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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
GI NT, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 721/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da ric 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8052/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033603656000 IMU 2014
- sull'appello n. 743/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da ric 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8052/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033603656000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140255020958000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160029404843000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170028739266000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180031168872000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190098042933000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200105820342000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210089888112000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220033846792000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 8052/09/2024 del 22.05.2025, depositata in segreteria il successivo 18.06.2024, nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 8856/2022, depositato il 06.07.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, condannando alle spese di giudizio, rigettava il ricorso proposto dalla SOC. COOP. Ricorrente_1
avverso l'avviso di intimazione nr. n. 09720239033603656000 notificato dall'AGENZIA DELLE
ENTRATE – RISCOSSIONE in data 13.4.2023, limitatamente a otto delle nove cartelle sottese, e più specificatamente:
1. Cartella n. 09720140255020958000 notificata il 10.10.2014 per l'importo di euro 14.108,04 (tributi locali COMUNE DI PALESTRINA RM);
2. Cartella n.09720160029404843000 notificata il 15.3.2016 per l'importo di euro 55.221,33, erroneamente indicata nel ricorso introduttivo con il numero 09720170028739366000 (tributi locali COMUNE DI
PALESTRINA RM);
3. Cartella n. 09720170028739266000 notificata il 21.3.2017 per l'importo di euro 334,26, erroneamente indicata nel ricorso introduttivo con il numero 09720140254750248000 (diritti camerali CCIAA ROMA);
4. Cartella n. 09720180031168872000 notificata il 15.3.2018 per l'importo di euro 200,84 (diritti camerali
CCIAA ROMA);
5. Cartella n. 09720190098042933000 notificata il 21.3.2019 per l'importo di euro 48,42 (diritti camerali
CCIAA ROMA);
6. Cartella n. 09720200105820342000 notificata il 27.09.2021 per l'importo di euro 209,94 (diritti camerali
CCIAA ROMA);
7. Cartella n. 09720210089888112000 notificata l'1.4.2022 per l'importo di euro9 207,89 (diritti camerali
CCIAA ROMA);
8. Cartella n.09720220033846792000 notificata il 5.4.2022 per l'importo di euro 162,56 (diritti camerali
CCIAA ROMA).
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponeva appello la società contribuente la quale affidava la propria difesa ai seguenti cinque motivi di impugnazione:
1. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art.
3-bis della l. 53/1994, dell'art. 16-ter del dl n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/12, dell'art. 60 del d.p.r. n.
600/73;
2. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990, 7 e 17 della legge n. 212 del 2000;
3. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia da parte del primo giudice sui motivi II, III del ricorso introduttivo;
4. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.
l. n. 102/2013. Fondatezza delle pretese dell'appellante in punto di merito;
5. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.
c.: termine di prescrizione breve degli asseriti crediti.
Chiedeva, pertanto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, mentre, nel merito ed in via principale, in riforma integrale della pronuncia del primo giudice, l'accoglimento dell'appello e l'annullamento sia dell'atto opposto che di quelli ad esso presupposti;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 del D.lgs. nr. 546/92.
Si costituivano ritualmente in giudizio gli appellati COMUNE DI PALESTRINA, CCIAA di ROMA e AGENZIA
DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, i quali contro deducevano puntualmente avverso ogni singolo motivo di doglianza formulato chiedendo, in rigetto dell'appello, la conferma della gravata pronuncia nonché della legittimità dell'atto opposto. In aggiunta, i due enti impositori, chiedevano anche l'estromissione dal giudizio relativamente a vizi inerenti all'attività di notifica del titolo esecutivo ed ai successivi atti della riscossione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Instavano anche essi per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex art. 33 e 34 del D.lgs. nr.
546/92.
Con istanza del 11.02.2025 parte appellante, considerato che per mero errore materiale, in sede di iscrizione a ruolo, aveva inserito nella sezione “atto principale” un file diverso rispetto all'atto di appello notificato in data 20.1.2025, chiedeva la cancellazione della presente causa dal ruolo, avendo provveduto ad una nuova iscrizione a ruolo con l'atto principale corretto (RGA 743/2025).
Nella seduta del 03 dicembre 2025 la Corte, esaurita la trattazione in pubblica udienza della controversia, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della istanza con la quale parte appellante chiedeva la cancellazione della controversia in esame dal ruolo avendo provveduto ad una nuova iscrizione a ruolo con l'atto principale e, per l'effetto, dispone la riunione del giudizio rubricato sub RGA nr. 743/2025 all'attuale RGA 721/2025 secondo il principio della controversia più risalente.
Ciò preliminarmente disposto, la Corte osserva come l'appello sia infondato e vada pertanto rigettato.
In primis è inammissibile il terzo motivo di appello in quanto domanda nuova formulato solo in questo grado di giudizio e, per l'effetto, in violazione degli artt. 24 e 57 del D.lgs. nr. 546/92 (Cassazione Civile Sez. 5
Num. 32870 Anno 2024).
Si osserva, altresì, come sia del pari infondato il primo motivo di gravame, avendo già correttamente in merito statuito il Giudice di primo esame.
Per giurisprudenza della Suprema Corte, ormai granitica e consolidata, e come correttamente dedotto dall'appellata AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSIONE, non è priva di effetti giuridici, ma valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento (o altro atto della riscossione) effettuata a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. La notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all' articolo 3- bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo Pec esclusivamente del professionista notificante (Cassazione, Ordinanza n. 26682 del 14 10.2024; Cassazione a SS.UU. sentenza n. 15979 del 18.05.2022). Peraltro, relativamente all'avviso di intimazione opposto, anche un'eventuale irregolarità della sua notifica, stante l'avvenuta formulazione del ricorso introduttivo e la completezza delle difese svolte, risulta sanata in virtù del principio di cui all'art. 156 cpc.
Dalla correttezza e legittimità del procedimento notificatorio attinente le cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione e dalla mancata tempestiva impugnazione delle stesse entro i termini di cui all'art. 21 del D.lgs. nr. 546/92 deriva, altresì, la cristallizzazione e definitività delle pretese da esse portate con conseguente inammissibilità di ogni lagnanza mossa nel merito dell'imposizione.
Da tanto discende anche il rigetto e l'assorbimento delle eccezioni mosse con il quarto motivo di appello, dovendosi con ogni evidenza ritenere corretta la statuizione del Giudice prima facie sul punto che si rivela scevra da ogni vizi di sorta e che, per l'effetto, va confermata.
Infondato si rivela anche il secondo motivo di appello stante, anche in questo caso, la correttezza della pronuncia della CGT di I grado di Roma in quanto l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d.
P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione essendo redatta in conformità al modello approvato con decreto del MEF. Con sentenza del 04.07.2022 n. 21065/5, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241). La stessa
Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente, come avvenuto nel caso che qui ricorre, il richiamo alle cartelle di pagamento presupposte. Infine, in merito al quinto motivo di appello, argomentando in relazione al preteso decorso dei termini prescrizionali, la provata notifica di altro e precedente avviso di intimazione nr. 09720169039748861000 notificato in data 08.09.2016 nonché della Comunicazione di Iscrizione Ipotecaria nr.
09776202000003988000, notificato il 04.03.2020, ha comportato l'interruzione del termine di prescrizione ex art. 2948, valevole per i tributi locali ed i diritti camerali, che è cominciato a decorrere pertanto dalla data della loro notifica. Tale circostanza, anche per effetto delle proroghe previste a seguito della crisi epidemiologica da COVID 19, agli art. 67 e 68 del D.L.18/2020 (decreto Cura Italia), porta ad escludere il maturare di qualsivoglia termine prescrizionale, che è, senza che appaia minimamente revocabile in dubbio, quello quinquennale ex art. 2948 c.c..
Assorbito ogni altro motivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che qui si liquidano in € 2.500,00 oltre oneri come per legge.
Roma, 03.12.2025
Il RE Il Presidente
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
GI NT, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 721/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da ric 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8052/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033603656000 IMU 2014
- sull'appello n. 743/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da ric 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8052/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033603656000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140255020958000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160029404843000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170028739266000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180031168872000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190098042933000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200105820342000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210089888112000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220033846792000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 8052/09/2024 del 22.05.2025, depositata in segreteria il successivo 18.06.2024, nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 8856/2022, depositato il 06.07.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, condannando alle spese di giudizio, rigettava il ricorso proposto dalla SOC. COOP. Ricorrente_1
avverso l'avviso di intimazione nr. n. 09720239033603656000 notificato dall'AGENZIA DELLE
ENTRATE – RISCOSSIONE in data 13.4.2023, limitatamente a otto delle nove cartelle sottese, e più specificatamente:
1. Cartella n. 09720140255020958000 notificata il 10.10.2014 per l'importo di euro 14.108,04 (tributi locali COMUNE DI PALESTRINA RM);
2. Cartella n.09720160029404843000 notificata il 15.3.2016 per l'importo di euro 55.221,33, erroneamente indicata nel ricorso introduttivo con il numero 09720170028739366000 (tributi locali COMUNE DI
PALESTRINA RM);
3. Cartella n. 09720170028739266000 notificata il 21.3.2017 per l'importo di euro 334,26, erroneamente indicata nel ricorso introduttivo con il numero 09720140254750248000 (diritti camerali CCIAA ROMA);
4. Cartella n. 09720180031168872000 notificata il 15.3.2018 per l'importo di euro 200,84 (diritti camerali
CCIAA ROMA);
5. Cartella n. 09720190098042933000 notificata il 21.3.2019 per l'importo di euro 48,42 (diritti camerali
CCIAA ROMA);
6. Cartella n. 09720200105820342000 notificata il 27.09.2021 per l'importo di euro 209,94 (diritti camerali
CCIAA ROMA);
7. Cartella n. 09720210089888112000 notificata l'1.4.2022 per l'importo di euro9 207,89 (diritti camerali
CCIAA ROMA);
8. Cartella n.09720220033846792000 notificata il 5.4.2022 per l'importo di euro 162,56 (diritti camerali
CCIAA ROMA).
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponeva appello la società contribuente la quale affidava la propria difesa ai seguenti cinque motivi di impugnazione:
1. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art.
3-bis della l. 53/1994, dell'art. 16-ter del dl n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/12, dell'art. 60 del d.p.r. n.
600/73;
2. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990, 7 e 17 della legge n. 212 del 2000;
3. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia da parte del primo giudice sui motivi II, III del ricorso introduttivo;
4. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.
l. n. 102/2013. Fondatezza delle pretese dell'appellante in punto di merito;
5. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.
c.: termine di prescrizione breve degli asseriti crediti.
Chiedeva, pertanto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, mentre, nel merito ed in via principale, in riforma integrale della pronuncia del primo giudice, l'accoglimento dell'appello e l'annullamento sia dell'atto opposto che di quelli ad esso presupposti;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 del D.lgs. nr. 546/92.
Si costituivano ritualmente in giudizio gli appellati COMUNE DI PALESTRINA, CCIAA di ROMA e AGENZIA
DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, i quali contro deducevano puntualmente avverso ogni singolo motivo di doglianza formulato chiedendo, in rigetto dell'appello, la conferma della gravata pronuncia nonché della legittimità dell'atto opposto. In aggiunta, i due enti impositori, chiedevano anche l'estromissione dal giudizio relativamente a vizi inerenti all'attività di notifica del titolo esecutivo ed ai successivi atti della riscossione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Instavano anche essi per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex art. 33 e 34 del D.lgs. nr.
546/92.
Con istanza del 11.02.2025 parte appellante, considerato che per mero errore materiale, in sede di iscrizione a ruolo, aveva inserito nella sezione “atto principale” un file diverso rispetto all'atto di appello notificato in data 20.1.2025, chiedeva la cancellazione della presente causa dal ruolo, avendo provveduto ad una nuova iscrizione a ruolo con l'atto principale corretto (RGA 743/2025).
Nella seduta del 03 dicembre 2025 la Corte, esaurita la trattazione in pubblica udienza della controversia, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della istanza con la quale parte appellante chiedeva la cancellazione della controversia in esame dal ruolo avendo provveduto ad una nuova iscrizione a ruolo con l'atto principale e, per l'effetto, dispone la riunione del giudizio rubricato sub RGA nr. 743/2025 all'attuale RGA 721/2025 secondo il principio della controversia più risalente.
Ciò preliminarmente disposto, la Corte osserva come l'appello sia infondato e vada pertanto rigettato.
In primis è inammissibile il terzo motivo di appello in quanto domanda nuova formulato solo in questo grado di giudizio e, per l'effetto, in violazione degli artt. 24 e 57 del D.lgs. nr. 546/92 (Cassazione Civile Sez. 5
Num. 32870 Anno 2024).
Si osserva, altresì, come sia del pari infondato il primo motivo di gravame, avendo già correttamente in merito statuito il Giudice di primo esame.
Per giurisprudenza della Suprema Corte, ormai granitica e consolidata, e come correttamente dedotto dall'appellata AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSIONE, non è priva di effetti giuridici, ma valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento (o altro atto della riscossione) effettuata a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. La notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all' articolo 3- bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo Pec esclusivamente del professionista notificante (Cassazione, Ordinanza n. 26682 del 14 10.2024; Cassazione a SS.UU. sentenza n. 15979 del 18.05.2022). Peraltro, relativamente all'avviso di intimazione opposto, anche un'eventuale irregolarità della sua notifica, stante l'avvenuta formulazione del ricorso introduttivo e la completezza delle difese svolte, risulta sanata in virtù del principio di cui all'art. 156 cpc.
Dalla correttezza e legittimità del procedimento notificatorio attinente le cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione e dalla mancata tempestiva impugnazione delle stesse entro i termini di cui all'art. 21 del D.lgs. nr. 546/92 deriva, altresì, la cristallizzazione e definitività delle pretese da esse portate con conseguente inammissibilità di ogni lagnanza mossa nel merito dell'imposizione.
Da tanto discende anche il rigetto e l'assorbimento delle eccezioni mosse con il quarto motivo di appello, dovendosi con ogni evidenza ritenere corretta la statuizione del Giudice prima facie sul punto che si rivela scevra da ogni vizi di sorta e che, per l'effetto, va confermata.
Infondato si rivela anche il secondo motivo di appello stante, anche in questo caso, la correttezza della pronuncia della CGT di I grado di Roma in quanto l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d.
P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione essendo redatta in conformità al modello approvato con decreto del MEF. Con sentenza del 04.07.2022 n. 21065/5, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241). La stessa
Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente, come avvenuto nel caso che qui ricorre, il richiamo alle cartelle di pagamento presupposte. Infine, in merito al quinto motivo di appello, argomentando in relazione al preteso decorso dei termini prescrizionali, la provata notifica di altro e precedente avviso di intimazione nr. 09720169039748861000 notificato in data 08.09.2016 nonché della Comunicazione di Iscrizione Ipotecaria nr.
09776202000003988000, notificato il 04.03.2020, ha comportato l'interruzione del termine di prescrizione ex art. 2948, valevole per i tributi locali ed i diritti camerali, che è cominciato a decorrere pertanto dalla data della loro notifica. Tale circostanza, anche per effetto delle proroghe previste a seguito della crisi epidemiologica da COVID 19, agli art. 67 e 68 del D.L.18/2020 (decreto Cura Italia), porta ad escludere il maturare di qualsivoglia termine prescrizionale, che è, senza che appaia minimamente revocabile in dubbio, quello quinquennale ex art. 2948 c.c..
Assorbito ogni altro motivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che qui si liquidano in € 2.500,00 oltre oneri come per legge.
Roma, 03.12.2025
Il RE Il Presidente