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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n.r.g. 7497/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) , nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_1
2) , nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_2
3) , nato il [...] a [...] – Brasile;
Parte_3
4) , nata il [...] a [...] – Brasile, minore legalmente Persona_1 rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre Parte_3
, precedentemente qualificato, e dalla madre ,
[...] Persona_2 nata il [...] a [...] – Brasile;
5) , nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_4
6) , nato il [...] a [...] – Brasile;
Parte_5
7) , nata il [...] a [...] – Brasile, minore legalmente Persona_3 rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre Parte_5
precedentemente qualificato, e dalla madre , nata il
[...] Persona_4
20.06.1988 a Tabapuã – Brasile;
8) nata il [...] a [...] – Brasile. Persona_5
Tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Carosi, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 07.10.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere tutte discendenti di nato il [...] a [...] Persona_6
(SA) (cfr. doc. 11), mai naturalizzatosi cittadino brasiliano (cfr. doc. 12).
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno prodotto documentazione volta a dimostrare la linea di discendenza dall'avo italiano, allegando tra l'altro il certificato di nascita dell'avo Persona_6
(cfr. doc. 11) che risulta non leggibile né comprensibile nelle sue parti essenziali.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
01.10.2025, chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative.
Concludeva evidenziando che la Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma
36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”. Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (cfr. Cass. Sez.
U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Tuttavia, tale principio presuppone che il ricorrente assolva adeguatamente all'onere probatorio relativamente alla dimostrazione della discendenza diretta dall'avo italiano, provando il fatto acquisitivo della cittadinanza e la linea di trasmissione con documentazione idonea e adeguata.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto il certificato di nascita dell'avo Persona_6
(cfr. doc. 11), ma tale documento risulta compromesso nella sua leggibilità e comprensibilità.
L'art. 2716 del Codice civile stabilisce che, quando le copie di atti pubblici "presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria". Questa norma presuppone che il documento, pur presentando difetti esteriori, mantenga un grado minimo di leggibilità che consenta al Giudice di valutarne il contenuto sostanziale.
Nel presente caso, il certificato di nascita dell'avo risulta compromesso nella sua leggibilità in modo tale da non consentire l'identificazione delle informazioni essenziali necessarie per l'accertamento della cittadinanza, quali i dati anagrafici completi, il luogo di nascita e la filiazione. L'illeggibilità del documento non deriva da meri difetti esteriori valutabili discrezionalmente dal Giudice ai sensi dell'art. 2716 c.c., ma da una compromissione sostanziale che impedisce la comprensione del contenuto.
La natura fondamentale del diritto alla cittadinanza, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità
"impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri officiosi
d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente" (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 41686 del 2021). Pur tuttavia, tale principio non può spingersi fino a supplire integralmente alle carenze probatorie, qualora queste derivino dall'impossibilità materiale di leggere e comprendere la documentazione prodotta.
L'art. 452 c.c. consente l'utilizzo di mezzi di prova alternativi solo quando sia dimostrata l'impossibilità di reperire l'atto di nascita,” se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo”. Tale norma da un lato evidenzia la necessità di una documentazione probatoria rigorosa e affidabile, requisito che non può considerarsi soddisfatto dalla produzione di documenti illeggibili o incomprensibili, e dall'altro presuppone che sia dimostrata l'impossibilità di reperire l'atto di nascita per cause oggettive e non dipendenti dalla volontà del richiedente.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato l'impossibilità di reperire una copia leggibile del certificato di nascita dell'avo, pertanto, viene meno il presupposto normativo per l'ammissibilità di mezzi di prova alternativi.
L'illeggibilità del certificato di nascita dell'avo determina l'impossibilità materiale per il Giudice di procedere a qualsiasi valutazione del contenuto documentale.
4. Alla luce dei principi in precedenza enunciati, nel caso di specie, la domanda proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento e va rigettata per insufficienza probatoria.
Risulta che parte ricorrente ha prodotto il certificato di nascita dell'avo che appare Persona_6 non leggibile né comprensibile nelle sue parti essenziali (cfr. doc. 11).
Non risulta, invece, dedotta o provata l'impossibilità di reperire una copia leggibile del certificato di nascita dell'avo, né risulta depositata documentazione alternativa che possa supplire alla suddetta carenza probatoria.
In mancanza di qualunque prova o deduzione sul punto, deve concludersi che la documentazione prodotta da parte ricorrente è insufficiente per la dimostrazione dell'origine italiana dell'avo, elemento costitutivo essenziale della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il ricorso va quindi rigettato. 5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso.
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n.r.g. 7497/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) , nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_1
2) , nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_2
3) , nato il [...] a [...] – Brasile;
Parte_3
4) , nata il [...] a [...] – Brasile, minore legalmente Persona_1 rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre Parte_3
, precedentemente qualificato, e dalla madre ,
[...] Persona_2 nata il [...] a [...] – Brasile;
5) , nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_4
6) , nato il [...] a [...] – Brasile;
Parte_5
7) , nata il [...] a [...] – Brasile, minore legalmente Persona_3 rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre Parte_5
precedentemente qualificato, e dalla madre , nata il
[...] Persona_4
20.06.1988 a Tabapuã – Brasile;
8) nata il [...] a [...] – Brasile. Persona_5
Tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Carosi, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 07.10.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere tutte discendenti di nato il [...] a [...] Persona_6
(SA) (cfr. doc. 11), mai naturalizzatosi cittadino brasiliano (cfr. doc. 12).
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno prodotto documentazione volta a dimostrare la linea di discendenza dall'avo italiano, allegando tra l'altro il certificato di nascita dell'avo Persona_6
(cfr. doc. 11) che risulta non leggibile né comprensibile nelle sue parti essenziali.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
01.10.2025, chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative.
Concludeva evidenziando che la Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma
36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”. Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (cfr. Cass. Sez.
U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Tuttavia, tale principio presuppone che il ricorrente assolva adeguatamente all'onere probatorio relativamente alla dimostrazione della discendenza diretta dall'avo italiano, provando il fatto acquisitivo della cittadinanza e la linea di trasmissione con documentazione idonea e adeguata.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto il certificato di nascita dell'avo Persona_6
(cfr. doc. 11), ma tale documento risulta compromesso nella sua leggibilità e comprensibilità.
L'art. 2716 del Codice civile stabilisce che, quando le copie di atti pubblici "presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria". Questa norma presuppone che il documento, pur presentando difetti esteriori, mantenga un grado minimo di leggibilità che consenta al Giudice di valutarne il contenuto sostanziale.
Nel presente caso, il certificato di nascita dell'avo risulta compromesso nella sua leggibilità in modo tale da non consentire l'identificazione delle informazioni essenziali necessarie per l'accertamento della cittadinanza, quali i dati anagrafici completi, il luogo di nascita e la filiazione. L'illeggibilità del documento non deriva da meri difetti esteriori valutabili discrezionalmente dal Giudice ai sensi dell'art. 2716 c.c., ma da una compromissione sostanziale che impedisce la comprensione del contenuto.
La natura fondamentale del diritto alla cittadinanza, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità
"impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri officiosi
d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente" (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 41686 del 2021). Pur tuttavia, tale principio non può spingersi fino a supplire integralmente alle carenze probatorie, qualora queste derivino dall'impossibilità materiale di leggere e comprendere la documentazione prodotta.
L'art. 452 c.c. consente l'utilizzo di mezzi di prova alternativi solo quando sia dimostrata l'impossibilità di reperire l'atto di nascita,” se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo”. Tale norma da un lato evidenzia la necessità di una documentazione probatoria rigorosa e affidabile, requisito che non può considerarsi soddisfatto dalla produzione di documenti illeggibili o incomprensibili, e dall'altro presuppone che sia dimostrata l'impossibilità di reperire l'atto di nascita per cause oggettive e non dipendenti dalla volontà del richiedente.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato l'impossibilità di reperire una copia leggibile del certificato di nascita dell'avo, pertanto, viene meno il presupposto normativo per l'ammissibilità di mezzi di prova alternativi.
L'illeggibilità del certificato di nascita dell'avo determina l'impossibilità materiale per il Giudice di procedere a qualsiasi valutazione del contenuto documentale.
4. Alla luce dei principi in precedenza enunciati, nel caso di specie, la domanda proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento e va rigettata per insufficienza probatoria.
Risulta che parte ricorrente ha prodotto il certificato di nascita dell'avo che appare Persona_6 non leggibile né comprensibile nelle sue parti essenziali (cfr. doc. 11).
Non risulta, invece, dedotta o provata l'impossibilità di reperire una copia leggibile del certificato di nascita dell'avo, né risulta depositata documentazione alternativa che possa supplire alla suddetta carenza probatoria.
In mancanza di qualunque prova o deduzione sul punto, deve concludersi che la documentazione prodotta da parte ricorrente è insufficiente per la dimostrazione dell'origine italiana dell'avo, elemento costitutivo essenziale della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il ricorso va quindi rigettato. 5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso.
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino