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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/10/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
AN DI, all'udienza del 01/10/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. AN Truglio nell'interesse di e , ritenuta la causa matura per la Parte_1 Parte_2 decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1837/2025 R.G., promossa
DA
(CF. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO C.F._2
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore,
[...]
(C.F. Controparte_2
), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. P.IVA_2
417 bis c.p.c. dalla dott.ssa SERENA MONTANTI
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e - docenti a tempo determinato, rispettivamente in Parte_1 Parte_2 servizio presso la Scuola Primaria - " - e ) e Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
" - hanno esposto di avere prestato attività lavorativa in favore Parte_6 dell'amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e, precisamente, nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, Parte_1
2022/2023 e nel corso degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023; hanno Parte_2
1 dedotto di non avere potuto usufruire, durante tali annualità, delle ferie maturate e di non essere stati invitati dal Dirigente scolastico al godimento delle stesse.
I ricorrenti, ritenendo di avere diritto al pagamento dell'indennità per le ferie maturate e non godute e fornendo una interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, commi
54 ss della l. n. 228/2012 e delle disposizione del CCNL di settore, hanno convenuto in giudizio il e del al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 CP_1 conclusioni: - ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE; - ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto dei ricorrenti meglio sopra indicati al riconoscimento, relativamente al periodo Cont in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola per gli anni meglio sopra specificati;
- per l'effetto CONDANNARE le Amministrazioni resistenti al pagamento dell'indennità sostitutiva ferie maturate e non godute in favore dei ricorrenti per l'importo meglio di seguito specificato: • € 5.557,00 o al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di Parte_1 giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge;
• € 3.718,50 o al pagamento Parte_2 della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu qualora versato”.
2. Il , con memoria depositata in data 24.09.2025, Controparte_1 ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3. La causa, stante la natura documentale della stessa, è stata decisa all'odierna udienza tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c.
4. Al fine di vagliare la fondatezza del ricorso è necessario procedere ad una breve ricostruzione del variegato panorama normativo e giurisprudenziale esistente in materia di ferie.
4.1. In punto di diritto, va quindi preliminarmente osservato che la materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo determinato era regolata, fino all'entrata in vigore del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, dagli artt.
13 e 19 del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007).
La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
2 L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. prevedeva: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma disponeva quindi: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del
07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie spettanti al personale, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss.
In particolare, il comma 54 ha previsto che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il co. 55 ha invece modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
3 raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni)
e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
In altri termini, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
4.2. Le superiori disposizioni vanno devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto alle ferie ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è più volte intervenuta sulla tematica relativa alle ferie, precisando che:
a) ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/99, deve beneficiare “di un diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane”; diritto che “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione” (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385, p. 22);
b) il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto “a ferie annuali retribuite” (cfr. Corte giustizia UE,
20.1.2009, n. 350, p. 60);
c) la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite è “di consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di
4 beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione” (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385,
p. 26);
d) l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione: in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr. Corte giustizia UE, 16.03.2006, n. 131, p. 50);
e) il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. È stato, infatti, precisato che “tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 29) nonché che “quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che,
a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti”
(cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 22);
f) il lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e che “la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro ” (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 34);
g) l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 “osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto” (Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24);
h) l'art. 7 della direttiva 2003/88 osta anche “a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato
5 di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (v. Corte di Giustizia UE, 18.1.2024, n. 53);
g) in linea di principio, la direttiva più volte citata non osta a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto “purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (cfr. Corte
Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24); a tal proposito, “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 45).
4.3. La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recentemente richiamata dalla
Suprema Corte di Cassazione con le pronunce nn. 21780/2022, 17643/2023 e n.
3339/2024.
In quest'ultimo provvedimento, i giudici di legittimità hanno precisato che “secondo l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'Unione: “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n.
23153/2022; Cass. n. 21780/2022).
La Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022 ha inoltre affermato che l'art. 7 della direttiva 203/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l'art. 31,
PAR. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che
6 ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
5. In ragione delle superiori coordinate ermeneutiche è stato affermato che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” nonché “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Civ. n. 16715/2024).
6. Passando alla disamina del caso di specie, va premesso che i ricorrenti hanno lamentato di non essere stati adeguatamente informati del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stati formalmente invitati a goderne.
In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche si osserva che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Ma simile prova non è stata fornita dal , il quale, Controparte_1 pertanto, in applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che dell'art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dai ricorrenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
7 7. Con riferimento alla quantificazione dei giorni residui, appaiono manifestamente corretti i conteggi elaborati dai ricorrenti in quanto determinati alla luce della normativa rilevante nella specie.
Allo stesso modo, appare corretta la quantificazione della retribuzione dovuta, sulla base delle retribuzioni così come indicate nelle tabelle (non contestate) e della durata degli incarichi.
Va senz'altro disattesa la censura di parte convenuta in merito all'avvenuta erronea inclusione dei giorni di malattia, essendo noto che “Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti” (art. 19, comma
6, del CCNL 2007) e “Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico” (art. 13, comma 14, del CCNL 2007 richiamato dall'art. 19 del CCNL 2007).
Il convenuto, quindi, deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1 della somma lorda di € 5.557,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al Parte_1 saldo e in favore di della somma lorda di € 3.718,50 oltre interessi legali Parte_2 dalle singole scadenze al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma lorda di € 5.557,00 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute
[...] per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi negli anni scolastici di cui è causa, oltre interessi come per legge;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della somma lorda di € 3.718,50 a titolo di indennità per ferie maturate e non Pt_2 godute per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi negli anni scolastici di cui è causa, oltre interessi come per legge;
- condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in € 2.109,00 oltre IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'antistatario.
Così deciso in Marsala, il 01/10/2025
IL GIUDICE
AN DI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice AN
DI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con
8 modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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