Articolo 6 della Legge 14 dicembre 1978, n. 836
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 gennaio 1979
Art. 6.
Il comitato esecutivo e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto:
1) dal presidente dell'Ente;
2) dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera b);
3) da tre componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente, tra cui un rappresentante degli enti fondatori ed almeno uno prescelto tra i rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione o tra quelli degli organismi di produzione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio di amministrazione.
Il comitato esecutivo provvede alla gestione dell'Ente.
Ad esso spetta:
a) predisporre il programma annuale di attivita' dell'Ente e darvi attuazione, dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione; attuare e promuovere il coordinamento nazionale della circolazione dei complessi teatrali, nonche' iniziative di studio e documentazione volte a facilitare la divulgazione della cultura teatrale;
b) deliberare i criteri operativi della programmazione e quelli della gestione dei teatri;
c) autorizzare l'impiego dei fondi e le operazioni finanziarie di ordinaria amministrazione;
d) nominare il personale, adottando i provvedimenti relativi al rapporto di impiego ai sensi del regolamento organico;
e) ratificare i provvedimenti urgenti adottati dal presidente e gli atti adottati dal direttore generale per assicurare in caso di necessita' il movimento delle compagnie ed il funzionamento dei teatri.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1979