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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/05/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1777/2023 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 23 dicembre 2024, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Stefania Fasano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Panebianco, n. 311, E (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Angelo Romano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acri, alla via San Giovanni Bosco, n. 25, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 10/12/2024 e 3/12/2024. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 19/5/2023 ha premesso che in Parte_1 data 11/9/1996 ha contratto matrimonio concordatario in Acri con
[...]
e che dall'unione non sono nati figli. Il ricorrente ha riferito di Controparte_1 avere constatato, a seguito separazione consensuale omologata da questo tribunale con decreto del 21/4/2022, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale e, pertanto, ha chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza riconoscere alcun assegno divorzile alla convenuta, tenuto conto della sua capacità lavorativa e del fatto che è percettrice di reddito di cittadinanza. Alla prima udienza dell'8/9/2023 la causa è stata rinviata all'udienza del 15/12/2023, successivamente differita d'ufficio al 20/12/2023, per consentire al ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo stante la nullità della prima notifica eseguita senza il rispetto dei termini a comparire. Con comparsa depositata in data 7/11/2023 si è costituita in giudizio
[...]
per aderire alla pronuncia del divorzio, ma con Controparte_1 riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 700,00 mensili o comunque non inferiore ad € 500,00, non percependo ancora, in realtà, alcun reddito di cittadinanza, pur avendone fatto domanda e tenuto conto dei sacrifici eseguiti per tutta la durata del rapporto matrimoniale, pari a 25 anni, in cui si è dedicata alla cura del marito, carabiniere, che ha seguito nel corso dei suoi spostamenti in varie città, rinunciando a qualunque possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, da ritenersi attualmente preclusa anche in ragione dell'età (62 anni). Ha pure richiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una quota sul TFR che il ricorrente maturerà nell'ambito del rapporto di lavoro al momento della sua cessazione. Alla prima udienza del 20/12/2023 il giudice ha sentito le parti presenti personalmente e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 27/12/2023 ha adottato i provvedimenti provvisori, stabilendo un assegno divorzile in favore di nella misura di € 500,00, Controparte_1 corrispondente all'importo concordato tra le parti per il mantenimento in sede di separazione. Con la stessa ordinanza si è pronunciato sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti. La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalla convenuta e successivamente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2/12/2024, successivamente differita all'udienza del 20/12/2024 e sostituita dal deposito di note scritte con decreto emesso in data 28/11/2024 regolarmente comunicato ai difensori delle parti. Con note scritte depositate in data 3/12/2024 e 10/12/2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in virtù del quale il si è Pt_1 obbligato al versamento di una somma a titolo di assegno divorzile una tantum in favore della , che l'ha accettata dichiarando al contempo di CP_1 rinunciare a qualunque pretesa nei confronti del . Pt_1
Con ordinanza del 23/12/2024 la causa è stata mandata al collegio per la decisione. Con ordinanza del 31/3/2025 il collegio ha tuttavia rimesso la causa sul ruolo, davanti al giudice relatore per l'udienza del 9/5/2025, per consentire alle parti di depositare, nel termine del 30/4/2025, la scrittura privata, mai prodotta in giudizio, in cui hanno riferito di aver concordato l'importo stabilito a titolo di assegno una tantum. Con decreto emesso in data 23/4/2025, regolarmente comunicato ai difensori delle parti, l'udienza del 9/5/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte
Pagina 2 di 4 e con ordinanza del 12/5/2025 la causa è stata mandata al collegio per la decisione.
RILEVATO IN DIRITTO Risulta dagli atti che in data 11/9/1996 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Acri. Risulta altresì che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo tribunale in data 21/4/2022. Al momento del deposito del ricorso risulta trascorso il termine previsto dall'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge n. 898/1970, per essere trascorsi più di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, senza che la separazione si sia mai interrotta. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970 e, considerati il tenore degli atti, il contegno delle parti ed il tempo trascorso dalla separazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente, ai sensi dell'art. 2 della legge citata. Trattandosi di matrimonio concordatario ne va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, le parti si sono accordate nel senso che il si è impegnato a versare alla , Pt_1 CP_1 secondo le modalità indicate nella scrittura privata in atti, la somma complessiva di € 20.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum, da ritenersi congrua in ragione della durata del matrimonio e della situazione reddituale degli ex coniugi. L'accordo può dunque essere recepito in questa sede, in quanto frutto della libera volontà delle parti e riguardante in via esclusiva i loro rapporti reciproci, anche in ragione del fatto che dal matrimonio non sono nati figli. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Acri, l'11 settembre 1996, tra e , Parte_1 Controparte_1 annotato nel medesimo anno nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 63, Parte 2, serie A;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
Pagina 3 di 4 dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- è obbligato a versare a la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 20.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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