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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/09/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7703/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il giorno Parte_1 C.F._1 1.9.1963 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Stefano Cadorin che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Stefano Cadorin che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“Dichiarare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio celebrato il 27.6.2014 in NI MO (MI), regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, in data 27.6.2014, Anno 2014, Parte 1, Numero 46 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1 I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti in forza delle rispettive attività lavorative e dei rispettivi patrimoni e rinunciano reciprocamente a richiedere somme a titolo di assegno divorzile. Per
2. I figli minori (28.7.2008) e (17.4.2014) saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, che ne cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione in NI MO, Via Libertà, nr.52. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, non appena avrà reperito una idonea abitazione, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 19 del venerdì alle ore 21 della domenica;
- durante la settimana in cui vedrà i figli nel week-end - il mercoledì dall'orario dell'uscita scolastica fino al mattino seguente quando accompagnerà i figli a scuola;
- durante la settimana in cui non vedrà i figli nel fine settimana – il lunedì ed il giovedì dall'orario dell'uscita scolastica fino al mattino seguente quando accompagnerà i figli a scuola;
- nel periodo delle festività natalizie i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni la prima metà delle vacanze scolastiche fino al 31 dicembre (escluso il 24 dicembre) e con l'altro genitore il residuo periodo festivo fino al 6 gennaio. Fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori.
- durante le vacanze pasquali i figli si tratterranno con l'uno o con l'altro dei genitori, alternativamente di anno in anno, giorno di Pasqua compreso;
- il medesimo criterio dell'alternanza verrà rispettato per le ulteriori festività civili e/o religiose ed i relativi “ponti”. Sono fatti salvi, anche in questo caso, diversi accordi tra i coniugi.
- relativamente al periodo delle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con i figli 21 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio e potranno altresì proseguire a trascorrere con i nonni materni parte delle vacanze scolastiche estive nella abitazione di questi ultimi in TO NZ IC (MC) nei mesi di giugno, luglio e agosto.
4. Le modalità di visita di cui sopra potranno essere modificate, qualora si rendesse necessario, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e le esigenze dei minori, previo accordo tra le parti.
5. I genitori si impegnano a provvedere al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva frequentazione ed il sig. si obbliga altresì a corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile di € 200,00= (duecento/00), per ogni figlio, a titolo di Parte_2 Per contributo al mantenimento di e , per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2025, entro il 29 di ogni mese.
I genitori contribuiranno in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Monza e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, che qui si intende integralmente riportato;
pagina 2 di 4 6. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, verrà presa in accordo tra i genitori;
7. L'assegno unico ed universale ed i benefici fiscali per i figli verranno integralmente percepiti dalla IG.ra ; Parte_2
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
9. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi i rispettivi cambiamenti di residenza e domicilio ed a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche dei figli minori e . autorizzandone l'espatrio per motivi di Per_1 Persona_3 studio o di vacanza;
10. I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore rivendicazione di carattere patrimoniale, avendo separatamente risolto ogni loro questione.
11. il sig. e la sig.ra si dichiarano entrambi Parte_1 Parte_2 soddisfatti. “
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 64/2025 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata in data 20.1.2025, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in NI MO (MI) il
[...] Parte_2 27.6.2014 (trascritto al n. 46 Parte I del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2014) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato pagina 3 di 4 a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NI MO (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7703/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il giorno Parte_1 C.F._1 1.9.1963 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Stefano Cadorin che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Stefano Cadorin che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“Dichiarare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio celebrato il 27.6.2014 in NI MO (MI), regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, in data 27.6.2014, Anno 2014, Parte 1, Numero 46 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1 I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti in forza delle rispettive attività lavorative e dei rispettivi patrimoni e rinunciano reciprocamente a richiedere somme a titolo di assegno divorzile. Per
2. I figli minori (28.7.2008) e (17.4.2014) saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, che ne cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione in NI MO, Via Libertà, nr.52. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, non appena avrà reperito una idonea abitazione, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 19 del venerdì alle ore 21 della domenica;
- durante la settimana in cui vedrà i figli nel week-end - il mercoledì dall'orario dell'uscita scolastica fino al mattino seguente quando accompagnerà i figli a scuola;
- durante la settimana in cui non vedrà i figli nel fine settimana – il lunedì ed il giovedì dall'orario dell'uscita scolastica fino al mattino seguente quando accompagnerà i figli a scuola;
- nel periodo delle festività natalizie i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni la prima metà delle vacanze scolastiche fino al 31 dicembre (escluso il 24 dicembre) e con l'altro genitore il residuo periodo festivo fino al 6 gennaio. Fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori.
- durante le vacanze pasquali i figli si tratterranno con l'uno o con l'altro dei genitori, alternativamente di anno in anno, giorno di Pasqua compreso;
- il medesimo criterio dell'alternanza verrà rispettato per le ulteriori festività civili e/o religiose ed i relativi “ponti”. Sono fatti salvi, anche in questo caso, diversi accordi tra i coniugi.
- relativamente al periodo delle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con i figli 21 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio e potranno altresì proseguire a trascorrere con i nonni materni parte delle vacanze scolastiche estive nella abitazione di questi ultimi in TO NZ IC (MC) nei mesi di giugno, luglio e agosto.
4. Le modalità di visita di cui sopra potranno essere modificate, qualora si rendesse necessario, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e le esigenze dei minori, previo accordo tra le parti.
5. I genitori si impegnano a provvedere al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva frequentazione ed il sig. si obbliga altresì a corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile di € 200,00= (duecento/00), per ogni figlio, a titolo di Parte_2 Per contributo al mantenimento di e , per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2025, entro il 29 di ogni mese.
I genitori contribuiranno in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Monza e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, che qui si intende integralmente riportato;
pagina 2 di 4 6. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, verrà presa in accordo tra i genitori;
7. L'assegno unico ed universale ed i benefici fiscali per i figli verranno integralmente percepiti dalla IG.ra ; Parte_2
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
9. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi i rispettivi cambiamenti di residenza e domicilio ed a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche dei figli minori e . autorizzandone l'espatrio per motivi di Per_1 Persona_3 studio o di vacanza;
10. I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore rivendicazione di carattere patrimoniale, avendo separatamente risolto ogni loro questione.
11. il sig. e la sig.ra si dichiarano entrambi Parte_1 Parte_2 soddisfatti. “
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 64/2025 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata in data 20.1.2025, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in NI MO (MI) il
[...] Parte_2 27.6.2014 (trascritto al n. 46 Parte I del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2014) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato pagina 3 di 4 a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NI MO (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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