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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R N. 148/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AR AR Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice
Dott.ssa WA RA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 10 gennaio 2024 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), nata a [...] in data [...], con Parte_1 C.F._1
l'ads rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Morandini ed elettivamente Parte_2 domiciliata in Artogne (BS), via Carducci n.57 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(Cod. Fisc. ) nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Jenny Bestetti ed elettivamente domiciliato in Milano, Viale
Sabotino n. 15 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
AVV. (c.f. ) quale curatrice speciale della ricorrente Controparte_2 C.F._3 in proprio ex articolo 86 c.p.c., nominata con decreto del 12.01.2024, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, in Nova Milanese, via Madonnina n. 9;
INTERVENUTO
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disporre a carico del sig. un assegno divorzile con l'erogazione di € 500,00 mensili in CP_1 favore della ricorrente , non autosufficiente ed invalida al 100%. Parte_1
PER PARTE RESISTENTE:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra il
Sig. e la Sig.ra in data 5.05.1998 in PI Camuno (BS), registrato Controparte_1 Parte_1 al n.
6 -Serie II – Parte A e trascritto nei registri di stato civile del comune di Nova Milanese (MB), al n. 9 parte II – serie B- anno 199;
- respingere la domanda di assegno divorzile formulata dalla Sig.ra Pt_1
- per l'effetto, revocare l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore della
Sig.ra pari ad € 150,00 per tutti i motivi di cui in narrativa. Pt_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2024, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la Parte_1 separazione giudiziale da , con il quale aveva contratto matrimonio in PI Controparte_1
US il 01.05.1998 e dalla cui unione è nata la IA in data 30.09.2001. La ricorrente, Per_1 più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale dal marito e che fosse riconosciuto a suo favore un assegno di € 500,00 a titolo di mantenimento a carico del coniuge. Chiedeva quindi che, decorsi i termini di legge, il Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio riconoscendo a suo favore la somma di € 500,00 a titolo di assegno divorzile.
Si costituiva con memoria depositata in data 15.03.2024 , il quale aderiva alla Controparte_1 domanda di separazione e di successiva pronuncia del divorzio nei termini di legge e chiedeva, peraltro, che non fosse riconosciuta alla moglie alcuna somma né a titolo di mantenimento né di assegno divorzile.
In data 13.03.2024 si costituiva altresì l'avv. quale curatore speciale della ricorrente, Controparte_2 nominato dal giudice con decreto del 12.01.2024, la quale confermava la piena capacità della ricorrente rispetto alla proposta domanda di separazione e chiedeva che fosse riconosciuto alla moglie un contributo al proprio mantenimento a carico del marito.
In data 18.4.2024 il Tribunale di Monza pronunciava la sentenza di separazione, pubblicata in data
24.04.2024 come segue con previsione a favore della coniuge di un assegno di mantenimento di euro
150,00 mensili. Con ordinanza resa in pari data rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande. In data 16 aprile 2025 si costituiva in giudizio in qualità di ads di Parte_2 Parte_3 nominato con decreto del Tribunale di Brescia in data 19.09.2024.
All'udienza del 18.11.2025, tenutasi innanzi al Giudice delegato dott.ssa WA RA in sostituzione del Giudice dott.ssa Camilla Filauro, parte ricorrente chiedeva un termine per presentare eventuali istanze istruttorie, insistendo in subordine nelle domande formulate nei rispettivi scritti difensivi;
parte resistente si opponeva in ordine alla concessione di un termine per formulare istanze istruttorie in considerazione delle preclusioni processuali maturate chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le dichiarazioni rese e la documentazione depositata dalla parte ricorrente consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, non avendo peraltro parte ricorrente formulato istanze istruttorie, avendo rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in PI US il
01.05.1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di PI US, anno 1998, n. 6,
Parte II, Serie A).
Dalla loro unione è nata la IA in data 30.09.2001. Per_1
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza parziale n. 1275/2024 del Tribunale di Monza pronunciata in data 18.4.2024 (pubblicata in data 24.4.2024).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo la parte ricorrente dato atto di avere da tempo rapporti solo sporadici con la coniuge e tenuto conto del contegno processuale assunto dalla coniuge stessa che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Quanto agli aspetti economici, la disciplina dell'assegno divorzile è stata modificata dalla l. 74/1987,
a seguito della quale l'articolo 5 l. 898/1970, per quanto di interesse, recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Dopo la novella legislativa, la giurisprudenza si è da subito orientata ad una distinzione tra criteri attributivi del contributo ('insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive”) e criteri determinativi (assistenziali "le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi", compensativi "il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune” e risarcitorio "le ragioni della decisione"), questi ultimi tutti valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Tale orientamento è stato recepito e specificato nella sentenza Cass. S.U. 11490/ 1990, secondo la quale i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi, inteso come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
All'accertamento del diritto non è necessario il riscontro di uno stato di bisogno, essendo sufficiente l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate.
Ove sussista tale presupposto (l'an del contributo), la liquidazione in concreto deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.
E dunque, secondo la giurisprudenza formatasi immediatamente dopo la novella legislativa, i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione meramente determinativa dell'assegno, da attribuirsi sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
Dopo quasi un trentennio, tale consolidato orientamento è stato posto in discussione da Cass. Sent. n.
11507/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante la non autosufficienza economica dello stesso, individualmente inteso, ed ha stabilito che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possono essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Le ragioni del revirement sono motivate dalla Cassazione con la ritenuta inattualità del precedente orientamento e la sua incapacità di valorizzare le scelte personali e le loro conseguenze sotto il profilo dell'autoresponsabilità.
Chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale, la Cassazione, con la pronuncia a Sez. Unite n.
18287/2018, ha analizzato la natura del contributo al mantenimento, ed ha infine sancito il superamento della dicotomia tra an dell'attribuzione ed il quantum del contributo;
secondo le Sezioni
Unite tale dicotomia non è pienamente rispettosa del dato normativo e dei precetti costituzionali, in quanto è idonea a privare di rilevanza i criteri assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata del vincolo, ove non venga riscontrata inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o impossibilità
a procurarseli per ragioni oggettive, a prescindere dal parametro utilizzato per ravvisare tale inadeguatezza.
Le Sezioni Unite evidenziano comunque come tale criticità interpretativa è stata acuita dalla sentenza
Cass. n. 11507/2017, che ha appunto parametrato l'adeguatezza dei mezzi alla mera autosufficienza economica dell'istante, al fine di valorizzare i principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
L'esito di tale orientamento, secondo le Sezioni Unite, è che i criteri di cui alla prima parte della norma (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio) vengono di fatto completamente pretermessi dalla valutazione sulla spettanza del contributo, ove il soggetto risulti economicamente autosufficiente secondo un parametro oggettivamente valutabile, con sostanziale disapplicazione del dato normativo.
Le Sezioni Unite evidenziano peraltro come i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità debbano essere necessariamente declinati nell'ambito della realtà sociale in cui si svolge la vita dell'individuo, ex articoli 2, 3 e 29 Costituzione (con riferimento alla famiglia): se la scelta di porre fine al vincolo coniugale può essere autonomamente assunta da un solo coniuge, la condizione economica delle parti all'esito della storia di coppia può essere strettamente connessa alle scelte operate dai coniugi durante la sussistenza del vincolo, anche ex articolo 143 c.c..
E dunque, secondo le Sezioni Unite, la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi non può essere condotta né avendo come parametro la mera autosufficienza economica, oggettivamente intesa, né
l'insufficienza degli stessi a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: ciò al fine di valorizzare appunto l'autoresponsabilità e le determinazioni assunte nell'ambito del progetto di vita coniugale, ed evitare locupletazioni da parte di chi si trovi in una situazione di oggettivo squilibrio economico – patrimoniale con il partner, non determinato dall'effettuazione consapevole di comuni scelte di vita nell'ambito di un vincolo di apprezzabile durata temporale: Il c.d. assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
il suo riconoscimento postula dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante non già al conseguimento di un' astratta autosufficienza economica, bensì al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Il giudizio sulla debenza e sulla quantificazione del contributo deve dunque essere effettuato all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
E dunque, superata la dicotomia tra parametri attributivi e determinativi, gli indicatori assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata temporale del vincolo permeano il giudizio sulla adeguatezza dei mezzi, nell'ambito di una valutazione necessariamente specifica della storia della coppia, valutazione resa più agevole anche dall'ampliamento dei poteri istruttori del Tribunale (articolo 5 c. 9 l. 898/1970, modificato dalla legge 74/1987: I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria).
Ciò premesso, le parti risultano aver contratto matrimonio in data 1998; le stesse risultano pacificamente aver proseguito la convivenza matrimoniale sino al 2018/2019 quando ha Parte_1 subito un aneurisma cerebrale e si è trasferita a vivere presso la residenza della rispettiva famiglia d'origine ove tutt'ora risiede.
Ella è stata dichiarata invalida civile nella misura del 100% con verbale della commissione competente presso l'INPS del 26.09.2019 (doc. 5 ricorrente), ragione per la quale risulta anche essere stata sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno.
E' tuttora priva di occupazione e percepisce esclusivamente la pensione di invalidità a carico dell'INPS di € 251,00 mensili oltre alla tredicesima mensilità.
Dal CU 2024 con riferimento all'anno 2023 ella risulta aver percepito un reddito netto di 340,00 su dodici mensilità.
Non risulta percepire da tempo l'indennità di accompagnamento da parte dell'INPS di € 594,99 (cfr. anche estratto di conto corrente presso intestato alla ricorrente ove risulta quale unica entrata CP_3 reddituale l'importo di € 251,00 mensili). risulta inoltre aver pacificamente ricevuto la somma di € 73.896,23 in seguito alla vendita Pt_1 della casa coniugale di cui era comproprietaria con il coniuge.
Ella risulta allo stato vivere con l'anziano padre che provvede alle sue esigenze e non sostiene oneri abitativi.
svolge attività come libero professionista artigiano. Controparte_1
Nell'anno di imposta 2023 (PF 2024) ha esposto redditi lordi annui di € 20.240,00 pari, dedotti gli oneri deducibili, fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.110,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (PF anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di € 28.617,00 pari, dedotti gli oneri deducibili, fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.500,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (PF anno 2022) redditi lordi annui di € 20.766,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.390,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (PF anno
2021) redditi lordi annui di € 20.378,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità,
a circa € 1.360,00 netti mensili.
Dagli estratti di c/c allo stesso intestato (cfr. doc. 26) egli risulta aver ottenuto nell'anno 2024 entrate
(lorde) per complessivi euro 41415,00.
A causa dei debiti di cui è gravato, in particolare un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di € 73.741,12 per mancato versamento di contributi e oneri previdenziali oltre a debiti verso professionisti e banche per un totale di € 471.064,50, il resistente ha promosso la procedura di composizione dalla crisi da sovraindebitamento presso il Tribunale di Monza (proc. n. 902/2021) e in data 24.02.2021 è stato nominato l'organismo di composizione della crisi. Al fine di ripianare la propria esposizione debitoria il si è impegnato a versare mensilmente alla procedura la CP_1 somma di € 500,00 per 4 anni, con prossima scadenza dicembre 2026; sia l'OCC che il giudice della procedura hanno quantificato le spese necessarie per il sostentamento proprio e della IA in € €
1.390,00, il tutto tenuto conto del dichiarato impegno del di aumentare i redditi di impresa CP_1
(v. doc. 9 – relazione OCC – e 11 resistente - decreto del Tribunale del 30.12.2022).
In separata procedura esecutiva, preesistente all'instaurazione della procedura di cui precede, è stata alienata la casa coniugale con riconoscimento a favore della moglie per la quota di sua spettanza dell'importo di € 73.896,23 (v. doc. 14 resistente – piano di riparto in sede esecutiva).
Successivamente alla vendita della casa coniugale il resistente si è trasferito a vivere dal rispettivo padre con la IA;
a seguito della pronuncia della sentenza di separazione egli risulta aver Per_1 reperito nuova soluzione abitativa in locazione con canone mensile di euro 500,00, grazie anche al supporto economico della rispettiva famiglia d'origine (cfr. anche verbale d'udienza del 18.11.2025), ove si è trasferito a vivere unitamente alla IA . Per_1 Ritiene il Tribunale che, nonostante l'esposizione debitoria del marito, tra i coniugi sussiste tuttora una evidente disparità reddituale che la moglie, tenuto conto della invalidità da cui è affetta, non potrà certo ripianare reperendo attività lavorativa.
Alla luce di quanto premesso non risultano dedotte né provate significative sopravvenienze che giustifichino la modifica/revoca dell'assegno di mantenimento dovuto alla coniuge sino alla pronuncia del divorzio.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, ritiene il Collegio, considerata anche la durata del matrimonio, ritiene il Collegio sussistente in capo a il diritto all'assegno divorzile come Parte_3 indicato in dispositivo, per sopperire alle primarie esigenze di vita della stessa, assolvendo quest'ultimo quindi una funzione prevalentemente assistenziale. Nella quantificazione di tale somma dovrà tenersi conto del fatto della disponibilità mensile di e del fatto che lo stesso provvede CP_1 interamente al mantenimento della IA che sta seguendo il percorso di studi universitario Per_1 nonostante i gravi problemi di salute che l'hanno colpita (v. doc. 5 resistente), e che la non Pt_1 solo non sostiene oneri abitativi e non ha in previsione di sostenerne ma anche incassato la somma di
€ 73.896,23 in seguito alla vendita in sede esecutiva della casa coniugale, somma che ben potrà accantonare per provvedere al proprio sostentamento in previsione futura.
Ritiene il Collegio equo determinare l'assegno divorzile in favore di in € 100,00 mensili, con Pt_1 decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della presente sentenza in punto di status ed in
€ 250,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2027 (data di conclusione della procedura di sovraindebitamento), attesa l'insussistenza in capo alla stessa di adeguati mezzi economici di sostentamento e l'oggettiva e pacifica difficoltà di reperirli, considerata l'età e l'invalidità della stessa.
Tale importo viene così stabilito tenuto conto anche del fatto che si tratta di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. Come noto, infatti, l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n. 917); mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege
Si provvede come in dispositivo.
Spese di lite compensate tra le parti in considerazione della natura necessaria del giudizio in punto di status, e della reciproca soccombenza delle parti sulle restanti domande. Le spese di lite del curatore speciale nominato a favore di devono essere poste a carico di quest'ultima, liquidate Parte_3 come in dispositivo considerata l'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in PI US il 01.05.1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di CP_1
PI US, anno 1998, n. 6, Parte II, Serie A);
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di PI US, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a in via Controparte_1 Parte_1 anticipata entro il 20 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di assegno divorzile la somma di
€ 100,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dalla mensilità successiva al passaggio in giudicato della sentenza in punto di status e sino al mese di dicembre 2026;
a decorrere dalla mensilità di gennaio 2027 tale importo dovrà essere versato nella misura di euro
250,00 mensili oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat per 12 mensilità all'anno in via anticipata entro il 20 di ogni mese;
4) Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente;
5) Condanna a rifondere a favore del curatore speciale avv. le spese di lite che Parte_3 CP_2 liquida in euro 1455,00 oltre iva e cpa come per legge;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Monza, lì 27.11.2025
IL PRESIDENTE
AR AR
IL GIUDICE EST.
WA RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AR AR Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice
Dott.ssa WA RA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 10 gennaio 2024 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), nata a [...] in data [...], con Parte_1 C.F._1
l'ads rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Morandini ed elettivamente Parte_2 domiciliata in Artogne (BS), via Carducci n.57 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(Cod. Fisc. ) nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Jenny Bestetti ed elettivamente domiciliato in Milano, Viale
Sabotino n. 15 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
AVV. (c.f. ) quale curatrice speciale della ricorrente Controparte_2 C.F._3 in proprio ex articolo 86 c.p.c., nominata con decreto del 12.01.2024, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, in Nova Milanese, via Madonnina n. 9;
INTERVENUTO
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disporre a carico del sig. un assegno divorzile con l'erogazione di € 500,00 mensili in CP_1 favore della ricorrente , non autosufficiente ed invalida al 100%. Parte_1
PER PARTE RESISTENTE:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra il
Sig. e la Sig.ra in data 5.05.1998 in PI Camuno (BS), registrato Controparte_1 Parte_1 al n.
6 -Serie II – Parte A e trascritto nei registri di stato civile del comune di Nova Milanese (MB), al n. 9 parte II – serie B- anno 199;
- respingere la domanda di assegno divorzile formulata dalla Sig.ra Pt_1
- per l'effetto, revocare l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore della
Sig.ra pari ad € 150,00 per tutti i motivi di cui in narrativa. Pt_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2024, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la Parte_1 separazione giudiziale da , con il quale aveva contratto matrimonio in PI Controparte_1
US il 01.05.1998 e dalla cui unione è nata la IA in data 30.09.2001. La ricorrente, Per_1 più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale dal marito e che fosse riconosciuto a suo favore un assegno di € 500,00 a titolo di mantenimento a carico del coniuge. Chiedeva quindi che, decorsi i termini di legge, il Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio riconoscendo a suo favore la somma di € 500,00 a titolo di assegno divorzile.
Si costituiva con memoria depositata in data 15.03.2024 , il quale aderiva alla Controparte_1 domanda di separazione e di successiva pronuncia del divorzio nei termini di legge e chiedeva, peraltro, che non fosse riconosciuta alla moglie alcuna somma né a titolo di mantenimento né di assegno divorzile.
In data 13.03.2024 si costituiva altresì l'avv. quale curatore speciale della ricorrente, Controparte_2 nominato dal giudice con decreto del 12.01.2024, la quale confermava la piena capacità della ricorrente rispetto alla proposta domanda di separazione e chiedeva che fosse riconosciuto alla moglie un contributo al proprio mantenimento a carico del marito.
In data 18.4.2024 il Tribunale di Monza pronunciava la sentenza di separazione, pubblicata in data
24.04.2024 come segue con previsione a favore della coniuge di un assegno di mantenimento di euro
150,00 mensili. Con ordinanza resa in pari data rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande. In data 16 aprile 2025 si costituiva in giudizio in qualità di ads di Parte_2 Parte_3 nominato con decreto del Tribunale di Brescia in data 19.09.2024.
All'udienza del 18.11.2025, tenutasi innanzi al Giudice delegato dott.ssa WA RA in sostituzione del Giudice dott.ssa Camilla Filauro, parte ricorrente chiedeva un termine per presentare eventuali istanze istruttorie, insistendo in subordine nelle domande formulate nei rispettivi scritti difensivi;
parte resistente si opponeva in ordine alla concessione di un termine per formulare istanze istruttorie in considerazione delle preclusioni processuali maturate chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le dichiarazioni rese e la documentazione depositata dalla parte ricorrente consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, non avendo peraltro parte ricorrente formulato istanze istruttorie, avendo rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in PI US il
01.05.1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di PI US, anno 1998, n. 6,
Parte II, Serie A).
Dalla loro unione è nata la IA in data 30.09.2001. Per_1
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza parziale n. 1275/2024 del Tribunale di Monza pronunciata in data 18.4.2024 (pubblicata in data 24.4.2024).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo la parte ricorrente dato atto di avere da tempo rapporti solo sporadici con la coniuge e tenuto conto del contegno processuale assunto dalla coniuge stessa che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Quanto agli aspetti economici, la disciplina dell'assegno divorzile è stata modificata dalla l. 74/1987,
a seguito della quale l'articolo 5 l. 898/1970, per quanto di interesse, recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Dopo la novella legislativa, la giurisprudenza si è da subito orientata ad una distinzione tra criteri attributivi del contributo ('insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive”) e criteri determinativi (assistenziali "le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi", compensativi "il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune” e risarcitorio "le ragioni della decisione"), questi ultimi tutti valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Tale orientamento è stato recepito e specificato nella sentenza Cass. S.U. 11490/ 1990, secondo la quale i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi, inteso come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
All'accertamento del diritto non è necessario il riscontro di uno stato di bisogno, essendo sufficiente l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate.
Ove sussista tale presupposto (l'an del contributo), la liquidazione in concreto deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.
E dunque, secondo la giurisprudenza formatasi immediatamente dopo la novella legislativa, i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione meramente determinativa dell'assegno, da attribuirsi sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
Dopo quasi un trentennio, tale consolidato orientamento è stato posto in discussione da Cass. Sent. n.
11507/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante la non autosufficienza economica dello stesso, individualmente inteso, ed ha stabilito che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possono essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Le ragioni del revirement sono motivate dalla Cassazione con la ritenuta inattualità del precedente orientamento e la sua incapacità di valorizzare le scelte personali e le loro conseguenze sotto il profilo dell'autoresponsabilità.
Chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale, la Cassazione, con la pronuncia a Sez. Unite n.
18287/2018, ha analizzato la natura del contributo al mantenimento, ed ha infine sancito il superamento della dicotomia tra an dell'attribuzione ed il quantum del contributo;
secondo le Sezioni
Unite tale dicotomia non è pienamente rispettosa del dato normativo e dei precetti costituzionali, in quanto è idonea a privare di rilevanza i criteri assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata del vincolo, ove non venga riscontrata inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o impossibilità
a procurarseli per ragioni oggettive, a prescindere dal parametro utilizzato per ravvisare tale inadeguatezza.
Le Sezioni Unite evidenziano comunque come tale criticità interpretativa è stata acuita dalla sentenza
Cass. n. 11507/2017, che ha appunto parametrato l'adeguatezza dei mezzi alla mera autosufficienza economica dell'istante, al fine di valorizzare i principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
L'esito di tale orientamento, secondo le Sezioni Unite, è che i criteri di cui alla prima parte della norma (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio) vengono di fatto completamente pretermessi dalla valutazione sulla spettanza del contributo, ove il soggetto risulti economicamente autosufficiente secondo un parametro oggettivamente valutabile, con sostanziale disapplicazione del dato normativo.
Le Sezioni Unite evidenziano peraltro come i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità debbano essere necessariamente declinati nell'ambito della realtà sociale in cui si svolge la vita dell'individuo, ex articoli 2, 3 e 29 Costituzione (con riferimento alla famiglia): se la scelta di porre fine al vincolo coniugale può essere autonomamente assunta da un solo coniuge, la condizione economica delle parti all'esito della storia di coppia può essere strettamente connessa alle scelte operate dai coniugi durante la sussistenza del vincolo, anche ex articolo 143 c.c..
E dunque, secondo le Sezioni Unite, la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi non può essere condotta né avendo come parametro la mera autosufficienza economica, oggettivamente intesa, né
l'insufficienza degli stessi a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: ciò al fine di valorizzare appunto l'autoresponsabilità e le determinazioni assunte nell'ambito del progetto di vita coniugale, ed evitare locupletazioni da parte di chi si trovi in una situazione di oggettivo squilibrio economico – patrimoniale con il partner, non determinato dall'effettuazione consapevole di comuni scelte di vita nell'ambito di un vincolo di apprezzabile durata temporale: Il c.d. assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
il suo riconoscimento postula dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante non già al conseguimento di un' astratta autosufficienza economica, bensì al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Il giudizio sulla debenza e sulla quantificazione del contributo deve dunque essere effettuato all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
E dunque, superata la dicotomia tra parametri attributivi e determinativi, gli indicatori assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata temporale del vincolo permeano il giudizio sulla adeguatezza dei mezzi, nell'ambito di una valutazione necessariamente specifica della storia della coppia, valutazione resa più agevole anche dall'ampliamento dei poteri istruttori del Tribunale (articolo 5 c. 9 l. 898/1970, modificato dalla legge 74/1987: I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria).
Ciò premesso, le parti risultano aver contratto matrimonio in data 1998; le stesse risultano pacificamente aver proseguito la convivenza matrimoniale sino al 2018/2019 quando ha Parte_1 subito un aneurisma cerebrale e si è trasferita a vivere presso la residenza della rispettiva famiglia d'origine ove tutt'ora risiede.
Ella è stata dichiarata invalida civile nella misura del 100% con verbale della commissione competente presso l'INPS del 26.09.2019 (doc. 5 ricorrente), ragione per la quale risulta anche essere stata sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno.
E' tuttora priva di occupazione e percepisce esclusivamente la pensione di invalidità a carico dell'INPS di € 251,00 mensili oltre alla tredicesima mensilità.
Dal CU 2024 con riferimento all'anno 2023 ella risulta aver percepito un reddito netto di 340,00 su dodici mensilità.
Non risulta percepire da tempo l'indennità di accompagnamento da parte dell'INPS di € 594,99 (cfr. anche estratto di conto corrente presso intestato alla ricorrente ove risulta quale unica entrata CP_3 reddituale l'importo di € 251,00 mensili). risulta inoltre aver pacificamente ricevuto la somma di € 73.896,23 in seguito alla vendita Pt_1 della casa coniugale di cui era comproprietaria con il coniuge.
Ella risulta allo stato vivere con l'anziano padre che provvede alle sue esigenze e non sostiene oneri abitativi.
svolge attività come libero professionista artigiano. Controparte_1
Nell'anno di imposta 2023 (PF 2024) ha esposto redditi lordi annui di € 20.240,00 pari, dedotti gli oneri deducibili, fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.110,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (PF anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di € 28.617,00 pari, dedotti gli oneri deducibili, fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.500,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (PF anno 2022) redditi lordi annui di € 20.766,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.390,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (PF anno
2021) redditi lordi annui di € 20.378,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità,
a circa € 1.360,00 netti mensili.
Dagli estratti di c/c allo stesso intestato (cfr. doc. 26) egli risulta aver ottenuto nell'anno 2024 entrate
(lorde) per complessivi euro 41415,00.
A causa dei debiti di cui è gravato, in particolare un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di € 73.741,12 per mancato versamento di contributi e oneri previdenziali oltre a debiti verso professionisti e banche per un totale di € 471.064,50, il resistente ha promosso la procedura di composizione dalla crisi da sovraindebitamento presso il Tribunale di Monza (proc. n. 902/2021) e in data 24.02.2021 è stato nominato l'organismo di composizione della crisi. Al fine di ripianare la propria esposizione debitoria il si è impegnato a versare mensilmente alla procedura la CP_1 somma di € 500,00 per 4 anni, con prossima scadenza dicembre 2026; sia l'OCC che il giudice della procedura hanno quantificato le spese necessarie per il sostentamento proprio e della IA in € €
1.390,00, il tutto tenuto conto del dichiarato impegno del di aumentare i redditi di impresa CP_1
(v. doc. 9 – relazione OCC – e 11 resistente - decreto del Tribunale del 30.12.2022).
In separata procedura esecutiva, preesistente all'instaurazione della procedura di cui precede, è stata alienata la casa coniugale con riconoscimento a favore della moglie per la quota di sua spettanza dell'importo di € 73.896,23 (v. doc. 14 resistente – piano di riparto in sede esecutiva).
Successivamente alla vendita della casa coniugale il resistente si è trasferito a vivere dal rispettivo padre con la IA;
a seguito della pronuncia della sentenza di separazione egli risulta aver Per_1 reperito nuova soluzione abitativa in locazione con canone mensile di euro 500,00, grazie anche al supporto economico della rispettiva famiglia d'origine (cfr. anche verbale d'udienza del 18.11.2025), ove si è trasferito a vivere unitamente alla IA . Per_1 Ritiene il Tribunale che, nonostante l'esposizione debitoria del marito, tra i coniugi sussiste tuttora una evidente disparità reddituale che la moglie, tenuto conto della invalidità da cui è affetta, non potrà certo ripianare reperendo attività lavorativa.
Alla luce di quanto premesso non risultano dedotte né provate significative sopravvenienze che giustifichino la modifica/revoca dell'assegno di mantenimento dovuto alla coniuge sino alla pronuncia del divorzio.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, ritiene il Collegio, considerata anche la durata del matrimonio, ritiene il Collegio sussistente in capo a il diritto all'assegno divorzile come Parte_3 indicato in dispositivo, per sopperire alle primarie esigenze di vita della stessa, assolvendo quest'ultimo quindi una funzione prevalentemente assistenziale. Nella quantificazione di tale somma dovrà tenersi conto del fatto della disponibilità mensile di e del fatto che lo stesso provvede CP_1 interamente al mantenimento della IA che sta seguendo il percorso di studi universitario Per_1 nonostante i gravi problemi di salute che l'hanno colpita (v. doc. 5 resistente), e che la non Pt_1 solo non sostiene oneri abitativi e non ha in previsione di sostenerne ma anche incassato la somma di
€ 73.896,23 in seguito alla vendita in sede esecutiva della casa coniugale, somma che ben potrà accantonare per provvedere al proprio sostentamento in previsione futura.
Ritiene il Collegio equo determinare l'assegno divorzile in favore di in € 100,00 mensili, con Pt_1 decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della presente sentenza in punto di status ed in
€ 250,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2027 (data di conclusione della procedura di sovraindebitamento), attesa l'insussistenza in capo alla stessa di adeguati mezzi economici di sostentamento e l'oggettiva e pacifica difficoltà di reperirli, considerata l'età e l'invalidità della stessa.
Tale importo viene così stabilito tenuto conto anche del fatto che si tratta di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. Come noto, infatti, l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n. 917); mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege
Si provvede come in dispositivo.
Spese di lite compensate tra le parti in considerazione della natura necessaria del giudizio in punto di status, e della reciproca soccombenza delle parti sulle restanti domande. Le spese di lite del curatore speciale nominato a favore di devono essere poste a carico di quest'ultima, liquidate Parte_3 come in dispositivo considerata l'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in PI US il 01.05.1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di CP_1
PI US, anno 1998, n. 6, Parte II, Serie A);
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di PI US, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a in via Controparte_1 Parte_1 anticipata entro il 20 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di assegno divorzile la somma di
€ 100,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dalla mensilità successiva al passaggio in giudicato della sentenza in punto di status e sino al mese di dicembre 2026;
a decorrere dalla mensilità di gennaio 2027 tale importo dovrà essere versato nella misura di euro
250,00 mensili oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat per 12 mensilità all'anno in via anticipata entro il 20 di ogni mese;
4) Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente;
5) Condanna a rifondere a favore del curatore speciale avv. le spese di lite che Parte_3 CP_2 liquida in euro 1455,00 oltre iva e cpa come per legge;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Monza, lì 27.11.2025
IL PRESIDENTE
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IL GIUDICE EST.
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