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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“Scioglimento del
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 741/2024 promossa congiuntamente dai coniugi nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino, C.F._1
Via Moncalvo n. 38, presso l'avv. Romilda Blanc che la rappresenta per delega in atti;
E
nato a [...] il [...] ( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
residente in Barbania, elettivamente domiciliato in Ciriè (TO), Via Trivero n. 15, presso l'avv. Laura Airola, che lo rappresenta per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Oglianico, il 30 novembre
2003, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile le prescritte annotazioni e
trascrizioni. - Dare atto che il signor ha cessato di contribuire al mantenimento del figlio , a Pt_2 Per_1
far data dal momento in cui quest'ultimo ha cominciato a lavorare e si è, quindi, reso autonomo
e che, ad oggi, egli e' economicamente indipendente;
- Dare atto che le parti sono addivenute all'accordo in forza del quale il signor verserà Pt_2
alla signora , la somma di € 100.000,00 ( euro centomila), a titolo di corresponsione in Pt_1
un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. n.
898/1970; le parti riconoscono che l'attribuzione che precede è stata effettuata a tacitazione di
ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria a chiusura di ogni loro rapporto economico e/o
patrimoniale;
- Revocare l'assegnazione a favore della signora della casa già familiare e dare atto che la Pt_1
stessa rilascerà l'immobile, rimettendone il signor nel possesso, appena potrà e, Pt_2
comunque, entro il mese di ottobre 2024;
- Dare atto che le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
Il P.M., cui gli atti sono stati trasmessi da ultimo il 6.11.2024, nulla ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 26.3.2024,
[...]
e premettevano che: Parte_1 Parte_2
- hanno contratto matrimonio, con rito civile, in Oglianico il 30 novembre 2003.
- dall'unione è nato a [...], il [...], il figlio , ora maggiorenne ed Per_1
autonomo economicamente;
- fra le parti è intercorso procedimento di separazione giudiziale al quale è stata data soluzione consensuale, avendo sottoscritto i coniugi in data 29 aprile 2016, avanti al
Tribunale di Ivrea, accordi omologati con decreto del 27 maggio 2016;
- da allora i coniugi non si sono riconciliati, né la comunione morale e materiale è fra di loro suscettibile di ricostruzione.
All'udienza del giorno 15 ottobre 2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il P.M. (cui pure gli atti sono stati trasmessi) nulla ha osservato. La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nel procedimento per separazione personale i coniugi comparvero innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il 29.4.2016, vennero autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del
27.5.2016 (cfr. documentazione allegata agli atti); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (maggiorenne e divenuta economicamente autosufficiente),
può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da
[...]
e in Oglianico il 30 novembre 2003 (atto Parte_1 Parte_2
trascritto nei Registri di Stato Civile del detto Comune al n. 1),
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
- il signor ha cessato di contribuire al mantenimento del figlio , a far Pt_2 Per_1
data dal momento in cui quest'ultimo ha cominciato a lavorare e si è, quindi, reso autonomo e che, ad oggi, egli e' economicamente indipendente;
- le parti sono addivenute all'accordo in forza del quale il signor verserà alla Pt_2
signora , la somma di € 100.000,00 ( euro centomila), a titolo di corresponsione Pt_1
in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma
8 della L. n. 898/1970; le parti riconoscono che l'attribuzione che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria a chiusura di ogni loro rapporto economico e/o patrimoniale;
3) revoca l'assegnazione a favore della signora della casa già familiare, dando Pt_1
atto le parti che stessa rilascerà l'immobile, rimettendone il signor nel Pt_2
possesso, appena potrà e, comunque, entro il mese di ottobre 2024;
4) compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 15 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro ScialabbaIn caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)