Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1972 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti PINZA ROBERTO ( ) e BONETTI VITTORIO C.F._1
( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo difensore in VIA C.F._2
D'AZEGLIO N. 47 40100 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
ROSSI NICOLA ( ), con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in C.F._3
PIAZZA S. MARTINO N. 1 40126 BOLOGNA;
APPELLATA
1
oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Parte appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata n. 897/2020 - pubbl. il 5/11/2020 del Tribunale di Forlì - resa nella causa civile R.G.N. 4549/2017 - notificata in data 12/11/2020 e pertanto respingere integralmente, siccome infondate ed inammissibili per i motivi tutti esposti e richiamati in narrativa nell'atto di appello e negli atti precedenti dimessi in causa, tutte le domande, opposizioni ed eccezioni proposte nei confronti della Parte_1
– rigettando l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1521/2017 – Tribunale di Forlì –; in ogni caso, condannando l'appellata al pagamento di € 21.287,43 oltre ad interessi ed al maggior danno, disponendo ogni correlativo effetto restitutorio e risarcitorio, ed in particolare disponendo aggiuntivamente la restituzione dell'importo di €.7.213,25, corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado in data 21 gennaio 2021; il tutto con maggiorazione per rivalutazione ed interessi dal giorno della corresponsione a quello della restituzione. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a 15,00% ex art. 15 T.P., CPA ed IVA come per legge, sia per il presente grado di giudizio che per il grado precedente”. In via istruttoria. Si insiste espressamente per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte dimesse in atti nell'interesse dell'esponente con memorie istruttorie depositata nella fase di prime cure ai sensi dell'art. 183, comma 6°, n.2 cod. proc. civ. e successiva replica rimaste inespletate, e dunque: A) In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1. È vero che i rapporti tra le parti odierne iniziavano nell'anno 2012? 2. È vero che effettuava attività di posa in opera di viti madre ed Controparte_1 ulteriori attività che sottoscriveva e, successivamente, pagava nel 2013? 3. È vero che CP_2
eseguiva correttamente attività di montatura di un impianto di irrigazione nel Controparte_1 2013 e attività di potatura manuale delle viti, diserbo del vigneto, sfalcio dell'erba e pulizia delle viti nel 2015? 4. È vero che le attività descritte al capitolo precedente costituivano il necessario corollario e proseguimento dell'attività di posa di viti madre? 5. È vero che Lei conosceva il SI.
come consigliere e rappresentante di ? 6. È vero che le attività di cui Persona_1 CP_2 si è detto erano state commissionate dal SI. mediante la firma dell'ordine e della Persona_1 posa di viti madre? 7. È vero che, sin dall'inizio, il SI. si presentava a Per_1 Controparte_1 come il riferimento esclusivo e principale di Soc. Montefortino? 8. È vero che le comunicazioni da Lei inviate via e-mail alla dovevano essere indirizzate sia al SI. che CP_2 Parte_2 al SI. ? 9. È vero che, prima di eseguire i lavori di irrigazione e potatura, incontrava Persona_1 i SI.ri , ed il Geom. i quali, in nome di Soc. Montefortino, acconsentivano Per_1 Pt_2 CP_3 alla futura attività da svolgersi e specificavano che le future comunicazioni si sarebbero dovute realizzare mediante e-mail? 10. È vero che Lei, pur intrattenendo i rapporti con la , è CP_2 un mero dipendente di 11. È vero che non poteva rivendere Controparte_1 Controparte_1 le viti madre né i tralci delle stesse in quanto nessun diritto vantava sulle stesse? 12. È vero che il progetto dell'impianto fotovoltaico presentato aveva le caratteristiche di serra coltivata e che nella relazione del Dott. era specificato il tipo di materiale e colture da utilizzare per poter Per_2 usufruire degli incentivi da parte del Gestore dei Servizi Energetici? 13. È vero che, per tale tipologia di impianti, gli incentivi sono previsti in maniera superiore, a fronte di un più pregnante onere di manutenzione e cura dell'impianto stesso? 14. È vero che, all'epoca dei fatti (periodo dal 2012 al 2016) Lei era consigliere amministratore di con la qualifica specifica di Controparte_2 coltivatore diretto? 15. È vero che nel 2012 firmava l'ordine e la posa di piante di viti madre
2 mantenendo poi i contatti in prima persona con il Vivaio 16. È vero che, successivamente, CP_4 commissionava a le attività di irrigazione nel 2013 e potatura nel 2015, peraltro Controparte_1 intrattenendo direttamente i rapporti coi dipendenti della Cooperativa? 17. È vero che conosceva il SI. come dipendente di 18. È vero che i lavori effettuati dalla ER Controparte_1
Cooperativa sono sempre stati eseguiti correttamente? 19. È vero che, prima dell'esecuzione dei lavori di cui sopra, incontrava i SI.ri ed il Geom. al fine di ER Parte_2 CP_3 conferire espressamente l'incarico per lo svolgimento della futura attività a ? 20. Controparte_1 È vero che, in risposta alle e-mail di giugno e luglio 2013 inviate da , dava il Controparte_1 proprio consenso verbale alla posa dell'impianto di irrigazione, resosi necessario dalla situazione di stress idrico a cui era sottoposte le piantine in quel periodo? 21. È vero che il soggetto fornitore di viti madre continua a vantare un diritto sulle stesse, in forza del contratto di fornitura? 22. È vero che, in esecuzione di tale contratto, il fornitore potrebbe, in qualunque momento, esercitare il diritto di cui al capitolo che precede e, dunque, richiedere gli astoni provenienti dalle viti madre piantate al fine di produrre barbatelle? 23. È vero che su gravava l'obbligo contrattuale di CP_2 occuparsi della crescita e della manutenzione delle piante, tutelando il diritto del Vivaio CP_4 fornitore delle viti madre, secondo quanto indicato ai capitoli che precedono? Sui capitoli da 1 a 13 di cui sopra si indica come testimone il SI. Sui capitoli da 12 a 23 di cui sopra si indica ER come testimone il SI. , all'epoca dei fatti consigliere di , poi Persona_1 Controparte_2 uscito dalla Società. In relazione ai capitoli 12 e 13, nonché da 21 a 23 si indica come testimone il Dott. , tecnico agronomo che ha redatto il progetto iniziale per la posa di viti Testimone_1 madre. B) Si richiede, inoltre, interrogatorio formale del SI. sui seguenti capitoli, Parte_2 nonché sui precedenti capitoli 12 e 13: 24. È vero che i rapporti tra e Coop. Controparte_2 Agr. Del Bidente iniziavano nel 2012 con la posa di viti madre e proseguiva nel 2013 con la montatura di un impianto di irrigazione per terminare nel 2015 con attività di potatura manuale e pulizia delle viti, diserbo del vigneto e sfalcio dell'erba? 25. È vero che suddette opere sono state correttamente eseguite dalla ? 26. È vero che il SI. , all'epoca dei fatti, e CP_1 Per_1 comunque fino al 2015, era socio di con la specifica qualifica di coltivatore diretto? CP_2
27. È vero che il SI. commissionava le opere di cui al capitolo 1, peraltro sottoscrivendo Per_1 l'ordine e la posa delle piante di vite madre e mantenendo personalmente i rapporti col Vivaio CP_4
28. È vero che prima dell'esecuzione dei lavori di cui sopra, incontrava i SI.ri ER [...]
ed il Geom. al fine di conferire espressamente l'incarico per lo svolgimento della Per_1 CP_3 futura attività a ? 29. È vero che le e-mail inviate da erano lette sia Controparte_1 CP_1 da Lei che dal SI. ? 30. È vero che su gravava l'obbligo contrattuale Per_1 Controparte_2 di manutenere le piante di vite madre, di sua proprietà, le quali potevano essere richieste dal fornitore delle stesse, il Vivaio Si indicano a testi i SI.ri , e CP_4 ER Persona_1 [...]
. Si chiede inoltre, interrogatorio formale del SI. sui seguenti capitoli, Tes_1 Parte_2 nonché sui precedenti capitoli 12 e 13: 31. È vero che i rapporti tra e Coop. Controparte_2 Agr. Del Bidente iniziavano nel 2012 con la posa di viti madre e proseguiva nel 2013 con la montatura di un impianto di irrigazione per terminare nel 2015 con attività di potatura manuale e pulizia delle viti, diserbo del vigneto e sfalcio dell'erba? 32. È vero che suddette opere sono state correttamente eseguite dalla ? 33. È vero che il SI. , all'epoca dei fatti, e CP_1 Per_1 comunque fino al 2015, era socio di con la specifica qualifica di coltivatore diretto? CP_2
34. È vero che il SI. commissionava le opere di cui al capitolo 1, peraltro sottoscrivendo Per_1 l'ordine e la posa delle piante di vite madre e mantenendo personalmente i rapporti col Vivaio CP_4
35. È vero che prima dell'esecuzione dei lavori di cui sopra, incontrava i SI.ri ER [...]
ed il Geom. al fine di conferire espressamente l'incarico per lo svolgimento della Per_1 CP_3 futura attività a ? 36. È vero che le e-mail inviate da erano lette sia Controparte_1 CP_1 da Lei che dal SI. ? 37. È vero che su gravava l'obbligo contrattuale Per_1 Controparte_2 di manutenere le piante di vite madre, di sua proprietà, le quali potevano essere richieste dal fornitore delle stesse, il Vivaio CP_4
3 Parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni avversa istanza anche istruttoria reietta stante la loro tacita rinuncia in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, rigettare l'appello proposto da siccome infondato in fatto e in Parte_3 diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del Tribunale di Forlì n. 897/2020, Dr. Chiarini, pubblicata in data 5/11/2020 nel giudizio iscritto al R.G. n. 4549/2017. Con vittoria di competenze, spese, contributo forfettario ed accessori come per legge, anche per questo grado di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 897/2020 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 5.11.2020, il
Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione proposta dalla avverso Controparte_2 il d.i. n.1521/2017 emesso nei suoi confronti su istanza di Controparte_1 er il pagamento della somma di € 21.287,43 pretesa in virtù della realizzazione dell'impianto
[...] di irrigazione e per le operazioni di potatura di viti madri (fatture nn. 566 e 567 del 2015); revocava il d.i. opposto e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di causa.
Il Tribunale, nello specifico, rilevava l'assenza di idonea prova atta a confermare la conclusione del contratto relativo alle attività esposte nelle fatture contestate, non essendo sufficiente la firma di
[...] sull'ordine originario relativo alla posa di viti madri, che non conteneva le prestazioni Per_1 successive esposte nelle fatture azionate e stante l'assenza, per quest'ultimo, della prova del potere di rappresentanza della società opponente, pertanto il Tribunale rilevata l'assenza di documenti che dessero prova dell'accordo e considerato che l'esito dell'istruttoria orale non aveva consentito di ritenere comunque raggiunta la prova dell'accordo, accoglieva l'opposizione.
Proponeva appello la censurando la sentenza laddove Controparte_1 il Tribunale 1) e 2) aveva erroneamente ritenuto che la domanda spiegata in monitorio fosse sfornita di prova, senza considerare che si trattava di un contratto a forma libera, la cui conclusione può desumersi anche dall'aver dato seguito all'esecuzione del contratto stesso;
3) aveva omesso di riconoscere sussistente la prova che l'appellata fosse a conoscenza dell'esecuzione dei lavori e comunque aveva errato nel non applicare quantomeno il principio della rappresentanza apparente ed infine aveva fatto mal governo del riparto dell'onere della prova, secondo cui “spetta al soggetto che tacitamente e consapevolmente ha beneficiato della prestazione fornire la prova che l'affidamento del terzo nella situazione apparente era determinato da colpa”.
Concludeva come in epigrafe
4 Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui Controparte_2 chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 02/07/2024
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Osserva, in punto di fatto, il collegio che dall'esame dell'atto introduttivo del primo grado emerge che la (opponente) si limitava a contestare l'assenza di prova del contratto Controparte_2 in forza del quale erano state emesse le fatture azionate in monitorio (nn. 566 e 567 2015) e sosteneva da un lato che l'opposta avesse rinunciato al suo compenso per iscritto (mail del 1.4.2015) e dall'altro lato che il consenso pretesamente rilasciato da (membro del Consiglio di Persona_1 amministrazione, ma non legale rappresentante) non sarebbe stato comunque valido ad impegnare la società.
Nel costituirsi in giudizio l'opposta deduceva che i lavori erano stati eseguiti su autorizzazione verbale rilasciata da per la , l'unico referente con cui aveva avuto sin Persona_1 CP_2 dall'inizio contatti e dal quale risultava sottoscritto l'ordine iniziale del 2012 relativo alla piantumazione originaria, e precisava altresì di non aver mail espresso la volontà di lavorare gratuitamente.
Ricordava correttamente l'opposta che il contratto d'appalto non deve necessariamente essere concluso per iscritto, ma trattandosi di contratto al forma libera può essere concluso anche verbalmente, ovvero per facta concludentia ed è sufficiente che sia provato anche per presunzioni, ovvero desumibile dall'esecuzione dell'opera tacitamente accettata e di cui la committenza abbia beneficiato.
Ebbene, occorre innanzitutto dare atto che le attività (potatura delle viti madre) e le opere (impianto di irrigazione) oggetto del giudizio sono state eseguite.
Ciò risulta pacifico, quantomeno ex art. 115 cpc, atteso che pur non essendovi una chiara ammissione della circostanza sul punto da parte dell'opponente/appellata, non vi è però alcuna specifica contestazione negli atti del giudizio.
Temporalmente le attività esposte nelle fatture azionate si collocano fra il 2013/2014 e il 2015.
Fino al 2014 era uno dei membri del consiglio di amministrazione della soc. Per_1 CP_2
e lo stesso aveva sottoscritto l'originario ordine di impianto delle viti madre presso la serra
. CP_2
5 Dunque, la ha legittimamente confidato nella validità del consenso ricevuto dallo Controparte_1
il quale, in sede di deposizione testimoniale, per quanto non ricordasse la circostanza, non Per_1
l'ha però esclusa ed anzi ha comunque confermato la necessità ed urgenza degli interventi eseguiti dall'appellante.
È infondata la tesi dell'appellata circa la carenza di potere dello di impegnare la società, Per_1 atteso il ruolo da quest'ultimo svolto nella prima fase del rapporto, in occasione dell'impianto delle piante madri iniziale che fu eseguito proprio in forza di un ordine sottoscritto dallo Per_1
È vero quanto osserva il Tribunale riguardo all'assenza di prova circa i poteri di rappresentanza dello per quello specifico secondo ordine, ma rispetto alla vale il principio Per_1 Controparte_1 dell'affidamento incolpevole.
Pertanto, la era certamente legittimata a presumere e quindi incolpevolmente a Controparte_1 confidare, che lo fosse delegato a rappresentare la società anche per le Per_1 Controparte_2 ulteriori opere in seguito commissionate, soprattutto considerando il fatto che quest'ultima non si era opposta alla realizzazione dell'impianto di irrigazione e che aveva solo sospeso, ma non rifiutato la potatura.
Infatti, quel che comunque è dirimente è che i lavori di cui ha chiesto in monitorio il CP_1 compenso sono stati eseguiti e che non è emerso che ne abbia esplicitamente rifiutato CP_2
e impedito l'esecuzione, di talché quantomeno tacitamente li ha accettati ed è quindi tenuta a pagarne il corrispettivo che non è stato contestato nel quantum.
Dalla corrispondenza intercorsa fra le due aziende può desumersi che nell'aprile 2015 le operazioni di potatura erano state dapprima sospese dal (legale rappresentante della ), ma Per_4 CP_2 poi eseguite. In una mail del 1.4.2015 proveniente da uno dei dipendenti della si legge CP_1
“… aggiungo che al momento non mi pongo il problema del ns. compenso economico/costi di potatura, ma il solo fatto che ci sentiamo in obbligo di fare l'operazione di potatura perché non si vada ad incorrere in tempi tecnici troppo lunghi ..” e sulla base di detta affermazione l'opponente assume la gratuità delle prestazioni ricevute.
In realtà, ritiene il Collegio, che lo spirito con cui il dipendente della aveva scritto quella CP_1 mail non fosse quello di rinunciare tout court al corrispettivo dei lavori, ma solo di sottolineare l'urgenza dell'intervento, tanto da ritenere non altrettanto urgente prendere in considerazione il compenso per l'opera da eseguire.
Le esposte considerazioni portano ad accogliere l'appello e alla totale riforma della sentenza che aveva accolto l'opposizione, ciò tuttavia non dà luogo a riviviscenza del decreto ingiuntivo già
6 revocato, ma a statuizione di condanna al pagamento dell'importo già ingiunto oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto all'effettivo soddisfo ed oltre le spese del monitorio come già liquidate.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: accoglie l'appello proposto da ed in integrale riforma Parte_4 della sentenza n. 897/2020 del Tribunale di Forlì
condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...] di € 21.287,43 oltre interessi legali dalla notifica del decreto Parte_4 ingiuntivo;
condanna a rifondere a Controparte_2 [...] le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il precedente Parte_4 grado, in € 5.077,00 per compensi, e per il presente grado in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre le spese del procedimento monitorio che liquida in €
800,00 per onorari ed in € 145,50 per esborsi oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 25 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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