CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2361/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2361/2023 con OGGETTO: Leasing promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...] patroci M C.F._2
APPELLANTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BAROCCI Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2566/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 13/09/2023
1 CONCLUSIONI
In data 16 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni.
Per e : Parte_1 Parte_2
“In totale riforma della sentenza n. 2566 pubblicata il 12.09.2023 del tribunale di
Firenze, in accoglimento dei motivi di appello proposti, voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Firenze:
Con riferimento al contratto di leasing n. BA 329897 stipulato dagli attori con la spa Mercantile leasing poi Banco popolare società cooperativa ed ora CP_2
In via cumulativa o alternativa o subordinata:
A) dichiararsi la nullità o l'inefficacia della clausola che regola l'indicizzazione dei canoni alla valuta estera, ai sensi della normativa sul codice del consumo per le ragioni illustrate. Condannarsi la banca convenuta, anche a titolo di risarcimento dei danni, a restituire agli appellanti tutte le somme da questi ultimi pagate a tale titolo nella misu- ra di € 195.606,48; con gli interessi dai singoli versamenti alla restituzione.
B) Accertarsi la violazione da parte della banca convenuta della normativa sulla trasparenza bancaria per le ragioni illustrate. Conseguentemente disporsi il ricalcolo del piano finanziario di rimborso sulla base dei tassi minimi di interesse previsti dall'art. 117 del Testo unico RI condannando la convenuta a restituire agli CP_3 attori, anche a titolo di risarcimento del danno le maggiori somme che risultano ver- sate rispetto al piano di rimborso ai tassi contrattuali nella misura di € 127.426,52
C) Con l'aggiunta su tutte le somme richieste degli interessi legali dai singoli ver- samenti, anche nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma c.c. dalla data di notifica della citazione.
Spese di lite di ambedue i gradi del giudizio interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA ISTANZA DI CTU
Disporsi accertamento tecnico d'ufficio affidando al tecnico nominando il seguen- te quesito. “Esaminati gli atti di causa, nonché gli ulteriori documenti che le parti gli consentissero di consultare dica il CTU: - se le clausole del contratto di leasing relative ai tassi e al rapporto di cambio siano suscettibili di univoca interpretazione ovvero si
2 prestino a letture contrastanti in particolare se la formula matematica indicata nella clausola di cambio esprima correttamente la formulazione letterale;
- se la differente quotazione del rapporto di cambio euro/chf indicata in contratto rispetto alla quota- zione ufficiale del giorno del contratto abbia influenzato l'effettivo costo del costo con- trattuale rispetto a quanto il cliente poteva attendersi dalla lettera del contratto;
- se dai dati indicati nel contratto sia possibile definire in maniera univoca ed oggettiva il piano di ammortamento distinguendo capitale e interessi di ciascuna rata;
- accerti il complessivo importo addebitato dalla banca all'utilizzatore nel corso del contratto a ti- tolo di rischio cambio, al netto di eventuali somme incassate dall'utilizzatore per il me- desimo titolo;
- ricalcoli il piano finanziario di rimborso applicando al capitale finan- ziato, dedotto l'anticipo versato, e alla durata in esso stabilita i tassi minimi previsti dall'art. 117 TUB in luogo delle diverse condizioni contrattuali in punto di tasso previste nel contratto;
determini la differenza tra gli interessi previsti nel piano finanziario cal- colato così ricalcolato e quelli versati da parte attrice secondo il piano contrattuale.”
Per Controparte_1
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita - emesse tutte le più opportune pronunce, con- danne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzio- ne;
In via preliminare:
- accerti e dichiari, per i motivi dedotti in atti, la inammissibilità e la manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. dell'avversario atto di appello;
- accerti e dichiari, per i motivi e nei limiti dedotti in atti, la prescrizione delle domande attoree;
Nel merito:
- confermi la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze – G.I. dott.ssa Li-liana
EL – 2566/2023 pubblicata il 12/09/2023;
- respinga nel miglior modo, per i motivi dedotti in atti, anche depositati nell'ambito del giudizio di primo grado, le domande tutte proposte da parte appellante contro il assolvendolo da ogni avversaria pretesa;
Controparte_1
In ogni caso:
3 - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occor- rende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo spese generali, riferite ad en- trambi i gradi del giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nel novembre 2018 e Parte_1 Pt_2 convenivano davanti al Tribunale di Firenze esponendo:
[...] Controparte_1
- che in data 15.01.2008 stipulavano con S.p.a. MERCANTILE LEASING (poi
) il contratto di leasing nr. BA329897 relativo alla imbarcazione a motore CP_1
AZIMUT 55 per l'ammontare complessivo di € 1.1197.701,94, con rimborso in 84 rate: la prima di euro 444.444,44, le successive 83 mensili da indicizzare al Libor Franco Svizze- ro CHF 3M1, con tasso base del 2,7566% e tasso di interesse leasing pari a 4,4785%;
- che il 4 dicembre 2013 era sottoscritta una modifica contrattuale, con ridetermi- nazione della durata in 120 mesi e ricalcolo delle rate residue;
- che il rapporto contrattuale si era esaurito nel dicembre 2017, con il riscatto dell'imbarcazione da parte degli utilizzatori;
- che la clausola di “indicizzazione” al rapporto di cambio era vessatoria, indeter- minata e quindi nulla, ex artt. 33, 35, 36 D.Lgs 205/2006- Codice del Consumo;
- che era violata la normativa in tema di trasparenza bancaria;
- che la clausola di indicizzazione costituiva in realtà un contratto finanziario di ti- po derivato in violazione del TUF.
Parte attrice chiedeva quindi “in via cumulativa o alternativa o subordinata”: di- chiararsi la nullità della clausola di indicizzazione con condanna della convenuta alla re- stituzione delle somme versate a tale titolo, quantificate in € 195.606,48; disporre il ri- calcolo del piano finanziario ex 117 TUB con condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in eccesso, quantificate in € 127.426,52.
Si costituiva in giudizio contestando le domande, eccependo in CP_1 via preliminare l'intervenuta prescrizione della responsabilità risarcitoria, precontrat- tuale e comunque dei pagamenti anteriori al decennio
4 Istruita la causa con documenti il Tribunale di Firenze con sentenza n. 2566/2023 pubblicata il 13/09/2023 così statuiva:
“rigetta tutte le domande attrici.
Le spese processuali di parte convenuta sono poste a carico di parte attrice e sono determinate in euro 8.000 per compenso professionale, oltre le spese vive se dovute, iva e cap come per legge e rimborso forfettario del 15%.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“nella fattispecie, l'equilibrio delle prestazioni non è alterato a favore della società di leasing posto che l'alea della operazione ricade su ciascuna delle parti a seconda del rapporto di cambio, con conseguente insussistenza di un contratto derivato e mancata applicazione del TUF […]
Il contratto oggetto d'esame prevede un onere complessivo di oltre un milione di euro per cui esula dall'ambito applicativo del Codice del Consumo, la cui disciplina normativa non trova infatti applicazione come prescritto al 4° comma dell'art. 121 TUB
(ratione temporis vigente). […]
Sulla dedotta nullità della detta clausola per le ragioni di cui al punto C)
Sorprende che le contestazioni sotto tale profilo siano state sollevate dagli attori in occasione della imminente scadenza del termine di durata del rapporto contrattuale, anche in considerazione del fatto che nemmeno nel 2013, quando gli attori chiesero di rinegoziare il contratto di leasing prevedendo un allungamento della sua durata, nulla fu riferito a riguardo;
anzi, proprio perché era stato compreso l'entità dell'impegno fi- nanziario assunto, gli attori dichiararono che il loro fine era quella di “meglio adegua- re i flussi di cassa con i canoni di locazione finanziaria”.
Gli attori risultano aver intrattenuto delle trattative dettagliate, specifiche e indi- viduali con l'istituto di leasing e comunque sin dal momento della stipula del contratto di leasing ricevettero il “contratto”, il “foglio informativo” e il “documento di sintesi” nonché il prospetto contenente gli importi dei canoni che via via sarebbero stati pagati;
di tal modo, avendo dichiarato nella domanda di locazione finanziaria, di averne rice- vuto copia e di averne preso visione, ne hanno conosciuto il contenuto e quindi hanno valutato l'assetto documentale come “confacente ai loro interessi” […]
5 Inoltre, durante l'esplicarsi del rapporto, sono state loro consegnate le fatture mensili in cui sono stati dettagliati tutti i parametri per il calcolo dell'indicizzazione.
In tali documenti sono indicati tutti gli elementi utili sul tasso e sul cambio volta volta applicato sulla base della rilevazione disponibile al momento della fatturazione nonché la base di calcolo.
La stessa indicizzazione al BO CH (che altro non è che il tasso base della valu- ta estera ) è riferita nel contratto in modo chiaro e completo (vi è sia il Parte_3 cambio base 0,6257 che il tasso base 2,7566), mentre nel documento di sintesi si indica
(mediante spuntatura del relativo quadratino) sì il solo tasso base ma esso venne al BO e non anche al l'Euribor, così evitando che possa generarsi confusio- ne circa l'applicazione dell'uno o dell'altro tasso base, essendo invece evidente il riferi- mento al tasso base BO CHF […] il tenore della pattuizione non presenta ambiguità
e non è suscettibile di indurre dubbi sull'indicizzazione applicata: è spuntato il quadra- to relativo al franco svizzero e ne sono indicati il cambio base ed il tasso base e anche le modalità di conteggio del cambio Eur/Chf in quanto contenute nella detta clausola […]
Nemmeno sussiste indeterminatezza in dispregio dell'art. 117 T.U.B. del tasso lea- sing in quanto esattamente indicato nella misura del 4.4785 lettera j) delle condizioni particolari del contratto;
difatti in questa direzione, la giurisprudenza maggioritaria intervenuta in materia afferma che il contratto di leasing deve riportare il TAEG/ISC solo se il contratto rientra nel genus del credito al consumo […]
Sulla dedotta nullità della detta clausola per le ragioni di cui al punto D)
Gli attori ritengono la clausola di indicizzazione alla valuta estera una sorta di
“compravendita di opzioni sulle valute” di cui alla figura del contratto derivato.
L'assunto non è condivisibile da questo giudice che intende, invece, richiamare, condividendone le ragioni, quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza nr. 5657 del 23.2.2023 […] : “La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone vari in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera;
b) l'importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati
6 a parte;
non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno 'strumento fi- nanziario derivato' implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d. lgs. 58/1998” […]
Le spese processuali seguono la soccombenza”.
L'appello.
2. Proponevano appello e ritenendo la sentenza Parte_1 Parte_2 gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) sulla non applicabilità al contratto del codice del consumo (D. Lgs. 206/2005 e succ. modif.)/errore di diritto;
2) vessatorietà della clausola di indicizzazione al rapporto di cambio (c.d. rischio cambio) secondo il codice del consumo / conseguente nullità;
3) violazione (anche) della normativa sulla trasparenza bancaria.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 16 ottobre 2025.
Motivi della decisione
3. I primi due motivi (“1) Sulla non applicabilità al contratto del codice del con- sumo (D. Lgs. 206/2005 e succ. modif.) / errore di diritto;
2) vessatorietà della clauso- la di indicizzazione al rapporto di cambio (c.d. rischio cambio) secondo il codice del consumo / conseguente nullità”) possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione.
Parte appellante in sintesi deduce: “il contratto veniva stipulato dai consorti
Trombin/Donà a fini esclusivamente personali e quindi non strumentali all'esercizio della loro attuale o futura attività imprenditoriale”. Per tale ragione non può conte-
7 starsi che i consorti abbiano stipulato nella qualità di “consumatori” Parte_4
[…] In realtà la regolamentazione del credito al consumo prevista nel T.U.B. non è al- ternativa alle norme previste nel codice del consumo, ma si aggiunge a queste ultime per quanto riguarda la particolare categoria del credito al consumo. […] L'art. 35 del d.lgs n. 206/2005 detta il c.d. principio della trasparenza nei contratti che vengono proposti al consumatore;
i quali devono essere redatti in modo chiaro e comprensibile
[…] Banca D'Italia raccomanda (circ. 229/1999 agg. 25 luglio 2003 Tit. X cap.1 sez.
“condizioni economiche dell'operazione o del servizio”), che ove le condizioni contrat- tuali siano connesse con parametri variabili (tassi di interesse o di cambio) le Banche mettano a disposizione dei clienti “esemplificazioni con recenti valori assunti dal pa- rametro”. […] Assodata l'applicazione al contratto in questione del codice del consumo e accertato che la clausola di indicizzazione al rapporto di cambio deve considerarsi vessatoria ai sensi del combinato disposto dei commi 2 lettera n) e comma 6 dell'art. 33 del codice del consumatore, spettava alla società convenuta nella qualità di professio- nista dare la prova che l'inserimento della clausola nel contratto fosse stata oggetto di particolare trattativa […] stabilisce l'art. 36 del codice del consumo che le clausole con- siderate vessatorie, ove manchi la prova della specifica ed autonoma trattativa, ai sen- si degli articoli 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto”.
Il primo motivo è fondato, ma il suo accoglimento non comporta la riforma della sentenza impugnata, da confermare comunque, sia pure con diversa motivazione (vedi
Cass. 19/10/2022, n. 30728: “la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostitui- sce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispo- sitivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di pri- mo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositi- vo e la motivazione della sentenza d'appello”; Cass. 06/09/2021, n.24001; Cass.
21/06/2021, n.17681.)
L'art. 43 del Codice del Consumo, nel rinviare, per il credito al consumo al Testo
CO RI (“Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, non-
8 ché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative san- zioni”) richiama una disciplina speciale ed aggiuntiva ma non esclude l'applicazione del- le disposizioni generali dettate per i contratti tra consumatore e professionista: un con- tratto quindi ben può (come nel caso di specie) essere escluso dalla disciplina speciale ed aggiuntiva del credito al consumo, ma essere comunque soggetto alle disposizioni degli artt. 33 e seguenti del D. Lgs. 206/2005.
Ciò posto deve osservarsi che:
a) in generale “l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola de- ve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa” (co- sì, in motivazione, Cass. 22/01/2025, n.1580, relativa proprio a leasing indicizzato al LI-
BOR e al tasso di cambio);
b) è comunque fondato ed ha carattere di per sé assorbente il rilievo del Tribunale circa la chiara specificazione nel contratto di leasing delle condizioni contrattuali, com- presa la clausola di cambio.
Nel contratto di leasing l'indicizzazione al BO era espressamente indicata, con rinvio all'art. 17 delle condizioni generali
L'art. 17 indicava in dettaglio il meccanismo di calcolo della indicizzazione a valuta estera:
9 In tutte le singole fatture era poi di volta in volta specificato, in dettaglio il calcolo degli importi dovuti, in base ai meccanismi di indicizzazione (vedi fatture prodotte da parte attrice in primo grado).
Anche in sede di successiva rinegoziazione del contratto, nel 2013, non era formu- lata contestazione alcuna in ordine all'operare del meccanismo di indicizzazione a valuta estera, era variata solo la scadenza e rideterminato il tasso leasing, con specificazione delle singole rate (vedi contratto del 4 dicembre 2013)
…
4. Con il terzo motivo (“violazione (anche) della normativa sulla trasparenza ban- caria”) parte appellante in sintesi deduce: “i calcoli con i quali si determina il tasso lea- sing sono illustrati nell'elaborato tecnico di parte più volte richiamato ed al quale si
10 rinvia (pagg. 16 e ss). Con tali calcoli si determina un tasso effettivo del 4,61188% con la funzione TIR.X ed un tasso del 4,571659% con la funzione TIR.COST. Nessuno dei due risultati corrisponde al tasso leasing del 4,4785% indicato nel contratto […]
L'indicazione nel contratto di un parametro libor chf disallineato alla quotazione effet- tiva è: illecita perché contraria alla disposizione che “impone” l'indicazione della reale quotazione;
ambigua perché conduce a determinare un tasso iniziale e quindi un im- porto dei canoni fissi diverso da quelli che risulteranno effettivamente dovuti una volta rielaborato il piano con l'adeguamento al tasso effettivo”.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla correttezza dei criteri e conteggi utilizzati nella consulenza di parte per la determinazione dell'effettivo tasso leasing ( a prodotto Controparte_1 una consulenza di parte con conteggi con i quali si dimostra che, considerando la diffe- renza tra TAN e periodicità delle rate il tasso interno di attualizzazione per il quale si ve- rifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto contrattualmente previsti in effetti coincide con quello indicato in contratto: 4,4785%), in ogni caso un eventuale minimo scostamento
(dell'ordine dello 0,1%) nel conteggio in nessun caso determinerebbe il ricalcolo ex art. 117 TUB a fronte di condizioni contrattuali esattamente e compiutamente specificate, con indicazione dell'ammontare e periodicità dei canoni, del prezzo di riscatto;
in simili fattispecie i giudici di legittimità hanno escluso la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB anche in caso di totale assenza del tasso leasing (vedi Cass. 15/11/2024, n.29530: “in te- ma di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determina- bile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettiva- mente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo al- la società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salva- guardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto l'oggettiva determinabilità dei tassi applicabili ad un contratto di leasing che prevede-
11 va un piano finanziario di rimborso basato su canoni fissi integrati, ogni tre mesi, tramite una completa indicizzazione al Libor CHF 3 mesi e, ogni sei mesi, attraverso un regolamento dipendente dall'andamento del rapporto di cambio tra la valuta naziona- le e il franco svizzero)”; Cass. 17/10/2023, n.28824: “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano del- la trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che la- scia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rim- borso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro nu- mero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)”).
Il “cambio base” (0,6257) è espressamente convenuto e pattuito in contratto e cor- risponde, come documentato dalla difesa di parte appellata, a quello della data di effetti- vo acquisto dell'imbarcazione.
5. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
9.991,00 (fase di studio € 2.977,00; fase introduttiva € 1.911,00; fase decisionale €
5.103,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per leg- ge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Pt_5
[.. e nei confronti di avverso la sentenza n. Pt_1 Parte_2 Controparte_1
2566/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 13/09/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico degli appellanti i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, li condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2361/2023 con OGGETTO: Leasing promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...] patroci M C.F._2
APPELLANTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BAROCCI Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2566/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 13/09/2023
1 CONCLUSIONI
In data 16 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni.
Per e : Parte_1 Parte_2
“In totale riforma della sentenza n. 2566 pubblicata il 12.09.2023 del tribunale di
Firenze, in accoglimento dei motivi di appello proposti, voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Firenze:
Con riferimento al contratto di leasing n. BA 329897 stipulato dagli attori con la spa Mercantile leasing poi Banco popolare società cooperativa ed ora CP_2
In via cumulativa o alternativa o subordinata:
A) dichiararsi la nullità o l'inefficacia della clausola che regola l'indicizzazione dei canoni alla valuta estera, ai sensi della normativa sul codice del consumo per le ragioni illustrate. Condannarsi la banca convenuta, anche a titolo di risarcimento dei danni, a restituire agli appellanti tutte le somme da questi ultimi pagate a tale titolo nella misu- ra di € 195.606,48; con gli interessi dai singoli versamenti alla restituzione.
B) Accertarsi la violazione da parte della banca convenuta della normativa sulla trasparenza bancaria per le ragioni illustrate. Conseguentemente disporsi il ricalcolo del piano finanziario di rimborso sulla base dei tassi minimi di interesse previsti dall'art. 117 del Testo unico RI condannando la convenuta a restituire agli CP_3 attori, anche a titolo di risarcimento del danno le maggiori somme che risultano ver- sate rispetto al piano di rimborso ai tassi contrattuali nella misura di € 127.426,52
C) Con l'aggiunta su tutte le somme richieste degli interessi legali dai singoli ver- samenti, anche nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma c.c. dalla data di notifica della citazione.
Spese di lite di ambedue i gradi del giudizio interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA ISTANZA DI CTU
Disporsi accertamento tecnico d'ufficio affidando al tecnico nominando il seguen- te quesito. “Esaminati gli atti di causa, nonché gli ulteriori documenti che le parti gli consentissero di consultare dica il CTU: - se le clausole del contratto di leasing relative ai tassi e al rapporto di cambio siano suscettibili di univoca interpretazione ovvero si
2 prestino a letture contrastanti in particolare se la formula matematica indicata nella clausola di cambio esprima correttamente la formulazione letterale;
- se la differente quotazione del rapporto di cambio euro/chf indicata in contratto rispetto alla quota- zione ufficiale del giorno del contratto abbia influenzato l'effettivo costo del costo con- trattuale rispetto a quanto il cliente poteva attendersi dalla lettera del contratto;
- se dai dati indicati nel contratto sia possibile definire in maniera univoca ed oggettiva il piano di ammortamento distinguendo capitale e interessi di ciascuna rata;
- accerti il complessivo importo addebitato dalla banca all'utilizzatore nel corso del contratto a ti- tolo di rischio cambio, al netto di eventuali somme incassate dall'utilizzatore per il me- desimo titolo;
- ricalcoli il piano finanziario di rimborso applicando al capitale finan- ziato, dedotto l'anticipo versato, e alla durata in esso stabilita i tassi minimi previsti dall'art. 117 TUB in luogo delle diverse condizioni contrattuali in punto di tasso previste nel contratto;
determini la differenza tra gli interessi previsti nel piano finanziario cal- colato così ricalcolato e quelli versati da parte attrice secondo il piano contrattuale.”
Per Controparte_1
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita - emesse tutte le più opportune pronunce, con- danne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzio- ne;
In via preliminare:
- accerti e dichiari, per i motivi dedotti in atti, la inammissibilità e la manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. dell'avversario atto di appello;
- accerti e dichiari, per i motivi e nei limiti dedotti in atti, la prescrizione delle domande attoree;
Nel merito:
- confermi la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze – G.I. dott.ssa Li-liana
EL – 2566/2023 pubblicata il 12/09/2023;
- respinga nel miglior modo, per i motivi dedotti in atti, anche depositati nell'ambito del giudizio di primo grado, le domande tutte proposte da parte appellante contro il assolvendolo da ogni avversaria pretesa;
Controparte_1
In ogni caso:
3 - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occor- rende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo spese generali, riferite ad en- trambi i gradi del giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nel novembre 2018 e Parte_1 Pt_2 convenivano davanti al Tribunale di Firenze esponendo:
[...] Controparte_1
- che in data 15.01.2008 stipulavano con S.p.a. MERCANTILE LEASING (poi
) il contratto di leasing nr. BA329897 relativo alla imbarcazione a motore CP_1
AZIMUT 55 per l'ammontare complessivo di € 1.1197.701,94, con rimborso in 84 rate: la prima di euro 444.444,44, le successive 83 mensili da indicizzare al Libor Franco Svizze- ro CHF 3M1, con tasso base del 2,7566% e tasso di interesse leasing pari a 4,4785%;
- che il 4 dicembre 2013 era sottoscritta una modifica contrattuale, con ridetermi- nazione della durata in 120 mesi e ricalcolo delle rate residue;
- che il rapporto contrattuale si era esaurito nel dicembre 2017, con il riscatto dell'imbarcazione da parte degli utilizzatori;
- che la clausola di “indicizzazione” al rapporto di cambio era vessatoria, indeter- minata e quindi nulla, ex artt. 33, 35, 36 D.Lgs 205/2006- Codice del Consumo;
- che era violata la normativa in tema di trasparenza bancaria;
- che la clausola di indicizzazione costituiva in realtà un contratto finanziario di ti- po derivato in violazione del TUF.
Parte attrice chiedeva quindi “in via cumulativa o alternativa o subordinata”: di- chiararsi la nullità della clausola di indicizzazione con condanna della convenuta alla re- stituzione delle somme versate a tale titolo, quantificate in € 195.606,48; disporre il ri- calcolo del piano finanziario ex 117 TUB con condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in eccesso, quantificate in € 127.426,52.
Si costituiva in giudizio contestando le domande, eccependo in CP_1 via preliminare l'intervenuta prescrizione della responsabilità risarcitoria, precontrat- tuale e comunque dei pagamenti anteriori al decennio
4 Istruita la causa con documenti il Tribunale di Firenze con sentenza n. 2566/2023 pubblicata il 13/09/2023 così statuiva:
“rigetta tutte le domande attrici.
Le spese processuali di parte convenuta sono poste a carico di parte attrice e sono determinate in euro 8.000 per compenso professionale, oltre le spese vive se dovute, iva e cap come per legge e rimborso forfettario del 15%.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“nella fattispecie, l'equilibrio delle prestazioni non è alterato a favore della società di leasing posto che l'alea della operazione ricade su ciascuna delle parti a seconda del rapporto di cambio, con conseguente insussistenza di un contratto derivato e mancata applicazione del TUF […]
Il contratto oggetto d'esame prevede un onere complessivo di oltre un milione di euro per cui esula dall'ambito applicativo del Codice del Consumo, la cui disciplina normativa non trova infatti applicazione come prescritto al 4° comma dell'art. 121 TUB
(ratione temporis vigente). […]
Sulla dedotta nullità della detta clausola per le ragioni di cui al punto C)
Sorprende che le contestazioni sotto tale profilo siano state sollevate dagli attori in occasione della imminente scadenza del termine di durata del rapporto contrattuale, anche in considerazione del fatto che nemmeno nel 2013, quando gli attori chiesero di rinegoziare il contratto di leasing prevedendo un allungamento della sua durata, nulla fu riferito a riguardo;
anzi, proprio perché era stato compreso l'entità dell'impegno fi- nanziario assunto, gli attori dichiararono che il loro fine era quella di “meglio adegua- re i flussi di cassa con i canoni di locazione finanziaria”.
Gli attori risultano aver intrattenuto delle trattative dettagliate, specifiche e indi- viduali con l'istituto di leasing e comunque sin dal momento della stipula del contratto di leasing ricevettero il “contratto”, il “foglio informativo” e il “documento di sintesi” nonché il prospetto contenente gli importi dei canoni che via via sarebbero stati pagati;
di tal modo, avendo dichiarato nella domanda di locazione finanziaria, di averne rice- vuto copia e di averne preso visione, ne hanno conosciuto il contenuto e quindi hanno valutato l'assetto documentale come “confacente ai loro interessi” […]
5 Inoltre, durante l'esplicarsi del rapporto, sono state loro consegnate le fatture mensili in cui sono stati dettagliati tutti i parametri per il calcolo dell'indicizzazione.
In tali documenti sono indicati tutti gli elementi utili sul tasso e sul cambio volta volta applicato sulla base della rilevazione disponibile al momento della fatturazione nonché la base di calcolo.
La stessa indicizzazione al BO CH (che altro non è che il tasso base della valu- ta estera ) è riferita nel contratto in modo chiaro e completo (vi è sia il Parte_3 cambio base 0,6257 che il tasso base 2,7566), mentre nel documento di sintesi si indica
(mediante spuntatura del relativo quadratino) sì il solo tasso base ma esso venne
e non è suscettibile di indurre dubbi sull'indicizzazione applicata: è spuntato il quadra- to relativo al franco svizzero e ne sono indicati il cambio base ed il tasso base e anche le modalità di conteggio del cambio Eur/Chf in quanto contenute nella detta clausola […]
Nemmeno sussiste indeterminatezza in dispregio dell'art. 117 T.U.B. del tasso lea- sing in quanto esattamente indicato nella misura del 4.4785 lettera j) delle condizioni particolari del contratto;
difatti in questa direzione, la giurisprudenza maggioritaria intervenuta in materia afferma che il contratto di leasing deve riportare il TAEG/ISC solo se il contratto rientra nel genus del credito al consumo […]
Sulla dedotta nullità della detta clausola per le ragioni di cui al punto D)
Gli attori ritengono la clausola di indicizzazione alla valuta estera una sorta di
“compravendita di opzioni sulle valute” di cui alla figura del contratto derivato.
L'assunto non è condivisibile da questo giudice che intende, invece, richiamare, condividendone le ragioni, quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza nr. 5657 del 23.2.2023 […] : “La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone vari in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera;
b) l'importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati
6 a parte;
non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno 'strumento fi- nanziario derivato' implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d. lgs. 58/1998” […]
Le spese processuali seguono la soccombenza”.
L'appello.
2. Proponevano appello e ritenendo la sentenza Parte_1 Parte_2 gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) sulla non applicabilità al contratto del codice del consumo (D. Lgs. 206/2005 e succ. modif.)/errore di diritto;
2) vessatorietà della clausola di indicizzazione al rapporto di cambio (c.d. rischio cambio) secondo il codice del consumo / conseguente nullità;
3) violazione (anche) della normativa sulla trasparenza bancaria.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 16 ottobre 2025.
Motivi della decisione
3. I primi due motivi (“1) Sulla non applicabilità al contratto del codice del con- sumo (D. Lgs. 206/2005 e succ. modif.) / errore di diritto;
2) vessatorietà della clauso- la di indicizzazione al rapporto di cambio (c.d. rischio cambio) secondo il codice del consumo / conseguente nullità”) possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione.
Parte appellante in sintesi deduce: “il contratto veniva stipulato dai consorti
Trombin/Donà a fini esclusivamente personali e quindi non strumentali all'esercizio della loro attuale o futura attività imprenditoriale”. Per tale ragione non può conte-
7 starsi che i consorti abbiano stipulato nella qualità di “consumatori” Parte_4
[…] In realtà la regolamentazione del credito al consumo prevista nel T.U.B. non è al- ternativa alle norme previste nel codice del consumo, ma si aggiunge a queste ultime per quanto riguarda la particolare categoria del credito al consumo. […] L'art. 35 del d.lgs n. 206/2005 detta il c.d. principio della trasparenza nei contratti che vengono proposti al consumatore;
i quali devono essere redatti in modo chiaro e comprensibile
[…] Banca D'Italia raccomanda (circ. 229/1999 agg. 25 luglio 2003 Tit. X cap.1 sez.
“condizioni economiche dell'operazione o del servizio”), che ove le condizioni contrat- tuali siano connesse con parametri variabili (tassi di interesse o di cambio) le Banche mettano a disposizione dei clienti “esemplificazioni con recenti valori assunti dal pa- rametro”. […] Assodata l'applicazione al contratto in questione del codice del consumo e accertato che la clausola di indicizzazione al rapporto di cambio deve considerarsi vessatoria ai sensi del combinato disposto dei commi 2 lettera n) e comma 6 dell'art. 33 del codice del consumatore, spettava alla società convenuta nella qualità di professio- nista dare la prova che l'inserimento della clausola nel contratto fosse stata oggetto di particolare trattativa […] stabilisce l'art. 36 del codice del consumo che le clausole con- siderate vessatorie, ove manchi la prova della specifica ed autonoma trattativa, ai sen- si degli articoli 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto”.
Il primo motivo è fondato, ma il suo accoglimento non comporta la riforma della sentenza impugnata, da confermare comunque, sia pure con diversa motivazione (vedi
Cass. 19/10/2022, n. 30728: “la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostitui- sce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispo- sitivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di pri- mo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositi- vo e la motivazione della sentenza d'appello”; Cass. 06/09/2021, n.24001; Cass.
21/06/2021, n.17681.)
L'art. 43 del Codice del Consumo, nel rinviare, per il credito al consumo al Testo
CO RI (“Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, non-
8 ché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative san- zioni”) richiama una disciplina speciale ed aggiuntiva ma non esclude l'applicazione del- le disposizioni generali dettate per i contratti tra consumatore e professionista: un con- tratto quindi ben può (come nel caso di specie) essere escluso dalla disciplina speciale ed aggiuntiva del credito al consumo, ma essere comunque soggetto alle disposizioni degli artt. 33 e seguenti del D. Lgs. 206/2005.
Ciò posto deve osservarsi che:
a) in generale “l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola de- ve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa” (co- sì, in motivazione, Cass. 22/01/2025, n.1580, relativa proprio a leasing indicizzato al LI-
BOR e al tasso di cambio);
b) è comunque fondato ed ha carattere di per sé assorbente il rilievo del Tribunale circa la chiara specificazione nel contratto di leasing delle condizioni contrattuali, com- presa la clausola di cambio.
Nel contratto di leasing l'indicizzazione al BO era espressamente indicata, con rinvio all'art. 17 delle condizioni generali
L'art. 17 indicava in dettaglio il meccanismo di calcolo della indicizzazione a valuta estera:
9 In tutte le singole fatture era poi di volta in volta specificato, in dettaglio il calcolo degli importi dovuti, in base ai meccanismi di indicizzazione (vedi fatture prodotte da parte attrice in primo grado).
Anche in sede di successiva rinegoziazione del contratto, nel 2013, non era formu- lata contestazione alcuna in ordine all'operare del meccanismo di indicizzazione a valuta estera, era variata solo la scadenza e rideterminato il tasso leasing, con specificazione delle singole rate (vedi contratto del 4 dicembre 2013)
…
4. Con il terzo motivo (“violazione (anche) della normativa sulla trasparenza ban- caria”) parte appellante in sintesi deduce: “i calcoli con i quali si determina il tasso lea- sing sono illustrati nell'elaborato tecnico di parte più volte richiamato ed al quale si
10 rinvia (pagg. 16 e ss). Con tali calcoli si determina un tasso effettivo del 4,61188% con la funzione TIR.X ed un tasso del 4,571659% con la funzione TIR.COST. Nessuno dei due risultati corrisponde al tasso leasing del 4,4785% indicato nel contratto […]
L'indicazione nel contratto di un parametro libor chf disallineato alla quotazione effet- tiva è: illecita perché contraria alla disposizione che “impone” l'indicazione della reale quotazione;
ambigua perché conduce a determinare un tasso iniziale e quindi un im- porto dei canoni fissi diverso da quelli che risulteranno effettivamente dovuti una volta rielaborato il piano con l'adeguamento al tasso effettivo”.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla correttezza dei criteri e conteggi utilizzati nella consulenza di parte per la determinazione dell'effettivo tasso leasing ( a prodotto Controparte_1 una consulenza di parte con conteggi con i quali si dimostra che, considerando la diffe- renza tra TAN e periodicità delle rate il tasso interno di attualizzazione per il quale si ve- rifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto contrattualmente previsti in effetti coincide con quello indicato in contratto: 4,4785%), in ogni caso un eventuale minimo scostamento
(dell'ordine dello 0,1%) nel conteggio in nessun caso determinerebbe il ricalcolo ex art. 117 TUB a fronte di condizioni contrattuali esattamente e compiutamente specificate, con indicazione dell'ammontare e periodicità dei canoni, del prezzo di riscatto;
in simili fattispecie i giudici di legittimità hanno escluso la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB anche in caso di totale assenza del tasso leasing (vedi Cass. 15/11/2024, n.29530: “in te- ma di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determina- bile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettiva- mente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo al- la società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salva- guardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto l'oggettiva determinabilità dei tassi applicabili ad un contratto di leasing che prevede-
11 va un piano finanziario di rimborso basato su canoni fissi integrati, ogni tre mesi, tramite una completa indicizzazione al Libor CHF 3 mesi e, ogni sei mesi, attraverso un regolamento dipendente dall'andamento del rapporto di cambio tra la valuta naziona- le e il franco svizzero)”; Cass. 17/10/2023, n.28824: “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano del- la trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che la- scia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rim- borso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro nu- mero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)”).
Il “cambio base” (0,6257) è espressamente convenuto e pattuito in contratto e cor- risponde, come documentato dalla difesa di parte appellata, a quello della data di effetti- vo acquisto dell'imbarcazione.
5. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
9.991,00 (fase di studio € 2.977,00; fase introduttiva € 1.911,00; fase decisionale €
5.103,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per leg- ge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Pt_5
[.. e nei confronti di avverso la sentenza n. Pt_1 Parte_2 Controparte_1
2566/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 13/09/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico degli appellanti i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, li condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13