Art. 6.
Il comitato esecutivo e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto:
1) dal presidente dell'Ente;
2) dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera b);
3) da tre componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente, tra cui un rappresentante degli enti fondatori ed almeno uno prescelto tra i rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione o tra quelli degli organismi di produzione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio di amministrazione.
Il comitato esecutivo provvede alla gestione dell'Ente.
Ad esso spetta:
a) predisporre il programma annuale di attivita' dell'Ente e darvi attuazione, dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione; attuare e promuovere il coordinamento nazionale della circolazione dei complessi teatrali, nonche' iniziative di studio e documentazione volte a facilitare la divulgazione della cultura teatrale;
b) deliberare i criteri operativi della programmazione e quelli della gestione dei teatri;
c) autorizzare l'impiego dei fondi e le operazioni finanziarie di ordinaria amministrazione;
d) nominare il personale, adottando i provvedimenti relativi al rapporto di impiego ai sensi del regolamento organico;
e) ratificare i provvedimenti urgenti adottati dal presidente e gli atti adottati dal direttore generale per assicurare in caso di necessita' il movimento delle compagnie ed il funzionamento dei teatri.
Il comitato esecutivo e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto:
1) dal presidente dell'Ente;
2) dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera b);
3) da tre componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente, tra cui un rappresentante degli enti fondatori ed almeno uno prescelto tra i rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione o tra quelli degli organismi di produzione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio di amministrazione.
Il comitato esecutivo provvede alla gestione dell'Ente.
Ad esso spetta:
a) predisporre il programma annuale di attivita' dell'Ente e darvi attuazione, dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione; attuare e promuovere il coordinamento nazionale della circolazione dei complessi teatrali, nonche' iniziative di studio e documentazione volte a facilitare la divulgazione della cultura teatrale;
b) deliberare i criteri operativi della programmazione e quelli della gestione dei teatri;
c) autorizzare l'impiego dei fondi e le operazioni finanziarie di ordinaria amministrazione;
d) nominare il personale, adottando i provvedimenti relativi al rapporto di impiego ai sensi del regolamento organico;
e) ratificare i provvedimenti urgenti adottati dal presidente e gli atti adottati dal direttore generale per assicurare in caso di necessita' il movimento delle compagnie ed il funzionamento dei teatri.