CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 134/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 367/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 20.02.2023, pendente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Donno;
Parte_1
- appellante - e
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Angelo Angarano;
- appellata -
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso (1) che aveva aperto il 22.02.2002 presso la Controparte_1 filiale di LO (in seguito, per brevità, banca) contratto di conto corrente n.
[...] 4917-7 estinto in data 31.12.2020 con il saldo finale pari a zero;
(2) che aveva chiesto invano alla banca, con lettera del 9.04.2019, ai sensi dell'art. 119 T.U.B, la documentazione sia amministrativa (copia del contratto di apertura del rapporto e correlato affidamento) che contabile (estratti conto e conti scalare mancanti) inerente al rapporto, all'epoca ancora in essere;
(3) che dopo la richiesta il direttore della filiale della banca denunciava ai Carabinieri della stazione di LO in data 24.04.2019 lo smarrimento del contratto del conto corrente n. 01/194/4917 intestato a
[...]
e non forniva così alcuna copia dello stesso, (4) che la banca aveva operato sul conto Pt_1 addebiti per spese e commissioni non pattuite o in virtù di clausole nulle, (5) promossa senza esito mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 04.03.2010 n°28, con atto di citazione notificato il 22.11.2020
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 [...] chiedendo al tribunale di dichiarare la nullità totale e/o parziale del Controparte_1
1 conto corrente suddetto e di condannare la banca a restituirgli la somma di € 7.570,00 oltre interessi dalla domanda. Nello specifico, a fondamento della domanda di ripetizione, il correntista allegava la non debenza degli interessi ultra - legali per la mancanza di una pattuizione scritta;
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto (CMS) e delle spese;
l'illegittimità degli addebiti della CMS per mancanza di una pattuizione o per la nullità della stessa;
l'illegittima applicazione dei giorni valuta e rettifica delle valute applicate dalla banca;
l'applicazione di spese e competenze mai pattuite (es. rimborso forfetario, commissioni addebito assegno, commissioni richiamo RIBA, etc.). Chiedeva pertanto di accertare il saldo effettivo del rapporto mediante sostituzione degli interessi ultra - legali applicati dalla banca con gli interessi calcolati al saggio legale ex art. 117 TUB, eliminazione delle competenze applicate dalla banca pur in assenza di valida pattuizione scritta, eliminazione della capitalizzazione periodica, rettifica delle valute applicate, concludendo per la condanna della banca ripetizione di quanto versato in esubero dal correntista in virtù di tali addebiti illegittimi, pari ad € 7.570,00 come da consulenza di parte.
Si costituiva la sostenendo che le parti avevano Controparte_1 concluso contratti scritti di conto corrente e di apertura di credito dei quali la banca aveva denunciato lo smarrimento, che il ne aveva ricevuto copia e che era obbligo anche del Pt_1 custodire i contratti, che gli addebiti operati dalla banca erano comunque legittimi, Pt_1 concludendo per il rigetto della domanda, anche per prescrizione (di cui si sollevava eccezione) del diritto del all'eventuale ripetizione di somme indebitamente pagate. Pt_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, rigettate tutte le loro richieste istruttorie, comprese quella di ordine alla banca di esibizione dei contratti e di c.t.u. avanzate dal Pt_1 proposta dal nella comparsa conclusionale di primo grado domanda (alternativa a quella di Pt_1 ripetizione) di condanna della banca a risarcire i danni, pari agli addebiti illegittimamente eseguiti sul conto, derivati dall'omessa custodia e consegna dei contratti da parte della banca, con la sentenza n. 367/2023 pubblicata il 20.02.2023 il tribunale rigettava le domande attoree. Nel dettaglio, ad avviso del tribunale, premesso che lo stesso correntista aveva ammesso la esistenza del contratto scritto avendone chiesto copia alla banca ex art. 119 TUB, non avrebbe il correntista tuttavia assolto l'onere probatorio, su di lui ricadente ex art. 2697 c.c., di dimostrare i fatti costitutivi della domanda di ripetizione di indebito, identificabili nelle nullità contrattuali e negli addebiti illegittimi asseritamente operati dalla banca. il tribunale che diverso sarebbe stato se il correntista avesse dedotto la Parte_2 conclusione del contratto in forma verbale. Solo allora avrebbe potuto giovarsi della prescritta nullità formale (art. 117 TUB) e l'onere della prova del contratto scritto sarebbe ricaduto sulla banca, richiamando il tribunale precedente della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. VI 9.03.2021 n. 6480 secondo cui: “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha lo onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultra-legali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare”.
Notificata la sentenza in data 2.03.2023, con atto notificato il 3.04.202 il ha proposto Pt_1 appello. Costituitasi la banca contestandone fondatezza, espletata c.t.u. contabile, all'udienza del 3.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
2 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante allega la violazione dell'art. 24 Cost. in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere che fosse onere del la produzione del contratto, Pt_1 nonostante il comportamento omissivo della banca, nonostante la banca non avesse riscontrato la richiesta fattale ai sensi dell'art. 119 c. IV TUB e avesse smarrito la documentazione contrattuale. A dire dell'appellante, addossare al correntista l'onere di produrre il contratto di cui la banca abbia denunciato lo smarrimento e che la banca non abbia consegnato al cliente come imposto dall'art. 119 TUB impedirebbe in concreto al correntista di adire il giudice. Con il secondo motivo di appello il allega altresì la violazione dell'art. 2697 c.c. in cui Pt_1 sarebbe pure incorso il tribunale nel ritenere onere del correntista la produzione del contratto nonostante la banca non avesse adempiuto l'obbligo di consegna imposto dall'art. 119 c. IV TUB. A dire del sussistendo la responsabilità della banca per l'impossibilità del cliente di ottenere Pt_1 copia della documentazione bancaria, costituiva “dato certo l'assoluta mancanza delle condizioni contrattuali originariamente convenute tra le parti”, con la conseguenza che il rapporto andrebbe
“ricalcolato in ossequio alle condizioni di legge, applicando i tassi legali e/o bot medio tempore vigenti”. L'appellante aggiunge che lo smarrimento del contratto da parte della banca avrebbe estinto, per impossibilità sopravvenuta, l'obbligazione di consegna a carico della banca ma farebbe
“sorgere, in via sostitutiva, l'obbligazione risarcitoria del danno”, da liquidare mediante ricalcolo del saldo del rapporto previa eliminazione degli addebiti contestati dal correntista per inesistenza delle relative pattuizioni o per nullità delle stesse. L'omessa consegna dei contratti di conto corrente e di affidamento al correntista, impedendogli anche di provare l'esistenza o meno di un affidamento, dunque di individuare le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, non potendo le conseguenze del difetto di prova gravare sul correntista ma sulla banca che non ha custodito e consegnato i contratti al cliente, dovrebbe portare infine anche al rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie.
I motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché attinenti all'asserita violazione dei principi in materia di onere della prova e alle conseguenze che la violazione da parte della banca dell'obbligo di custodia e consegna dei contratti dovrebbe avere sul riparto dell'onere della prova qualora si alleghino la mancata pattuizione e/o la nullità di clausole contrattuali del conto corrente, non sono condivisibili.
Premesso che nella ripetizione d'indebito in materia di rapporti bancari opera il principio generale dell'onere della prova a carico dell'attore in ripetizione, il correntista che agisca per la ripetizione di quanto versato indebitamento sul conto per coprire gli addebiti illegittimi operati dalla banca è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento che la mancanza di una causa che lo giustifichi (ex multis Cass. civ. sez. I 1°.07.2025 n. 17762, Cass. civ. sez. VI 20.01.2022 n. 1825, Cass. civ. sez. VI 13.12.2019 n. 33009, Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Tale principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità̀ o mancanza di singole clausole contrattuali. In tal caso è a carico di agisce in ripetizione l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per quella quota di pagamento che si assume non dovuta (Cass. civ. sez. I 22.05.2024 n. 18227, Cass. 14 maggio 2012, n. 7501). Ove si assuma l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi, come nel caso in esame, la mancanza di una pattuizione o di una valida pattuizione, è onerato della prova dell'assenza o della nullità della pattuizione, in virtù della quale è stato effettuato l'addebito illegittimo, attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale.
3 Viceversa, laddove si deduca l'esistenza di un contratto verbis tantum o comunque riscontrandosi un contegno processuale incompatibile alla deduzione della sussistenza di un contratto scritto, spetta alla banca che deduce l'esistenza del contratto scritto, secondo il principio della vicinanza della prova, l'onere di documentare detto contratto (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. VI 9.03.2021 n. 6480, Cass. civ. sez. I 13.06.2024 n. 16521). Orbene, nel caso in esame il non ha dedotto l'esistenza di un contratto verbis tantum Pt_1 ma ha implicitamente ammesso l'esistenza di contrati scritti di conto corrente e di apertura di credito, tanto da averne chiesto copie alla banca e da dedurre che la banca non avrebbe adempiuto l'obbligo di custodia e di consegna che la legge (art. 119 TUB e 1710 c.c.) le imponeva (v. citazione di primo grado, nella parte espositiva e motiva). Correttamente, pertanto, il tribunale ha ritenuto non essere stata allegata la mancanza di un contratto scritto ma la mancanza o la nullità di singole pattuizioni scritte, addossando al l'onere (non assolto) di provare, secondo i principi Pt_1 generali, la mancanza o la nullità delle singole clausole.
Con l'appello il deduce nella sostanza (1) che essendo stati i contratti smarriti dalla Pt_1 banca e non avendo questa adempiuto gli obblighi di custodia e consegna dei contratti, l'onere di provare la mancanza o la nullità delle singole pattuizioni scritte in base alle quali la banca aveva proceduto agli addebiti illegittimi non poteva far carico al correntista, (2) che avrebbe dovuto il tribunale concludere per la mancanza o la nullità delle dette pattuizioni contrattuali e procedere al ricalcolo del saldo del conto previa eliminazione degli addebiti effettuati sulla base delle dette condizioni contrattuali (v. atto di appello, alla pag. 4), non potendo - in sintesi - la banca avvantaggiarsi sotto il profilo probatorio dell'omessa custodia e consegna dei documenti.
La tesi non può essere condivisa.
In generale, “la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile
o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova” (Cass. civ. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, in motivazione;
Cass. civ. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. civ. 14 gennaio 2016, n. 486). Tuttavia, posto che (v. Cass. civ. sez. VI 13.12.2019 n. 33009) “tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B., art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al cliente), non può nel caso in esame porsi a carico della banca l'onere di produrre i contratti del 22.02.2002 in quanto si deve presumere che anche il ne abbia avuto la disponibilità, non avendone allegato Pt_1 la mancata consegna al momento della stipula ed essendo la consegna dei contratti prevista dall'art. 117 c. I TUB, disposizione che tutela il cliente della banca.
Peraltro, il avrebbe potuto porre rimedio alla mancata conservazione dei contratti Pt_1 scritti invocando l'art. 2724 n. 3 c.c., che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Non può inoltre non rilevarsi che la richiesta alla banca di consegna delle copie dei contratti è stata avanzata solo nel 2019, circa diciassette anni dopo la stipula dei contratti nel 2002, ben oltre il termine di dieci previsto dall'art. 119 c. IV TUB, termine che è applicabile, in mancanza di diversa disposizione, anche ai documenti negoziali e contrattuali (in tal senso, in motivazione, Cass. civ. sez. I 22.05.2024 n. 18227, Trib. Catania n. 2746/2025, Trib. Massa n. 571/2020, Trib.
4 Chieti n. 179/2020). A diciassette anni dalla stipula non può pertanto invocarsi l'art. 119 c. IV TUB, così come è comprensibile che a diciassette anni dalla stipula e dopo l'estinzione dei rapporti contrattuali (in data 30.12.2010) la banca non custodisse più i contratti. La presumibile disponibilità dei contratti da parte del alla data della loro stipula e il Pt_1 decorso del termine di cui all'art. 119 c. IV TUB inducono a ritenere che l'omessa disponibilità dei contratti, a mezzo dei quali provare la mancata pattuizione o la nullità delle singole clausole contrattuali in esecuzione delle quali sarebbero stati effettuati gli addebiti illegittimi, non sia da attribuire alla condotta inadempiente della banca e che non sia invocabile il principio di vicinanza della prova per affermare che l'onere di produrre i contratti fosse della banca.
Non può infine sopperirsi (almeno per il periodo successivo al 16.11.2005) alla mancanza di prova dell'inesistenza e della nullità delle singole pattuizioni mediante la produzione della apertura di credito del 16.11.2005. Posto infatti che tale concessione di credito rinvia al conto corrente già stipulato tra le parti, per la verifica dell'esistenza e della nullità di singole clausole contrattuali non si può prescindere dall'esame del contratto (non prodotto) di conto corrente.
Oltre che infondata perché la banca non aveva l'obbligo di consegnare contratti stipulati diciassette anni prima e dunque non sussiste un inadempimento di tale obbligo asseritamente produttivo di danni, inammissibile è la domanda del alternativa a quella di ripetizione, di Pt_1 condanna della banca al risarcimento dei danni, pari agli addebiti illegittimamente eseguiti sul conto, per l'omessa custodia e consegna dei contratti da parte della banca. Come infatti dedotto dalla difesa della banca, detta domanda risarcitoria è stata introdotta solo nella comparsa conclusionale di primo grado, in violazione del limite temporale di cui all'art. 183 c. VI n. 3 c.p.c. (nel testo vigente in pendenza del giudizio di primo grado).
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite di appello (comprese quelle di c.t.u. già poste a carico del possono Pt_1 essere compensate in quanto sull'applicabilità del termine di cui all'art. 119 c. IV TUB anche ai contratti costitutivi dei rapporti bancari vi sono contrasti interpretativi (cfr. App. Milano 1796/2012, Trib. Siena 49/2020 in senso negativo, Trib. Catania n. 2746/2025, Trib. Massa n. 571/2020, Trib. Chieti n. 179/2020 in senso affermativo) e comunque quella degli effetti della violazione dell'obbligo di cui all'art. 119 c. IV TUB sull'onere della prova è questione in effetti controvertibile.
Al rigetto dell'appello consegue comunque l'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello avverso la sentenza n 367/2023 del Tribunale di Taranto (pubbl. il 14.02.2023) proposto da contro con citazione Parte_1 Controparte_1 notificata il 3.04.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese di lite di appello, comprese quelle di c.t.u.
5 Sussistono i presupposti affinchè l'appellante versi ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Luca Bovino)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 134/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 367/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 20.02.2023, pendente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Donno;
Parte_1
- appellante - e
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Angelo Angarano;
- appellata -
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso (1) che aveva aperto il 22.02.2002 presso la Controparte_1 filiale di LO (in seguito, per brevità, banca) contratto di conto corrente n.
[...] 4917-7 estinto in data 31.12.2020 con il saldo finale pari a zero;
(2) che aveva chiesto invano alla banca, con lettera del 9.04.2019, ai sensi dell'art. 119 T.U.B, la documentazione sia amministrativa (copia del contratto di apertura del rapporto e correlato affidamento) che contabile (estratti conto e conti scalare mancanti) inerente al rapporto, all'epoca ancora in essere;
(3) che dopo la richiesta il direttore della filiale della banca denunciava ai Carabinieri della stazione di LO in data 24.04.2019 lo smarrimento del contratto del conto corrente n. 01/194/4917 intestato a
[...]
e non forniva così alcuna copia dello stesso, (4) che la banca aveva operato sul conto Pt_1 addebiti per spese e commissioni non pattuite o in virtù di clausole nulle, (5) promossa senza esito mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 04.03.2010 n°28, con atto di citazione notificato il 22.11.2020
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 [...] chiedendo al tribunale di dichiarare la nullità totale e/o parziale del Controparte_1
1 conto corrente suddetto e di condannare la banca a restituirgli la somma di € 7.570,00 oltre interessi dalla domanda. Nello specifico, a fondamento della domanda di ripetizione, il correntista allegava la non debenza degli interessi ultra - legali per la mancanza di una pattuizione scritta;
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto (CMS) e delle spese;
l'illegittimità degli addebiti della CMS per mancanza di una pattuizione o per la nullità della stessa;
l'illegittima applicazione dei giorni valuta e rettifica delle valute applicate dalla banca;
l'applicazione di spese e competenze mai pattuite (es. rimborso forfetario, commissioni addebito assegno, commissioni richiamo RIBA, etc.). Chiedeva pertanto di accertare il saldo effettivo del rapporto mediante sostituzione degli interessi ultra - legali applicati dalla banca con gli interessi calcolati al saggio legale ex art. 117 TUB, eliminazione delle competenze applicate dalla banca pur in assenza di valida pattuizione scritta, eliminazione della capitalizzazione periodica, rettifica delle valute applicate, concludendo per la condanna della banca ripetizione di quanto versato in esubero dal correntista in virtù di tali addebiti illegittimi, pari ad € 7.570,00 come da consulenza di parte.
Si costituiva la sostenendo che le parti avevano Controparte_1 concluso contratti scritti di conto corrente e di apertura di credito dei quali la banca aveva denunciato lo smarrimento, che il ne aveva ricevuto copia e che era obbligo anche del Pt_1 custodire i contratti, che gli addebiti operati dalla banca erano comunque legittimi, Pt_1 concludendo per il rigetto della domanda, anche per prescrizione (di cui si sollevava eccezione) del diritto del all'eventuale ripetizione di somme indebitamente pagate. Pt_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, rigettate tutte le loro richieste istruttorie, comprese quella di ordine alla banca di esibizione dei contratti e di c.t.u. avanzate dal Pt_1 proposta dal nella comparsa conclusionale di primo grado domanda (alternativa a quella di Pt_1 ripetizione) di condanna della banca a risarcire i danni, pari agli addebiti illegittimamente eseguiti sul conto, derivati dall'omessa custodia e consegna dei contratti da parte della banca, con la sentenza n. 367/2023 pubblicata il 20.02.2023 il tribunale rigettava le domande attoree. Nel dettaglio, ad avviso del tribunale, premesso che lo stesso correntista aveva ammesso la esistenza del contratto scritto avendone chiesto copia alla banca ex art. 119 TUB, non avrebbe il correntista tuttavia assolto l'onere probatorio, su di lui ricadente ex art. 2697 c.c., di dimostrare i fatti costitutivi della domanda di ripetizione di indebito, identificabili nelle nullità contrattuali e negli addebiti illegittimi asseritamente operati dalla banca. il tribunale che diverso sarebbe stato se il correntista avesse dedotto la Parte_2 conclusione del contratto in forma verbale. Solo allora avrebbe potuto giovarsi della prescritta nullità formale (art. 117 TUB) e l'onere della prova del contratto scritto sarebbe ricaduto sulla banca, richiamando il tribunale precedente della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. VI 9.03.2021 n. 6480 secondo cui: “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha lo onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultra-legali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare”.
Notificata la sentenza in data 2.03.2023, con atto notificato il 3.04.202 il ha proposto Pt_1 appello. Costituitasi la banca contestandone fondatezza, espletata c.t.u. contabile, all'udienza del 3.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
2 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante allega la violazione dell'art. 24 Cost. in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere che fosse onere del la produzione del contratto, Pt_1 nonostante il comportamento omissivo della banca, nonostante la banca non avesse riscontrato la richiesta fattale ai sensi dell'art. 119 c. IV TUB e avesse smarrito la documentazione contrattuale. A dire dell'appellante, addossare al correntista l'onere di produrre il contratto di cui la banca abbia denunciato lo smarrimento e che la banca non abbia consegnato al cliente come imposto dall'art. 119 TUB impedirebbe in concreto al correntista di adire il giudice. Con il secondo motivo di appello il allega altresì la violazione dell'art. 2697 c.c. in cui Pt_1 sarebbe pure incorso il tribunale nel ritenere onere del correntista la produzione del contratto nonostante la banca non avesse adempiuto l'obbligo di consegna imposto dall'art. 119 c. IV TUB. A dire del sussistendo la responsabilità della banca per l'impossibilità del cliente di ottenere Pt_1 copia della documentazione bancaria, costituiva “dato certo l'assoluta mancanza delle condizioni contrattuali originariamente convenute tra le parti”, con la conseguenza che il rapporto andrebbe
“ricalcolato in ossequio alle condizioni di legge, applicando i tassi legali e/o bot medio tempore vigenti”. L'appellante aggiunge che lo smarrimento del contratto da parte della banca avrebbe estinto, per impossibilità sopravvenuta, l'obbligazione di consegna a carico della banca ma farebbe
“sorgere, in via sostitutiva, l'obbligazione risarcitoria del danno”, da liquidare mediante ricalcolo del saldo del rapporto previa eliminazione degli addebiti contestati dal correntista per inesistenza delle relative pattuizioni o per nullità delle stesse. L'omessa consegna dei contratti di conto corrente e di affidamento al correntista, impedendogli anche di provare l'esistenza o meno di un affidamento, dunque di individuare le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, non potendo le conseguenze del difetto di prova gravare sul correntista ma sulla banca che non ha custodito e consegnato i contratti al cliente, dovrebbe portare infine anche al rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie.
I motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché attinenti all'asserita violazione dei principi in materia di onere della prova e alle conseguenze che la violazione da parte della banca dell'obbligo di custodia e consegna dei contratti dovrebbe avere sul riparto dell'onere della prova qualora si alleghino la mancata pattuizione e/o la nullità di clausole contrattuali del conto corrente, non sono condivisibili.
Premesso che nella ripetizione d'indebito in materia di rapporti bancari opera il principio generale dell'onere della prova a carico dell'attore in ripetizione, il correntista che agisca per la ripetizione di quanto versato indebitamento sul conto per coprire gli addebiti illegittimi operati dalla banca è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento che la mancanza di una causa che lo giustifichi (ex multis Cass. civ. sez. I 1°.07.2025 n. 17762, Cass. civ. sez. VI 20.01.2022 n. 1825, Cass. civ. sez. VI 13.12.2019 n. 33009, Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Tale principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità̀ o mancanza di singole clausole contrattuali. In tal caso è a carico di agisce in ripetizione l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per quella quota di pagamento che si assume non dovuta (Cass. civ. sez. I 22.05.2024 n. 18227, Cass. 14 maggio 2012, n. 7501). Ove si assuma l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi, come nel caso in esame, la mancanza di una pattuizione o di una valida pattuizione, è onerato della prova dell'assenza o della nullità della pattuizione, in virtù della quale è stato effettuato l'addebito illegittimo, attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale.
3 Viceversa, laddove si deduca l'esistenza di un contratto verbis tantum o comunque riscontrandosi un contegno processuale incompatibile alla deduzione della sussistenza di un contratto scritto, spetta alla banca che deduce l'esistenza del contratto scritto, secondo il principio della vicinanza della prova, l'onere di documentare detto contratto (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. VI 9.03.2021 n. 6480, Cass. civ. sez. I 13.06.2024 n. 16521). Orbene, nel caso in esame il non ha dedotto l'esistenza di un contratto verbis tantum Pt_1 ma ha implicitamente ammesso l'esistenza di contrati scritti di conto corrente e di apertura di credito, tanto da averne chiesto copie alla banca e da dedurre che la banca non avrebbe adempiuto l'obbligo di custodia e di consegna che la legge (art. 119 TUB e 1710 c.c.) le imponeva (v. citazione di primo grado, nella parte espositiva e motiva). Correttamente, pertanto, il tribunale ha ritenuto non essere stata allegata la mancanza di un contratto scritto ma la mancanza o la nullità di singole pattuizioni scritte, addossando al l'onere (non assolto) di provare, secondo i principi Pt_1 generali, la mancanza o la nullità delle singole clausole.
Con l'appello il deduce nella sostanza (1) che essendo stati i contratti smarriti dalla Pt_1 banca e non avendo questa adempiuto gli obblighi di custodia e consegna dei contratti, l'onere di provare la mancanza o la nullità delle singole pattuizioni scritte in base alle quali la banca aveva proceduto agli addebiti illegittimi non poteva far carico al correntista, (2) che avrebbe dovuto il tribunale concludere per la mancanza o la nullità delle dette pattuizioni contrattuali e procedere al ricalcolo del saldo del conto previa eliminazione degli addebiti effettuati sulla base delle dette condizioni contrattuali (v. atto di appello, alla pag. 4), non potendo - in sintesi - la banca avvantaggiarsi sotto il profilo probatorio dell'omessa custodia e consegna dei documenti.
La tesi non può essere condivisa.
In generale, “la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile
o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova” (Cass. civ. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, in motivazione;
Cass. civ. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. civ. 14 gennaio 2016, n. 486). Tuttavia, posto che (v. Cass. civ. sez. VI 13.12.2019 n. 33009) “tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B., art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al cliente), non può nel caso in esame porsi a carico della banca l'onere di produrre i contratti del 22.02.2002 in quanto si deve presumere che anche il ne abbia avuto la disponibilità, non avendone allegato Pt_1 la mancata consegna al momento della stipula ed essendo la consegna dei contratti prevista dall'art. 117 c. I TUB, disposizione che tutela il cliente della banca.
Peraltro, il avrebbe potuto porre rimedio alla mancata conservazione dei contratti Pt_1 scritti invocando l'art. 2724 n. 3 c.c., che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Non può inoltre non rilevarsi che la richiesta alla banca di consegna delle copie dei contratti è stata avanzata solo nel 2019, circa diciassette anni dopo la stipula dei contratti nel 2002, ben oltre il termine di dieci previsto dall'art. 119 c. IV TUB, termine che è applicabile, in mancanza di diversa disposizione, anche ai documenti negoziali e contrattuali (in tal senso, in motivazione, Cass. civ. sez. I 22.05.2024 n. 18227, Trib. Catania n. 2746/2025, Trib. Massa n. 571/2020, Trib.
4 Chieti n. 179/2020). A diciassette anni dalla stipula non può pertanto invocarsi l'art. 119 c. IV TUB, così come è comprensibile che a diciassette anni dalla stipula e dopo l'estinzione dei rapporti contrattuali (in data 30.12.2010) la banca non custodisse più i contratti. La presumibile disponibilità dei contratti da parte del alla data della loro stipula e il Pt_1 decorso del termine di cui all'art. 119 c. IV TUB inducono a ritenere che l'omessa disponibilità dei contratti, a mezzo dei quali provare la mancata pattuizione o la nullità delle singole clausole contrattuali in esecuzione delle quali sarebbero stati effettuati gli addebiti illegittimi, non sia da attribuire alla condotta inadempiente della banca e che non sia invocabile il principio di vicinanza della prova per affermare che l'onere di produrre i contratti fosse della banca.
Non può infine sopperirsi (almeno per il periodo successivo al 16.11.2005) alla mancanza di prova dell'inesistenza e della nullità delle singole pattuizioni mediante la produzione della apertura di credito del 16.11.2005. Posto infatti che tale concessione di credito rinvia al conto corrente già stipulato tra le parti, per la verifica dell'esistenza e della nullità di singole clausole contrattuali non si può prescindere dall'esame del contratto (non prodotto) di conto corrente.
Oltre che infondata perché la banca non aveva l'obbligo di consegnare contratti stipulati diciassette anni prima e dunque non sussiste un inadempimento di tale obbligo asseritamente produttivo di danni, inammissibile è la domanda del alternativa a quella di ripetizione, di Pt_1 condanna della banca al risarcimento dei danni, pari agli addebiti illegittimamente eseguiti sul conto, per l'omessa custodia e consegna dei contratti da parte della banca. Come infatti dedotto dalla difesa della banca, detta domanda risarcitoria è stata introdotta solo nella comparsa conclusionale di primo grado, in violazione del limite temporale di cui all'art. 183 c. VI n. 3 c.p.c. (nel testo vigente in pendenza del giudizio di primo grado).
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite di appello (comprese quelle di c.t.u. già poste a carico del possono Pt_1 essere compensate in quanto sull'applicabilità del termine di cui all'art. 119 c. IV TUB anche ai contratti costitutivi dei rapporti bancari vi sono contrasti interpretativi (cfr. App. Milano 1796/2012, Trib. Siena 49/2020 in senso negativo, Trib. Catania n. 2746/2025, Trib. Massa n. 571/2020, Trib. Chieti n. 179/2020 in senso affermativo) e comunque quella degli effetti della violazione dell'obbligo di cui all'art. 119 c. IV TUB sull'onere della prova è questione in effetti controvertibile.
Al rigetto dell'appello consegue comunque l'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello avverso la sentenza n 367/2023 del Tribunale di Taranto (pubbl. il 14.02.2023) proposto da contro con citazione Parte_1 Controparte_1 notificata il 3.04.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese di lite di appello, comprese quelle di c.t.u.
5 Sussistono i presupposti affinchè l'appellante versi ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Luca Bovino)
6