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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 480/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 480/2025 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERGIO DELLA Parte_1 C.F._1
ROCCA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA Controparte_1 C.F._2
EDMONDO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 12.2.2025 ha agito nei confronti della coniuge separata Parte_1 chiedendo fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle Controparte_1 parti in OL (PE), con affidamento condiviso della figlia minore e collocamento prevalente Per_1 presso la madre, regolamentando il diritto di visita sulla base del piano genitoriale proposto e chiedendo altresì di non riconoscere alcun assegno divorzile in favore della e disporre invece un CP_1 contributo al mantenimento in favore dei figli e , a carico del ricorrente, di € 500 per Pt_1 Per_1 ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente si è tardivamente costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.5.2025, nella quale ha aderito alla domanda di divorzio, di affidamento condiviso della figlia minore, chiedendo tuttavia di porre in capo al l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento in favore dei figli, la somma di € 1000,00 per ciascun figlio, in subordine di confermare l'obbligo di versamento della somma di € 700,00 mensili, oltre spese straordinarie nella misura del 70% o 50% e chiedendo infine di disporre in capo al l'obbligo di versare alla stessa, Pt_1
a titolo di assegno divorzile una tantum, la somma di € 60.000,00.
All'udienza del 15.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi e con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto e libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
2) I figli maggiorenni saranno collocati presso la madre nell'abitazione sita in OL Terme e rispetto al rapporto con l'altro genitore manterranno l'organizzazione costruita in costanza di matrimonio e durante la separazione, nel rispetto delle loro singole esigenze di studio e/o lavorative;
3) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento dei figli, per la gestione ordinaria della stessa e fino a quando non raggiungeranno l'indipendenza economica, il sig. provvederà a Parte_1 corrispondere alla sig.ra la somma di euro 700,00 quale contributo al mantenimento di CP_1 ciascun figlio per un totale di euro 1.400,00. Il Signor si farà, inoltre, carico della Parte_1 metà delle spese straordinarie, medico-sanitarie, scolastiche, parascolastiche e ludico sportive Per_ sostenute per i figli e , per come indicato nel protocollo adottato dal Tribunale di Per_2
Pescara;
4) il versamento in capo al di un assegno divorzile una tantum dell'importo omnia di euro Pt_1
28.000,00 in favore della sig.ra da corrispondere in una unica soluzione entro Controparte_1
pagina 2 di 4 giorni tre dalla notificazione della sentenza che dichiara lo scioglimento del matrimonio a tacitazione di ogni ulteriore pretesa e senza riconoscimento alcuno dei crediti reclamati dalla sig.ra e/o CP_1 diritti a questa spettanti;
5) il termine indicato per il pagamento al punto 4 della presente scrittura è qualificato come essenziale, con la conseguenza che qualora il pagamento non venisse eseguito entro la data stabilita, decorrerà a carico del sig. la penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, senza Pt_1 pregiudizio dei maggiori danni e spese conseguenti all'inadempimento o al ritardo;
6) le parti dichiarano di aver tra loro regolato tutti i rapporti economico e patrimoniale e la sig.ra
dichiara, altresì, che con la sottoscrizione del presente accordo e/o comunque dalla Controparte_1 sentenza di scioglimento del matrimonio di non avere nulla a pretendere dal Sig. con espressa Pt_1 rinuncia alle domande, ai diritti e/o a qualunque ragione e/o pretesa discendente dal rapporto di coniugio e delle richieste proposte nel giudizio di divorzio, nonché con espressa rinuncia ai crediti reclamati nei confronti del per il mancato versamento delle somme a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento per il coniuge di cui punto I delle premesse, riconoscendone la non debenza.
7) Gli Avv.ti Stefania Edmondo e Sergio Della Rocca sottoscrivendo il presente atto, autenticano le firme dei propri rappresentati e, nel contempo, rinunciano espressamente alla solidarietà prevista dall'art. 13 Legge Professionale.”.
Pertanto, con ordinanza del 17.7.2025 la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
………………
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con provvedimento del 22.10.2019 del
Tribunale di Pescara, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono, poi, essere recepite le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, relativa anche ai figli maggiorenni , (C.F.: ) nato ad [...] il [...] e Per_2 C.F._3 Per_1
(C.F.: ) nata a OL (PE) il [...], in [...] non contrarie a norme C.F._4 imperative ed apparendo equa la corresponsione dell'assegno divorzile di euro 28.000,00 in unica soluzione in favore della resistente, atteso che il reddito dell'onerato, tenuto a pagare € 1.400,00
pagina 3 di 4 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ammonta a circa € 3.000,00 mensili, mentre quello della resistente a circa € 1.500 mensili.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
il 4.12.2010 in OL (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al
[...]
n. 5, parte I, anno 2010) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 25 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 480/2025 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERGIO DELLA Parte_1 C.F._1
ROCCA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA Controparte_1 C.F._2
EDMONDO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 12.2.2025 ha agito nei confronti della coniuge separata Parte_1 chiedendo fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle Controparte_1 parti in OL (PE), con affidamento condiviso della figlia minore e collocamento prevalente Per_1 presso la madre, regolamentando il diritto di visita sulla base del piano genitoriale proposto e chiedendo altresì di non riconoscere alcun assegno divorzile in favore della e disporre invece un CP_1 contributo al mantenimento in favore dei figli e , a carico del ricorrente, di € 500 per Pt_1 Per_1 ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente si è tardivamente costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.5.2025, nella quale ha aderito alla domanda di divorzio, di affidamento condiviso della figlia minore, chiedendo tuttavia di porre in capo al l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento in favore dei figli, la somma di € 1000,00 per ciascun figlio, in subordine di confermare l'obbligo di versamento della somma di € 700,00 mensili, oltre spese straordinarie nella misura del 70% o 50% e chiedendo infine di disporre in capo al l'obbligo di versare alla stessa, Pt_1
a titolo di assegno divorzile una tantum, la somma di € 60.000,00.
All'udienza del 15.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi e con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto e libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
2) I figli maggiorenni saranno collocati presso la madre nell'abitazione sita in OL Terme e rispetto al rapporto con l'altro genitore manterranno l'organizzazione costruita in costanza di matrimonio e durante la separazione, nel rispetto delle loro singole esigenze di studio e/o lavorative;
3) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento dei figli, per la gestione ordinaria della stessa e fino a quando non raggiungeranno l'indipendenza economica, il sig. provvederà a Parte_1 corrispondere alla sig.ra la somma di euro 700,00 quale contributo al mantenimento di CP_1 ciascun figlio per un totale di euro 1.400,00. Il Signor si farà, inoltre, carico della Parte_1 metà delle spese straordinarie, medico-sanitarie, scolastiche, parascolastiche e ludico sportive Per_ sostenute per i figli e , per come indicato nel protocollo adottato dal Tribunale di Per_2
Pescara;
4) il versamento in capo al di un assegno divorzile una tantum dell'importo omnia di euro Pt_1
28.000,00 in favore della sig.ra da corrispondere in una unica soluzione entro Controparte_1
pagina 2 di 4 giorni tre dalla notificazione della sentenza che dichiara lo scioglimento del matrimonio a tacitazione di ogni ulteriore pretesa e senza riconoscimento alcuno dei crediti reclamati dalla sig.ra e/o CP_1 diritti a questa spettanti;
5) il termine indicato per il pagamento al punto 4 della presente scrittura è qualificato come essenziale, con la conseguenza che qualora il pagamento non venisse eseguito entro la data stabilita, decorrerà a carico del sig. la penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, senza Pt_1 pregiudizio dei maggiori danni e spese conseguenti all'inadempimento o al ritardo;
6) le parti dichiarano di aver tra loro regolato tutti i rapporti economico e patrimoniale e la sig.ra
dichiara, altresì, che con la sottoscrizione del presente accordo e/o comunque dalla Controparte_1 sentenza di scioglimento del matrimonio di non avere nulla a pretendere dal Sig. con espressa Pt_1 rinuncia alle domande, ai diritti e/o a qualunque ragione e/o pretesa discendente dal rapporto di coniugio e delle richieste proposte nel giudizio di divorzio, nonché con espressa rinuncia ai crediti reclamati nei confronti del per il mancato versamento delle somme a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento per il coniuge di cui punto I delle premesse, riconoscendone la non debenza.
7) Gli Avv.ti Stefania Edmondo e Sergio Della Rocca sottoscrivendo il presente atto, autenticano le firme dei propri rappresentati e, nel contempo, rinunciano espressamente alla solidarietà prevista dall'art. 13 Legge Professionale.”.
Pertanto, con ordinanza del 17.7.2025 la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
………………
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con provvedimento del 22.10.2019 del
Tribunale di Pescara, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono, poi, essere recepite le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, relativa anche ai figli maggiorenni , (C.F.: ) nato ad [...] il [...] e Per_2 C.F._3 Per_1
(C.F.: ) nata a OL (PE) il [...], in [...] non contrarie a norme C.F._4 imperative ed apparendo equa la corresponsione dell'assegno divorzile di euro 28.000,00 in unica soluzione in favore della resistente, atteso che il reddito dell'onerato, tenuto a pagare € 1.400,00
pagina 3 di 4 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ammonta a circa € 3.000,00 mensili, mentre quello della resistente a circa € 1.500 mensili.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
il 4.12.2010 in OL (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al
[...]
n. 5, parte I, anno 2010) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 25 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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