativo sui capp. 15, 17, 18, 19, 21; sul cap. 22 “Si lo confermo. Confermo che il sig.
ha lavorato presso il cantiere di Firenze dopo l'abbandono da Persona_3 parte della;
confermo inoltre che nello stesso periodo anche la CP_1 ha lavorato sul cantiere e anche i sig.ri. e Controparte_4 Parte_2 [...]
. Preciso però che queste maestranze hanno lavorato sul cantiere sia Tes_4 prima che lasciasse detto cantiere che successivamente. Il doc. 15 CP_1 riguarda le fatture rimesse dall'agenzia interinale di cui si è avvalsa la
[...]
, mentre il doc. 16 è relativo a materiali acquistati dalla per il CP_2 CP_2 cantiere di Firenze e parte di questi materiali sono occorsi per eseguire o terminare le opere che erano state appaltate alla ” e sul cap. 23 “Le CP_1 maestranze elencate al capitolo precedente si sono occupati sia dei lavori che dovevano essere eseguiti dalla , sia di quelli che invece doveva occuparsi CP_1 direttamente la ” e confermativo sul cap. 24; CP_6 il teste sul cap. 12 “SI è vero, non ricordo il giorno esatto ma era Tes_1 comunque il mese di luglio 2020. Quando la ha abbandonato il cantiere i CP_1 lavori erano ancora da completare”, sul cap. 15 “Si è vero, lo confermo.
Aggiungo che le boiseries sono arrivate all'incirca a metà settembre 2020 e tutte le opere relative alla posa dei punti di comando/presa e di tutti i corpi illuminanti a parte, è stata fatta successivamente. Preciso che queste opere elettriche devono eseguirsi in contemporanea alla posa delle boiseries”, sul cap.
17 “Non ricordo con esattezza tutto ciò che rimaneva da eseguire ma posso confermare con certezza che rimanevano da eseguire i seguenti lavori: i quadri elettrici;
le torrette a pavimento e i corpi illuminanti e inoltre anche alcune canaline sia sul pavimento che sul soffitto”, sul cap. 18 “Si confermo che risultava da posare la quasi totalità degli impianti esterni, ricordo infatti che furono fatti degli scavi anche a febbraio 2021 e sono proseguiti anche dopo, quando sono andato via dal cantiere erano ancora in atto. Non ricordo se al momento dell'abbandono del cantiere fosse già stato allestito il polo tecnologico”, sul cap. 19 “Si è vero, confermo quanto detto prima. Infatti mancavano le boiseries e, di conseguenza, tutto il resto”, confermativo sui capp. 21, 22, 23 con la specifica che “Come ho già detto prima, inizialmente erano soltanto tre persone ma poi dopo l'abbandono del cantiere il loro numero è aumentato” e
“Riguardo al materiale posso confermare che si tratta del tipo di materiale utilizzato in cantiere. Quanto alle maestranze ricordo la presenza in cantiere della società Elettro Service e riconosco e ricordo i nominativi dei sig.ri Pt_3
, e , che la persona di cui avevo detto di non ricordare il
[...] Persona_4 cognome”; il teste pure confermativo sulle circostanze di cui sopra, precisando Tes_2 sul cap. 21 che “Mi sembra che si trattasse all'incirca di sei/otto persone. Lo so in quanto una volta a settimana andavo in cantiere e inoltre queste circostanze mi venivano riferite anche dal capo cantiere ”, sul cap. 22 “Per Persona_2 quanto riguarda le maestranze indicate nei documenti confermo la loro presenza al fine di ultimare le opere oggetto del subappalto a . Per quanto riguarda CP_1
i materiali so che hanno comprato dei materiali ma non so rispondere nello specifico, se ne occupava il capo cantiere” e sul cap. 23 “Queste maestranze si sono occupate di ultimare i lavori non terminati da e poi anche di fare CP_1 altri lavori, quelli esclusi dall'appalto ”. CP_1 Ne risulta acclarato l'inadempimento della convenuta integrato dall'abbandono del cantiere e dalla mancata ultimazione delle opere, costringendo così parte attrice ad avvalersi di altre maestranze con conseguenti costi: del pari, risulta conclamato perché riconosciuto anche dal c.t.u. l'inadempimento della convenuta consistente nel mancato rilascio delle Dichiarazioni di Conformità ex DM 37/2008 e allegati obbligatori da parte di (cfr. pag. 28 relazione CP_1
c.t.u., “La mancata certificazione degli impianti elettrici realizzati dalla CP_1 ha comportato certamente una penalizzazione sul reale valore di quanto eseguito dalla convenuta;
infatti, conseguentemente, la parte attrice ha dovuto assumersi la responsabilità e l'onere delle verifiche di legge e del rilascio della suddetta Dichiarazione di Conformità DM 37/08, anche in relazione alla consistente quota parte “scoperta” degli impianti elettrici eseguiti dalla ”). CP_1
A livello di quantum, mentre non può rivestire rilievo probatorio la perizia tecnica di parte (doc. 9 fasc. attoreo) il cui valore di prova nel presente giudizio
è circoscritto alla descrizione dello “stato di fatto” del cantiere ivi contenuta e confermata in sede testimoniale (ossia a fatti storici oggettivamente verificabili, al netto di ogni contenuto valutativo ivi compresa la quantificazione dei
“danni” asseritamente patiti dall'attrice a causa dell'altrui inadempimento), è da dire come anche le dichiarazioni testimoniali siano confermative solo in parte delle pretese attoree, essendo emerso a più voci che le maestranze reperite dall'attrice servirono non solo a ultimare le opere rimaste incompiute dalla convenuta ma anche a eseguire altri lavori esclusi dall'appalto di cui trattasi e, del pari, che i materiali acquistati per il cantiere di Firenze sono serviti (solo) in parte per eseguire o ultimare i lavori di cui all'appalto CP_1
In un simile contesto, di non chiara prova documentale circa i costi sostenuti dall'attrice a causa dell'inadempimento della convenuta - data l'evidenza istruttoria per cui non tutti i documenti al riguardo depositati (docc. 10-16 fasc. attoreo) sono direttamente e unicamente riferibili a lavorazioni appaltate alla convenuta e da questa non ultimate - non soccorrono dati di conforto dall'indagine tecnica espletata in corso di causa, essendosi il c.t.u. limitato a sostenere la non conferenza dei documenti in questione con l'oggetto della riconvenzionale attorea sulla scorta di una motivazione meramente temporale e comunque errata, ossia perché relativi a mesi successivi all'avvenuto abbandono del cantiere senza, forse, rendersi conto che ciò è quasi ovvio, atteso che proprio nei mesi a seguire parte attrice ha dovuto ricorrere ad altre maestranze per completare i lavori lasciati incompiuti dalla convenuta. Questo il quadro, attestante una prova “parziale” sull'an (documentale e testimoniale) e non agevolmente raggiungibile sul quantum, ben può soccorrere la valutazione equitativa giudiziale non a caso invocata anche da parte attrice nelle proprie conclusioni (“ovvero del diverso importo accertando in corso di causa all'occorrenza anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”) e in forza della quale pare equo riconoscersi in favore dell'attrice un importo a titolo risarcitorio di euro 60.000,00 pari circa alla metà di quanto richiesto.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta (derivante dal rigetto sia dell'opposizione che della domanda riconvenzionale della convenuta stessa e dall'accoglimento della riconvenzionale attorea) e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) applicati valori medi dello scaglione di riferimento per le varie fasi processuali.
A carico della convenuta soccombente vanno poste anche le spese di c.t.u., già liquidate con separata ordinanza, nonché le spese di c.t.p. attorea come documentate, non risultando le stesse né superflue né eccessive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 437/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 11-15.4.2021;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale attorea, accertato l'inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni di cui all'appalto stipulato con parte attrice, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo, equitativamente determinato, di euro 60.000,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
3) respinge la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
4) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre spese di c.t.p. come documentate;
5) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u..
Pistoia, 20/12/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 46 relazione c.t.u. dep. 21.10.2024: “il CTU ritiene comunque ragionevole poter presumere che il valore degli impianti eseguiti dalla convenuta, sulla base del computo di preventivo quotato dalla stessa , sia compreso tra un valore minimo di CP_1
€ 237.344,74 e un valore massimo di € 271.646,31, oltre IVA se dovuta”.