CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4234 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4748 dell'anno 2020, vertente tra
(Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese n. , Parte_1 P.IVA_1
Partita IVA ) e per essa (Codice Fiscale e numero di P.IVA_2 Parte_2 iscrizione al Registro Imprese n. , Partita IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_3 P.IVA_2 degli Avv.ti Carlotta Casamorata (C.F. ) e Marina Vandini (C.F. C.F._1
giusta delega in atti;
C.F._2
Parte_3
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_4 C.F._3
Ciro Maiorano (CF e Michele Grella (CF ), giusta C.F._4 C.F._5 procura in atti;
-APPELLATA–
e
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_4
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1141/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata il 11.05.2020. CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento del presente gravame ed ad integrale riforma della sentenza n. sentenza n. 1141/2020 pronunciata - nella causa civile n.
4143/2014 R.G. - in data 11 maggio 2020, pubblicata in data 11 maggio 2020, non notificata, dal
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere Dott.ssa Giuseppina Vecchione, non notificata, fra le parti in intestazione e, in tal senso, accertata l'infondatezza delle contestazioni sollevate dalla
IG.ra in primo grado, rigettare l'opposizione dalla medesima proposta Parte_4
e accertare il diritto dell'odierna appellante di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della stessa IG.ra , in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto Parte_4 ingiuntivo n. 63/03 (n. 215/2003 RG) emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
13/03/2003. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
Per l'appellata: “1) in via preliminare, accogliere la sollevata eccezione preliminare e dichiarare la tardività, improcedibilità, inammissibilità, illegittimità e nullità dell'avverso atto di appello, per essere stato proposto oltre i termini normativamente previsti. 2) nel merito, rigettare, per le causali dedotte, l'appello proposto dalla e, per l'effetto, confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale di S. Maria C.V. n. 1141/2020; 3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ad essi avv.ti Michele Grella e Ciro Maiorano, antistatari.”
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 63/03, emesso da Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore della ed a carico di , per la somma di € 29.387,64, Controparte_1 Parte_4 non opposto e reso esecutivo in data 25.3.2004, la creditrice notificava atto di precetto alla debitrice per la somma di € 69.158,75. La proponeva opposizione a precetto contestando la Parte_4 inesistenza del credito in quanto, a suo dire, il decreto ingiuntivo era riferito a parti diverse rispetto a quelle in giudizio, la prescrizione del credito e l'errato calcolo degli interessi.
L'opponente chiedeva, dunque, accertarsi la inesistenza del diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi, la parte opposta contestava il contenuto dell'opposizione chiedendone il rigetto. Con sentenza resa in data 11.5.2020, il Tribunale accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava nullo il precetto notificato.
Il giudice di prime cure rilevava innanzitutto che l'opposizione andava qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., essendo contestato il diritto del precettante a procedere in executivis, riteneva non fondate le questioni di legittimazione attiva e passiva delle parti, rilevando come l'opponente fosse una dei debitori in solido a cui era stato notificato il decreto ingiuntivo posto a base della opposizione, e come la creditrice avesse poi acquisito per effetto di regolari cessioni il diritto di credito in esso azionato.
Il Tribunale rilevava, altresì, come l'opponente avesse eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2946 c.c., atteso il decorso di oltre 10 anni dal momento della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuto in data 9.4.2003, e quello di precetto avvenuto invece in data 15.4.2014, ma che sul punto, la parte opposta aveva dedotto l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, e nella specie il suo intervento spiegato nella procedura di espropriazione immobiliare ai danni di Controparte_2 altro debitore solidale sulla base del titolo azionato;
sotto tale aspetto, tuttavia, il Giudice rilevava come l'atto di intervento suddetto, depositato in copia nel giudizio in oggetto, non recava il timbro della cancelleria con la data del suo deposito rituale nel giudizio in cui tale intervento sarebbe avvenuto, ragion per cui non era idoneo a provare l'invocato effetto interruttivo della prescrizione.
Per tali motivi, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di prescrizione ed accoglieva l'opposizione proposta.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale cessionaria del credito Parte_1 originariamente vantato dalla parte opposta in primo grado, ha proposto gravame avverso la predetta sentenza, censurando la decisione nella parte in cui non aveva ritenuto fondata l'eccezione di interruzione della prescrizione, atteso che – a dire dell'appellante – la mancata contestazione della parte opponente in primo grado della documentazione prodotta dalla opposta al fine di controeccepire l'interruzione della prescrizione, doveva essere circostanza dirimente per il Giudice nel ritenere le sue allegazioni assolutamente fondate. L'appellante ha, altresì, denunciato il vizio procedurale in cui sarebbe incorso il Giudice nel non aver sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101
c.p.c., la questione della valutazione delle prove addotte a sostegno della eccezione di interruzione della prescrizione.
Costituitasi, la parte appellata ha eccepito in primo luogo la tardività dell'atto di appello, poiché notificato oltre i termini di legge che andavano a scadere il 12.12.2020; nel merito, ha evidenziato la infondatezza dell'unico motivo di appello proposto, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 7.5.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo termini per il deposito degli scritti ex art. 190 c.p.c. Analisi dei motivi di appello.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza della eccezione di tardività dell'appello, atteso che, come correttamente evidenziato dalla parte appellante, la notifica avvenuta in data 14.12.2020, deve considerarsi tempestiva atteso che l'ultimo giorno utile per la stessa ricadeva in data 12.12.2020, coincidente con la giornata del sabato, e quindi, ai sensi dell'art. 155, comma 5, prorogato ex lege al primo giorno non festivo, e dunque al lunedì 14.12.2020, data in cui è avvenuta la notifica.
Con l'unico motivo di appello proposto, sebbene sotto diverse prospettive, la difesa della parte appellante ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto provata la intervenuta interruzione della prescrizione del termine decennale per intraprendere l'azione esecutiva sulla base del titolo costituito dal decreto ingiuntivo non opposto, e notificato alla debitrice Parte_4 in data 9.4.2003.
Come già rilevato, il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'atto interruttivo della prescrizione, prodotto dalla parte opposta in primo grado - e contenente un atto di intervento della creditrice in una procedura esecutiva nelle more intrapresa a carico del condebitore solidale della – non Parte_4 sarebbe idoneo a contrapporsi alla eccezione di prescrizione proposta dalla opponente, atteso che privo di data certa, poiché non corredato del timbro della cancelleria attestante la data di deposito nella predetta procedura. Dunque, il termine compreso tra la notifica del decreto ingiuntivo in data
9.4.2003, e la notifica dell'atto di precetto opposto in primo grado in data 15.4.2014, superiore al decennio, non risulterebbe mai interrotto, con conseguente pieno decorso del termine prescrizionale decennale.
L'appellante, pur non contestando la effettiva produzione in giudizio dell'atto di intervento privo del timbro di deposito, ha evidenziato tuttavia che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non avendo la parte opponente in primo grado contestato alcunché circa la produzione di tale documento, l'efficacia interruttiva dello stesso dovrebbe pienamente ricondursi a tale circostanza, con conseguente erroneità della decisione impugnata, che non avrebbe invece tenuto conto di quanto statuito all'art. 115 c.p.c.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si evidenzia che nel giudizio di primo grado l'eccezione in parola è stata articolata in modo incompleto nella parte narrativa, atteso che non è stata riportata nelle difese la data del predetto intervento, da cui poter calcolare l'eventuale ed utile efficacia interruttiva del termine prescrizionale, il cui dies a quo era invece chiaramente acquisito agli atti come dato oggettivo rinveniente dalla notifica del titolo (9.4.2003); solo in allegato alla produzione di parte opposta, si ha poi contezza del deposito del predetto atto di intervento, che riporta ben due date (8.9.2004 ed 8.8.2004) impresse dopo la parte espositiva dell'atto e in calce al mandato, senza tuttavia alcuna prova del deposito in cancelleria dello stesso, e dunque dell'effettività dell'intervento nel giudizio, oltre che della data in cui tale atto sarebbe stato depositato. Agli atti non vi è poi depositato alcun ulteriore atto endoprocessuale della procedura in cui sarebbe stato effettuato l'intervento, che avrebbe potuto offrire, comunque, una prova indiretta della sua effettiva sussistenza e verosimilmente della sua data.
Ciò posto, deve darsi dunque per acclarato che l'attività assertiva e probatoria finalizzata a proporre la sussistenza di un evento interruttivo della prescrizione prontamente eccepita dalla parte opponente sin dall'atto di opposizione, ove valutata ex parte creditoris, è sicuramente insufficiente poiché concretizzatasi nella produzione di un atto che non prova in alcun modo il suo efficace posizionamento lungo il decorso temporale del termine di prescrizione;
sulla base di tali oggettive circostanze, non messe in discussione dalla parte appellante, occorre ora valutare se, tuttavia, le argomentazioni relative alla mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., ed alle proposte conseguenze sul piano processuale, siano efficaci in ogni caso a produrre – come invocato da parte appellante - un effetto salvifico sulla inidoneità probatoria riscontrata, e dunque a rendere la documentazione in esame comunque valida per la finalità per cui è stata prodotta.
Tale tema di indagine non può che avere esito negativo.
In primo luogo, osserva la Corte, che i limiti del principio di non contestazione, come regolato dall'art. 115 c.p.c., secondo costante giurisprudenza (da ultimo Cass. 16028/2023), risultano così ben espressi:
“In ogni caso, detto principio, se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento”. La Corte di legittimità, in altri termini, ricorda costantemente che l'art.
115, primo comma, c.p.c. “non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato;
la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario.”.
Dunque, è del tutto infondato il postulato della parte appellante secondo il quale, non avendo la parte opponente in primo grado rilevato alcunché circa la produzione del documento prodotto quale atto interruttivo della prescrizione da lei invece eccepita, il Giudice avrebbe dovuto limitarsi a rilevare tale “non contestazione”, senza valutare in alcun modo altri elementi di giudizio connessi comunque a tale produzione, quasi che la non contestazione lo esonerasse totalmente da qualsiasi ulteriore attività di logica e coerenza valutativa e processuale rispetto all'oggetto della presunta non contestazione. Ciò posto, come principio interpretativo del meccanismo di non contestazione, va inolt re rilevato lo specifico ambito della valutazione del documento “non contestato”, e cioè il meccanismo processuale per il quale alla eccezione di prescrizione, consegue la “controeccezione” dell'esistenza di allegati eventi interruttivi.
Sotto tale aspetto, il Tribunale ha ben ricordato che “l'eccezione di interruzione della prescrizione non integra gli estremi della controeccezione in senso stretto – come tale soggetta al necessario impulso di parte – ma quelli della eccezione in senso lato, che può, pertanto, essere rilevata
d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti” (Cass. SSUU 15661/2005), e che pertanto la circostanza della intervenuta o meno interruzione della prescrizione eccepita dalla parte opponente, ha implicato senza dubbio una valutazione da svolgersi allo stato degli atti, del tutto svincolata dalla questione della non contestazione, ed avente come esclusivo oggetto di indagine la fondatezza o meno della prospettazione per cui, all'interno del termine di prescrizione decennale, vi fosse prova certa della sussistenza di un evento interruttivo.
Se tale è il meccanismo processuale, e soprattutto affermata la piena e rigorosa discrezionalità con cui il giudice è chiamato a valutare l'esistenza o meno dell'atto interruttivo sulla base delle prove regolarmente acquisite agli atti, non è possibile – né logicamente né processualmente – ritenere che il Tribunale non mantenesse comunque integro il potere di rilevare che il documento prodotto quale atto interruttivo, poiché mancante di data (e dunque dell'elemento più essenziale rispetto al tema di indagine), non fosse affatto idoneo a spiegare l'invocato effetto interruttivo, mancando proprio il requisito primario per la sua valutazione nell'ottica per la quale è stato prodotto in giudizio.
Tale conclusione – osserva la Corte – è pienamente in linea con quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia Cass. n. 24799/2013, per la quale “Allorché nel medesimo giudizio si contrappongono l'eccezione di prescrizione e la controeccezione di interruzione della prescrizione, il Giudice di merito è tenuto ad accertare, in successione logica, tre circostanze e, dunque, se
l'eccezione di prescrizione è stata correttamente formulata, se la replica di tempestiva interruzione è stata correttamente formulata e provata, e se, pur mancando la prova dell'interruzione, può ritenersi che il debitore ha comunque prestato acquiescenza all'eccezione di interruzione della prescrizione.”
Nel caso di specie, ferma la piena validità della formulazione della eccezione di prescrizione da parte dell'opponente con riferimento al dies a quo del termine ed al dies ad quem rappresentato dalla notifica del precetto poi opposto, appare chiaro che il debitore non abbia prestato acquiescenza all'eccezione di interruzione della prescrizione (avendo concluso in primo grado per l'accoglimento della eccezione proposta, dunque tenuta ferma sino all'esito del giudizio), e che il creditore non abbia invece fornito prova della interruzione, atteso che il deposito del presunto atto interruttivo è risultato privo di data, e dunque sfornito dell'elemento più essenziale per valutare la fondatezza della “replica di tempestiva interruzione”.
Il motivo di appello è dunque nel complesso infondato e va respinto.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui si è denunciata la pronuncia “a sorpresa” da parte del giudice di ritenere non provata l'esistenza dell'atto interruttivo.
Erra, infatti, l'appellante nel ritenere che l'esame del documento (e nella specie la annotazione circa la sua mancanza di data che ne ha inficiato la valenza probatoria quale atto interruttivo), possa essere qualificata quale “questione rilevata d'ufficio” ai sensi dell'art. 101 c.p.c., atteso che il tema oggetto della valutazione del Tribunale (la prescrizione del diritto) non è stato affatto rilevato d'ufficio ma è stato oggetto di eccezione da parte della difesa dell'opponente e di replica da parte della difesa dell'opposta, il quale ha provveduto a depositare il documento oggetto di esame. Dunque, non solo è del tutto errata la prospettiva per cui l'esame di un documento prodotto rispetto ad un tema di giudizio introdotto dalle parti possa essere qualificato come “questione rilevata d'ufficio” (atteso che il
Giudice non ha fatto altro che valutare i documenti ritualmente prodotti dalle parti a fondamento delle loro domande ed eccezioni), ma non può certo ritenersi che il Tribunale abbia deciso la controversia con una decisione “ a sorpresa” e senza aver tenuto conto del contraddittorio tra le parti, atteso che la decisione di accoglimento della opposizione si è basata proprio sul vaglio positivo della eccezione di prescrizione, e sulla valutazione di segno contrario operata in relazione alla replica di interruzione avanzata dalla parte opposta, senza la introduzione di alcun tema nuovo che abbia invece fondato al decisione sfavorevole all'appellante.
Infine, del tutto infondata è la richiesta di rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire il deposito dell'atto interruttivo completo della data di deposito nel giudizio come attestata dalla cancelleria, atteso che tale deposito doveva così avvenire tempestivamente in primo grado, e che tale attività era sin da allora nella piena disponibilità della parte che ha invece omesso di attivarsi in tal senso.
L'appello è dunque nel complesso infondato.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4748/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1141/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e pubblicata l'11.5.2020.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 10.9.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4748 dell'anno 2020, vertente tra
(Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese n. , Parte_1 P.IVA_1
Partita IVA ) e per essa (Codice Fiscale e numero di P.IVA_2 Parte_2 iscrizione al Registro Imprese n. , Partita IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_3 P.IVA_2 degli Avv.ti Carlotta Casamorata (C.F. ) e Marina Vandini (C.F. C.F._1
giusta delega in atti;
C.F._2
Parte_3
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_4 C.F._3
Ciro Maiorano (CF e Michele Grella (CF ), giusta C.F._4 C.F._5 procura in atti;
-APPELLATA–
e
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_4
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1141/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata il 11.05.2020. CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento del presente gravame ed ad integrale riforma della sentenza n. sentenza n. 1141/2020 pronunciata - nella causa civile n.
4143/2014 R.G. - in data 11 maggio 2020, pubblicata in data 11 maggio 2020, non notificata, dal
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere Dott.ssa Giuseppina Vecchione, non notificata, fra le parti in intestazione e, in tal senso, accertata l'infondatezza delle contestazioni sollevate dalla
IG.ra in primo grado, rigettare l'opposizione dalla medesima proposta Parte_4
e accertare il diritto dell'odierna appellante di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della stessa IG.ra , in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto Parte_4 ingiuntivo n. 63/03 (n. 215/2003 RG) emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
13/03/2003. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
Per l'appellata: “1) in via preliminare, accogliere la sollevata eccezione preliminare e dichiarare la tardività, improcedibilità, inammissibilità, illegittimità e nullità dell'avverso atto di appello, per essere stato proposto oltre i termini normativamente previsti. 2) nel merito, rigettare, per le causali dedotte, l'appello proposto dalla e, per l'effetto, confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale di S. Maria C.V. n. 1141/2020; 3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ad essi avv.ti Michele Grella e Ciro Maiorano, antistatari.”
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 63/03, emesso da Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore della ed a carico di , per la somma di € 29.387,64, Controparte_1 Parte_4 non opposto e reso esecutivo in data 25.3.2004, la creditrice notificava atto di precetto alla debitrice per la somma di € 69.158,75. La proponeva opposizione a precetto contestando la Parte_4 inesistenza del credito in quanto, a suo dire, il decreto ingiuntivo era riferito a parti diverse rispetto a quelle in giudizio, la prescrizione del credito e l'errato calcolo degli interessi.
L'opponente chiedeva, dunque, accertarsi la inesistenza del diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi, la parte opposta contestava il contenuto dell'opposizione chiedendone il rigetto. Con sentenza resa in data 11.5.2020, il Tribunale accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava nullo il precetto notificato.
Il giudice di prime cure rilevava innanzitutto che l'opposizione andava qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., essendo contestato il diritto del precettante a procedere in executivis, riteneva non fondate le questioni di legittimazione attiva e passiva delle parti, rilevando come l'opponente fosse una dei debitori in solido a cui era stato notificato il decreto ingiuntivo posto a base della opposizione, e come la creditrice avesse poi acquisito per effetto di regolari cessioni il diritto di credito in esso azionato.
Il Tribunale rilevava, altresì, come l'opponente avesse eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2946 c.c., atteso il decorso di oltre 10 anni dal momento della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuto in data 9.4.2003, e quello di precetto avvenuto invece in data 15.4.2014, ma che sul punto, la parte opposta aveva dedotto l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, e nella specie il suo intervento spiegato nella procedura di espropriazione immobiliare ai danni di Controparte_2 altro debitore solidale sulla base del titolo azionato;
sotto tale aspetto, tuttavia, il Giudice rilevava come l'atto di intervento suddetto, depositato in copia nel giudizio in oggetto, non recava il timbro della cancelleria con la data del suo deposito rituale nel giudizio in cui tale intervento sarebbe avvenuto, ragion per cui non era idoneo a provare l'invocato effetto interruttivo della prescrizione.
Per tali motivi, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di prescrizione ed accoglieva l'opposizione proposta.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale cessionaria del credito Parte_1 originariamente vantato dalla parte opposta in primo grado, ha proposto gravame avverso la predetta sentenza, censurando la decisione nella parte in cui non aveva ritenuto fondata l'eccezione di interruzione della prescrizione, atteso che – a dire dell'appellante – la mancata contestazione della parte opponente in primo grado della documentazione prodotta dalla opposta al fine di controeccepire l'interruzione della prescrizione, doveva essere circostanza dirimente per il Giudice nel ritenere le sue allegazioni assolutamente fondate. L'appellante ha, altresì, denunciato il vizio procedurale in cui sarebbe incorso il Giudice nel non aver sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101
c.p.c., la questione della valutazione delle prove addotte a sostegno della eccezione di interruzione della prescrizione.
Costituitasi, la parte appellata ha eccepito in primo luogo la tardività dell'atto di appello, poiché notificato oltre i termini di legge che andavano a scadere il 12.12.2020; nel merito, ha evidenziato la infondatezza dell'unico motivo di appello proposto, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 7.5.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo termini per il deposito degli scritti ex art. 190 c.p.c. Analisi dei motivi di appello.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza della eccezione di tardività dell'appello, atteso che, come correttamente evidenziato dalla parte appellante, la notifica avvenuta in data 14.12.2020, deve considerarsi tempestiva atteso che l'ultimo giorno utile per la stessa ricadeva in data 12.12.2020, coincidente con la giornata del sabato, e quindi, ai sensi dell'art. 155, comma 5, prorogato ex lege al primo giorno non festivo, e dunque al lunedì 14.12.2020, data in cui è avvenuta la notifica.
Con l'unico motivo di appello proposto, sebbene sotto diverse prospettive, la difesa della parte appellante ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto provata la intervenuta interruzione della prescrizione del termine decennale per intraprendere l'azione esecutiva sulla base del titolo costituito dal decreto ingiuntivo non opposto, e notificato alla debitrice Parte_4 in data 9.4.2003.
Come già rilevato, il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'atto interruttivo della prescrizione, prodotto dalla parte opposta in primo grado - e contenente un atto di intervento della creditrice in una procedura esecutiva nelle more intrapresa a carico del condebitore solidale della – non Parte_4 sarebbe idoneo a contrapporsi alla eccezione di prescrizione proposta dalla opponente, atteso che privo di data certa, poiché non corredato del timbro della cancelleria attestante la data di deposito nella predetta procedura. Dunque, il termine compreso tra la notifica del decreto ingiuntivo in data
9.4.2003, e la notifica dell'atto di precetto opposto in primo grado in data 15.4.2014, superiore al decennio, non risulterebbe mai interrotto, con conseguente pieno decorso del termine prescrizionale decennale.
L'appellante, pur non contestando la effettiva produzione in giudizio dell'atto di intervento privo del timbro di deposito, ha evidenziato tuttavia che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non avendo la parte opponente in primo grado contestato alcunché circa la produzione di tale documento, l'efficacia interruttiva dello stesso dovrebbe pienamente ricondursi a tale circostanza, con conseguente erroneità della decisione impugnata, che non avrebbe invece tenuto conto di quanto statuito all'art. 115 c.p.c.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si evidenzia che nel giudizio di primo grado l'eccezione in parola è stata articolata in modo incompleto nella parte narrativa, atteso che non è stata riportata nelle difese la data del predetto intervento, da cui poter calcolare l'eventuale ed utile efficacia interruttiva del termine prescrizionale, il cui dies a quo era invece chiaramente acquisito agli atti come dato oggettivo rinveniente dalla notifica del titolo (9.4.2003); solo in allegato alla produzione di parte opposta, si ha poi contezza del deposito del predetto atto di intervento, che riporta ben due date (8.9.2004 ed 8.8.2004) impresse dopo la parte espositiva dell'atto e in calce al mandato, senza tuttavia alcuna prova del deposito in cancelleria dello stesso, e dunque dell'effettività dell'intervento nel giudizio, oltre che della data in cui tale atto sarebbe stato depositato. Agli atti non vi è poi depositato alcun ulteriore atto endoprocessuale della procedura in cui sarebbe stato effettuato l'intervento, che avrebbe potuto offrire, comunque, una prova indiretta della sua effettiva sussistenza e verosimilmente della sua data.
Ciò posto, deve darsi dunque per acclarato che l'attività assertiva e probatoria finalizzata a proporre la sussistenza di un evento interruttivo della prescrizione prontamente eccepita dalla parte opponente sin dall'atto di opposizione, ove valutata ex parte creditoris, è sicuramente insufficiente poiché concretizzatasi nella produzione di un atto che non prova in alcun modo il suo efficace posizionamento lungo il decorso temporale del termine di prescrizione;
sulla base di tali oggettive circostanze, non messe in discussione dalla parte appellante, occorre ora valutare se, tuttavia, le argomentazioni relative alla mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., ed alle proposte conseguenze sul piano processuale, siano efficaci in ogni caso a produrre – come invocato da parte appellante - un effetto salvifico sulla inidoneità probatoria riscontrata, e dunque a rendere la documentazione in esame comunque valida per la finalità per cui è stata prodotta.
Tale tema di indagine non può che avere esito negativo.
In primo luogo, osserva la Corte, che i limiti del principio di non contestazione, come regolato dall'art. 115 c.p.c., secondo costante giurisprudenza (da ultimo Cass. 16028/2023), risultano così ben espressi:
“In ogni caso, detto principio, se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento”. La Corte di legittimità, in altri termini, ricorda costantemente che l'art.
115, primo comma, c.p.c. “non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato;
la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario.”.
Dunque, è del tutto infondato il postulato della parte appellante secondo il quale, non avendo la parte opponente in primo grado rilevato alcunché circa la produzione del documento prodotto quale atto interruttivo della prescrizione da lei invece eccepita, il Giudice avrebbe dovuto limitarsi a rilevare tale “non contestazione”, senza valutare in alcun modo altri elementi di giudizio connessi comunque a tale produzione, quasi che la non contestazione lo esonerasse totalmente da qualsiasi ulteriore attività di logica e coerenza valutativa e processuale rispetto all'oggetto della presunta non contestazione. Ciò posto, come principio interpretativo del meccanismo di non contestazione, va inolt re rilevato lo specifico ambito della valutazione del documento “non contestato”, e cioè il meccanismo processuale per il quale alla eccezione di prescrizione, consegue la “controeccezione” dell'esistenza di allegati eventi interruttivi.
Sotto tale aspetto, il Tribunale ha ben ricordato che “l'eccezione di interruzione della prescrizione non integra gli estremi della controeccezione in senso stretto – come tale soggetta al necessario impulso di parte – ma quelli della eccezione in senso lato, che può, pertanto, essere rilevata
d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti” (Cass. SSUU 15661/2005), e che pertanto la circostanza della intervenuta o meno interruzione della prescrizione eccepita dalla parte opponente, ha implicato senza dubbio una valutazione da svolgersi allo stato degli atti, del tutto svincolata dalla questione della non contestazione, ed avente come esclusivo oggetto di indagine la fondatezza o meno della prospettazione per cui, all'interno del termine di prescrizione decennale, vi fosse prova certa della sussistenza di un evento interruttivo.
Se tale è il meccanismo processuale, e soprattutto affermata la piena e rigorosa discrezionalità con cui il giudice è chiamato a valutare l'esistenza o meno dell'atto interruttivo sulla base delle prove regolarmente acquisite agli atti, non è possibile – né logicamente né processualmente – ritenere che il Tribunale non mantenesse comunque integro il potere di rilevare che il documento prodotto quale atto interruttivo, poiché mancante di data (e dunque dell'elemento più essenziale rispetto al tema di indagine), non fosse affatto idoneo a spiegare l'invocato effetto interruttivo, mancando proprio il requisito primario per la sua valutazione nell'ottica per la quale è stato prodotto in giudizio.
Tale conclusione – osserva la Corte – è pienamente in linea con quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia Cass. n. 24799/2013, per la quale “Allorché nel medesimo giudizio si contrappongono l'eccezione di prescrizione e la controeccezione di interruzione della prescrizione, il Giudice di merito è tenuto ad accertare, in successione logica, tre circostanze e, dunque, se
l'eccezione di prescrizione è stata correttamente formulata, se la replica di tempestiva interruzione è stata correttamente formulata e provata, e se, pur mancando la prova dell'interruzione, può ritenersi che il debitore ha comunque prestato acquiescenza all'eccezione di interruzione della prescrizione.”
Nel caso di specie, ferma la piena validità della formulazione della eccezione di prescrizione da parte dell'opponente con riferimento al dies a quo del termine ed al dies ad quem rappresentato dalla notifica del precetto poi opposto, appare chiaro che il debitore non abbia prestato acquiescenza all'eccezione di interruzione della prescrizione (avendo concluso in primo grado per l'accoglimento della eccezione proposta, dunque tenuta ferma sino all'esito del giudizio), e che il creditore non abbia invece fornito prova della interruzione, atteso che il deposito del presunto atto interruttivo è risultato privo di data, e dunque sfornito dell'elemento più essenziale per valutare la fondatezza della “replica di tempestiva interruzione”.
Il motivo di appello è dunque nel complesso infondato e va respinto.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui si è denunciata la pronuncia “a sorpresa” da parte del giudice di ritenere non provata l'esistenza dell'atto interruttivo.
Erra, infatti, l'appellante nel ritenere che l'esame del documento (e nella specie la annotazione circa la sua mancanza di data che ne ha inficiato la valenza probatoria quale atto interruttivo), possa essere qualificata quale “questione rilevata d'ufficio” ai sensi dell'art. 101 c.p.c., atteso che il tema oggetto della valutazione del Tribunale (la prescrizione del diritto) non è stato affatto rilevato d'ufficio ma è stato oggetto di eccezione da parte della difesa dell'opponente e di replica da parte della difesa dell'opposta, il quale ha provveduto a depositare il documento oggetto di esame. Dunque, non solo è del tutto errata la prospettiva per cui l'esame di un documento prodotto rispetto ad un tema di giudizio introdotto dalle parti possa essere qualificato come “questione rilevata d'ufficio” (atteso che il
Giudice non ha fatto altro che valutare i documenti ritualmente prodotti dalle parti a fondamento delle loro domande ed eccezioni), ma non può certo ritenersi che il Tribunale abbia deciso la controversia con una decisione “ a sorpresa” e senza aver tenuto conto del contraddittorio tra le parti, atteso che la decisione di accoglimento della opposizione si è basata proprio sul vaglio positivo della eccezione di prescrizione, e sulla valutazione di segno contrario operata in relazione alla replica di interruzione avanzata dalla parte opposta, senza la introduzione di alcun tema nuovo che abbia invece fondato al decisione sfavorevole all'appellante.
Infine, del tutto infondata è la richiesta di rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire il deposito dell'atto interruttivo completo della data di deposito nel giudizio come attestata dalla cancelleria, atteso che tale deposito doveva così avvenire tempestivamente in primo grado, e che tale attività era sin da allora nella piena disponibilità della parte che ha invece omesso di attivarsi in tal senso.
L'appello è dunque nel complesso infondato.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4748/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1141/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e pubblicata l'11.5.2020.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 10.9.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano