Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/06/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EZ
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 7107/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Mirano, via Villafranca n. 4/A, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gianluca Sicchiero del Foro di
NE ( presso il cui studio – sito in NE-Mestre, via Email_1
Torino, n. 180 - è elettivamente domiciliato;
contro
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Mira, via G. di Vittorio, n. 115,rappresentata e difesa dall'Avv. Franca Tonello del foro di NE (pec:
presso il cui studio – sito in Noale, Via U. Bregolini n. 4, - è Email_2
elettivamente domiciliata;
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: rassegnate con note scritte depositate ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. in data
17.10.2024 e in data 22.10.2024 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata per il giorno 24.10.2024;
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Visto, il P.M. esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2024 chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di NE n. 87/2020 del 15.01.2020 (pubbl. il
17.01.2020) nei seguenti termini:
“In via principale: Esentare il sig dal versamento dell'assegno mensile di € 200,00 in favore del Parte_1
figli a titolo di mantenimento in ragione del venir meno dei presupposti per il quale lo stesso Persona_1
era stato concesso e, in particolare, perché il figlio è ora maggiorenne, già avviato al lavoro ed economicamente autosufficiente.
In subordine: Ridurre l'assegno mensile, che il sig versa mensilmente a favore del Parte_1
figli , ai minimi ritenuti congrui dal Tribunale in ragione della differenza di redditi tra il Persona_1
ricorrente e la sig Controparte_1
In ogni caso: condannare la sig.ra alla rifusione delle spese nonché alla restituzione di tutte le CP_1
somme o della misura di giustizia versate dal sig a titolo di mantenimento già dal mese di aprile Parte_1
2024, avendo dato prova di un utilizzo improprio dell'assegno di mantenimento rendendo pertanto necessario il presente ricorso.”
Con comparsa di risposta depositata in data 10.09.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo di “rigettare ogni domanda avversaria, in quanto inammissibile e comunque infondata, confermando l'onere di contribuzione a carico del padre sia per le spese ordinarie che straordinarie. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 10.10.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e alla successiva udienza cartolare del 24.10.2024, le stesse precisavano – con note di trattazione scritta – congiuntamente le loro conclusioni, rassegnate nei seguenti termini:
“Il sig si impegna a versare direttamente al figlio un contributo di mantenimento Parte_1
pari a 100,00 euro mensili, dal mese di novembre 2024, fino a quando il figlio non avrà reperito un lavoro stabile inteso come contratto di lavoro a tempo indeterminato. Rimarranno inoltre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come da Protocollo di questo tribunale.
Spese compensate.”
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il Pubblico Ministero, notiziato, è intervenuto nel processo e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, espressione della concorde volontà di queste ultime. N. R.G. 7107/2024
Per quanto non modificato continueranno a trovare applicazione le statuizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di NE n. 87/2020 del 15.01.2020 (pubbl. il 17.01.2020).
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando:
- dispone che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 87/2020 del 15.01.2020
(pubbl. il 17.01.2020) vengano modificate nei termini indicati in parte motiva, da intendersi qui integralmente riprodotti;
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.05.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero