Art. 13.
Il Governo e' autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Essa sostituisce ed abroga tutte le disposizioni sinora in vigore in materia di concessione di ricompense al valor civile.
Il Governo e' autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Essa sostituisce ed abroga tutte le disposizioni sinora in vigore in materia di concessione di ricompense al valor civile.