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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2083/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, , C.F: , rapp.to e difeso dall'Avv. Sebastiano Parte_1 C.F._1
Schiavone (CF ), presso il quale elett.te domicilia in Aversa alla Via C.F._2
Caravaggio, 64 – giusta procura alle liti allegata ex art. 83 III comma cpc in calce al presente atto (ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata in Reginde);
=Appellante
E
(C.F , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, nonché dall'Avvocato Itala De Benedictis per procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma in Repertorio al n. 37875 del 22.03.2024 con domicilio Persona_1 eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena località san Benedetto pec t Email_1
= Appellato
FATTO E DIRITTO
1 Con rituale ricorso depositato presso questa Corte l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 301/2024 pubbl. il 5/02/2024 del Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento dell'assegno di invalidità proposta a seguito di decreto di omologa emesso dal Tribunale adito n.5562/2020 del 12.1.2022– notificato il 17.1.2022 - per aver l' adempiuto in corso di causa. CP_1
L' era stato condannato al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite liquidate CP_1 in complessivi € 450,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, previa compensazione della metà.
A sostegno della statuizione il Tribunale aveva rilevato che la questione relativa all'onere delle spese di giudizio doveva essere d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base alla previsione normativa secondo la quale - a decorrere dal 1-1-2012 - l'unica modalità per la presentazione all' delle istanze in esame è quella di utilizzo del CP_1 canaletelematico accessibile tramite pin sul portale dell' e contact center integrato;
CP_1
pertanto non avendo il ricorrente documentato la richiesta del pagamento nella modalità sopra indicata, la domanda presentata tramite posta elettronica certificata doveva reputarsi tamquam non esset. L'appellante ha censurato il governo delle spese, in quanto erroneamente compensate sulla base di una interpretazione non condivisibile della disciplina di trasmissione in via telematica delle istanze indirizzate all . Ha poi CP_1 contestato la quantificazione delle spese legali, eseguita in violazione dei minimi inderogabili (per cause di previdenza - scaglione 5.201,00 -26.000,00 euro – fasi studio, introduttiva e decisionale) dei parametri di cui ai DM 55/2014, DM 37/2018 e 147/2022.
Ha richiamato le attività svolte dalla difesa, precisando che doveva ritenersi dovuto il compenso anche per la fase istruttoria ed ha concluso chiedendo - in applicazione dei parametri minimi, in relazione al valore della causa - la liquidazione del dovuto nella misura di euro 2.697,50 così determinata per le fasi: “studio” € 465,00, “introduttiva” € 389,00, “trattazione” € 832,00 (Cass. 30219/2023 e Cass. 8561/2023) e “decisionale" € 1.011,00, oltre spese forfetarie come per legge, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio, non opponendosi al capo del gravame relativo alla CP_1 liquidazione al di sotto dei minimi e chiedendo il rigetto dell'impugnazione nel resto.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente compensate.
2 In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c.
applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13,
comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162
del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-
legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11
novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle
3 spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni,
discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Con riguardo alla fattispecie in esame la liquidazione della prestazione, come è
pacifico, è stata effettuata in corso di causa (v. prospetto liquidazione del
3.7.2023), dopo la notifica (in data 29.3.2023) del ricorso;
risulta infatti documentata la trasmissione a mezzo PEC (v. ricevute di accettazione e consegna del decreto di omologa risalanti al precedente 8.3.2022), rimasta senza esito.
Secondo quanto previsto dall'art. 445 bis c.p.c. “Il decreto, non impugnabile né
modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente
4 alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
La disciplina citata in sentenza (ex art. 38, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010) prevede che “5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce,
istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. …….”.
Il Giudice ha richiamato anche la Determinazione del Presidente del CP_1
24.6.2011 che statuisce che “L'utilizzo esclusivo del canale telematico dal 1° aprile
2012 per la presentazione di tutte le istanze e le richieste di servizio da indirizzare all' ” : non appare tuttavia incompatibile con l'invio a mezzo PEC del decreto di CP_1
omologa, posto che la norma codicistica parla di notifica di tale atto.
La notifica telematica mediante PEC del decreto di omologa appare pertanto rispettosa del dettato dell'art. 445 bis c.p.c. e dell'esclusività di utilizzo di canale telematico prevista dalla regolamentazione interna dell' . CP_1
Irrilevante è poi il mancato invio da parte dell'assistito del modello AP70 al fine di giustificare il ritardo nel pagamento, atteso che l' è stato in condizione di CP_1
avviare l'iter per la liquidazione, a prescindere dall'invio del modello AP70 (non risultando peraltro allegata alcuna richiesta di dati da parte dell' all'assistito), CP_1
sia pur concludendolo dopo il deposito del ricorso. Ed in ogni caso, come risulta
5 dalle circolari , tale adempimento non è richiesto in via preventiva, ma solo CP_1
successiva ed eventuale, su sollecitazione dell'Istituto. Invero nel messaggio CP_1
n. 20715 del 17.12.2013 si evidenzia che la verifica dei requisiti socio-economici
“non possa essere effettuata mediante l'utilizzo generalizzato ed indiscriminato della richiesta del modello autocertificativo cd. AP70” e che l' , una volta CP_1
ricevuto il decreto di omologa, per le prestazioni dipendenti dal requisito reddituale ne verifica la sussistenza sui propri data-base (tra cui: cassetto previdenziale, casellario dei lavoratori attivi, Agenzia delle Entrate). Nel caso in cui le indagini non diano risultati utili per l'accredito delle somme, si procederà al pagamento presso lo sportello dell'Ufficio postale più vicino alla residenza dell'interessato a cui verrò
recapitata apposita comunicazione. Nel messaggio si legge ancora che si procederà
alla liquidazione “utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell' , prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70” CP_1
per garantire l'erogazione della prestazione nel termine di 120 gg.. Le verifiche quindi devono essere svolte d'ufficio grazie all'interconnessione tra le banche dati,
sollecitandosi da parte dell' – ove ritenuta necessaria – l'eventuale CP_1
collaborazione della parte privata che, in tale caso, diventa doverosa.
Anche le provvidenze di invalidità civile non soggette alla verifica del requisito reddituale (come l'indennità di accompagnamento) saranno liquidate in via provvisoria entro il termine sopra indicato di 60 giorni dalla notifica del decreto.
L'operatore chiederà all'utente, almeno contestualmente alla liquidazione in via provvisoria della prestazione, la compilazione del modello AP70, affinché, anche dopo tale liquidazione, sia accertata la sussistenza dei requisiti non reddituali (v.
messaggio 4818 del 2015) per l'eventuale ripetizione di indebito”.
Sulla base di tali premesse, il collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte ( , che solo tardivamente CP_1
ha adempiuto) e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
6 Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha eseguito la quantificazione tenendo in considerazione della semplicità della controversia, della celebrazione di una sola udienza e della serialità del contenzioso.
Dell'insufficienza di tale motivazione e della violazione dei minimi in sede di liquidazione si è lamentato l'appellante.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) .
Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato – da euro 5.200,00 - è quello corretto in relazione alla prestazione rivendicata.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto anche della fase di istruttoria/trattazione; secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023 “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di
7 trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (V. anche CASS Ordinanza n. 29857/2023).
Avuto riguardo alla materia del contendere, cessata in corso di causa per l'adempimento dell' , non si ravvisano profili di complessità interpretativa, di modo che possono CP_1 senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti, con inclusione del compenso per la fase istruttoria/trattazione in quanto dovuto.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 2.697,00 come richiesto per tutte le fasi;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 2.247,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 2.247,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 2.697,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 2.247,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Sebastiano Schiavone;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 1.458,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 14 luglio 2025
8 Il Presidente est. dr.ssa Anna Carla Catalano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2083/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, , C.F: , rapp.to e difeso dall'Avv. Sebastiano Parte_1 C.F._1
Schiavone (CF ), presso il quale elett.te domicilia in Aversa alla Via C.F._2
Caravaggio, 64 – giusta procura alle liti allegata ex art. 83 III comma cpc in calce al presente atto (ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata in Reginde);
=Appellante
E
(C.F , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, nonché dall'Avvocato Itala De Benedictis per procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma in Repertorio al n. 37875 del 22.03.2024 con domicilio Persona_1 eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena località san Benedetto pec t Email_1
= Appellato
FATTO E DIRITTO
1 Con rituale ricorso depositato presso questa Corte l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 301/2024 pubbl. il 5/02/2024 del Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento dell'assegno di invalidità proposta a seguito di decreto di omologa emesso dal Tribunale adito n.5562/2020 del 12.1.2022– notificato il 17.1.2022 - per aver l' adempiuto in corso di causa. CP_1
L' era stato condannato al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite liquidate CP_1 in complessivi € 450,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, previa compensazione della metà.
A sostegno della statuizione il Tribunale aveva rilevato che la questione relativa all'onere delle spese di giudizio doveva essere d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base alla previsione normativa secondo la quale - a decorrere dal 1-1-2012 - l'unica modalità per la presentazione all' delle istanze in esame è quella di utilizzo del CP_1 canaletelematico accessibile tramite pin sul portale dell' e contact center integrato;
CP_1
pertanto non avendo il ricorrente documentato la richiesta del pagamento nella modalità sopra indicata, la domanda presentata tramite posta elettronica certificata doveva reputarsi tamquam non esset. L'appellante ha censurato il governo delle spese, in quanto erroneamente compensate sulla base di una interpretazione non condivisibile della disciplina di trasmissione in via telematica delle istanze indirizzate all . Ha poi CP_1 contestato la quantificazione delle spese legali, eseguita in violazione dei minimi inderogabili (per cause di previdenza - scaglione 5.201,00 -26.000,00 euro – fasi studio, introduttiva e decisionale) dei parametri di cui ai DM 55/2014, DM 37/2018 e 147/2022.
Ha richiamato le attività svolte dalla difesa, precisando che doveva ritenersi dovuto il compenso anche per la fase istruttoria ed ha concluso chiedendo - in applicazione dei parametri minimi, in relazione al valore della causa - la liquidazione del dovuto nella misura di euro 2.697,50 così determinata per le fasi: “studio” € 465,00, “introduttiva” € 389,00, “trattazione” € 832,00 (Cass. 30219/2023 e Cass. 8561/2023) e “decisionale" € 1.011,00, oltre spese forfetarie come per legge, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio, non opponendosi al capo del gravame relativo alla CP_1 liquidazione al di sotto dei minimi e chiedendo il rigetto dell'impugnazione nel resto.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente compensate.
2 In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c.
applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13,
comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162
del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-
legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11
novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle
3 spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni,
discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Con riguardo alla fattispecie in esame la liquidazione della prestazione, come è
pacifico, è stata effettuata in corso di causa (v. prospetto liquidazione del
3.7.2023), dopo la notifica (in data 29.3.2023) del ricorso;
risulta infatti documentata la trasmissione a mezzo PEC (v. ricevute di accettazione e consegna del decreto di omologa risalanti al precedente 8.3.2022), rimasta senza esito.
Secondo quanto previsto dall'art. 445 bis c.p.c. “Il decreto, non impugnabile né
modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente
4 alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
La disciplina citata in sentenza (ex art. 38, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010) prevede che “5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce,
istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. …….”.
Il Giudice ha richiamato anche la Determinazione del Presidente del CP_1
24.6.2011 che statuisce che “L'utilizzo esclusivo del canale telematico dal 1° aprile
2012 per la presentazione di tutte le istanze e le richieste di servizio da indirizzare all' ” : non appare tuttavia incompatibile con l'invio a mezzo PEC del decreto di CP_1
omologa, posto che la norma codicistica parla di notifica di tale atto.
La notifica telematica mediante PEC del decreto di omologa appare pertanto rispettosa del dettato dell'art. 445 bis c.p.c. e dell'esclusività di utilizzo di canale telematico prevista dalla regolamentazione interna dell' . CP_1
Irrilevante è poi il mancato invio da parte dell'assistito del modello AP70 al fine di giustificare il ritardo nel pagamento, atteso che l' è stato in condizione di CP_1
avviare l'iter per la liquidazione, a prescindere dall'invio del modello AP70 (non risultando peraltro allegata alcuna richiesta di dati da parte dell' all'assistito), CP_1
sia pur concludendolo dopo il deposito del ricorso. Ed in ogni caso, come risulta
5 dalle circolari , tale adempimento non è richiesto in via preventiva, ma solo CP_1
successiva ed eventuale, su sollecitazione dell'Istituto. Invero nel messaggio CP_1
n. 20715 del 17.12.2013 si evidenzia che la verifica dei requisiti socio-economici
“non possa essere effettuata mediante l'utilizzo generalizzato ed indiscriminato della richiesta del modello autocertificativo cd. AP70” e che l' , una volta CP_1
ricevuto il decreto di omologa, per le prestazioni dipendenti dal requisito reddituale ne verifica la sussistenza sui propri data-base (tra cui: cassetto previdenziale, casellario dei lavoratori attivi, Agenzia delle Entrate). Nel caso in cui le indagini non diano risultati utili per l'accredito delle somme, si procederà al pagamento presso lo sportello dell'Ufficio postale più vicino alla residenza dell'interessato a cui verrò
recapitata apposita comunicazione. Nel messaggio si legge ancora che si procederà
alla liquidazione “utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell' , prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70” CP_1
per garantire l'erogazione della prestazione nel termine di 120 gg.. Le verifiche quindi devono essere svolte d'ufficio grazie all'interconnessione tra le banche dati,
sollecitandosi da parte dell' – ove ritenuta necessaria – l'eventuale CP_1
collaborazione della parte privata che, in tale caso, diventa doverosa.
Anche le provvidenze di invalidità civile non soggette alla verifica del requisito reddituale (come l'indennità di accompagnamento) saranno liquidate in via provvisoria entro il termine sopra indicato di 60 giorni dalla notifica del decreto.
L'operatore chiederà all'utente, almeno contestualmente alla liquidazione in via provvisoria della prestazione, la compilazione del modello AP70, affinché, anche dopo tale liquidazione, sia accertata la sussistenza dei requisiti non reddituali (v.
messaggio 4818 del 2015) per l'eventuale ripetizione di indebito”.
Sulla base di tali premesse, il collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte ( , che solo tardivamente CP_1
ha adempiuto) e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
6 Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha eseguito la quantificazione tenendo in considerazione della semplicità della controversia, della celebrazione di una sola udienza e della serialità del contenzioso.
Dell'insufficienza di tale motivazione e della violazione dei minimi in sede di liquidazione si è lamentato l'appellante.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) .
Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato – da euro 5.200,00 - è quello corretto in relazione alla prestazione rivendicata.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto anche della fase di istruttoria/trattazione; secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023 “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di
7 trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (V. anche CASS Ordinanza n. 29857/2023).
Avuto riguardo alla materia del contendere, cessata in corso di causa per l'adempimento dell' , non si ravvisano profili di complessità interpretativa, di modo che possono CP_1 senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti, con inclusione del compenso per la fase istruttoria/trattazione in quanto dovuto.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 2.697,00 come richiesto per tutte le fasi;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 2.247,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 2.247,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 2.697,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 2.247,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Sebastiano Schiavone;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 1.458,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 14 luglio 2025
8 Il Presidente est. dr.ssa Anna Carla Catalano
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