Art. 10.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto al capitolo n. 231, ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309 , concernente la costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto al capitolo n. 231, ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309 , concernente la costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari.