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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4138/2023 depositato il 14/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino - Via Xxv Luglio 1 96018 Pachino SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2194/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210012279 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210012279 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210012279 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210012279 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 2194 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa con la quale il primo Giudice ha dichiarato “inammissibile” il ricorso avverso l' Avviso di Accertamento esecutivo TARI n. 1089014210012279 (del n. 28408 del
14/12/2021 importo 1049,86 euro) del Comune di Pachino (cfr. sentenza di I grado in atti).
La contribuente ha dedotto (genericamente) l'erroneità della prima sentenza ed ha concluso per la riforma
(cfr. ricorso in atti).
Il Comune appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è inammissibile sotto plurimi profili.
Preliminarmente va rilevato che l' appellante non ha offerto la prova di avere notificato il gravame al Comune
(cfr. fascicolo processuale).
La giurisprudenza di legittimità – inoltre - ha chiarito che non sussiste la “specificità dei motivi di appello”
(art. 53 d.lvo 546 del 1992) qualora non vengano forniti elementi critici idonei per far si che il thema decidedum si innesti su precisi profili della decisione recata in secondo grado così da concretizzarsi una rivisitazione mediata non dell'atto originariamente impugnato ma della decisione del primo Giudice (Cassazione, n. 10097 del 2013).
Secondo la Corte nomofilattica “... l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...”.
L'appellante – in estrema sintesi – ha riproposto genericamente le medesime eccezioni già fatte valere in primo grado.
La Corte di legittimità ha, inoltre, chiarito che “ … è inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado ove le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice …” (Ordinanza n. 21824/2019 Cassazione Civile – Sezione II). Per le argomentazioni che precedono l'appello va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Nulla per le spese.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN AR AL LL
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4138/2023 depositato il 14/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino - Via Xxv Luglio 1 96018 Pachino SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2194/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210012279 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210012279 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210012279 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210012279 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 2194 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa con la quale il primo Giudice ha dichiarato “inammissibile” il ricorso avverso l' Avviso di Accertamento esecutivo TARI n. 1089014210012279 (del n. 28408 del
14/12/2021 importo 1049,86 euro) del Comune di Pachino (cfr. sentenza di I grado in atti).
La contribuente ha dedotto (genericamente) l'erroneità della prima sentenza ed ha concluso per la riforma
(cfr. ricorso in atti).
Il Comune appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è inammissibile sotto plurimi profili.
Preliminarmente va rilevato che l' appellante non ha offerto la prova di avere notificato il gravame al Comune
(cfr. fascicolo processuale).
La giurisprudenza di legittimità – inoltre - ha chiarito che non sussiste la “specificità dei motivi di appello”
(art. 53 d.lvo 546 del 1992) qualora non vengano forniti elementi critici idonei per far si che il thema decidedum si innesti su precisi profili della decisione recata in secondo grado così da concretizzarsi una rivisitazione mediata non dell'atto originariamente impugnato ma della decisione del primo Giudice (Cassazione, n. 10097 del 2013).
Secondo la Corte nomofilattica “... l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...”.
L'appellante – in estrema sintesi – ha riproposto genericamente le medesime eccezioni già fatte valere in primo grado.
La Corte di legittimità ha, inoltre, chiarito che “ … è inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado ove le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice …” (Ordinanza n. 21824/2019 Cassazione Civile – Sezione II). Per le argomentazioni che precedono l'appello va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Nulla per le spese.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN AR AL LL