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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/07/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2256/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2256/2024 R.G. promossa da:
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monica Baccarini Parte_1 C.F._1
e Maria Fiorella Ceroni presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), C.so Mazzini
51, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Edy Guerrini presso Controparte_1 C.F._2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Solarolo (RA§), Via Guglielmo Marconi 25, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
pagina 1 di 5 E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio concordatario nel Comune di Solarolo in data 05.05.2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solarolo (RA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio nato a [...] il [...], che rimarrà Per_1 collocato presso il padre nella casa coniugale al medesimo assegnata.
potrà frequentare la madre presso l'abitazione dei nonni materni o presso la diversa abitazione Per_1
che la madre avrà in futuro, ogniqualvolta vorrà, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici;
in particolare pranzerà e cenerà presso i nonni materni pressochè con la medesima frequenza rispetto ai pranzi e alle cene consumati presso il padre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio afferenti alla salute ed agli studi dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo.
3) Considerata la frequentazione pressochè paritaria del padre e della madre, le parti concordano che nessun assegno verrà versato da un genitore nei confronti dell'altro per il concorso nel mantenimento del figlio in quanto ciascuno vi provvede al 50% in maniera diretta. Per_1
L'assegno unico, finché dovuto, andrà posto interamente a favore del padre.
4) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie del figlio minore come da protocollo del Tribunale di Ravenna. Per_1
5) Entrambi i figli nati dal matrimonio e (nato a [...] il [...]) proseguiranno a Per_1 Per_2 risiedere nella casa coniugale in comproprietà dei coniugi, assegnata al padre sino alla completa indipendenza economica di entrambi.
6) la madre ha già lasciato l'abitazione coniugale portando seco i propri effetti personali.
7) Nessun assegno di mantenimento e/o alimenti l'un coniuge verserà all'altro, dichiarando gli stessi di essere economicamente autonomi ed autosufficienti.
8) I coniugi danno atto di voler così suddividere le somme liquide giacenti presso gli Istituti Bancari, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 5 a. Suddivisione nella misura del 50% della GPF Cedola Mix accesa presso Banca di Imola Filiale di
Solarolo, con patrimonio iniziale di euro 24.019,06.
b. Suddivisione, con versamento alla moglie della somma di euro 20.000,00 della Polizza Genertel accesa presso la Banca di Imola Filiale di Solarolo, intestata al solo marito.
c. attribuzione alla sola moglie della Polizza Postafuturo n. 50010869887 accesa presso CP_2
Filiale di Solarolo con capitale investito di euro 15.000,00.
d rinuncia da parte della moglie al 50% della somma presente sul conto corrente cointestato n.
00230648392 aperto presso la Banca di Imola Filiale di Solarolo.
e. Rifusione alla moglie della somma di euro 5.500,00 (circa) quale rimborso delle somme prelevate dal conto corrente comune per spese effettuate nella casa coniugale per i danni post alluvione, all'effettivo rimborso da parte della Regione emilia Romagna sul conto corrente cointestato.
f. Attribuzione ai coniugi dei rispettivi beni mobili registrati senza conguaglio alcuno.
g. Rinuncia da parte del padre all'assegno mensile di 150 € per il mantenimento del figlio Per_1 riconosciuto con ordinanza 21 marzo 2025.
9) L'assegnazione della casa coniugale rimarrà al padre, ai sensi degli art. 337 e seguenti cc sino a quando i figli diverranno entrambi economicamente autosufficienti.
Successivamente le parti concorderanno per l'acquisto da parte di una a favore dell'altra, utilizzando i benefici per i trasferimenti di immobili fra coniugi o in difetto provvederanno alla vendita con suddivisione del ricavato da valutarsi a seguito di perizia con tecnico nominato di fiducia delle parti.
10) Entrambi i coniugi rinunciano alle altre richieste tutte di cui agli atti introduttivi.
11) Spese del giudizio compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/10/2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da , con la quale contrasse matrimonio a Solarolo (RA), in data 5/5/2007 Controparte_1 trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 2 Parte II Serie A Ufficio 1
Anno 2007, alle condizioni indicate nel ricorso.
pagina 3 di 5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/1/2025 si è costituita in giudizio CP_1
, la quale contestava quanto dedotto da parte ricorrente e presentava condizioni differenti
[...] rispetto a quelle indicate da . Parte_1
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza 21.03.2025 la causa veniva rinviata per assunzione delle prove avanti al GOP.
In tale se le parti raggiungevano un accordo in ordine alle statuizioni sulla separazione e precisavano conclusioni congiunte.
Acquisito il parere favorevole del PM, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 19/6/2025.
1. La domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
L'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi induce, infatti, a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della stessa, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
2. Quanto agli accordi intervenuti tra i coniugi di cui alle conclusioni congiunte depositate in data
16/6/2025 sopra riportate in corsivo, gli stessi non si palesano contrari agl'interessi del figlio minore, norme imperative o di ordine pubblico e pertanto possono essere integralmente recepiti.
3. Compensa le spese, come da accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2256/2025 R.G.:
1) pronuncia la separazione personale tra ( ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
( ), avendo gli stessi contratto matrimonio a Solarolo (RA), in data
[...] C.F._2
5/5/2007 trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 2 Parte II Serie A
Ufficio 1 Anno 2007, alle conclusioni congiunte sopra riportate;
2) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Solarolo (RA) ai fini dell'annotazione;
3) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 22/7/2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2256/2024 R.G. promossa da:
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monica Baccarini Parte_1 C.F._1
e Maria Fiorella Ceroni presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), C.so Mazzini
51, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Edy Guerrini presso Controparte_1 C.F._2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Solarolo (RA§), Via Guglielmo Marconi 25, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
pagina 1 di 5 E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio concordatario nel Comune di Solarolo in data 05.05.2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solarolo (RA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio nato a [...] il [...], che rimarrà Per_1 collocato presso il padre nella casa coniugale al medesimo assegnata.
potrà frequentare la madre presso l'abitazione dei nonni materni o presso la diversa abitazione Per_1
che la madre avrà in futuro, ogniqualvolta vorrà, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici;
in particolare pranzerà e cenerà presso i nonni materni pressochè con la medesima frequenza rispetto ai pranzi e alle cene consumati presso il padre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio afferenti alla salute ed agli studi dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo.
3) Considerata la frequentazione pressochè paritaria del padre e della madre, le parti concordano che nessun assegno verrà versato da un genitore nei confronti dell'altro per il concorso nel mantenimento del figlio in quanto ciascuno vi provvede al 50% in maniera diretta. Per_1
L'assegno unico, finché dovuto, andrà posto interamente a favore del padre.
4) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie del figlio minore come da protocollo del Tribunale di Ravenna. Per_1
5) Entrambi i figli nati dal matrimonio e (nato a [...] il [...]) proseguiranno a Per_1 Per_2 risiedere nella casa coniugale in comproprietà dei coniugi, assegnata al padre sino alla completa indipendenza economica di entrambi.
6) la madre ha già lasciato l'abitazione coniugale portando seco i propri effetti personali.
7) Nessun assegno di mantenimento e/o alimenti l'un coniuge verserà all'altro, dichiarando gli stessi di essere economicamente autonomi ed autosufficienti.
8) I coniugi danno atto di voler così suddividere le somme liquide giacenti presso gli Istituti Bancari, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 5 a. Suddivisione nella misura del 50% della GPF Cedola Mix accesa presso Banca di Imola Filiale di
Solarolo, con patrimonio iniziale di euro 24.019,06.
b. Suddivisione, con versamento alla moglie della somma di euro 20.000,00 della Polizza Genertel accesa presso la Banca di Imola Filiale di Solarolo, intestata al solo marito.
c. attribuzione alla sola moglie della Polizza Postafuturo n. 50010869887 accesa presso CP_2
Filiale di Solarolo con capitale investito di euro 15.000,00.
d rinuncia da parte della moglie al 50% della somma presente sul conto corrente cointestato n.
00230648392 aperto presso la Banca di Imola Filiale di Solarolo.
e. Rifusione alla moglie della somma di euro 5.500,00 (circa) quale rimborso delle somme prelevate dal conto corrente comune per spese effettuate nella casa coniugale per i danni post alluvione, all'effettivo rimborso da parte della Regione emilia Romagna sul conto corrente cointestato.
f. Attribuzione ai coniugi dei rispettivi beni mobili registrati senza conguaglio alcuno.
g. Rinuncia da parte del padre all'assegno mensile di 150 € per il mantenimento del figlio Per_1 riconosciuto con ordinanza 21 marzo 2025.
9) L'assegnazione della casa coniugale rimarrà al padre, ai sensi degli art. 337 e seguenti cc sino a quando i figli diverranno entrambi economicamente autosufficienti.
Successivamente le parti concorderanno per l'acquisto da parte di una a favore dell'altra, utilizzando i benefici per i trasferimenti di immobili fra coniugi o in difetto provvederanno alla vendita con suddivisione del ricavato da valutarsi a seguito di perizia con tecnico nominato di fiducia delle parti.
10) Entrambi i coniugi rinunciano alle altre richieste tutte di cui agli atti introduttivi.
11) Spese del giudizio compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/10/2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da , con la quale contrasse matrimonio a Solarolo (RA), in data 5/5/2007 Controparte_1 trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 2 Parte II Serie A Ufficio 1
Anno 2007, alle condizioni indicate nel ricorso.
pagina 3 di 5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/1/2025 si è costituita in giudizio CP_1
, la quale contestava quanto dedotto da parte ricorrente e presentava condizioni differenti
[...] rispetto a quelle indicate da . Parte_1
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza 21.03.2025 la causa veniva rinviata per assunzione delle prove avanti al GOP.
In tale se le parti raggiungevano un accordo in ordine alle statuizioni sulla separazione e precisavano conclusioni congiunte.
Acquisito il parere favorevole del PM, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 19/6/2025.
1. La domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
L'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi induce, infatti, a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della stessa, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
2. Quanto agli accordi intervenuti tra i coniugi di cui alle conclusioni congiunte depositate in data
16/6/2025 sopra riportate in corsivo, gli stessi non si palesano contrari agl'interessi del figlio minore, norme imperative o di ordine pubblico e pertanto possono essere integralmente recepiti.
3. Compensa le spese, come da accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2256/2025 R.G.:
1) pronuncia la separazione personale tra ( ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
( ), avendo gli stessi contratto matrimonio a Solarolo (RA), in data
[...] C.F._2
5/5/2007 trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 2 Parte II Serie A
Ufficio 1 Anno 2007, alle conclusioni congiunte sopra riportate;
2) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Solarolo (RA) ai fini dell'annotazione;
3) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 22/7/2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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