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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2859/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Miriam TOGNOLO, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Ilenia BUSCATO, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “che l'Ill.mo Tribunale di Venezia voglia, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., previo deposito di note scritte, omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti accogliere le seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorranno e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) si obbliga a richiedere il trasferimento di residenza entro 10 giorni dal rogito relativo all'immobile che egli Parte_1
è in procinto di acquistare a Meolo (VE) e, in ogni caso, entro e non oltre la data del 01.11.2025;
3) il figlio manterrà la residenza presso la casa familiare;
Per_1
4) i coniugi concordano che il figlio minore resti affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la mamma;
5) la casa famigliare in Jesolo, Via Burano n. 14 viene assegnata, unitamente agli arredi, a in ragione Parte_2 della convivenza con il figlio minore;
6) i coniugi convengono che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento per il Pt_1 Parte_2 figlio, con decorrenza dalla data della domanda, la somma mensile di € 450,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione giugno 2026, salvo quanto dichiarato al punto n.8);
7) i coniugi convengono che l'assegno unico universale erogato da continui a percepirlo nella misura del 100% la signora CP_1
Parte_2
8) le rate residue del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare verranno pagate dai signori e nella Pt_1 Parte_2 misura del 50% ciascuno. Tuttavia, per questioni di praticità ed economia, le parti acconsentono che ogni singolo versamento mensile a saldo dell'intera rata del mutuo (euro 349,83) continui ad essere di fatto eseguito dal conto personale del sig. Pt_1
In virtù di ciò, le parti danno atto che l'importo che il sig. fatta la compensazione con il contributo al mantenimento Pt_1 del figlio come sopra determinato, sarà mensilmente tenuto a versare alla sig.ra sarà di € 275,08 (€. 450,00 - €. Parte_2
174,92), salvo riconteggio a seguito della rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento;
9) i coniugi convengono che le spese straordinarie, per la disciplina delle quali si richiamano a quanto indicato, anche in ordine alla prestazione del consenso, al Protocollo del Tribunale di Venezia, vengano suddivise al 50%. I genitori precisano inoltre sin da ora di considerare spesa straordinaria il costo per l'asilo nido e quello per la scuola dell'infanzia, detratto l'eventuale costo della mensa;
10) le spese per il figlio, fiscalmente detraibili, verranno portate in detrazione dai genitori pro quota;
11) data la tenera età di i coniugi concordano che il padre lo tenga con sé tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 19.00; Per_1 eccezionalmente, per i sabati in cui la signora dovrà lavorare, il padre si impegna a prendere il bambino ad ore 6.30 Parte_2
o altro diverso orario indicato dalla madre in base ai propri turni lavorativi e a riportarlo a casa alle 18.00. Inoltre, il padre terrà con sé il figlio il mercoledì sera dalle 18.45 circa alle 21.00. Dal momento in cui avrà invece reperito Parte_1 una soluzione abitativa a Jesolo o in altro Comune limitrofo (verosimilmente Meolo), le parti concordano che egli possa tenere il figlio, oltre al sabato, anche per due pomeriggi infrasettimanali, andando a prenderlo direttamente alla scuola materna
(anche tramite i nonni paterni del bambino) e riportandolo presso la casa di a ore 21.00 circa;
Parte_2
10) la madre si impegna a fornire al padre con continuità tutte le informazioni di maggior interesse riguardanti il figlio e relative alla salute, alla scuola (andamento assemblee, gite, etc), alle attività extrascolastiche, ludiche e di vita sociale del figlio;
il padre qualora sia necessaria od opportuna la sua presenza, si impegna dal canto suo a prendere parte alle attività che coinvolgono il figlio;
11) i coniugi concordano che quest'anno e per l'anno 2026 durante il periodo estivo trascorra con i genitori 5/6 Per_1 giorni di esclusiva, pernotto compreso. Dal 2027 trascorrerà invece con i genitori due settimane estive anche non Per_1 consecutive. A tal proposito i coniugi dovranno programmare detto periodo in base alle proprie esigenze lavorative, con comunicazione reciproca entro e non oltre fine maggio di ogni anno;
12) in caso di malattia del figlio, i coniugi concorderanno di volta in volta di tenerlo presso di loro, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno, ovvero di accompagnarlo presso l'abitazione dei nonni, materni o paterni. In caso di necessità
e qualora nessun famigliare fosse disponibile ad accudire il bambino, verrà fatto ricorso all'assistenza di una babysitter, che verrà pagata dai genitori al 50%;
13) durante le vacanze natalizie– salvo diversa decisione che i genitori si potranno riservare di prendere in accordo – il figlio starà con i genitori ad anni alterni: il 24 dicembre con un genitore, il giorno di Natale l'altro. Inoltre, sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore e il periodo dall' 1 al 6 gennaio con l'altro. Durante le vacanze pasquali trascorrerà invece 2 giorni con la madre e due giorni con il padre, Pasqua con un genitore e Pasquetta Per_1 con l'altro, ad anni alterni;
14) nulla disporsi in favore dei coniugi economicamente autonomi;
15) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori;
16) tutte le spese per l'assistenza legale e stragiudiziale dei coniugi si intendono compensate, così che ognuno provvederà a retribuire il legale nominato, con rinunzia alla solidarietà ex art. 13,8, L.246/2012.”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 18/5/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Jesolo
(VE) al n. 13 parte I serie / anno 2019;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente all'udienza dell'1/10/2025, fissata innanzi al
Giudice relatore mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati nelle note di trattazione scritta depositate;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore;
nel complesso risultando, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti idonee a garantire le esigenze della prole minore ed a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), alle condizioni pattuite e confermate con le istanze Parte_2 C.F._2 di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte: “1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorranno e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) si obbliga a richiedere il trasferimento di residenza entro 10 giorni dal rogito relativo all'immobile che egli Parte_1
è in procinto di acquistare a Meolo (VE) e, in ogni caso, entro e non oltre la data del 01.11.2025;
3) il figlio manterrà la residenza presso la casa familiare;
Per_1
4) i coniugi concordano che il figlio minore resti affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la mamma;
5) la casa famigliare in Jesolo, Via Burano n. 14 viene assegnata, unitamente agli arredi, a in ragione Parte_2 della convivenza con il figlio minore;
6) i coniugi convengono che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento per il Pt_1 Parte_2 figlio, con decorrenza dalla data della domanda, la somma mensile di € 450,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione giugno 2026, salvo quanto dichiarato al punto n.8);
7) i coniugi convengono che l'assegno unico universale erogato da continui a percepirlo nella misura del 100% la signora CP_1
Parte_2
8) le rate residue del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare verranno pagate dai signori e nella Pt_1 Parte_2 misura del 50% ciascuno. Tuttavia, per questioni di praticità ed economia, le parti acconsentono che ogni singolo versamento mensile a saldo dell'intera rata del mutuo (euro 349,83) continui ad essere di fatto eseguito dal conto personale del sig. Pt_1
In virtù di ciò, le parti danno atto che l'importo che il sig. fatta la compensazione con il contributo al mantenimento Pt_1 del figlio come sopra determinato, sarà mensilmente tenuto a versare alla sig.ra sarà di € 275,08 (€. 450,00 - €. Parte_2
174,92), salvo riconteggio a seguito della rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento;
9) i coniugi convengono che le spese straordinarie, per la disciplina delle quali si richiamano a quanto indicato, anche in ordine alla prestazione del consenso, al Protocollo del Tribunale di Venezia, vengano suddivise al 50%. I genitori precisano inoltre sin da ora di considerare spesa straordinaria il costo per l'asilo nido e quello per la scuola dell'infanzia, detratto l'eventuale costo della mensa;
10) le spese per il figlio, fiscalmente detraibili, verranno portate in detrazione dai genitori pro quota;
11) data la tenera età di i coniugi concordano che il padre lo tenga con sé tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 19.00; Per_1 eccezionalmente, per i sabati in cui la signora dovrà lavorare, il padre si impegna a prendere il bambino ad ore 6.30 Parte_2
o altro diverso orario indicato dalla madre in base ai propri turni lavorativi e a riportarlo a casa alle 18.00. Inoltre, il padre terrà con sé il figlio il mercoledì sera dalle 18.45 circa alle 21.00. Dal momento in cui avrà invece reperito Parte_1 una soluzione abitativa a Jesolo o in altro Comune limitrofo (verosimilmente Meolo), le parti concordano che egli possa tenere il figlio, oltre al sabato, anche per due pomeriggi infrasettimanali, andando a prenderlo direttamente alla scuola materna
(anche tramite i nonni paterni del bambino) e riportandolo presso la casa di a ore 21.00 circa;
Parte_2
10) la madre si impegna a fornire al padre con continuità tutte le informazioni di maggior interesse riguardanti il figlio e relative alla salute, alla scuola (andamento assemblee, gite, etc), alle attività extrascolastiche, ludiche e di vita sociale del figlio;
il padre qualora sia necessaria od opportuna la sua presenza, si impegna dal canto suo a prendere parte alle attività che coinvolgono il figlio;
11) i coniugi concordano che quest'anno e per l'anno 2026 durante il periodo estivo trascorra con i genitori 5/6 Per_1 giorni di esclusiva, pernotto compreso. Dal 2027 trascorrerà invece con i genitori due settimane estive anche non Per_1 consecutive. A tal proposito i coniugi dovranno programmare detto periodo in base alle proprie esigenze lavorative, con comunicazione reciproca entro e non oltre fine maggio di ogni anno;
12) in caso di malattia del figlio, i coniugi concorderanno di volta in volta di tenerlo presso di loro, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno, ovvero di accompagnarlo presso l'abitazione dei nonni, materni o paterni. In caso di necessità
e qualora nessun famigliare fosse disponibile ad accudire il bambino, verrà fatto ricorso all'assistenza di una babysitter, che verrà pagata dai genitori al 50%;
13) durante le vacanze natalizie– salvo diversa decisione che i genitori si potranno riservare di prendere in accordo – il figlio starà con i genitori ad anni alterni: il 24 dicembre con un genitore, il giorno di Natale l'altro. Inoltre, sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore e il periodo dall' 1 al 6 gennaio con l'altro. Durante le vacanze pasquali trascorrerà invece 2 giorni con la madre e due giorni con il padre, Pasqua con un genitore e Pasquetta Per_1 con l'altro, ad anni alterni;
14) nulla disporsi in favore dei coniugi economicamente autonomi;
15) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 2/10/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Miriam TOGNOLO, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Ilenia BUSCATO, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “che l'Ill.mo Tribunale di Venezia voglia, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., previo deposito di note scritte, omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti accogliere le seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorranno e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) si obbliga a richiedere il trasferimento di residenza entro 10 giorni dal rogito relativo all'immobile che egli Parte_1
è in procinto di acquistare a Meolo (VE) e, in ogni caso, entro e non oltre la data del 01.11.2025;
3) il figlio manterrà la residenza presso la casa familiare;
Per_1
4) i coniugi concordano che il figlio minore resti affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la mamma;
5) la casa famigliare in Jesolo, Via Burano n. 14 viene assegnata, unitamente agli arredi, a in ragione Parte_2 della convivenza con il figlio minore;
6) i coniugi convengono che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento per il Pt_1 Parte_2 figlio, con decorrenza dalla data della domanda, la somma mensile di € 450,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione giugno 2026, salvo quanto dichiarato al punto n.8);
7) i coniugi convengono che l'assegno unico universale erogato da continui a percepirlo nella misura del 100% la signora CP_1
Parte_2
8) le rate residue del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare verranno pagate dai signori e nella Pt_1 Parte_2 misura del 50% ciascuno. Tuttavia, per questioni di praticità ed economia, le parti acconsentono che ogni singolo versamento mensile a saldo dell'intera rata del mutuo (euro 349,83) continui ad essere di fatto eseguito dal conto personale del sig. Pt_1
In virtù di ciò, le parti danno atto che l'importo che il sig. fatta la compensazione con il contributo al mantenimento Pt_1 del figlio come sopra determinato, sarà mensilmente tenuto a versare alla sig.ra sarà di € 275,08 (€. 450,00 - €. Parte_2
174,92), salvo riconteggio a seguito della rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento;
9) i coniugi convengono che le spese straordinarie, per la disciplina delle quali si richiamano a quanto indicato, anche in ordine alla prestazione del consenso, al Protocollo del Tribunale di Venezia, vengano suddivise al 50%. I genitori precisano inoltre sin da ora di considerare spesa straordinaria il costo per l'asilo nido e quello per la scuola dell'infanzia, detratto l'eventuale costo della mensa;
10) le spese per il figlio, fiscalmente detraibili, verranno portate in detrazione dai genitori pro quota;
11) data la tenera età di i coniugi concordano che il padre lo tenga con sé tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 19.00; Per_1 eccezionalmente, per i sabati in cui la signora dovrà lavorare, il padre si impegna a prendere il bambino ad ore 6.30 Parte_2
o altro diverso orario indicato dalla madre in base ai propri turni lavorativi e a riportarlo a casa alle 18.00. Inoltre, il padre terrà con sé il figlio il mercoledì sera dalle 18.45 circa alle 21.00. Dal momento in cui avrà invece reperito Parte_1 una soluzione abitativa a Jesolo o in altro Comune limitrofo (verosimilmente Meolo), le parti concordano che egli possa tenere il figlio, oltre al sabato, anche per due pomeriggi infrasettimanali, andando a prenderlo direttamente alla scuola materna
(anche tramite i nonni paterni del bambino) e riportandolo presso la casa di a ore 21.00 circa;
Parte_2
10) la madre si impegna a fornire al padre con continuità tutte le informazioni di maggior interesse riguardanti il figlio e relative alla salute, alla scuola (andamento assemblee, gite, etc), alle attività extrascolastiche, ludiche e di vita sociale del figlio;
il padre qualora sia necessaria od opportuna la sua presenza, si impegna dal canto suo a prendere parte alle attività che coinvolgono il figlio;
11) i coniugi concordano che quest'anno e per l'anno 2026 durante il periodo estivo trascorra con i genitori 5/6 Per_1 giorni di esclusiva, pernotto compreso. Dal 2027 trascorrerà invece con i genitori due settimane estive anche non Per_1 consecutive. A tal proposito i coniugi dovranno programmare detto periodo in base alle proprie esigenze lavorative, con comunicazione reciproca entro e non oltre fine maggio di ogni anno;
12) in caso di malattia del figlio, i coniugi concorderanno di volta in volta di tenerlo presso di loro, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno, ovvero di accompagnarlo presso l'abitazione dei nonni, materni o paterni. In caso di necessità
e qualora nessun famigliare fosse disponibile ad accudire il bambino, verrà fatto ricorso all'assistenza di una babysitter, che verrà pagata dai genitori al 50%;
13) durante le vacanze natalizie– salvo diversa decisione che i genitori si potranno riservare di prendere in accordo – il figlio starà con i genitori ad anni alterni: il 24 dicembre con un genitore, il giorno di Natale l'altro. Inoltre, sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore e il periodo dall' 1 al 6 gennaio con l'altro. Durante le vacanze pasquali trascorrerà invece 2 giorni con la madre e due giorni con il padre, Pasqua con un genitore e Pasquetta Per_1 con l'altro, ad anni alterni;
14) nulla disporsi in favore dei coniugi economicamente autonomi;
15) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori;
16) tutte le spese per l'assistenza legale e stragiudiziale dei coniugi si intendono compensate, così che ognuno provvederà a retribuire il legale nominato, con rinunzia alla solidarietà ex art. 13,8, L.246/2012.”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 18/5/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Jesolo
(VE) al n. 13 parte I serie / anno 2019;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente all'udienza dell'1/10/2025, fissata innanzi al
Giudice relatore mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati nelle note di trattazione scritta depositate;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore;
nel complesso risultando, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti idonee a garantire le esigenze della prole minore ed a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), alle condizioni pattuite e confermate con le istanze Parte_2 C.F._2 di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte: “1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorranno e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) si obbliga a richiedere il trasferimento di residenza entro 10 giorni dal rogito relativo all'immobile che egli Parte_1
è in procinto di acquistare a Meolo (VE) e, in ogni caso, entro e non oltre la data del 01.11.2025;
3) il figlio manterrà la residenza presso la casa familiare;
Per_1
4) i coniugi concordano che il figlio minore resti affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la mamma;
5) la casa famigliare in Jesolo, Via Burano n. 14 viene assegnata, unitamente agli arredi, a in ragione Parte_2 della convivenza con il figlio minore;
6) i coniugi convengono che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento per il Pt_1 Parte_2 figlio, con decorrenza dalla data della domanda, la somma mensile di € 450,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione giugno 2026, salvo quanto dichiarato al punto n.8);
7) i coniugi convengono che l'assegno unico universale erogato da continui a percepirlo nella misura del 100% la signora CP_1
Parte_2
8) le rate residue del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare verranno pagate dai signori e nella Pt_1 Parte_2 misura del 50% ciascuno. Tuttavia, per questioni di praticità ed economia, le parti acconsentono che ogni singolo versamento mensile a saldo dell'intera rata del mutuo (euro 349,83) continui ad essere di fatto eseguito dal conto personale del sig. Pt_1
In virtù di ciò, le parti danno atto che l'importo che il sig. fatta la compensazione con il contributo al mantenimento Pt_1 del figlio come sopra determinato, sarà mensilmente tenuto a versare alla sig.ra sarà di € 275,08 (€. 450,00 - €. Parte_2
174,92), salvo riconteggio a seguito della rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento;
9) i coniugi convengono che le spese straordinarie, per la disciplina delle quali si richiamano a quanto indicato, anche in ordine alla prestazione del consenso, al Protocollo del Tribunale di Venezia, vengano suddivise al 50%. I genitori precisano inoltre sin da ora di considerare spesa straordinaria il costo per l'asilo nido e quello per la scuola dell'infanzia, detratto l'eventuale costo della mensa;
10) le spese per il figlio, fiscalmente detraibili, verranno portate in detrazione dai genitori pro quota;
11) data la tenera età di i coniugi concordano che il padre lo tenga con sé tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 19.00; Per_1 eccezionalmente, per i sabati in cui la signora dovrà lavorare, il padre si impegna a prendere il bambino ad ore 6.30 Parte_2
o altro diverso orario indicato dalla madre in base ai propri turni lavorativi e a riportarlo a casa alle 18.00. Inoltre, il padre terrà con sé il figlio il mercoledì sera dalle 18.45 circa alle 21.00. Dal momento in cui avrà invece reperito Parte_1 una soluzione abitativa a Jesolo o in altro Comune limitrofo (verosimilmente Meolo), le parti concordano che egli possa tenere il figlio, oltre al sabato, anche per due pomeriggi infrasettimanali, andando a prenderlo direttamente alla scuola materna
(anche tramite i nonni paterni del bambino) e riportandolo presso la casa di a ore 21.00 circa;
Parte_2
10) la madre si impegna a fornire al padre con continuità tutte le informazioni di maggior interesse riguardanti il figlio e relative alla salute, alla scuola (andamento assemblee, gite, etc), alle attività extrascolastiche, ludiche e di vita sociale del figlio;
il padre qualora sia necessaria od opportuna la sua presenza, si impegna dal canto suo a prendere parte alle attività che coinvolgono il figlio;
11) i coniugi concordano che quest'anno e per l'anno 2026 durante il periodo estivo trascorra con i genitori 5/6 Per_1 giorni di esclusiva, pernotto compreso. Dal 2027 trascorrerà invece con i genitori due settimane estive anche non Per_1 consecutive. A tal proposito i coniugi dovranno programmare detto periodo in base alle proprie esigenze lavorative, con comunicazione reciproca entro e non oltre fine maggio di ogni anno;
12) in caso di malattia del figlio, i coniugi concorderanno di volta in volta di tenerlo presso di loro, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno, ovvero di accompagnarlo presso l'abitazione dei nonni, materni o paterni. In caso di necessità
e qualora nessun famigliare fosse disponibile ad accudire il bambino, verrà fatto ricorso all'assistenza di una babysitter, che verrà pagata dai genitori al 50%;
13) durante le vacanze natalizie– salvo diversa decisione che i genitori si potranno riservare di prendere in accordo – il figlio starà con i genitori ad anni alterni: il 24 dicembre con un genitore, il giorno di Natale l'altro. Inoltre, sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore e il periodo dall' 1 al 6 gennaio con l'altro. Durante le vacanze pasquali trascorrerà invece 2 giorni con la madre e due giorni con il padre, Pasqua con un genitore e Pasquetta Per_1 con l'altro, ad anni alterni;
14) nulla disporsi in favore dei coniugi economicamente autonomi;
15) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 2/10/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero