Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 253
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica atti presupposto

    La Corte ha ritenuto che le notifiche degli atti presupposto siano avvenute regolarmente presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, rendendo il ricorso inammissibile per tardività.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione per i carichi più recenti, ritenendo non decorso il termine di prescrizione. Per i carichi più risalenti, ha provato la notifica di atti interruttivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 253
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 253
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo