Art. 10. (Costituzione delle parti)
Il testo degli articoli 165 , 166 , 168 , 169 e 171 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
" Art. 165 (Costituzione dell'attore). - L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.
"Se la citazione e' notificata a piu' persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro (dieci giorni dall'ultima notificazione".
" Art. 166 (Costituzione del convenuto). - Il convenito deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della ditazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione".
"Art. 168 (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio). - All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si e' costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
"Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze".
"Art. 168-bis (Designazione del giudice istruttore). - Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non ereda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.
"La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte piu' diligente.
"Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore.
"Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
"In tal caso il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione".
"Art. 169 (Ritiro dei fascicoli di parte). - Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
"Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al piu' tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale".
"Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti). - Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma.
"Se una delle parti si e' costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.
"La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291".
Il testo degli articoli 165 , 166 , 168 , 169 e 171 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
" Art. 165 (Costituzione dell'attore). - L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.
"Se la citazione e' notificata a piu' persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro (dieci giorni dall'ultima notificazione".
" Art. 166 (Costituzione del convenuto). - Il convenito deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della ditazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione".
"Art. 168 (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio). - All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si e' costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
"Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze".
"Art. 168-bis (Designazione del giudice istruttore). - Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non ereda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.
"La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte piu' diligente.
"Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore.
"Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
"In tal caso il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione".
"Art. 169 (Ritiro dei fascicoli di parte). - Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
"Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al piu' tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale".
"Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti). - Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma.
"Se una delle parti si e' costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.
"La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291".