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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO IA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5119/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004493592000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7054/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE RC, RE IA e COMUNE di REGGIO IA in data 7.7.2025, Ricorrente_1, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 09420259004493592000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, e notificata l'8.5.2025 e delle seguenti (sole) cartelle e avvisi emessi per carichi tributari dalla stessa portati, ovvero:
1. Cartella di pagamento n. 09420110027466880000 notificata per Tassa Auto anni 2005-2006;
2. Cartella di pagamento n. 09420140012463404 000 notificata per Tassa Auto anno 2008;
3. Cartella di pagamento n. 09420190012106873 000 per Irpef anno 2013;
4. Cartella di pagamento n. 09420220013057846 000 per Irpef anno 2017;
5. Cartella di pagamento n. 09420230013512822 000 per TARI 2014;
6. Cartella di pagamento n. 09420230022492170 000 per TARES 2014;
7. Avviso di accertamento n. 0127272021 per TARI anno 2015;
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto per essere stata omessa la notifica degli atti presupposto e conseguentemente estinta per prescrizione/decadenza le pretese. Di qui la richiesta di annullamento con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere stata le cartella regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite.
Anche il Comune di Reggio Calabria si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso esecutivo per TARI 2025. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di competenze di lite. AGENZIA ENTRATE RC si costituiva e opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai rilievi opposti in ricorso. RE IA, dal canto suo, si costituiva e provava la notifica dell'avviso presupposto e la regolarità della iscrizione a ruolo. Entrambe le resistenti, chiedevano quindi rigettarsi il ricorso con vittoria di competenze di lite.
All'odierna udienza, compariva il difensore di parte ricorrente che insisteva nei motivi di ricorso evidenziando come tutte le notifiche erano state effettuate a indirizzo diverso da quello risultante dal certificato di residenza storico che produceva;
gli altri difensori presenti insistevano nelle proprie deduzioni e richieste e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Se Regione Calabria ha provato la regolarità della notifica dell'avviso presupposto e della iscrizione a ruolo, la produzione documentale di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e COMUNE di REGGIO IA ha smentito l'assunto del ricorrente circa l'omessa notifica degli atti presupposto, regolarmente avvenuta nelle date indicate in Intimazione. Né ha pregio il rilievo opposto in udienza dalla difesa alla regolarità della notifica, essendo stati effettuati le notifiche, anche ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è stata effettuata sempre presso l'indirizzo di residenza del ricorrente. Il che vale a sancire l'inammissibilità del ricorso verso gli atti presupposto per evidente tardività ex art. 21 Dlgs 546/1992, ma anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta per i carichi portati dagli atti sub 3, 4, 5, 6 e 7 (non essendo evidentemente decorso il termine – quinquennale, per i tributi locali, e decennale, per quelli erariali, - dalla data di notifica degli atti); quanto poi ai carichi più risalenti sub 1 e 2 per tassa auto, agenzia entrate riscossione ha pure provato la notifica di più atti interruttivi tra cui l'intimazione n. 09420219002464248000 notificata il 24.4.2022 portante anche i carichi sub 1 e 2 portati dalla INTIMAZIONE impugnata nel presente giudizio.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 465,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO IA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5119/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004493592000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7054/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE RC, RE IA e COMUNE di REGGIO IA in data 7.7.2025, Ricorrente_1, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 09420259004493592000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, e notificata l'8.5.2025 e delle seguenti (sole) cartelle e avvisi emessi per carichi tributari dalla stessa portati, ovvero:
1. Cartella di pagamento n. 09420110027466880000 notificata per Tassa Auto anni 2005-2006;
2. Cartella di pagamento n. 09420140012463404 000 notificata per Tassa Auto anno 2008;
3. Cartella di pagamento n. 09420190012106873 000 per Irpef anno 2013;
4. Cartella di pagamento n. 09420220013057846 000 per Irpef anno 2017;
5. Cartella di pagamento n. 09420230013512822 000 per TARI 2014;
6. Cartella di pagamento n. 09420230022492170 000 per TARES 2014;
7. Avviso di accertamento n. 0127272021 per TARI anno 2015;
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto per essere stata omessa la notifica degli atti presupposto e conseguentemente estinta per prescrizione/decadenza le pretese. Di qui la richiesta di annullamento con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere stata le cartella regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite.
Anche il Comune di Reggio Calabria si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso esecutivo per TARI 2025. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di competenze di lite. AGENZIA ENTRATE RC si costituiva e opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai rilievi opposti in ricorso. RE IA, dal canto suo, si costituiva e provava la notifica dell'avviso presupposto e la regolarità della iscrizione a ruolo. Entrambe le resistenti, chiedevano quindi rigettarsi il ricorso con vittoria di competenze di lite.
All'odierna udienza, compariva il difensore di parte ricorrente che insisteva nei motivi di ricorso evidenziando come tutte le notifiche erano state effettuate a indirizzo diverso da quello risultante dal certificato di residenza storico che produceva;
gli altri difensori presenti insistevano nelle proprie deduzioni e richieste e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Se Regione Calabria ha provato la regolarità della notifica dell'avviso presupposto e della iscrizione a ruolo, la produzione documentale di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e COMUNE di REGGIO IA ha smentito l'assunto del ricorrente circa l'omessa notifica degli atti presupposto, regolarmente avvenuta nelle date indicate in Intimazione. Né ha pregio il rilievo opposto in udienza dalla difesa alla regolarità della notifica, essendo stati effettuati le notifiche, anche ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è stata effettuata sempre presso l'indirizzo di residenza del ricorrente. Il che vale a sancire l'inammissibilità del ricorso verso gli atti presupposto per evidente tardività ex art. 21 Dlgs 546/1992, ma anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta per i carichi portati dagli atti sub 3, 4, 5, 6 e 7 (non essendo evidentemente decorso il termine – quinquennale, per i tributi locali, e decennale, per quelli erariali, - dalla data di notifica degli atti); quanto poi ai carichi più risalenti sub 1 e 2 per tassa auto, agenzia entrate riscossione ha pure provato la notifica di più atti interruttivi tra cui l'intimazione n. 09420219002464248000 notificata il 24.4.2022 portante anche i carichi sub 1 e 2 portati dalla INTIMAZIONE impugnata nel presente giudizio.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 465,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)