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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 326/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 18 marzo 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 326/2021 R.G.
promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
C.F. nella qualità di amministratore di sostegno di unzio , C.F._1 Pt_1 Parte_2
(avv. G. Cantale);
contro
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Moceri;
Controparte_2
avente ad oggetto opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che il ricorrente è in possesso del requisito medico legale in oggetto.
Si è costituita l' rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni del CP_3
ricorrente.
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici connessi allo status di disabilità gravissima di cui alla L.r.
01.03.2017 n. 4 e D.P. 31.03.2017 n. 532, come modificato con D.P. 10.05.2017 n. 545.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di
30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata inadeguatezza del giudizio del ctu nominato in fase di ATP, in quanto fondato sulla mancata corretta valutazione delle patologie denunciate.
Si lamenta inoltre una discrasia tra il quadro clinico evidenziato dal ctu e le conclusioni cui lo stesso
è poi pervenuto, argomentandosi come segue : “… tale esame obiettivo stride fortemente con il complesso diagnostico indicato dal CTU per avere concretamente sottostimato la incidenza e la
rilevanza in ordine alla evidente incidenza funzionale del soggetto, con errore di inquadramento
nosograficotemporale del complesso invalidante di cui risulta essere affetto Persona_1
, sindall'epoca della presentazione della domanda per cui si procede del 21.11.2018”.
[...]
Ritiene infatti parte ricorrente che già alla data della domanda amministrativa fosse in possesso del requisito sanitario in oggetto.
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente nominato ha confermato in qualche modo la valutazione del ctp esprimendo un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente.
Ed invero il ctu ha evidenziato, dopo aver attentamente esaminato e passato al vaglio la documentazione medica versata in atti, l'esistenza di una situazione di gravità e cronicità del quadro patologico e ha concluso, nel senso che il ricorrente effettivamente, si trovava in condizione di disabilità gravissima verosimilmente dalla data del primo accertamento peritale.
Argomenta infatti il ctu che il primo consulente all'esito dell'esame obiettivo pur rilevando un quadro di assoluta gravità esclude la sussistenza del requisito sanitario in oggetto ed in particolare rileva come lo stesso non abbia fatto alcun “accenno a riferimento alle scale valutative previste dal dm”.
Ritiene pertanto certamente censurabile in parte qua la relazione di consulenza redatta dal dottore ciò tanto nella parte in cui non fa riferimento alle scale valutative, quanto nella misura in cui Per_2
le conclusioni paiono collidere con l'esame clinico obiettivo rilevato dal primo ctu, del seguente tenore: ”Paziente allettato,scadenti condizioni generali,masse muscolari ipotrofi- che, non mantiene
la stazione eretta senza appoggio, sensibilità superficiale e profonda non esplorabile,passaggi
posturali non autonomi,flessione del tronco sul bacino non valutabile per l'allettamento del
paziente,la flessione degli arti e la forza muscolare risultano nettamente compromesse a dx e ridotte
a sx, disorientato tempo spazio.”
Conclude poi il ctu che Il periziando nato [...] è affetto da Esiti Persona_1
emiparetici destri da ictus cerebrale del 2007 sx e re -ictus del 2017 sx ed esiti frattura omero dx,in un contesto di totale compromissione funzionale statico motoria e deambulatoria con vasculopatia
cerebrale cronica correlata e deficit cognitivo medio grave in cardiopatico valvolare iperteso,con
verosimili altri insulti cerebrali ischemici o TIA nel corso degli anni seguenti la visita dell'UVM
aziendale asp.
Le risultanze del nostro esame obiettivo effettuato in occasione della visita del 17 gennaio 2024 fanno
rientrare ,così come richiesto nella domanda introduttiva,il periziando nelle condizioni previste ex
comma 2 art 3 DM del 26-9-2016 e L.R.Sicilia 8/2017, lettera E con bilancio muscolare <- 1 ai 4
arti(0 -1 su 5) secondo la scala MRC e valore 9 o più di 9 alla scala valutativa EDSS.(paziente
allettato a permanenza ,dipendente)”
Per quanto riguarda la decorrenza, prosegue il ctu:
All'epoca di inoltro della domanda novembre 2018 e all'epoca della visita dell'UVM aziendale
dell'asp 4 di distretto di Nicosia del luglio 2019,le condizioni del paziente non erano tali da CP_1
farlo rientrare nelle previsioni di disabilità gravissima non venendo raggiunti i criteri di inclusione
previsti alla lettera E, effettuate dalla commissione le scale valutative previste MRC e EDSS.
La decorrenza è da far risalire alla data dell'accertamento peritale presso il domicilio del periziando
da parte del primo ctu del luglio 2020 sulla scorta dell'esame obiettivo globale contestuale dallo
stesso effettuato, superando gli errori metodologici e valutativi del ctu che non ha sottoposto il
paziente alle scale valutative richieste MRC e EDSS, errori che non possono farsi ricadere sul
periziando che, in ogni caso, dalla nostra visita del gennaio 2024 rientra pienamente con idoneo
percorso metodologico valutativo nella condizione di disabilità gravissima, lasciando alla discre-
zionalità del GDL il giudizio finale di decorrenza dello stato disabilitante.
Orbene, tenuto conto che appare condivisibile la valutazione del ctu nella parte in cui si ritiene che pur in assenza di un approccio metodologico corretto (applicazione delle scale valutative), già
dall'esame obiettivo illo tempore effettuato, emerge la censurabilità della prima relazione di consulenza, nella misura in cui le conclusioni non appaiono in linea con la riscontrata gravità del quadro clinico in cui già allora versava il ricorrente, deve ritenersi che la decorrenza di tale stato di cose, possa farsi risalire alla prima visita peritale.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu e per contro ritenendo non conducenti le
CP_ contestazioni mosse dall' la domanda spiegata in ricorso va pertanto accolta nei limiti però
dell'accertamento del requisito sanitario.
Non può accogliersi invece, e ne va dichiarata la inammissibilità, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione, nonché la condanna dell' alla erogazione del CP_5
beneficio, giacchè secondo la giurisprudenza di legittimità, cui ci si uniforma “ le fasi del procedimento ex art. 445 bis cpc hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione” ( cfr Cass. n.9755/2019).
Va consequenzialmente accolta la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario (disabilità gravissima) requisito che appunto va riconosciuto a decorrere dalla prima visita peritale.
Le spese della prima fase di giudizio vanno compensate essendosi perfezionato il requisito sanitario dopo la fase amministrativa, mentre quelle della presente fase, ivi comprese quelle delle due ctu,
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nato a Parte_1
NA (EN) il 01.10.1972, ivi residente in [...], C.F. nella C.F._1
qualità di amministratore di sostegno di , e sulle domande da questi Persona_1
proposte, così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della prestazione/beneficio e la condanna alla sua erogazione;
In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che il periziato possedeva il requisito sanitario per fruire dei benefici connessi alla condizione di disabilità gravissima con decorrenza dalla prima visita peritale (luglio 2020); compensa le spese della fase di ATP e condanna l' alle spese di lite della presente fase di CP_4
giudizio, liquidate per complessivi euro 2251,00 oltre a spese generali, IVA e CPA distratte in favore dell'avv. G. Cantale nonché alle spese di CTU delle due fasi di giudizio, che liquida in favore del dott. per complessivi euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed CP_6
in € 300,00 in favore del dott. oltre ad IVA se dovuta. CP_7
Enna, 18 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro