Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente rel.
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2237 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Naty, presso Parte_1 il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via Bracco n.18
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/9/23, la ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.1700/23 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con cui era stata rigettata la sua domanda, volta al ripristino dell'assegno di invalidità civile, prestazione sospesa in conseguenza della mancata presentazione a visita di revisione. L'appellante censurava la decisione ribadendo che il giorno della visita di revisione avevo trovato la sede chiusa, circostanza erroneamente ritenuta dal CP_1 primo giudice non provabile attraverso la chiesta prova testimoniale.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda di prime cure, volta al ripristino della prestazione fino a nuova visita di revisione, il pagamento dei ratei
L' si costituiva in giudizio evidenziando che era intervenuto CP_1 un accordo con la controparte per una definizione bonaria della vicenda e, pertanto, chiedeva rinvio per consentire l'emissione dei relativi provvedimenti amministrativi.
Veniva, quindi, successivamente depositata dall' nota di CP_1 avvenuto pagamento dei ratei assistenziali maturati in favore della con valuta del 20 gennaio 2025 e prodotto il provvedimento di Pt_1 liquidazione del 20/12/24.
Alla odierna udienza, quindi, sulle concordi conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto concordemente dalle parti in causa, nella fattispecie deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero risulta comprovato e comunque è circostanza pacifica tra le parti che l' ha provveduto ad erogare all'odierna appellante CP_1
i ratei assistenziali oggetto di causa.
Deve conseguentemente ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione nel merito.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare nel merito, rimanendo in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria poi obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti.
Nel caso di specie le stesse si sono accordate anche in ordine alle spese di lite, come dichiarato in udienza (cfr il verbale d'udienza dove è specificato l'importo da corrispondere al difensore di parte appellante per le spese di lite del presente grado, pari a euro 1.200,00, con compensazione di quelle del primo grado), sicchè alla Corte non resta che conformarsi alla loro volontà, essendo cessata la materia del contendere anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite come concordate dalle parti.
Napoli 16/5/25
Il Presidente rel. est.