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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/11/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 939/2025 da:
, nata a [...] al Tagliamento (PN) il 19/11/1972, residente a [...]al Parte_1
EN (PN) in via XXX Aprile n. 17 (C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1
procura ad litem allegata al ricorso, dall'Avv. Innocenzo D'Angelo (c.f. ) CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Treviso in via Olivi n. 38;
Ricorrente
contro
, (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore e del Direttore Generale pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dott. Avv. Stefano Rozza, ed elettivamente domiciliati presso la sede dell di Treviso, sito in Via Cal di Breda, Controparte_2
116, edificio 4;
Resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: Tribunale di Treviso
“1- in via principale, condannare il , in persona del Controparte_1 CP_3
pro tempore a corrispondere alla ricorrente , la retribuzione professionale docenti Parte_1
istituita dall'art. 7 CCNL del 2001 in ragione del servizio prestato come sopra indicato,
determinata in € 1.610,66 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre
rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata.
2- Condannare l'amministrazione al pagamento
delle somme di cui sopra al lordo delle trattenute previdenziali ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile
1952, n. 218, oltre interessi legali nei limiti della prescrizione e quindi condannare
l'amministrazione stessa al pagamento anche dei contributi previdenziali a carico della ricorrente.
3- In ogni caso vittoria di spese e competenze a favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente:
“In via principale: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare il ricorso avversario perché infondato
sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.
introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011 n. 183”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, adiva l'intestato Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere docente precaria e di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato per Controparte_1
supplenze brevi e saltuarie.
La ricorrente allegava che, per i periodi di servizio prestati, l'Amministrazione non le aveva corrisposto la “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD) prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.3.2001, emolumento riservato dal ai soli docenti di ruolo o con incarichi annuali (al 30 CP_1
giugno o al 31 agosto).
Deduceva che tale esclusione costituiva una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come interpretato dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte di Cassazione, non sussistendo ragioni
- 2 - Tribunale di Treviso
oggettive che giustificassero una disparità di trattamento basata sulla durata temporanea dell'incarico.
Con riferimento specifico ai periodi di servizio oggetto di causa, la ricorrente allegava e documentava tramite stato matricolare di aver prestato servizio, presso istituzioni scolastiche statali,
in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie nei seguenti intervalli temporali: dal 17
settembre 2021 al 31 dicembre 2021; dal 1 gennaio 2022 al 13 febbraio 2022; dal 14 febbraio 2022
al 13 marzo 2022; dal 14 marzo 2022 all'8 giugno 2022; e infine nella giornata del 9 giugno 2022.
Chiedeva pertanto l'accertamento del diritto a percepire la RPD per i giorni di servizio effettivo prestati, quantificando la pretesa in euro 1.610,66, oltre alla condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Si costituiva in giudizio il , unitamente all Controparte_1 [...]
e all , depositando memoria difensiva. Controparte_2 Controparte_4
L'Amministrazione resistente contestava la fondatezza della domanda, eccependo che la RPD,
avente natura di trattamento accessorio, non spettava ai supplenti brevi e saltuari in virtù delle disposizioni del CCNL 2001 e del richiamato art. 25 del CCNI 1999.
Deduceva che la differenza di trattamento era giustificata da ragioni oggettive legate alla natura discontinua del rapporto e alla mancata partecipazione del supplente breve a tutte le attività di programmazione e collegiali.
In subordine, l'Amministrazione eccepiva la necessità di ricalcolare gli importi richiesti detraendo i periodi di assenza che comportano una riduzione stipendiale, demandando tale quantificazione alla
RA . Controparte_5
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 3 - Tribunale di Treviso
Oggetto della domanda giudiziale sono le differenze retributive dovute a titolo di RPD per prestazioni lavorative rese a partire dall'a.s. 2021/2022. La RPD è stata istituita dall'art. 7 del
CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola. Sul punto, deve tenersi conto di quanto recentemente e condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza, n. 20015 del
27.7.2018):
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...». Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è
liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato» (...); dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha
- 4 - Tribunale di Treviso
natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Non vi è dubbio,
pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è
tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 . 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL
comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché
la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL CE;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata
- 5 - Tribunale di Treviso
ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (EL CE Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto,
né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può
e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468). Nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile CP_1
con la percezione della RPD. Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che
- 6 - Tribunale di Treviso
vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più
opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001,
alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»“. Deve dunque applicarsi il principio di diritto della S.C., secondo il quale: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.” Se ne ricava che anche all'odierno ricorrente spettava, in relazione al periodo di lavoro a tempo determinato, la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla “Retribuzione
Professionale Docenti”, e che, quindi, abbia diritto ad ottenerne la corresponsione. EL resto, non
- 7 - Tribunale di Treviso
può dubitarsi che, svolgendo brevi supplenze in sostituzione di altri docenti (di ruolo), abbia reso una prestazione lavorativa essenzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
Eventuali differenze (mancata partecipazione all'attività di programmazione e preparazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle iniziative finalizzate al miglioramento dell'offerta normativa etc.), non sono, a ben vedere, conseguenza di un differente apporto professionale, bensì
dipendono dalle ordinarie scansioni delle attività scolastiche, che, in determinati periodi dell'anno,
esentano gli stessi docenti di ruolo da alcuni incombenti, ovvero dalla breve durata degli incarichi,
nel corso dei quali, peraltro, il docente “supplente” è stato certamente impegnato nei precipui compiti propri del ruolo. È forse il caso di rammentare, con riguardo al tema della (piena)
comparabilità dei docenti a termine con quelli in ruolo, quanto ancor più di recente evidenziato dalla Corte di cassazione (nel pronunciarsi sul diritto all'integrale riconoscimento della c.d.
anzianità pre-ruolo, al momento del passaggio in ruolo), alla luce dell'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Suprema Corte, analizzando la sentenza della Corte di Giustizia
20.9.2018, in causa C-466/17, nel contesto degli arresti del Giudice sovranazionale in Per_2
materia di lavoro a termine nel settore scolastico (e non solo), ne ha ricavato che nella giurisprudenza eurounitaria vige il principio, fatto proprio dalla Corte di cassazione “... che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego,
dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n.
124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL
succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio
- 8 - Tribunale di Treviso
dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter),
ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche...” (Cass. n. 31149/2019).
Viene qui in considerazione il fatto che nessuna differenza di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato “possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive” di differenziazione del trattamento
(Cass. n. 31149/2019, cit. in nota). Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione della ricorrente, significative diversificazioni nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo e pertanto, ragioni oggettive di differenziazione,
il ricorso è senza dubbio fondato. Esaminati i cedolini paga mensili e lo stato matricolare, e tenuto
Cont Part conto delle allegazioni del , deve escludersi il diritto alla corresponsione della con riguardo ai seguenti giorni indicati nello stato matricolare come assenze suscettibili di detrazione:
29/10/2021; 02/02/2022; 03/02/2022; 04/02/2022; 04/04/2022; 05/04/2022; 21/04/2022. Va
pertanto dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della RPD per gli a.s. indicati, in relazione al periodo effettivamente lavorato in qualità di docente a tempo determinato, oltre accessori di legge per un importo complessivo pari ad € 1.610,66.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente , nata a [...] al Tagliamento (PN) Parte_1
il 19/11/1972, residente a [...] (C.F.
alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti, in relazione C.F._1
- 9 - Tribunale di Treviso
agli aa.ss. in parte motiva indicati e, conseguentemente, condanna il convenuto a CP_1
corrispondere a tale titolo a (C.F. l'importo di € Parte_1 C.F._1
1.610,66, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente (con distrazione a favore dei CP_1
procuratori dichiaratisi antistatari) le spese di lite, che liquida in complessivi € 550,00 per onorari,
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, oltre rimborso C.U.
Treviso, 28/11/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 10 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 939/2025 da:
, nata a [...] al Tagliamento (PN) il 19/11/1972, residente a [...]al Parte_1
EN (PN) in via XXX Aprile n. 17 (C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1
procura ad litem allegata al ricorso, dall'Avv. Innocenzo D'Angelo (c.f. ) CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Treviso in via Olivi n. 38;
Ricorrente
contro
, (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore e del Direttore Generale pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dott. Avv. Stefano Rozza, ed elettivamente domiciliati presso la sede dell di Treviso, sito in Via Cal di Breda, Controparte_2
116, edificio 4;
Resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: Tribunale di Treviso
“1- in via principale, condannare il , in persona del Controparte_1 CP_3
pro tempore a corrispondere alla ricorrente , la retribuzione professionale docenti Parte_1
istituita dall'art. 7 CCNL del 2001 in ragione del servizio prestato come sopra indicato,
determinata in € 1.610,66 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre
rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata.
2- Condannare l'amministrazione al pagamento
delle somme di cui sopra al lordo delle trattenute previdenziali ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile
1952, n. 218, oltre interessi legali nei limiti della prescrizione e quindi condannare
l'amministrazione stessa al pagamento anche dei contributi previdenziali a carico della ricorrente.
3- In ogni caso vittoria di spese e competenze a favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente:
“In via principale: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare il ricorso avversario perché infondato
sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.
introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011 n. 183”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, adiva l'intestato Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere docente precaria e di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato per Controparte_1
supplenze brevi e saltuarie.
La ricorrente allegava che, per i periodi di servizio prestati, l'Amministrazione non le aveva corrisposto la “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD) prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.3.2001, emolumento riservato dal ai soli docenti di ruolo o con incarichi annuali (al 30 CP_1
giugno o al 31 agosto).
Deduceva che tale esclusione costituiva una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come interpretato dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte di Cassazione, non sussistendo ragioni
- 2 - Tribunale di Treviso
oggettive che giustificassero una disparità di trattamento basata sulla durata temporanea dell'incarico.
Con riferimento specifico ai periodi di servizio oggetto di causa, la ricorrente allegava e documentava tramite stato matricolare di aver prestato servizio, presso istituzioni scolastiche statali,
in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie nei seguenti intervalli temporali: dal 17
settembre 2021 al 31 dicembre 2021; dal 1 gennaio 2022 al 13 febbraio 2022; dal 14 febbraio 2022
al 13 marzo 2022; dal 14 marzo 2022 all'8 giugno 2022; e infine nella giornata del 9 giugno 2022.
Chiedeva pertanto l'accertamento del diritto a percepire la RPD per i giorni di servizio effettivo prestati, quantificando la pretesa in euro 1.610,66, oltre alla condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Si costituiva in giudizio il , unitamente all Controparte_1 [...]
e all , depositando memoria difensiva. Controparte_2 Controparte_4
L'Amministrazione resistente contestava la fondatezza della domanda, eccependo che la RPD,
avente natura di trattamento accessorio, non spettava ai supplenti brevi e saltuari in virtù delle disposizioni del CCNL 2001 e del richiamato art. 25 del CCNI 1999.
Deduceva che la differenza di trattamento era giustificata da ragioni oggettive legate alla natura discontinua del rapporto e alla mancata partecipazione del supplente breve a tutte le attività di programmazione e collegiali.
In subordine, l'Amministrazione eccepiva la necessità di ricalcolare gli importi richiesti detraendo i periodi di assenza che comportano una riduzione stipendiale, demandando tale quantificazione alla
RA . Controparte_5
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 3 - Tribunale di Treviso
Oggetto della domanda giudiziale sono le differenze retributive dovute a titolo di RPD per prestazioni lavorative rese a partire dall'a.s. 2021/2022. La RPD è stata istituita dall'art. 7 del
CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola. Sul punto, deve tenersi conto di quanto recentemente e condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza, n. 20015 del
27.7.2018):
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...». Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è
liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato» (...); dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha
- 4 - Tribunale di Treviso
natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Non vi è dubbio,
pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è
tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 . 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL
comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché
la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL CE;
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8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata
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ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (EL CE Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto,
né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può
e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468). Nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile CP_1
con la percezione della RPD. Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che
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vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più
opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001,
alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»“. Deve dunque applicarsi il principio di diritto della S.C., secondo il quale: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.” Se ne ricava che anche all'odierno ricorrente spettava, in relazione al periodo di lavoro a tempo determinato, la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla “Retribuzione
Professionale Docenti”, e che, quindi, abbia diritto ad ottenerne la corresponsione. EL resto, non
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può dubitarsi che, svolgendo brevi supplenze in sostituzione di altri docenti (di ruolo), abbia reso una prestazione lavorativa essenzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
Eventuali differenze (mancata partecipazione all'attività di programmazione e preparazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle iniziative finalizzate al miglioramento dell'offerta normativa etc.), non sono, a ben vedere, conseguenza di un differente apporto professionale, bensì
dipendono dalle ordinarie scansioni delle attività scolastiche, che, in determinati periodi dell'anno,
esentano gli stessi docenti di ruolo da alcuni incombenti, ovvero dalla breve durata degli incarichi,
nel corso dei quali, peraltro, il docente “supplente” è stato certamente impegnato nei precipui compiti propri del ruolo. È forse il caso di rammentare, con riguardo al tema della (piena)
comparabilità dei docenti a termine con quelli in ruolo, quanto ancor più di recente evidenziato dalla Corte di cassazione (nel pronunciarsi sul diritto all'integrale riconoscimento della c.d.
anzianità pre-ruolo, al momento del passaggio in ruolo), alla luce dell'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Suprema Corte, analizzando la sentenza della Corte di Giustizia
20.9.2018, in causa C-466/17, nel contesto degli arresti del Giudice sovranazionale in Per_2
materia di lavoro a termine nel settore scolastico (e non solo), ne ha ricavato che nella giurisprudenza eurounitaria vige il principio, fatto proprio dalla Corte di cassazione “... che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego,
dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n.
124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL
succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio
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dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter),
ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche...” (Cass. n. 31149/2019).
Viene qui in considerazione il fatto che nessuna differenza di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato “possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive” di differenziazione del trattamento
(Cass. n. 31149/2019, cit. in nota). Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione della ricorrente, significative diversificazioni nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo e pertanto, ragioni oggettive di differenziazione,
il ricorso è senza dubbio fondato. Esaminati i cedolini paga mensili e lo stato matricolare, e tenuto
Cont Part conto delle allegazioni del , deve escludersi il diritto alla corresponsione della con riguardo ai seguenti giorni indicati nello stato matricolare come assenze suscettibili di detrazione:
29/10/2021; 02/02/2022; 03/02/2022; 04/02/2022; 04/04/2022; 05/04/2022; 21/04/2022. Va
pertanto dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della RPD per gli a.s. indicati, in relazione al periodo effettivamente lavorato in qualità di docente a tempo determinato, oltre accessori di legge per un importo complessivo pari ad € 1.610,66.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente , nata a [...] al Tagliamento (PN) Parte_1
il 19/11/1972, residente a [...] (C.F.
alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti, in relazione C.F._1
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agli aa.ss. in parte motiva indicati e, conseguentemente, condanna il convenuto a CP_1
corrispondere a tale titolo a (C.F. l'importo di € Parte_1 C.F._1
1.610,66, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente (con distrazione a favore dei CP_1
procuratori dichiaratisi antistatari) le spese di lite, che liquida in complessivi € 550,00 per onorari,
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, oltre rimborso C.U.
Treviso, 28/11/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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