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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/08/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei Sigg.ri Magistrati
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2475 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, (C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 16.06.1968 con l'avv. Antonella Venza (pec domiciliazione:
Email_1
ATTORE contro
, (C.F. nata a Controparte_1 C.F._2
Trapani il 12. 07.1966 con l'Avv. Francesco Di Vita (pec domiciliazione: Email_2
CONVENUTA
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti:
- Parte_1
In via preliminare accertare e dichiarare che il rogito ad atti del notaio dott.
rep. n.2483/ racc. n.1658, stipulato in data Persona_1
20.03.2014, che si impugna, costituisce un atto simulato di cessione onerosa, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donatione da parte del sig. in favore della figlia qui Controparte_2 convenuta sig.ra - ritenere dichiarare la nullità o Controparte_1 inefficacia del ridetto atto di cessione, perché dissimulate una donazione;
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o
l'annullabilità del sopracitato contratto stipulato dal defunto sig. CP_2
poiché trattasi di disposizione a causa donativa lesiva della quota
[...] di legittima dell'erede sig. Parte_1 dichiarare ed accertare la lesione della quota di legittima dell'erede sig.
e a tal fine ricostruire fittiziamente la massa ereditaria Parte_1 del defunto sig. computando oltre al donatum il Controparte_2 relictum, tenendo conto anche dei conti correnti bancari accertandi in corso di procedura, o secondo altra miglior formula che il Tribunale riterrà opportuna;
e dunque disporre la reintegrazione nella quota di legittima dell'erede sig. per la quota di 1/3 dell'asse ereditario, mediante la Parte_1 proporzionale riduzione della predetta disposizione sia a causa donativa, sia del relictum, con valutazione dell'effettivo valore dei beni;
per l'effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria della convenuta nella misura ritenuta di giustizia;
per l'effetto assegnare al sig. nella quota di erede Parte_1 legittimario e di avente diritto alla quota di legittima ai sensi di legge, quota dei beni comuni ereditari ricostruiti, per la frazione di 1/3 e per il valore ritenuto di giustizia, eventualmente disponendo la facoltà degli altri coeredi di compensare la quota del legittimario sig. con Parte_1 conguagli in denaro. Fermo il diritto dell'attore di ottenere, anche di fronte
a terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di legge.
- De Caro Maria Rita: in via principale respingere le domande proposte dall'odierno attore nei confronti della parte qui concludente perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni meglio esposte in parte narrativa;
in subordine, nel caso in cui il contratto denominato “cessione onerosa” venga dichiarato lesivo della quota riservata al legittimario, accertata la reale consistenza della massa ereditaria pervenuta, attribuire al sig. la quota di legittima calcolata ai sensi dell'art. 542, Parte_1 comma secondo, c.c. (e, dunque, nel complesso 1/4 dell'intera massa).
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe indicata in data 02.11.2021, espone: Parte_1
(i) di essere figlio, così come la sorella convenuta, di CP_2
(deceduto in data 04.01.2016) e di
[...] Persona_2
(deceduta nel luglio dello stesso anno);
(ii) che in vita, il de cuius, , con atto di “cessione Controparte_2
onerosa” del 20.03.2014, in notar di Trapani, ha trasferito alla Per_1
figlia il diritto di nuda proprietà, riservandosi Controparte_1
l'usufrutto vitalizio di due immobili (un appartamento, adibito a civile abitazione, sito in Trapani, vicolo S. Maria di Capua n 6 al
NCEU di Trapani al F. 5, part. 10, sub. 4 e un locale di sgombero terraneo sito nel medesimo vicolo ai n. 12 e 14, al NCEU di Trapani
al F. 5, part. 507, sub. 1), a fronte dell'obbligo della cessionaria
(dedotto quale corrispettivo) di fornire al cedente assistenza e cure;
(iii) che il valore catastale dei suddetti beni oggetto di cessione onerosa ammonta a circa € 67.000;
(iv) Che il relictum lasciato dal de cuius, , Controparte_2
devolutosi ab intestato nella misura di un terzo ciascuno in favore dei due figli, odierni contendenti e del coniuge Persona_2
, si compone dei seguenti, residui, immobili: ½
[...]
proprietà di un terreno sito in Trapani, c.da Salinagrande, censito al
N.C.T. al F. 67, part. 448, superficie mq 1.160; ½ proprietà terreno sito in Trapani, censito al N.C.T. al F. 67, part. 478, superficie mq
240; 1/3 proprietà di un immobile, abitazione popolare sito in
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
Trapani, via dei Compagni n.12, censito al N.C.E.U., F. 303, part. 104, sub 4, vani 2;
(v) che il valore catastale dei suddetti beni “residui” entrati in successione ammonta a circa € 4.000;
Tutto ciò premesso, sostiene che l'atto di Parte_1
trasferimento in favore della convenuta della nuda proprietà degli immobili siti in vicolo Santa Maria di Capua, in realtà, dissimula una donazione (o comunque un negozio misto a donazione), lesiva del diritto di legittima a lui spettante. Sostiene infatti che, ove la simulata cessione non si fosse realizzata, l'asse ereditario avrebbe avuto una consistenza complessiva pari a circa € 71.000,00 (in luogo del valore attuale di circa € 4.000,00).
In ragione di tanto, l'attore spiega preliminare domanda di accertamento della natura simulata della “cessione a titolo oneroso”
(sopra al ii) stipulata il 20.03.2014 dalla convenuta col proprio padre, evidenziando l'insussistenza del requisito dell'alea, tipica di tale negozio, costituito dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti vanno incontro con la stipulazione dell'atto. Evidenzia, in particolare, la palese sproporzione, al momento della conclusione del contratto, tra l'entità (modesta) degli oneri che ragionevolmente sarebbero gravati sul vitaliziante, in considerazione della ridottissima aspettativa di vita del vitaliziato (consideratane l'età e le precarie condizioni di salute) e l'ammontare (relativamente elevato) del valore dei beni ceduti dal beneficiario.
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
All'esito della declaratoria della natura simulata dell'atto di cessione in questione, l'attore chiede – previa “riunione fittizia”
dell'asse ereditario (relictum più donatum) – pronunciarsi la riduzione della donazione dissimulata, in modo da avere garantita la propria quota di legittima.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. In particolare, contesta la fondatezza Controparte_1
della dedotta natura simulata della conclusa “cessione onerosa”,
evidenziando la sussistenza della proporzione tra il valore della nuda proprietà acquistato dalla cessionaria e le gravose prestazioni da costei promesse, anche in considerazione dell'aspettativa di vita
(non breve) del cedente.
*.*.*
Le domande che vengono alla cognizione del Tribunale (di simulazione del “contratto di cessione onerosa” stipulato da
[...]
e , e di riduzione della donazione Controparte_1 Controparte_2
dissimulata) sono da esaminare secondo preciso ordine di pregiudizialità, dunque anteponendo lo scrutinio della domanda di simulazione contrattuale rispetto a quella ereditaria.
S'impone, dunque, la preliminare qualificazione del negozio di
“cessione onerosa” in esame.
L'esame di tale contratto consente di concludere - avuto riguardo agli obblighi assunti dal vitaliziante - per la sua Controparte_1
sussunzione nella fattispecie di matrice giurisprudenziale del c.d.
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
“vitalizio assistenziale”, connotata per l'atipicità e per l'autonomia rispetto al contratto disciplinato dall'art. 1872 c.c..
Si fa riferimento a quel peculiare contratto atipico, in cui il vitaliziante assume (come nel caso di specie) obblighi di “prestare al
cedente assistenza morale e materiale, servizi e cure, specie in caso di
malattie, ed in particolare la pulizia della casa, del vestiario e della
biancheria, la preparazione e la cottura dei cibi, per tutto il tempo della sua
vita, coabitando, ove necessario, con lo stesso" (così il contratto questione).
La giurisprudenza (v. tra le altre Cass. n° 1502.1998, n° 1503.1998, n°
8854.1998, n° 5342.1997, n° 1280.1996) d'altronde è solita affermare che l'elemento che accomuna il contratto tipico di vitalizio oneroso ed il contratto di vitalizio assistenziale è costituito dall'alea, ossia dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti vanno incontro con la stipulazione dell'atto (cfr. Cass.
sez. II, 24.6.2009 n. 14796: "Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o
assistenziale, l'aleatorietà, che ne costituisce elemento essenziale, va
accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il
quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla
durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in
relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal
vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario,
ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un
aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in
corrispettivo del vitalizio”.
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
Se al momento della stipula del contratto manca l'alea (i.e.
l'incertezza in ordine alla convenienza del risultato economico finale dell'operazione) il contratto di mantenimento e assistenza deve considerarsi nullo per difetto di causa (in tal senso Cass. Civ.,
Sez. II, sentenza n. 23895 del 23/11/2016), con conseguente possibilità di configurare, in conversione, un negozio donativo.
Come evidenziato dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata,
dunque, i parametri che il giudice di merito deve scrutinare nella valutazione in ordine alla sussistenza dell'alea in una operazione di tal fatta sono essenzialmente tre e vanno parametrati alla data di conclusione del contratto: (i) l'età del vitaliziato, (ii) le sue condizioni di salute e (ii) il valore del cespite patrimoniale da costui ceduto.
E, così, tendenzialmente, l'alea va esclusa quando il beneficiario della rendita sia, per malattia, in tale stato che se ne debba ritenere prossima la morte o sia di età talmente avanzata da rendere del tutto certo, anche secondo le più ottimistiche previsioni, che non potrà sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile;
ma,
nondimeno, anche ricorrendo tali circostanze, l'alea non potrebbe essere esclusa tutte le volte in cui il bene ceduto è la nuda proprietà
di un immobile di scarso valore.
Parimenti, l'alea va tendenzialmente ritenuta sussistente quando le prestazioni del vitaliziante non siano circoscrivibili entro un arco di tempo particolarmente contenuto (in ragione dell'età non particolarmente avanzata del beneficiario e/o del suo buon stato di
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salute); ma, nondimeno, anche in tal caso l'alea potrebbe essere esclusa se il corrispettivo è costituito dalla nuda proprietà di un immobile di valore sensibilmente elevato.
Nel caso di specie, (nato il [...]) ha Controparte_2
stipulato la “cessione onerosa” per cui è causa il 20.03.2014, all'età
di 84 anni ed è deceduto circa due anni dopo in data 04.01.2016.
Ebbene, sulla base della certificazione sanitaria del Collegio Medico
Legale INPS in data 18 Aprile 2012 (unica certificazione in atti ove è
descritta un'obiettività clinica) - in cui si dà atto che il de cuius,
all'epoca, era affetto da: “esiti di recente frattura pertrocanterica femore
destro trattata chirurgicamente – malattia cerebrovascolare cronica con
declino cognitivo – obesità e poliartrosi a severa incidenza funzionale –
BPCO – incontinenza in portatore di catetere vescicale a permanenza” -, il nominato CTU dott. ha concluso che le condizioni di salute Per_3
del cedente al momento della conclusione del contratto erano quelle di un “anziano fragile, affetto da grave disabilità, che richiedeva
pertanto un carico assistenziale elevato”; inoltre “considerato che… il de
cuius rimasto per tutto il tempo allettato… il 20 marzo 2014…
verosimilmente, si era già instaurata [anche] la c.d. “sindrome da
Immobilizzazione” (o da “allettamento” o “ipocinetica”)”.
Sulla scorta di quanto documentato e tenuto conto degli indici di comorbilità, il medesimo dott. interrogato in ordine Per_3
all'aspettativa di vita del vitaliziato al momento della conclusione della cessione, ha esposto che “all'epoca della cessione onerosa le
condizioni di salute del cedente (che aveva l'età di 84 anni 2 mesi e 18
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giorni) non erano tali da rendere estremamente probabile la morte a breve
termine” e concluso che “E' possibile, altresì, ritenere “con una
ragionevole probabilità logica“ ovvero secondo il criterio del “più probabile
che non” che l'evento morte poteva verificarsi in un arco temporale
definibile a medio-termine”, quantificato dal CTU entro ventiquattro mesi.
D'altronde, in concreto, la morte del cedente è intervenuta nel corso del ventitreesimo mese successivo alla conclusione dell'impugnato atto di cessione onerosa.
Pur tuttavia, al di là del, certamente scadente, stato di salute del vitaliziato (comunque non tale da presagire ad un decesso imminente) vanno valutati anche gli altri elementi sopra enucleati dalla giurisprudenza, e dunque, il valore del bene oggetto di cessione e la gravosità delle prestazioni di assistenza assunte dal vitaliziante.
Con riferimento al primo aspetto, il CTU, ing. ha stimato Per_4
il valore della nuda proprietà degli immobili trasferiti
(appartamento per civile abitazione e locale di sgombero siti in vicolo S. Maria di Capua), alla data del 20.03.2014, in € 73.101,00.
Con riferimento al secondo aspetto, come evidenziato dal Dott.
il vitaliziato, in ragione delle proprie condizioni di salute, Per_3
all'epoca della conclusione del contratto richiedeva “un carico
assistenziale elevato” (la circostanza è confermata dalla teste nipote del de cuius, escussa all'udienza del 08.02.2023, che Tes_1
ha riferito che negli anni precedenti alla propria Controparte_2
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morte “fu allettato … in ragione della sua stazza non era facile da
sollevare, ad esempio per lavarlo. Mi ricordo, che c'era una specie di gru
accanto al letto, per alzarlo”).
Ebbene, effettuando una comparazione delle prestazioni derivanti dal contratto di vitalizio assistenziale stipulato dal de cuius con la convenuta, sulla base di dati omogenei, ovvero considerando il valore della nuda proprietà ceduta (circa € 73.000) e le prestazioni a carico della parte vitaliziante con riferimento alle esigenze vitaliziato (elevate) e alla sua aspettativa di vita (fino a due anni),
ritiene il Tribunale che le contrapposte prestazioni dedotte nel contratto impugnato si pongano in un rapporto di presumibile equivalenza, o comunque, di non palese sproporzione.
In particolare, suddividendo il valore della cessione immobiliare per ventidue mensilità (coincidenti con l'effettiva sopravvivenza del
de cuius e pressocché corrispondenti alla sua aspettativa di vita al momento della conclusione dell'accordo), si ottiene, quale costo mensile dell'assistenza promessa dalla convenuta un importo di poco superiore ai 3.300 € che, a giudizio del Tribunale, è congruo (e certamente non è sproporzionato) rispetto all'ordinario costo mensile (inclusivo di paga, tredicesima, ferie maturate, t.f.r. e contributi previdenziali) delle prestazioni di un assistente di persona non autosufficiente (badante – OSS), in regime di convivenza.
In ragione di quanto sopra la domanda, pregiudiziale, di accertamento della natura simulata del contratto di cessione
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onerosa va rigettata e, per l'effetto, risulta improcedibile la domanda ereditaria di riduzione svolta consequenzialmente rispetto all'accertamento della natura donativa dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei valori previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a €
260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
non definitivamente pronunciando:
rigetta le domande svolte con l'atto di citazione notificato in data
02.11.2021;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di € 7.400 a titolo di compensi, oltre spese CP_1
generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
pone definitivamente a carico di le spese della Parte_1
CTU svolta.
Così deciso in Trapani, in data 16.07.2023.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Carlo Maria Bucalo Dott.ssa Michele Ruvolo
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei Sigg.ri Magistrati
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2475 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, (C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 16.06.1968 con l'avv. Antonella Venza (pec domiciliazione:
Email_1
ATTORE contro
, (C.F. nata a Controparte_1 C.F._2
Trapani il 12. 07.1966 con l'Avv. Francesco Di Vita (pec domiciliazione: Email_2
CONVENUTA
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti:
- Parte_1
In via preliminare accertare e dichiarare che il rogito ad atti del notaio dott.
rep. n.2483/ racc. n.1658, stipulato in data Persona_1
20.03.2014, che si impugna, costituisce un atto simulato di cessione onerosa, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donatione da parte del sig. in favore della figlia qui Controparte_2 convenuta sig.ra - ritenere dichiarare la nullità o Controparte_1 inefficacia del ridetto atto di cessione, perché dissimulate una donazione;
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o
l'annullabilità del sopracitato contratto stipulato dal defunto sig. CP_2
poiché trattasi di disposizione a causa donativa lesiva della quota
[...] di legittima dell'erede sig. Parte_1 dichiarare ed accertare la lesione della quota di legittima dell'erede sig.
e a tal fine ricostruire fittiziamente la massa ereditaria Parte_1 del defunto sig. computando oltre al donatum il Controparte_2 relictum, tenendo conto anche dei conti correnti bancari accertandi in corso di procedura, o secondo altra miglior formula che il Tribunale riterrà opportuna;
e dunque disporre la reintegrazione nella quota di legittima dell'erede sig. per la quota di 1/3 dell'asse ereditario, mediante la Parte_1 proporzionale riduzione della predetta disposizione sia a causa donativa, sia del relictum, con valutazione dell'effettivo valore dei beni;
per l'effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria della convenuta nella misura ritenuta di giustizia;
per l'effetto assegnare al sig. nella quota di erede Parte_1 legittimario e di avente diritto alla quota di legittima ai sensi di legge, quota dei beni comuni ereditari ricostruiti, per la frazione di 1/3 e per il valore ritenuto di giustizia, eventualmente disponendo la facoltà degli altri coeredi di compensare la quota del legittimario sig. con Parte_1 conguagli in denaro. Fermo il diritto dell'attore di ottenere, anche di fronte
a terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di legge.
- De Caro Maria Rita: in via principale respingere le domande proposte dall'odierno attore nei confronti della parte qui concludente perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni meglio esposte in parte narrativa;
in subordine, nel caso in cui il contratto denominato “cessione onerosa” venga dichiarato lesivo della quota riservata al legittimario, accertata la reale consistenza della massa ereditaria pervenuta, attribuire al sig. la quota di legittima calcolata ai sensi dell'art. 542, Parte_1 comma secondo, c.c. (e, dunque, nel complesso 1/4 dell'intera massa).
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe indicata in data 02.11.2021, espone: Parte_1
(i) di essere figlio, così come la sorella convenuta, di CP_2
(deceduto in data 04.01.2016) e di
[...] Persona_2
(deceduta nel luglio dello stesso anno);
(ii) che in vita, il de cuius, , con atto di “cessione Controparte_2
onerosa” del 20.03.2014, in notar di Trapani, ha trasferito alla Per_1
figlia il diritto di nuda proprietà, riservandosi Controparte_1
l'usufrutto vitalizio di due immobili (un appartamento, adibito a civile abitazione, sito in Trapani, vicolo S. Maria di Capua n 6 al
NCEU di Trapani al F. 5, part. 10, sub. 4 e un locale di sgombero terraneo sito nel medesimo vicolo ai n. 12 e 14, al NCEU di Trapani
al F. 5, part. 507, sub. 1), a fronte dell'obbligo della cessionaria
(dedotto quale corrispettivo) di fornire al cedente assistenza e cure;
(iii) che il valore catastale dei suddetti beni oggetto di cessione onerosa ammonta a circa € 67.000;
(iv) Che il relictum lasciato dal de cuius, , Controparte_2
devolutosi ab intestato nella misura di un terzo ciascuno in favore dei due figli, odierni contendenti e del coniuge Persona_2
, si compone dei seguenti, residui, immobili: ½
[...]
proprietà di un terreno sito in Trapani, c.da Salinagrande, censito al
N.C.T. al F. 67, part. 448, superficie mq 1.160; ½ proprietà terreno sito in Trapani, censito al N.C.T. al F. 67, part. 478, superficie mq
240; 1/3 proprietà di un immobile, abitazione popolare sito in
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
Trapani, via dei Compagni n.12, censito al N.C.E.U., F. 303, part. 104, sub 4, vani 2;
(v) che il valore catastale dei suddetti beni “residui” entrati in successione ammonta a circa € 4.000;
Tutto ciò premesso, sostiene che l'atto di Parte_1
trasferimento in favore della convenuta della nuda proprietà degli immobili siti in vicolo Santa Maria di Capua, in realtà, dissimula una donazione (o comunque un negozio misto a donazione), lesiva del diritto di legittima a lui spettante. Sostiene infatti che, ove la simulata cessione non si fosse realizzata, l'asse ereditario avrebbe avuto una consistenza complessiva pari a circa € 71.000,00 (in luogo del valore attuale di circa € 4.000,00).
In ragione di tanto, l'attore spiega preliminare domanda di accertamento della natura simulata della “cessione a titolo oneroso”
(sopra al ii) stipulata il 20.03.2014 dalla convenuta col proprio padre, evidenziando l'insussistenza del requisito dell'alea, tipica di tale negozio, costituito dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti vanno incontro con la stipulazione dell'atto. Evidenzia, in particolare, la palese sproporzione, al momento della conclusione del contratto, tra l'entità (modesta) degli oneri che ragionevolmente sarebbero gravati sul vitaliziante, in considerazione della ridottissima aspettativa di vita del vitaliziato (consideratane l'età e le precarie condizioni di salute) e l'ammontare (relativamente elevato) del valore dei beni ceduti dal beneficiario.
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All'esito della declaratoria della natura simulata dell'atto di cessione in questione, l'attore chiede – previa “riunione fittizia”
dell'asse ereditario (relictum più donatum) – pronunciarsi la riduzione della donazione dissimulata, in modo da avere garantita la propria quota di legittima.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. In particolare, contesta la fondatezza Controparte_1
della dedotta natura simulata della conclusa “cessione onerosa”,
evidenziando la sussistenza della proporzione tra il valore della nuda proprietà acquistato dalla cessionaria e le gravose prestazioni da costei promesse, anche in considerazione dell'aspettativa di vita
(non breve) del cedente.
*.*.*
Le domande che vengono alla cognizione del Tribunale (di simulazione del “contratto di cessione onerosa” stipulato da
[...]
e , e di riduzione della donazione Controparte_1 Controparte_2
dissimulata) sono da esaminare secondo preciso ordine di pregiudizialità, dunque anteponendo lo scrutinio della domanda di simulazione contrattuale rispetto a quella ereditaria.
S'impone, dunque, la preliminare qualificazione del negozio di
“cessione onerosa” in esame.
L'esame di tale contratto consente di concludere - avuto riguardo agli obblighi assunti dal vitaliziante - per la sua Controparte_1
sussunzione nella fattispecie di matrice giurisprudenziale del c.d.
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
“vitalizio assistenziale”, connotata per l'atipicità e per l'autonomia rispetto al contratto disciplinato dall'art. 1872 c.c..
Si fa riferimento a quel peculiare contratto atipico, in cui il vitaliziante assume (come nel caso di specie) obblighi di “prestare al
cedente assistenza morale e materiale, servizi e cure, specie in caso di
malattie, ed in particolare la pulizia della casa, del vestiario e della
biancheria, la preparazione e la cottura dei cibi, per tutto il tempo della sua
vita, coabitando, ove necessario, con lo stesso" (così il contratto questione).
La giurisprudenza (v. tra le altre Cass. n° 1502.1998, n° 1503.1998, n°
8854.1998, n° 5342.1997, n° 1280.1996) d'altronde è solita affermare che l'elemento che accomuna il contratto tipico di vitalizio oneroso ed il contratto di vitalizio assistenziale è costituito dall'alea, ossia dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti vanno incontro con la stipulazione dell'atto (cfr. Cass.
sez. II, 24.6.2009 n. 14796: "Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o
assistenziale, l'aleatorietà, che ne costituisce elemento essenziale, va
accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il
quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla
durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in
relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal
vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario,
ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un
aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in
corrispettivo del vitalizio”.
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
Se al momento della stipula del contratto manca l'alea (i.e.
l'incertezza in ordine alla convenienza del risultato economico finale dell'operazione) il contratto di mantenimento e assistenza deve considerarsi nullo per difetto di causa (in tal senso Cass. Civ.,
Sez. II, sentenza n. 23895 del 23/11/2016), con conseguente possibilità di configurare, in conversione, un negozio donativo.
Come evidenziato dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata,
dunque, i parametri che il giudice di merito deve scrutinare nella valutazione in ordine alla sussistenza dell'alea in una operazione di tal fatta sono essenzialmente tre e vanno parametrati alla data di conclusione del contratto: (i) l'età del vitaliziato, (ii) le sue condizioni di salute e (ii) il valore del cespite patrimoniale da costui ceduto.
E, così, tendenzialmente, l'alea va esclusa quando il beneficiario della rendita sia, per malattia, in tale stato che se ne debba ritenere prossima la morte o sia di età talmente avanzata da rendere del tutto certo, anche secondo le più ottimistiche previsioni, che non potrà sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile;
ma,
nondimeno, anche ricorrendo tali circostanze, l'alea non potrebbe essere esclusa tutte le volte in cui il bene ceduto è la nuda proprietà
di un immobile di scarso valore.
Parimenti, l'alea va tendenzialmente ritenuta sussistente quando le prestazioni del vitaliziante non siano circoscrivibili entro un arco di tempo particolarmente contenuto (in ragione dell'età non particolarmente avanzata del beneficiario e/o del suo buon stato di
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salute); ma, nondimeno, anche in tal caso l'alea potrebbe essere esclusa se il corrispettivo è costituito dalla nuda proprietà di un immobile di valore sensibilmente elevato.
Nel caso di specie, (nato il [...]) ha Controparte_2
stipulato la “cessione onerosa” per cui è causa il 20.03.2014, all'età
di 84 anni ed è deceduto circa due anni dopo in data 04.01.2016.
Ebbene, sulla base della certificazione sanitaria del Collegio Medico
Legale INPS in data 18 Aprile 2012 (unica certificazione in atti ove è
descritta un'obiettività clinica) - in cui si dà atto che il de cuius,
all'epoca, era affetto da: “esiti di recente frattura pertrocanterica femore
destro trattata chirurgicamente – malattia cerebrovascolare cronica con
declino cognitivo – obesità e poliartrosi a severa incidenza funzionale –
BPCO – incontinenza in portatore di catetere vescicale a permanenza” -, il nominato CTU dott. ha concluso che le condizioni di salute Per_3
del cedente al momento della conclusione del contratto erano quelle di un “anziano fragile, affetto da grave disabilità, che richiedeva
pertanto un carico assistenziale elevato”; inoltre “considerato che… il de
cuius rimasto per tutto il tempo allettato… il 20 marzo 2014…
verosimilmente, si era già instaurata [anche] la c.d. “sindrome da
Immobilizzazione” (o da “allettamento” o “ipocinetica”)”.
Sulla scorta di quanto documentato e tenuto conto degli indici di comorbilità, il medesimo dott. interrogato in ordine Per_3
all'aspettativa di vita del vitaliziato al momento della conclusione della cessione, ha esposto che “all'epoca della cessione onerosa le
condizioni di salute del cedente (che aveva l'età di 84 anni 2 mesi e 18
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giorni) non erano tali da rendere estremamente probabile la morte a breve
termine” e concluso che “E' possibile, altresì, ritenere “con una
ragionevole probabilità logica“ ovvero secondo il criterio del “più probabile
che non” che l'evento morte poteva verificarsi in un arco temporale
definibile a medio-termine”, quantificato dal CTU entro ventiquattro mesi.
D'altronde, in concreto, la morte del cedente è intervenuta nel corso del ventitreesimo mese successivo alla conclusione dell'impugnato atto di cessione onerosa.
Pur tuttavia, al di là del, certamente scadente, stato di salute del vitaliziato (comunque non tale da presagire ad un decesso imminente) vanno valutati anche gli altri elementi sopra enucleati dalla giurisprudenza, e dunque, il valore del bene oggetto di cessione e la gravosità delle prestazioni di assistenza assunte dal vitaliziante.
Con riferimento al primo aspetto, il CTU, ing. ha stimato Per_4
il valore della nuda proprietà degli immobili trasferiti
(appartamento per civile abitazione e locale di sgombero siti in vicolo S. Maria di Capua), alla data del 20.03.2014, in € 73.101,00.
Con riferimento al secondo aspetto, come evidenziato dal Dott.
il vitaliziato, in ragione delle proprie condizioni di salute, Per_3
all'epoca della conclusione del contratto richiedeva “un carico
assistenziale elevato” (la circostanza è confermata dalla teste nipote del de cuius, escussa all'udienza del 08.02.2023, che Tes_1
ha riferito che negli anni precedenti alla propria Controparte_2
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morte “fu allettato … in ragione della sua stazza non era facile da
sollevare, ad esempio per lavarlo. Mi ricordo, che c'era una specie di gru
accanto al letto, per alzarlo”).
Ebbene, effettuando una comparazione delle prestazioni derivanti dal contratto di vitalizio assistenziale stipulato dal de cuius con la convenuta, sulla base di dati omogenei, ovvero considerando il valore della nuda proprietà ceduta (circa € 73.000) e le prestazioni a carico della parte vitaliziante con riferimento alle esigenze vitaliziato (elevate) e alla sua aspettativa di vita (fino a due anni),
ritiene il Tribunale che le contrapposte prestazioni dedotte nel contratto impugnato si pongano in un rapporto di presumibile equivalenza, o comunque, di non palese sproporzione.
In particolare, suddividendo il valore della cessione immobiliare per ventidue mensilità (coincidenti con l'effettiva sopravvivenza del
de cuius e pressocché corrispondenti alla sua aspettativa di vita al momento della conclusione dell'accordo), si ottiene, quale costo mensile dell'assistenza promessa dalla convenuta un importo di poco superiore ai 3.300 € che, a giudizio del Tribunale, è congruo (e certamente non è sproporzionato) rispetto all'ordinario costo mensile (inclusivo di paga, tredicesima, ferie maturate, t.f.r. e contributi previdenziali) delle prestazioni di un assistente di persona non autosufficiente (badante – OSS), in regime di convivenza.
In ragione di quanto sopra la domanda, pregiudiziale, di accertamento della natura simulata del contratto di cessione
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onerosa va rigettata e, per l'effetto, risulta improcedibile la domanda ereditaria di riduzione svolta consequenzialmente rispetto all'accertamento della natura donativa dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei valori previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a €
260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
non definitivamente pronunciando:
rigetta le domande svolte con l'atto di citazione notificato in data
02.11.2021;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di € 7.400 a titolo di compensi, oltre spese CP_1
generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
pone definitivamente a carico di le spese della Parte_1
CTU svolta.
Così deciso in Trapani, in data 16.07.2023.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Carlo Maria Bucalo Dott.ssa Michele Ruvolo
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