Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01392/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2021, proposto da
Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Piciocchi, Milena Raffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Imperia prot. n. M_IT PR_IMSPC-OMISSIS-del 9 giugno 2021 – comunicato al Comune di Imperia in data 13 giugno 2021 –, con cui è stata disposta l'archiviazione del verbale di accertamento sanzionatorio n. -OMISSIS- del 4 giugno 2020 redatto dalla Polizia Locale di Imperia a carico della -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- per la violazione dell'art. 193, comma 2, del Codice della Strada
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Imperia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 novembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Imperia ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con il quale il Prefetto di Imperia ha disposto l’archiviazione del verbale di accertamento sanzionatorio n. -OMISSIS- del 4 giugno 2020, redatto dalla Polizia Locale di Imperia a carico della -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- per la violazione dell’art. 180, comma 8, del Codice della Strada. Come si evince dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato il Prefetto ha disposto la contestata archiviazione in ragione dell’insussistenza, nel caso di specie, dei “presupposti legittimanti la contestazione differita, con conseguente improcedibilità dell’accertamento sanzionatorio” .
2. Dell’impugnato provvedimento l’Amministrazione comunale ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione dell’art. 180, comma 8, del Codice della Strada e degli artt. 180, 193 e 201 del Codice della Strada, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti. In sintesi, l’Amministrazione comunale ha esposto che l’apparecchiatura elettronica “Targa System” ha segnalato alla sede operativa del Comando di Polizia Municipale di Imperia l’assenza di copertura assicurativa dell’autovettura targata-OMISSIS-di proprietà della -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- e che gli Agenti di Polizia hanno “manualmente” accertato tramite la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’effettiva carenza di copertura. Il Comando, pertanto, in data 12 luglio 2020 ha notificato alla -OMISSIS--OMISSIS- il verbale n. -OMISSIS- del 4 giugno 2020, con la quale la proprietaria è stata invitata a presentare entro trenta giorni il certificato di assicurazione relativo all’autovettura targata -OMISSIS-. La -OMISSIS--OMISSIS-, peraltro, non ha presentato entro il termine stabilito il certificato di assicurazione oggetto di richiesta; da ciò deriverebbe la pacifica applicazione delle sanzioni previste dall’art. 180, comma 8, del Codice della Strada che trovano il loro unico presupposto nella mancata ottemperanza all’invito a presentarsi e che determinano, inoltre, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 193, commi 1 e 2 dello stesso Codice. Tali circostanze fattuali, a giudizio del Comune, sarebbero state pretermesse dalla Prefettura che si è concentrata sui caratteri della “contestazione differita”, senza considerare che la sanzione deriva dalla mancata risposto all’invito formulato dalla Polizia municipale;
II. la violazione e falsa applicazione dell’art. 201, comma 1-bis, del Codice della Strada, degli artt. 180, 193 e 201 del Codice della Strada, nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei fatti. Nel dettaglio, il Comune ha ritenuto del tutto improprio il richiamo all’ipotesi prevista dall’art. 201, comma 1 bis, del Codice della strada che ammette la contestazione differita della violazione laddove il relativo accertamento sia avvenuto per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo automatico. Infatti, nel caso in esame, le sanzioni amministrative deriverebbero dall’accertamento, direttamente compiuto da parte degli Agenti della Polizia Municipale, della mancanza di assicurazione attraverso consultazione della apposita banca dati e dalla violazione dell’art. 180, comma 8, del Codice della Strada successivamente posta in essere dalla controinteressata. In buona sostanza, il sistema “Targa System” avrebbe meramente segnalato alla sede operativa della Polizia Municipale di Imperia l’assenza di copertura assicurativa dell’autovettura targata-OMISSIS-di proprietà della -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentando lo “spunto” per le successive indagini svolte “manualmente” dagli Agenti;
III. la violazione e falsa applicazione dell’art. 193, commi 4-ter e ss., del Codice della Strada nella parte in cui consente alla Polizia Locale di accertare la violazione dell’art. 193 del Codice della Strada attraverso i dispositivi di cui all’art. 201, comma 1-bis) lett. e), f) e g), del Codice della Strada, degli artt. 180, 193 e 201 del Codice della Strada, della circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e per contrasto rispetto a circolari della medesima Amministrazione. Infine, l’Amministrazione comunale ha rilevato come dalla richiamata circolare ministeriale emerga chiaramente la correttezza del suo operato in quanto è stato chiarito che “i commi 4-quater e seguenti dell’art. 193 del C.d.S. prevedono la possibilità di accertare la violazione della mancanza di assicurazione attraverso i dispositivi di cui all’art. 201, comma 1-bis), lett. e), f) e g), del C.d.S. Per l’accertamento della violazione di cui trattasi non è richiesta una specifica approvazione delle apparecchiature per tale impiego. Infatti, è sufficiente l’approvazione per la funzione di accertamento che, ordinariamente, queste apparecchiature possono svolgere ai sensi dell’art. 201 C.d.S. […] il proprietario o altro soggetto obbligato in solido dovrà essere invitato a produrre il certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma 8, C.d.S. Qualora egli non produca la documentazione assicurativa nel termine indicato, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 180, comma 8, C.d.S., si contesterà direttamente la violazione dell’art. 193 C.d.S. per mancanza della copertura assicurativa, sulla base dell’accertamento da remoto realizzato in precedenza”.
3. Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Imperia per resistere all’accoglimento del ricorso. Con la memoria depositata il 16 ottobre 2025, la Prefettura di Imperia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di materia rimessa al giudice ordinario, e il difetto di legittimazione attiva da parte del Comune.
4. All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, come correttamente eccepito dall’Amministrazione statale, in ragione del difetto di giurisdizione di questo T.A.R.
1.1. Sul punto, si ricorda che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto “petitum sostanziale” , che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della “causa petendi” , ovvero dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge (v., ex multis, Cassazione civile, Sezioni Unite, 10/04/2024, n.9716).
Nel caso di specie, in considerazione dei fatti e del rapporto giuridico dedotti dalle parti, il Collegio osserva che la vicenda giuridica oggetto dell’odierno giudizio deve ritenersi estranea alla giurisdizione amministrativa. Infatti, questo Collegio intende dare continuità all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi del quale: “[…] Prevale ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, non tanto l'esito della valutazione rimessa al Prefetto su iniziativa del sanzionato (archiviazione o emissione dell'ordinanza ingiunzione), quanto la circostanza che si tratti di provvedimenti che hanno il medesimo oggetto di quel che la legge ha inteso riservare al giudice ordinario, e cioè l'accertamento della sussistenza dell'illecito inizialmente contestato, ma con un potere che, sebbene finalizzato in via finale alla determinazione nel merito ed in via definitiva dell'importo della sanzione dovuta, sulla scorta delle violazioni commesse, è attribuito anche nel caso in cui le censure, di norma del sanzionato, ma, come detto, anche dell'autorità locale beneficiaria delle somme oggetto della sanzione, siano proposte esclusivamente per motivi inerenti al procedimento amministrativo svoltosi innanzi al prefetto, ossia per motivi di legittimità, in vista dell'esigenza di attribuire la risoluzione definitiva delle controversie ad un unico giudice (in tal senso, si vedano anche i pareri del Consiglio di Stato nn. 4364/13, 3177/15, 1854/16, 1857/16, 1987/2017). Con specifico riferimento al provvedimento di cui è causa, la Cassazione prosegue spiegando che: “A nulla rileva poi che le censure investano il provvedimento di archiviazione adottato dal prefetto e ciò anche per l'ipotesi in cui siano rivolte esclusivamente a contestare la correttezza formale del procedimento amministrativo svoltosi innanzi al prefetto e del conseguente provvedimento prefettizio (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 1854/2016 emesso dalla Sezione Prima all'esito dell'adunanza del 6 luglio 2016). Il silenzio serbato dall'art. 205 del C.d.S., quanto alla possibilità di impugnare il provvedimento di archiviazione, lungi dal voler essere rivelativo della volontà di attribuire la giurisdizione al giudice amministrativo, e ciò in contrasto con le suesposte considerazioni, può invece essere letto quale conferma della carenza di interesse ad impugnarlo, per il privato, in quanto ha tratto solo benefici dall'archiviazione, e per le PPAA interessate, per le ragioni chiaramente espresse da Cass. n. 3038/2005. Per l'effetto, in relazione all'ipotesi in cui l'ente beneficiario delle somme eventualmente dovute dal sanzionato per l'eventualità di emissione di ordinanza ingiunzione, impugni il provvedimento di archiviazione emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 203 del codice della strada, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario (impregiudicata la valutazione nel merito circa l'ammissibilità della domanda di annullamento), con conseguente rimessione delle parti - nel termine di legge - dinanzi al Giudice di Pace di (Omissis)” (v. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 20619/2023).
Nel caso in esame, è opinione del Collegio che l’oggetto sia l'accertamento della sussistenza dell'illecito inizialmente contestato dalla Polizia Municipale di Imperia e le modalità tecniche dalla stessa seguite. Né può ammettersi su tale oggetto una giurisdizione itinerante a seconda dell’esito del procedimento dinnanzi all’Autorità Prefettizia, con giurisdizione del giudice ordinario nel caso di irrogazione della sanzione e del giudice amministrativo nell’ipotesi di archiviazione. Deve, pertanto, prevalere l’esigenza, chiaramente manifestata dal legislatore, di far sì che la risoluzione di tutte le controversie inerenti all’accertamento dell’illecito contestato venga rimessa ad un unico giudice e, pertanto, alla giurisdizione ordinaria al pari di quanto avviene per l'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per tutte le ragioni esposte, il Collegio ritiene che sulla controversia in esame non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del cod. proc. amm., il giudizio potrà essere proseguito secondo quanto ivi stabilito dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, presso la quale potranno essere riproposte le questioni di merito dedotte nel presente giudizio.
2. Da ultimo, tenuto conto dell'esito in rito della vicenda in esame e della peculiarità della fattispecie, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA TA, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IA TA |
IL SEGRETARIO