Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 64
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità della sentenza per violazione/falsa applicazione dell'art. 3-bis l. 53/1994, art. 16-ter dl n. 179/2012, art. 60 d.p.r. 600/73

    La Corte ritiene che la notifica a mezzo PEC da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici registri non sia nulla se l'atto è riconducibile all'ente e il destinatario ha potuto esercitare le proprie difese. Inoltre, eventuali irregolarità nella notifica dell'avviso di intimazione sono sanate dal principio di cui all'art. 156 c.p.c. data la formulazione del ricorso e la completezza delle difese.

  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità della sentenza per violazione/falsa applicazione degli artt. 3 l. 241/1990, 7 e 17 l. 212/2000

    Il secondo motivo di appello è infondato poiché l'avviso di intimazione ex art. 50, commi 2 e 3 del d.P.R. 602/1973 non è annullabile per carenza di motivazione essendo conforme al modello approvato dal MEF e richiamando le cartelle presupposte.

  • Inammissibile
    Nullità e/o illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sui motivi II, III del ricorso introduttivo

    Il terzo motivo di appello è inammissibile in quanto domanda nuova formulata solo in questo grado di giudizio, in violazione degli artt. 24 e 57 del D.lgs. 546/92.

  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità della sentenza per violazione/falsa applicazione dell'art. 2 dl n. 102/2013 e fondatezza delle pretese nel merito

    Il quarto motivo di appello è assorbito dal rigetto del primo motivo, in quanto la correttezza e legittimità del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione, unitamente alla mancata tempestiva impugnazione delle stesse, comporta la cristallizzazione e definitività delle pretese, rendendo inammissibile ogni doglianza nel merito.

  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2948 c.c.: termine di prescrizione breve

    La Corte rileva che la notifica di un precedente avviso di intimazione e di una comunicazione di iscrizione ipotecaria ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per i tributi locali e i diritti camerali. Tale circostanza, unitamente alle proroghe previste per la crisi epidemiologica da COVID-19, esclude il maturare della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 64
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 64
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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