Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2024, proposto da
Kronplatz Touristik S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Dieter Schramm e Franz Complojer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Burkard Zozin in Bolzano, corso Italia, 23;
contro
Comune di Brunico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Sindaco del Comune di Brunico, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
in parte qua dell'ordinanza n. 3/2024/VL/ha del Comune di Brunico dd. 8.1.2024 (“ Ordinanza Brunico – via Europa Regolamentazione del traffico ”), nonché di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brunico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 7 marzo 2024, notificato in pari data, Kronplatz Touristik s.r.l. impugnava l’ordinanza di regolamentazione del traffico adottata dal Comune di Brunico in data 8 gennaio 2024, con la quale veniva disposto il divieto di transito lungo via Europa nel tratto dall’incrocio con la via Schweigkofler sino all’incrocio con la via Bastioni.
La ricorrente evidenziava di essere proprietaria della p.ed. 1767 C.C. Brunico, ospitante la struttura ricettiva “Hotel Post”, il cui accesso, sino all’adozione dell’ordinanza gravata, avveniva da tempo immemorabile da via Bastioni, lungo il primo tratto di via Europa, in maniera tale da raggiungere uno spazio antistante all’albergo utilizzato dagli ospiti per il cd. “ check-in/check-out ”.
Attraverso l’impugnata ordinanza il Comune di Brunico, nonostante le numerose note con le quali la ricorrente evidenziava l’importanza di tale spazio per il corretto funzionamento della struttura, introduceva di fatto un divieto di accesso alla predetta area, assolutamente non mitigato dalla possibilità di ottenere, previa apposita procedura da seguire di volta in volta, fino a n. 5 permessi per il transito o per il carico e scarico. L’attuazione di tale ordinanza comportava infatti un dispendio organizzativo eccessivo e sproporzionato, ciò a maggior ragione considerata l’assenza da parte dell’hotel di un servizio di ricezione notturno e l’assoluta inidoneità dell’esiguo numero di permessi rispetto al rilevante numero di ospiti.
Il provvedimento gravato, inoltre, non sortiva alcun effetto utile per la popolazione cittadina, attesa l’assenza di abitazioni nel tratto stradale oggetto di chiusura.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per violazione del principio di legalità ”.
Ad avviso della ricorrente l’ordinanza gravata non indicava il riferimento legislativo posto a fondamento della sua adozione, da ritenersi pertanto in contrasto con l’art. 97 della Costituzione nonché caratterizzata dal vizio di “ eccesso di potere per inosservanza del principio di legalità ”.
2.2. “ In subordine; incompetenza; violazione dell’art. 60 e 62 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige) ”.
La ricorrente evidenziava inoltre come nemmeno nell’ordinamento degli enti locali fosse rinvenibile una disposizione idonea a consentire al Sindaco l’adozione di provvedimenti quali l’ordinanza oggetto di impugnazione.
L’art. 60 del codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, nell’elencare le attribuzioni del Sindaco, non contemplava la facoltà di disporre la chiusura delle strade pubbliche in assenza di una qualsiasi delibera della Giunta comunale. Né poteva assumere rilievo il successivo art. 62 in materia di provvedimenti contingibili e urgenti, adottabili esclusivamente in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini nonché in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
L’impugnata ordinanza, oltre a non contenere un qualsivoglia elemento minimo sulle proprie finalità, risultava adottata in radicale assenza dei sopra menzionati presupposti, tenuto altresì conto dell’ambito spaziale preso in considerazione dal provvedimento, consistente in un tratto di soli 15 metri di una strada pubblica, distante da abitazioni.
2.3. “ Eccesso di potere per travisamento di fatti, difetto di istruttoria, e sviamento di potere ”.
L’adozione dell’impugnata ordinanza, priva di motivazione, veniva accompagnata dalla pubblicazione di un comunicato avente la finalità di esplicare le ragioni sottese al provvedimento, consistenti nella necessità di tutelare i residenti da un traffico eccessivo.
Nondimeno, nel tratto stradale oggetto di chiusura al transito non risultava la presenza di residenti che potessero risentire delle citate problematiche legate al traffico, dovendosi pertanto ritenere il provvedimento frutto di travisamento dei fatti e di mancanza di istruttoria. Nel caso l’Amministrazione avesse inteso perseguire in realtà motivazioni diverse e non esternate, del resto, l’ordinanza doveva ritenersi affetta da eccesso di potere per cd. “sviamento”.
2.4. “ Violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione e di ragionevolezza e proporzionalità, sanciti dagli artt. 97 Cost. e 1 l. n. 241/1990, rispettivamente costituenti principi generali dell’ordinamento, di derivazione euro-unitaria ”.
L’ordinanza risultava in ogni caso del tutto sproporzionata rispetto al fine perseguito dall’Amministrazione, tenuto conto della sua inutilità per la tutela dei residenti dagli asseriti problemi di eccesso di traffico. L’unico effetto derivante dalla chiusura del tratto stradale richiamato dal provvedimento risultava infatti la compromissione degli interessi della ricorrente, non presi in considerazione nell’adozione dell’ordinanza gravata.
2.5. “ Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità anche per omessa ponderazione degli interessi coinvolti ”.
La ricorrente ribadiva la mancata considerazione dei propri interessi, nonostante le ripetute rappresentazioni all’Amministrazione dell’importanza dell’accesso motorizzato alla struttura, la cui eliminazione comprometteva il funzionamento dell’azienda.
La possibilità di ottenere permessi in deroga, oltre a essere impraticabile, risultava numericamente del tutto insufficiente per un esercizio alberghiero con quasi 80 posti letto, dovendosi di conseguenza ritenere necessario l’accesso veicolare lungo un tratto stradale di soli 15 metri in considerazione della sua indispensabilità per le attività ivi presenti.
2.6. “ Violazione dell’art. 7 legge provinciale n. 17/1993 (motivazione del provvedimento); eccesso di potere per omessa e/o carente motivazione nonché per contraddittorietà con il concetto del traffico (Verkehrskonzept) di Brunico ”.
L’ordinanza gravata, non riconducibile alla nozione di “atto normativo o a contenuto generale” in considerazione delle puntuali disposizioni incidenti su parti limitate delle vie pubbliche, difettava di una qualsivoglia motivazione – anche solo per relationem – in merito al prolungamento della chiusura di via Europa per circa 15 metri in direzione di via Bastioni.
La misura adottata, inoltre, non risultava nemmeno prevista nel concetto del traffico di Brunico, nei confronti del quale, considerate le finalità di individuare le misure necessarie per disciplinare la mobilità sottese allo stesso, si poneva in contraddizione. L’ordinanza gravata, non trattandosi di atto vincolato, necessitava inoltre di una specifica motivazione, ciò a maggior ragione tenuto conto dell’omessa considerazione delle reiterate richieste presentate dalla ricorrente.
3. In data 29 marzo 2024 si costituiva l’Amministrazione resistente, depositando in data 29 maggio 2024 memoria difensiva attraverso la quale contestava la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, chiedendone la reiezione.
4. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è destituito di fondamento e deve essere conseguentemente rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
L’infondatezza nel merito dell’impugnazione presentata dalla ricorrente esime il Collegio dall’affrontare l’eccezione di inammissibilità per carenza della condizione del cd. “ interesse a ricorrere ” sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, trattandosi di questione assorbita dalla reiezione del ricorso.
2. I primi due motivi di ricorso, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse tra di loro afferenti l’assenza di basi normative a fondamento dell’ordinanza gravata, sono suscettibili di trattazione congiunta e non meritano accoglimento.
Invero, come desumibile dallo stesso provvedimento impugnato il parametro normativo di riferimento è dato dall’art. 7 del D. Lgs. n. 285/1992 (di seguito: Codice della Strada), rubricato “ Regolamentazione della circolazione nei centri abitati ”. La norma in questione, puntualmente richiamata in calce all’ordinanza, disciplina analiticamente – per quanto di interesse – i presupposti relativi all’introduzione di limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati, individuando altresì i soggetti a ciò competenti.
La disposizione oggetto di disamina, al comma 2, autorizza in via generale i Comuni, attraverso ordinanza del Sindaco, ad adottare nei centri abitati i provvedimenti contemplati dal precedente art. 6, comma 4 del Codice della Strada, tra i quali quelli ricompresi alla lett. b), che consente di “ stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze di circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade ”.
In relazione alla particolare questione delle cd. “zone a traffico limitato” (di seguito: Z.T.L.), l’art. 7, comma 9 del Codice della Strada prevede inoltre che: “ I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o di integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistano esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma ”.
L’approccio ermeneutico della giurisprudenza amministrativa è pertanto orientato nel ritenere che, sebbene le misure contemplate dall’art. 7 del Codice della Strada debbano intendersi rimesse alla competenza della dirigenza comunale, una deroga a tale principio operi in relazione alle misure di maggiore impatto sull’intera collettività locale, per le quali la medesima disposizione prevede l’intervento di un organo politico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 1661 del 2 aprile 2003, richiamato da Consiglio di Stato, 13 novembre 2015, sent. n. 5191).
Con specifico riferimento alle Z.T.L. è stato quindi affermato che: “ le ordinarie misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, quale l’istituzione di un divieto di sosta, che l’art. 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) attribuisce al sindaco, sono rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa, salvo che per quelle di maggiore impatto sull’intera collettività locale, per le quali la legge prevede l’intervento di un organo politico, come nel caso della delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, per la quale si provvede con deliberazione della giunta, ovvero di quelle limitazioni connesse al rispetto dei limiti del tasso di inquinamento atmosferico (T.A.R. Toscana, I, 16.6.2014, n. 1033; nello stesso senso già Cons. di St., V, 13.11.2015, n. 5191; Cass., II, 9.6.2010, n. 13885) ” (T.A.R. Liguria – Genova, 28 novembre 2016, n. 1176).
Nel caso di specie l’ordinanza gravata, tenuto conto della sua valenza, rappresenta senz’altro espressione della particolare competenza di un organo politico del Comune di Brunico, contribuendo a definire la disciplina di base connotante la relativa Z.T.L. e configurandosi quindi quale atto integrativo ai sensi dell’art. 7, comma 9 del Codice della Strada. Invero, il provvedimento adottato dal Sindaco di Brunico ha essenzialmente esteso il divieto di transito già esistente lungo via Europa sino all’incrocio con via Bastioni, contemplandolo per entrambe le direzioni e non potendo di conseguenza essere qualificato in termini di atto meramente esecutivo di una programmazione già esistente.
Il contenuto dell’ordinanza, teso a limitare la circolazione dei veicoli, sottende peraltro di tutta evidenza la finalità di garantire la sicurezza della circolazione e dell’incolumità dei cittadini, inserendosi nell’ambito di una compiuta attività di pianificazione, iniziata con l’introduzione della Z.T.L. attraverso la delibera n. 512 adottata dal Comune di Brunico in data 25.11.2013.
Con specifico riferimento al soggetto istituzionalmente preposto a emettere il provvedimento, inoltre, sussiste senz’altro la competenza del Sindaco del Comune di Brunico, considerata l’urgenza che ne ha comportato l’adozione, desumibile dalla sostanziale immediatezza della sua entrata in vigore (sulla connotazione in termini di urgenza del provvedimento avente efficacia immediata cfr. Consiglio di Stato, 31 novembre 2015, n. 5191, secondo cui la “ connotazione quale atto assunto in chiave d’urgenza, infine, si può desumere tanto dagli argomenti addotti dalla sua motivazione, quanto dalla previsione della sua entrata in vigore sostanzialmente immediata ”).
Né può ritenersi che l’ordinanza gravata non contenga alcun elemento esplicativo delle finalità alla stessa sottese. Il provvedimento impugnato, evidentemente finalizzato a regolamentare la circolazione sulla strada comunale interessata attraverso l’estensione di una limitazione del traffico veicolare sulla medesima, ha evidentemente carattere regolamentare, rivolgendosi a una pluralità indifferenziata e non aprioristicamente determinabile di soggetti.
Del resto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in più occasioni avuto modo di chiarire la natura ampiamente discrezionale dei provvedimenti relativi alla circolazione stradale e all’individuazione di zone a traffico limitato, con conseguente insindacabilità nel merito da parte del Giudice amministrativo: “ come risulta dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, pienamente condivisibile, i provvedimenti relativi alla circolazione stradale e all’individuazione di zone a traffico limitato risultano essere caratterizzati da ampia discrezionalità, non potendo intervenire il sindacato di merito del giudice amministrativo, se non nei casi di vizi procedurali o di manifesta irragionevolezza ” (Consiglio di Stato, sez. V, 7 gennaio 2025, n. 86; ibidem , 2 settembre 2024, n. 7330 e giurisprudenza ivi richiamata: “ La definizione di tali aree e del relativo regime da parte dell’amministrazione si connotano per l’ampia discrezionalità, involgente molteplici interessi – anche tra loro divergenti – che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza (ex multis, Cons. Stato, V, 13 febbraio 2009, n. 825). Si tratta, in estrema sintesi, di scelte non sindacabili nel merito da parte del giudice amministrativo, ma solo suscettibili di sindacato di legittimità “esterno” per evidenti vizi di forma o di procedura, ovvero di manifesta irragionevolezza ”).
Nel caso di specie risultano pertanto pienamente rispettati i requisiti previsti dall’art 7, comma 9 del Codice della Strada, con conseguente infondatezza delle doglianze prospettate dalla ricorrente.
3. Il terzo motivo di impugnazione è parimenti destituito di fondamento.
In particolare, il comunicato solo parzialmente riportato dalla difesa della ricorrente, lungi dal rappresentare un atto esplicativo di esigenze prive di collegamento logico rispetto all’ordinanza gravata, rappresenta per contro la conferma che quest’ultima è stata adottata a seguito di una approfondita ponderazione degli interessi coinvolti e di una analitica disamina dei presupposti di fatto.
Da una lettura del comunicato si evince infatti che il provvedimento impugnato non è stato emesso al solo fine di tutelare i cittadini residenti, quanto piuttosto di tutelare l’intera cittadinanza e il traffico del Comune di Brunico, garantendo i collegamenti tramite i mezzi pubblici durante il giorno.
A prescindere dalla semplice considerazione secondo cui il richiamo ai residenti è riferito non già ai soli cittadini abitanti nel “ primo tratto della Via Europa, partendo da via Bastioni ”, quanto piuttosto a tutti i soggetti rientranti nel più ampio ambito territoriale riguardante la “zona di Via Europa”, il Collegio osserva come il comunicato disponga testualmente: “ Riduzione del traffico in via Europa. Prossimamente la via Europa sarà oggetto di una sensibile moderazione del traffico. La prevista chiusura al traffico individuale del tratto tra l’Hotel Post e l’incrocio con via Josef Schweighofer sarà attuata il 1° febbraio 2024. A partire da lunedì 5 febbraio 2024, inoltre, gli autobus extraurbani non percorreranno più il circuito di via Europa tra le ore 21.00 della sera e le 6.00 del mattino e quindi il traffico nella zona si ridurrà ulteriormente. Il Comune e l’Ufficio trasporto pubblico locale della Provincia rispondono così alle lamentele delle persone residenti. “Prendiamo sul serio le preoccupazioni delle persone residenti in tale zona. Le misure adottate ora consentiranno di moderare il traffico notturno e garantiranno il collegamento del centro città con i mezzi pubblici durante il giorno”, afferma il sindaco Roland Griessmair. Il collegamento del centro con i mezzi pubblici è un elemento fondamentale del concetto del traffico che mira a calmare il traffico individuale al centro. Il trasporto pubblico deve garantire collegamenti buoni che siano una valida alternativa agli spostamenti in auto. Le fermate in via Bastioni sono utilizzate da circa 1.000 passeggeri/e al giorno delle sole linee interurbane 401,460 e 421 provenienti da ovest, il che le rende tra le fermate più utilizzate della Val Pusteria, sottolinea il Sindaco. Oltre alla moderazione del traffico, la via Europa sarà interessata da un’altra novità: la costruzione del parco della biodiversità sull’ex parcheggio di fronte l’attuale NOI Techpark ”.
Il tenore testuale del comunicato, letto nella sua integralità, smentisce pertanto radicalmente l’assunto della ricorrente secondo cui la tutela prestata dal provvedimento impugnato sarebbe rivolta alla tutela di soggetti asseritamente residenti in un tratto di strada privo in realtà di persone ivi dimoranti, con ciò dovendosi escludere che l’ordinanza gravata sia frutto di travisamenti fattuali, carenze istruttorie ovvero che persegua finalità diverse da quanto dichiarato dall’Amministrazione. Né può ritenersi che il comunicato censurato dalla ricorrente costituisca un atto del tutto avulso e disancorato dal provvedimento impugnato, rappresentando per contro una evidente espressione della “fase d’informazione” richiamata al punto 4, lett. b) della medesima ordinanza.
4. Il quarto e il quinto motivo di impugnazione, aventi entrambi essenzialmente ad oggetto la mancata considerazione degli interessi della ricorrente, possono essere trattati congiuntamente e sono privi di fondamento.
Le considerazioni dedotte al § precedente circa le finalità del provvedimento, non circoscritto alla sola tutela dei soggetti asseritamente residenti nel tratto stradale oggetto di chiusura al traffico, consentono di superare i dubbi di non ragionevolezza e non proporzionalità prospettati dalla ricorrente.
Invero, la soluzione di limitare il traffico nella zona attinta dal provvedimento impugnato, tenuto conto dei prospettati effetti sulla circolazione veicolare e, conseguentemente, sulla tutela dei cittadini, non può essere ritenuta sproporzionata, a maggior ragione laddove si consideri come il diritto alla circolazione veicolare degli operatori commerciali non sia stato totalmente compresso.
In generale, l’ordinanza esclude infatti dal divieto di transito i seguenti mezzi: a) veicoli di soccorso e d’intervento; b) velocipedi c) veicoli muniti di permesso rilasciato dalla Polizia Locale di Brunico, ai sensi della direttiva per il rilascio dei permessi di transito e sosta (aggiornata con delibera della giunta comunale n. 621 del 19.12.2022 e successivi aggiornamenti); d) pullman di linea e turistici; e) citybus della Città di Brunico; f) invalidi con contrassegno valido; g) veicoli adibiti al trasporto delle persone invalide; h) taxi e autonoleggio con conducente in servizio; i) veicoli degli Enti pubblici.
Per quanto di rilievo in relazione alla posizione di interesse, con specifico riferimento quindi ai veicoli indicati al punto c), merita di essere evidenziato come la Direttiva ivi richiamata, all’art. 4, preveda testualmente che: “ Il permesso di transito viene rilasciato alle aziende o ai titolari di attività commerciali (artigiani, autotrasportatori, ecc.) e strutture ricettive che devono svolgere attività lavorative in modo continuativo durante tutto l'anno nelle zone a traffico limitato o nelle zone di divieto di circolazione a Brunico, oppure a coloro che devono trovarsi permanentemente in una zona di divieto di circolazione per motivi privati o di lavoro. Per le strutture ricettive, questi permessi possono essere utilizzati per le attività di carico e scarico degli ospiti ”.
Le molteplici eccezioni al generale divieto di circolazione di cui all’ordinanza, comprensive non solo dei cinque permessi giornalieri per strutture ricettive, ma anche dei sevizi di taxi e autonoleggio con conducente senz’altro utilizzabili dagli ospiti della struttura della ricorrente, ne escludono pertanto la lamentata eccessività e sproporzione rispetto alle finalità sottese alla stessa. Del resto, le criticità prospettate avrebbero potuto assumere una parvenza di fondatezza laddove il provvedimento avesse previsto oneri di portata tale da rendere del tutto inaccessibile alla circolazione il tratto stradale interdetto, comportando l’effettiva impossibilità di svolgimento delle ordinarie attività da parte degli esercenti e in generale dei cittadini.
Nel caso di specie, per contro, l’Amministrazione resistente ha adottato una soluzione tale da consentire comunque – ancorché in termini limitativi – l’accesso alla zona, operando un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi ed esercitando il proprio ampio potere discrezionale senza incorrere in scelte irrazionali ovvero sproporzionate, con conseguente insindacabilità nella presente sede della decisione assunta ( supra , § 2, nonché infra , § 6).
Di conseguenza, del tutto inconferente rispetto al caso di specie si profila il caso posto a fondamento della sentenza n. 5454 pronunciata dal Consiglio di Stato in data 18.09.2018, trattandosi di distinta ipotesi di ordinanza impositiva di un generale “ divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 10.00 alle ore 6.00 eccetto per i velocipedi ”, dal contenuto quindi senz’altro più gravoso rispetto al provvedimento impugnato nella presente sede.
Non sussiste pertanto la dedotta violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità, nemmeno sotto il profilo della “ omessa ponderazione degli interessi coinvolti ” così come declinato nell’ambito del quinto motivo di impugnazione. Le citate eccezioni al divieto di transito, infatti, rappresentano di tutta evidenza il risultato di una analitica ponderazione dei contrapposti interessi rappresentati dalla ricorrente, di natura tale da non minarne in radice l’attività ricettiva esercitata. Le esenzioni dal divieto di circolazione costituiscono infatti evidente espressione del bilanciamento tra esigenze privatistiche di mobilità veicolare e interesse pubblico alla salvaguardia della sicurezza della circolazione e dei pedoni nel centro cittadino, emergendo pertanto dallo stesso contenuto del provvedimento un effettivo contemperamento di opposte esigenze di natura pubblicistica e di tutela degli interessi privati.
Deve pertanto escludersi che il funzionamento della struttura della ricorrente abbia subito una qualsivoglia compromissione, criticità peraltro solo apoditticamente prospettata in assenza di un qualsivoglia elemento probatorio idoneo a suffragarla.
5. Destituito di fondamento si profila altresì il sesto motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente essenzialmente reitera le già prospettate doglianze concernenti il difetto motivazionale del provvedimento impugnato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, infatti, l’ordinanza gravata prevede una regolamentazione in termini limitativi della circolazione stradale, rivolgendosi quindi a una pluralità indifferenziata e non aprioristicamente determinabile di soggetti, assumendo natura di provvedimento a contenuto generale, per ciò stesso svincolato da oneri motivazionali (cfr. art. 3, comma 2 L. 241/1990 e art. 7, comma 2 L.P. 17/1993). Invero, il provvedimento contiene una disciplina generale a efficacia indeterminata, assumendo evidentemente natura esplicativa di un generale potere di assetto del territorio.
Sul punto, in aggiunta agli arresti giurisprudenziali riportati al § 2), il Collegio non può esimersi dall’evidenziare come il Consiglio di Stato abbia altresì avuto modo di ricondurre i provvedimenti volti a disciplinare le Z.T.L. ai cd. “ atti generali di pianificazione ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2017, n. 2033). La medesima giurisprudenza amministrativa, in relazione a tale tipologia di provvedimenti, ha quindi precisato l’insussistenza dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della L. 241/1990, specificando che: “ gli atti di pianificazione e programmazione sono esclusi dall’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della legge n. 241 del1990 e soggetti in materia a norme particolari: le ragioni delle scelte compiute dall’amministrazione, connotate da ampia discrezionalità, purché non manifestamente illogiche o contraddittorie o ingiustificate, sono sufficientemente motivate con riguardo ai principi e ai criteri di fondo del piano, quali emergono dagli atti del procedimento e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, ipotesi qui insussistenti ” (Consiglio di Stato, sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8256).
Alla luce del contenuto del provvedimento impugnato, devono pertanto escludersi i prospettati difetti motivazionali.
Per le suesposte ragioni l’impugnato provvedimento, unitamente agli atti connessi, resiste alle censure prospettate dal ricorrente.
6. Quanto alle spese di lite del procedimento, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la compensazione ex artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. in considerazione della peculiarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del procedimento compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
Stephan Beikircher, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Sacchetti | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO