Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02252/2026REG.PROV.COLL.
N. 01953/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1953 del 2024, proposto da GI IN e EN IN, rappresentati e difesi dagli Avvocati Sergio Turturiello e Luigi Ascione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 05323/2023,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. SC RD;
Preso atto dell’istanza di rinvio degli appellanti e dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione del difensore del Comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. EN IN e GI IN hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n. 409 del 2019, notificata dal Comune di Torre del Greco.
2. Il T.a.r. ha rigettato il ricorso, precisando che:
- per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio in aree paesaggisticamente vincolate vige un principio di indifferenza del titolo necessario all’esecuzione di interventi configurandosi legittimo l’esercizio del potere repressivo demolitorio, a prescindere dal titolo edilizio (SCIA o permesso di costruire) corretto per procedere all’edificazione in zona vincolata;
- in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione;
- l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati” è previsto esclusivamente in esito ad un procedimento ad istanza di parte, pacificamente non attivato nel caso di specie, senza che possa ritenersi gravante in capo all’amministrazione, nell’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli illeciti edilizi, un onere di previa verifica della sanabilità dell’opera.
3. Avverso tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto appello, deducendo: 1) la violazione degli artt. 3, 6, 31 e 32 d.p.r. 380/2001, 3 della legge n. 241 del 1990, 97 Cost., in quanto, da un lato, le opere oggetto di demolizione sono state considerate atomisticamente dalla stessa Amministrazione, che ha adottato tre diverse ordinanze, e, dall’altro lato, tutte le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione non necessitano di un permesso di costruire, trattandosi di opere edilizi minori, assoggettate al solo vincolo della comunicazione di inizio lavori o al massimo della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, 10 e 22 del d.P.R. n. n. 380/2001, sicché la sanzione non può essere demolitoria, ma solo pecuniaria, ai sensi dell’art. 33 del medesimo testo unico dell’edilizia, senza che in senso contrario possa essere sufficiente la mera allegazione di generici vincoli di inedificabilità, in assenza dell’indicazione del piano territoriale o regolatore generale da cui derivano e della specificazione del contenuto (inedificabilità assoluta o parziale); 2) la violazione degli artt. 3, 6, 31 e 32 d.p.r. 380 del 2001, posto che a) l’allargamento del vano porta su tramezzatura divisoria, in corrispondenza dell’ambiente cucina allo stato attuale, la traslazione del vano porta/balcone su differente lato nonché la tompagnatura interna di altro vano porta/balcone integrano un’opera interna, che non determina alcun aggravio urbanistico, né alterazione di volumi, di superfici e/o prospetti esterni, né la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente, riconducibile alla manutenzione straordinaria di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 e, quindi, alla sola c.i.l.a.; b) la veranda è stata ormai demolita; c) il balcone di cui al punto 7 dell’ordinanza non è stato trasformato, ma è rimasto identico, in termini di superficie e calpestabilità, rispetto a quello oggetto del condono edilizio; d)la tettoia in legno di cui al punto 8 dell’ordinanza è solo un elemento di arredo; 3) la violazione degli artt. 31 e 34, 3, comma 1, 10, 22 comma 3, 33 e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, 146 e 149 d.lgs. n. 42 del 2004, 4, comma 13, della legge n. 493 del 1993, 31 della legge n. 457 del 1978, della legge n. 47 del 1985, 94 del 1982, n. 662 del 1996, oltre all’eccesso di potere per carenza di istruttoria ed inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto l’intervento realizzato, che consiste in un’opera interna o di manutenzione ordinaria su elementi pertinenziali, ex art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001, avente funzione di consolidamento, di ripristino e di maggiore fruibilità dell’immobile preesistente, non necessita di permesso di costruire, non apportando modifiche "incisive” all’assetto territoriale preesistente, e può beneficiare dell’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004; 4) l’omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere, derivante dall’avvenuta demolizione degli abusi accertati nel 2019, di cui lo stesso Comune ha dato atto e relativamente a cui si è formulata istanza di verificazione.
Il Comune di Torre del Greco si è costituito, contestando la fondatezza dell’appello, che non si è confrontato con l’argomentazione principale della sentenza, secondo cui le opere che accedono ad immobile abusivo (come quello in esame, non ancora oggetto di condono) sono illecite, e non ha tenuto conto dell’adozione di tre distinte ordinanze in ragione dei diversi destinatari.
Gli appellanti, in prossimità dell’udienza fissata, ne hanno chiesto il rinvio, trovandosi nell’impossibilità di recuperare la documentazione attestante la rimozione dei contestati abusi, per cui è stata avanzata apposita s.c.i.a., a causa di vicende personali del tecnico incaricato.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’11 marzo 2026 la causa è passa in decisione.
DIRITTO
4. In via preliminare deve essere rigettata l’istanza di rinvio formulata dagli appellanti, in quanto, da un lato, il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e, dall’altro lato, il reperimento della documentazione attestante la rimozione degli abusi non è necessario al fine della declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse (prospettata dagli appellanti nell’istanza di rinvio).
5. L’appello è inammissibile.
Invero, come eccepito dall’Amministrazione resistente, gli appellanti non si sono confrontati con la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, che non risulta aggredita da alcuna censura. Ratio decidendi costituita dall’affermazione secondo cui “in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione”.
Tale argomentazione è da sola idonea a sorreggere la decisione di rigetto del ricorso, sicché l’eventuale accoglimento dei motivi formulati, concernenti le ulteriori rationes decidendi della sentenza (ad esempio, indifferenza del titolo edilizio richiesto nelle zone vincolate), non potrebbe, comunque, condurrebbe alla riforma della sentenza impugnata ed all’annullamento dell’ordinanza di demolizione.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, in quanto la mancata critica, in sede di appello, anche di una sola delle plurime ragioni fondanti il medesimo capo di sentenza oggetto di impugnazione rende inammissibile per carenza d'interesse la censura delle restanti rationes se ed in quanto le prime siano di per sé idonee a sorreggere la pronuncia sul punto (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2022, n. 2552 e Cons. giust. amm. Sicilia, 19 febbraio 2021, n. 123; nella giurisprudenza ordinaria, sulla sopravvenuta carenza di interesse in ordine ai motivi sulle ulteriori autonome rationes decidendi, all’esito della ritenuta inammissibilità o infondatezza della censura su una di esse, tra le tante: Cass., Sez. 3, 26 febbraio 2024, n. 5102 e Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11493).
Parimenti deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha affermato che, a prescindere dalla possibilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, la relativa istanza non è stata presentata e l’Amministrazione non ha l’onere di procedere d’ufficio. Pure tali ulteriori statuizioni non sono state oggetto di alcuna critica neppure nella formulazione del terzo motivo.
Occorre solo ad integrazione della sentenza impugnata, con riferimento all’ultimo motivo formulato, aggiungere che la circostanza che gli interessati abbiano demolito nelle more del giudizio un muretto oggetto dell'ordine di demolizione impugnato, non incide sulla legittimità dell'ordine stesso, sicché siffatta circostanza non può determinare la cessazione della materia del contendere (Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5503). Pertanto, risulta irrilevante l’istanza istruttoria formulata.
6. In conclusione, l’appello deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna gli appellanti alla refusione all’appellato costituito delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI RO, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
SC RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC RD | BI RO |
IL SEGRETARIO