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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5791/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5791 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025, vertente
TRA
(C.F. e P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Capponi, Domenico Di Falco e Rossella Agostina Di Falco.
pagina 1 di 10 APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Cardi.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, integralmente riformare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, esclusa la prescrizione dei diritti attorei:
1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per aver posto in gara un progetto del CP_1 tutto carente, per non essere stata in grado di ovviare a tali carenze nelle forme e nei tempi stabiliti, per essersi resa ulteriormente inadempiente per il modo caotico e disorganico con cui (non) ha cooperato con l'impresa, per non aver assicurato la disponibilità delle aree su cui intervenire e, per-tanto, per non aver consentito all'impresa di eseguire l'opera appaltata secondo i termini contrattuali.
2) Di conseguenza, accertare e dichiarare che, in ragione delle riserve formulate dall'impresa, spettano ad gli importi di cui alle riserve nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Parte_1
13, 14, condannando al relativo pagamento e/o ai diversi importi che dovessero eventualmente CP_1 risultare in corso di causa.
In particolare:
- quanto alla Riserva n. 3, accertare e dichiarare il diritto dell'impresa al pagamento dell'importo di £
12.500.100.000 (€ 6.455.762,88), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 31.12.1996, ovvero del diverso (maggiore o minore) importo che dovesse risultare in corso di causa, con conseguente con- danna di al relativo pagamento;
in via gradata, si determini il relativo importo anche in via CP_1 equitativa, emettendo i consequenziali provvedimenti di con-danna a carico della società committente;
in ogni caso, le somme dovute vanno attualizzate alla data di introduzione del presente giudizio e, a far data dall'introduzione del presente giudizio (successivo alla novella di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.) sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali al tasso previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali;
- quanto alla Riserva n. 4, accertare e dichiarare il diritto dell'impresa al pagamento, quanto alla prima sospensione: di £ 2.135.297.610, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 31.1.1997; quanto alla seconda sospensione: di £ 3.498.402.570, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 31.1.1997; quanto alla terza sospensione: di £. 2.993.425.855, oltre rivaluta-zione monetaria e interessi pagina 2 di 10 legali e moratori dal 31.1.1997; e condannare, pertanto, al pagamento, dell'importo complessivo di £ CP_1
8.627.226.035 (€ 4.455.590,40), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 31.1.1997, ovvero al pagamento del diverso (maggiore o minore) importo che dovesse risultare in corso di causa, con conseguente condanna di al relativo pagamento;
in via gradata, si determini il relativo importo CP_1 anche in via equitativa, emettendo i consequenziali provvedimenti di condanna a carico della società committente;
in ogni caso, le somme dovute vanno attualizzate alla data di introduzione del presente giudizio e, a far data dall'introduzione del presente giudizio (successivo alla novella di cui all'art. 1284, quarto comma,
c.c.) sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali al tasso previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali;
- quanto alla Riserva n. 5, accertare e dichiarare il diritto dell'impresa al pagamento dell'importo di £
29.721.135.689 (€ 15.349.685,58), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 28.4.1993, ovvero del diverso (maggiore o minore) importo che dovesse risultare in corso di causa, con conseguente con- danna di al relativo pagamento;
in via gradata, si determini il relativo importo anche in via CP_1 equitativa, emettendo i consequenziali provvedimenti di con-danna a carico della società committente;
in ogni caso, le somme dovute vanno attualizzate alla data di introduzione del presente giudizio e, a far data dall'introduzione del presente giudizio (successivo alla novella di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.) sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali al tasso previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali;
- quanto alla Riserva n. 6, accertare e dichiarare il diritto dell'impresa al pagamento dell'importo di £
1.143.249.229 (€ 590.438,95), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 31.12.1992, ovvero del diverso (maggiore o minore) importo che dovesse risultare in corso di causa, con conseguente condanna di al relativo pagamento;
in via gradata, si determini il relativo importo anche in via equitativa, CP_1 emettendo i consequenziali provvedimenti di con-danna a carico della società committente;
in ogni caso, le somme dovute vanno attualizzate alla data di introduzione del presente giudizio e, a far data dall'introduzione del presente giudizio (successivo alla novella di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.) sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali al tasso previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali;
- quanto alla Riserva n. 7, accertare e dichiarare il diritto dell'impresa al pagamento dell'importo di £
6.680.000.000 (€ 3.449.932,09), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 31.1.1997, ovvero del diverso (maggiore o minore) importo che dovesse risultare in corso di causa, con conseguente con- danna di al relativo pagamento;
in via gradata, si determini il relativo importo anche in via CP_1 equitativa, emettendo i consequenziali provvedimenti di con-danna a carico della società committente;
in via ancor più gradata, si determini il relativo importo a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., emettendo i consequenziali provvedimenti di condanna a carico della società committente;
in ogni caso, le somme dovute vanno attualizzate alla data di introduzione del presente giudizio e, a far data dall'introduzione del presente giudizio (successivo alla novella di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.) sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali al tasso previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali;
- quanto alla Riserva n. 8, accertare e dichiarare il diritto dell'impresa al pagamento dell'importo di £
1.023.925.000 (€ 528.813,13), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 31.1.1997, ovvero del diverso (maggiore o minore) importo che dovesse risultare in corso di causa, con conseguente condanna di al relativo pagamento;
in via gradata, si determini il relativo importo anche in via equitativa, CP_1 emettendo i consequenziali provvedimenti di con-danna a carico della società committente;
in via ancor più gradata, si determini il relativo importo a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., emettendo i consequenziali provvedimenti di condanna a carico della società committente;
in ogni caso, le somme dovute pagina 3 di 10 vanno attualizzate alla data di introduzione del presente giudizio e, a far data dall'introduzione del presente giudizio (successivo alla novella di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.) sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali al tasso previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali;
- quanto alla Riserva n. 9, accertare e dichiarare il diritto dell'impresa al pagamento dell'importo di £
328.100.000 (€ 169.449,51), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 31.1997, ovvero del diverso (maggiore o minore) importo che dovesse risultare in corso di causa, con conseguente condanna di al relativo pagamento;
in via gradata, si determini il relativo importo anche in via equitativa, CP_1 emettendo i consequenziali provvedimenti di con-danna a carico della società committente;
in ogni caso, le somme dovute vanno attualizzate alla data di introduzione del presente giudizio e, a far data dall'introduzione del presente giudizio (successivo alla novella di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.) sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali al tasso previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali;
- quanto alla Riserva n. 10, accertare e dichiarare il diritto dell'impresa al pagamento dell'importo di £
5.427.244.166 (€ 2.802.937,69), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 24.4.1997, ovvero del diverso (maggiore o minore) importo che dovesse risultare in corso di causa, con conseguente con- danna di al relativo pagamento;
in via gradata, si determini il relativo importo anche in via CP_1 equitativa, emettendo i consequenziali provvedimenti di con-danna a carico della società committente;
in via ancor più gradata, si determini il relativo importo a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., emettendo i consequenziali provvedimenti di condanna a carico della società committente;
in ogni caso, le somme dovute vanno attualizzate alla data di introduzione del presente giudizio e, a far data dall'introduzione del presente giudizio (successivo alla novella di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.) sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali al tasso previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali;
- quanto alla Riserva n. 11, accertare e dichiarare il diritto dell'impresa al pagamento dell'importo di £
1.010.942.785 (€ 522.108,38), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 30.9.1995, ovvero del diverso (maggiore o minore) importo che dovesse risultare in corso di causa, con conseguente condanna di al relativo pagamento;
in via gradata, si determini il relativo importo anche in via equitativa, CP_1 emettendo i consequenziali provvedimenti di con-danna a carico della società committente;
in via ancor più gradata, si determini il relativo importo a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., emettendo i consequenziali provvedimenti di condanna a carico della società committente;
in ogni caso, le somme dovute vanno attualizzate alla data di introduzione del presente giudizio e, a far data dall'introduzione del presente giudizio (successivo alla novella di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.) sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali al tasso previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali;
- quanto alla Riserva n. 12, accertare e dichiarare il diritto dell'impresa al pagamento dell'importo di £
2.646.303.360 (€ 1.366.701,63), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 31.1.1997, ovvero del diverso (maggiore o minore) importo che dovesse risultare in corso di causa, con conseguente con- danna di al relativo pagamento;
in via gradata, si determini il relativo importo anche in via CP_1 equitativa, emettendo i consequenziali provvedimenti di con-danna a carico della società committente;
in via ancor più gradata, si determini il relativo importo a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., emettendo i consequenziali provvedimenti di condanna a carico della società committente;
in ogni caso, le somme dovute vanno attualizzate alla data di introduzione del presente giudizio e, a far data dall'introduzione del presente giudizio (successivo alla novella di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.) sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali al tasso previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali;
pagina 4 di 10 - quanto alla Riserva n. 13, accertare e dichiarare il diritto dell'impresa al pagamento dell'importo di £
7.530.503.890 (€ 3.889.180,69), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 30.9.1995, ovvero del diverso (maggiore o minore) importo che dovesse risultare in corso di causa, con conseguente con- danna di al relativo pagamento;
in via gradata, si determini il relativo importo anche in via CP_1 equitativa, emettendo i consequenziali provvedimenti di con-danna a carico della società committente;
in via ancor più gradata, si determini il relativo importo a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., emettendo i consequenziali provvedimenti di condanna a carico della società committente;
in ogni caso, le somme dovute vanno attualizzate alla data di introduzione del presente giudizio e, a far data dall'introduzione del presente giudizio (successivo alla novella di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.) sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali al tasso previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali;
- quanto alla Riserva n. 14, accertare e dichiarare il diritto dell'impresa al pagamento dell'importo di £
235.645.367 (€ 121.700,68), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dal 30.9.1995, ovvero del diverso (maggiore o minore) importo che dovesse risultare in corso di causa, con conseguente condanna di al relativo pagamento;
in via gradata, si determini il relativo importo anche in via equitativa, CP_1 emettendo i consequenziali provvedimenti di con-danna a carico della società committente;
in via ancor più gradata, si determini il relativo importo a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., emettendo i consequenziali provvedimenti di condanna a carico della società committente;
in ogni caso, le somme dovute vanno attualizzate alla data di introduzione del presente giudizio e, a far data dall'introduzione del presente giudizio (successivo alla novella di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.) sino al soddisfo, sono dovuti gli interessi legali al tasso previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali.
3) Accertare e dichiarare che, su tutti gli importi che saranno riconosciuti in accoglimento dei suddetti quesiti, spettano ad gli ulteriori importi dovuti a titolo di Parte_1 revisione prezzi, rivalutazione monetaria e interessi compensativi, moratori e anatocistici, fissandone i criteri di calcolo, tassi e decorrenze e pronunciando la relativa statuizione di condanna.
4) Condannare al pagamento di tutte le somme di cui alle do-mande che precedono, oltre CP_1 interessi con i tassi e le decorrenze previste dall'art. 1284, comma 4, c.c.
5) Condannare lla refusione delle spese di lite e dei compensi professionali, con attribuzione CP_1 diretta ai procuratori antistatari.”
L' appellata ha così concluso:
“Piaccia all'On. le Corte di Appello adita:
(i) in via principale, rigettare integralmente il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la Sentenza;
(ii) in via subordinata e incidentale, in caso di riforma anche parziale della Sentenza: - in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere dalla società appellante, essendo decorsi più di dieci anni dalla cessazione degli effetti del contratto;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione per violazione del ne bis in idem;
pagina 5 di 10 - sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società appellante;
- nel merito, dichiarare inammissibili, per intervenuta decadenza, le domande di cui alle riserve nn. 3, 4, 6,
7, 10, 12 e 13 o, comunque, respingere le domande stesse perché infondate in fatto e diritto;
- respingere le domande di cui alle riserve nn. 5, 8, 9 e 14 ed ogni altra richiesta avanzata dall'Appellante, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., perché infondate in fatto e diritto;
(iii) con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Parte 1. La (d'ora in poi anche solo ), succeduta a Parte_1
titolo particolare, quale assuntrice del concordato fallimentare, alla Controparte_2
(già , conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_3 CP_1
lamentando l'inadempimento dell' quale ente committente, del contratto di appalto stipulato CP_1
in data 26 luglio 1985 con la società e avente a oggetto l'esecuzione delle opere civili CP_2
principali dell'impianto termoelettrico di Brindisi Sud, Sezioni 1, 2, 3 e 4.
L'attrice chiedeva quindi il pagamento di alcune somme in relazione alle riserve indicate nelle conclusioni in epigrafe.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12020/2021, rigettava le domande attoree, accogliendo l'eccezione preliminare di prescrizione, dato che i lavori oggetto di causa erano stati ultimati il
30.9.1995, il verbale di accettazione definitiva era del 9.9.1996 e il rilascio del certificato di buona esecuzione dei lavori era del 4.6.1998.
Il Tribunale non riteneva condivisibili i riferimenti con cui parte attrice aveva ritenuto,
richiamando le norme sulla ratifica dell'operato del falsus procurator (art. 1399 c.c.) e del mandatario che eccede i limiti del mandato (art. 1711 c.c.), nonché, della gestione di affari altrui impropria (art. 2032 c.c.), di potersi avvalere dell'efficacia interruttiva della medesima iniziativa giudiziaria avviata in precedenza dalla società CP_4
Il Tribunale ricostruiva il ruolo della , ricordando che, essendo sorta controversia tra la CP_4
e la - quali società derivanti da quella Controparte_5 Controparte_3
originaria esecutrice del contratto di appalto - sulla gestione dei rapporti conseguenti alla pagina 6 di 10 ultimazione dell'opera, con scrittura privata, denominata “Accordo transattivo e conciliativo” del
30.11.1999, le medesime società avevano definito il contrasto tra loro insorto con una complessa disciplina riguardante, tra l'altro, la gestione delle riserve avanzate nei confronti dell' CP_1
A tal fine le due società avevano convenuto di affidare a un soggetto terzo, appunto , la CP_4
rivendicazione degli asseriti crediti vantati nei confronti dell' CP_1
Il giudizio intentato dalla nei confronti di nella dichiarata qualità di cessionario dei CP_4 CP_1
crediti derivanti dall'appalto, si era concluso, dopo una sentenza del Tribunale di Roma di parziale accoglimento, con sentenza di rigetto della Corte d'Appello di Roma n. 6270/2012, confermata dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 14671/2015, sulla base dell' accertato difetto di legittimazione attiva della la quale non era risultata cessionaria dei crediti scaturenti dall'appalto, ma CP_4
piuttosto quale mandataria senza rappresentanza della e della Controparte_5 [...]
Controparte_3
Di conseguenza non era stato compiuto alcun valido atto interruttivo della prescrizione.
Parte 3. L ha proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva qualificato la condotta della CP_4
quale falsus procurator, per arrivare a sostenere che l'atto interruttivo della prescrizione compiuto dalla , non avendo natura negoziale, non poteva essere oggetto di ratifica da parte CP_4
dell'interessato ai sensi dell'art. 1399 c.c..
Parte
a tal riguardo ha dedotto di non avere mai invocato l'istituto della falsa rappresentanza,
dato che aveva direttamente agito nei confronti di nella convinzione di essere titolare CP_4 CP_1
del diritto di credito oggetto di causa, in qualità di cessionario.
Invece, dall'accertata qualifica di mandatario derivava la possibilità per il mandante degli atti interruttivi della prescrizione compiuti dal primo, senza necessità di rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche soltanto da un comportamento univoco e concludente posto in essere dal mandatario,
Parte In ogni caso, con l'atto di diffida e messa in mora del 7.3.2016 compiuto direttamente da ,
quest'ultima aveva espressamente ratificato, anche ex artt. 1399, 1711 e 2032 c.c., tutte le attività
medio tempore poste in essere da per il recupero dei crediti. CP_4
pagina 7 di 10 Qualora invece si fosse voluto dare preminente rilievo al fatto che era convinta di agire CP_4
nel proprio interesse, soccorreva l'art. 2032 c.c. secondo cui “La ratifica dell'interessato produce,
relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio”, quindi anche nel caso di c.d. “gestione impropria” che si realizza quando il gestore abbia agito in nome proprio credendo per errore di curare un affare proprio.
La ratifica prevista dall'art. 2032 c.c. aveva una efficacia più ampia di quella di cui all'art. 1399
c.c. , riguardando anche gli atti compiuti in proprio dal gestore.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui, ad abundantiam,
veniva affermato che l'azione era comunque inammissibile, poiché proposta in violazione del ne bis in idem dopo la definizione dell'identico giudizio proposto dalla . CP_4
4. Il primo motivo d'appello è infondato.
L'attività processuale compiuta da in nome proprio non è stata in alcun modo idonea a CP_4
interrompere la prescrizione del diritto di un altro soggetto, seppure quest'ultimo sia risultato il mandante.
L'atto interruttivo della prescrizione, pur non richiedendo alcuna tipicità o formalità tassative,
trattandosi di atto libero nella forma, nel mezzo e nel contenuto, deve esprimere in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto da parte del creditore nei confronti del debitore (v.
Cass. n. 31065/2019).
Pertanto tale atto non può che provenire dal titolare del diritto o da soggetto che abbia comunque agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità (v. Cass. n.
3873/2006).
E' stato altresì affermato dalla Cassazione che “Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni” (Cass.
n. 2965/2017, Rv. 643072 - 01).
Solo la spendita di poteri rappresentativi effettivamente conferiti dal titolare del diritto consente di assicurare certezza sugli effetti dell'atto interruttivo della prescrizione, poiché altrimenti il pagina 8 di 10 debitore sarebbe esposto a una scelta solo eventuale e senza limiti temporali da parte del titolare del diritto.
Non è quindi condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui il terzo che agisce in proprio, ma che poi si accerti essere mandatario all'incasso senza rappresentanza, non ha la legittimazione ad agire, ma può validamente compiere atti interruttivi della prescrizione.
5. Solo nelle note di replica parte appellante ha dedotto che il dies a quo del diritto di credito
Part vantato da deve farsi coincidere perlomeno con la data di pubblicazione della sentenza n.
6270/2012 della Corte di Appello di Roma (13.12.2012), se non dal momento in cui tale statuizione è
divenuta definitiva con la pronuncia della Corte di Cassazione (2015), a partire dalla quale la società,
odierna appellante, è effettivamente divenuta titolare dei crediti poi azionati.
Si tratta di una doglianza inammissibile in quanto tardivamente confuta l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione e comunque infondata, atteso che il termine di prescrizione di un diritto di credito decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere e le società titolari del credito non hanno mai avuto alcun impedimento giuridico in tal senso, anche a seguito dell'emanazione della sentenza del Tribunale che aveva affermato la legittimazione ad agire della
, trattandosi comunque di statuizione non definitiva e non efficace se non tra le parti in causa. CP_4
6. Pertanto l'appello è da rigettare, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, rimanendo assorbito l'esame del secondo motivo d'appello.
Tenuto conto della particolarità delle questioni processuali affrontate e della ragione del decorso della prescrizione, ossia l'iniziale errata qualificazione giuridica del rapporto di mandato,
sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio. pagina 9 di 10 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 31.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 10 di 10