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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/12/2024, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3367/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI _1 C.F._1
ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN GIORGIO 10 SASSUOLO presso il difensore avv. GRASSELLI ALESSANDRA
ATTRICE contro
(C.F. ), _1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento di
AVV. TUDISCO DANIELA, in qualità di CURATRICE SPECIALE dei minori Per_1
e
[...] Persona_2
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.11.2024.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.05.2023 chiedeva pronunciarsi la separazione _1 personale dal marito , instando per l'affidamento esclusivo dei figli minori _1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], e la determinazione Per_1 Per_2
del contributo paterno al relativo mantenimento, nonché per la dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Instava, inoltre, per il riconoscimento di un assegno perequativo maritale.
Esponeva di essere stata, sin dall'inizio del matrimonio, vittima delle condotte violente e prevaricatrici del coniuge, ma di aver trovato solo nell'anno 2014 il coraggio di denunciarlo;
che con decreto provvisorio del 3.11.2014, il Tribunale per i Minori di Bologna aveva affidato Per_1
e al Servizio sociale territorialmente competente;
che nel 2015 la ricorrente, col consenso Per_2
del Servizio affidatario, aveva fatto ritorno in Ghana con i figli;
che, pochi mesi dopo, era rientrata in Italia, al fine di reperire un'occupazione, lasciando i minori coi propri genitori;
di avere iniziato una nuova relazione con un altro uomo, da cui aveva avuto altri due figli;
che solo nel mese di ottobre 2022 era riuscita a riportare e in Italia;
che, con riguardo al decreto Per_1 Per_2
provvisorio emesso dal T.M., era stata disposta la revoca con provvedimento del 20.02.2023; che la convivenza col nuovo compagno si era da poco interrotta e la ricorrente era stata collocata coi 4 figli in una struttura del Comune di Sassuolo, presso l'appartamento ad alta autonomia;
di Per_3
lavorare presso una ditta di pulizia con contratto a tempo determinato fino al mese di agosto 2023; che il padre non aveva mai sentito i figli telefonicamente quando erano in Ghana, né aveva provveduto al loro mantenimento;
inoltre, da quando erano tornati in Italia, non li aveva mai visti, né sentiti.
All'udienza dell'8.11.2023 il giudice, vista la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nominava curatore speciale dei minori l'avv. Daniela Tudisco, affinché si costituisse in giudizio in nome e per conto dei medesimi;
inoltre, concedeva alla parte ricorrente nuovo termine per la notifica del ricorso, non perfezionatasi.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
Con successiva ordinanza del 14.2.2024, il giudice emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affido super-esclusivo dei minori alla madre e prevedendo un contributo paterno al loro mantenimento di 400 €. mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6 Disponeva inoltre indagini sul nucleo familiare da parte del Servizio sociale territorialmente competente.
All'udienza del 6.11.2024 venivano sentiti i minori e, all'esito, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente la presenza di elementi di estraneità (cittadinanza straniera delle parti e matrimonio contratto all'Estero) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate dalla ricorrente.
Ebbene, sussiste la giurisdizione italiana:
- in ordine pronuncia della separazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a. del Regolamento UE
2201/2003 (Bruxelles IIbis), applicabile ratione temporis, in quanto i coniugi sono abitualmente residenti in Italia;
- in relazione alle domande concernenti l'affidamento della prole, ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles IIbis) essendo in Italia la residenza abituale dei figli minori;
- in ordine alla domanda di mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 3 Regolamento UE 4/2009
(“autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”).
È applicabile la legge italiana:
- per quanto concerne la pronuncia sullo status, ai sensi dell'art. 8 lett. a del Regolamento 1259/2010
(legge della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale);
- in ordine alle obbligazioni alimentari, ai sensi dell'art. 3 lett. b Regolamento 4/2009 (“autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”);
- in relazione all'affidamento, in ragione del luogo di residenza abituale dei figli minori
(Convenzione dell'Aja 1996).
Ciò posto, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che rimaneva contumace e non compariva neppure innanzi al giudice all'udienza fissata ex art. 473bis.22 c.p.c..
E' fondata la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, proposta dalla ricorrente e alla quale si è associata la curatrice speciale dei minori;
invero, dalla relazione depositata il 4.9.2024 dai Servizi Sociali incaricati, emerge il più totale disinteresse del sig. _1 per i figli minori. Nonostante l'ordinanza del 14.2.2024 lo avesse previsto, infatti, il convenuto non ha mai richiesto ai Servizi di poter incontrare e di poter intraprendere un percorso Per_1 Per_2
pagina 3 di 6 per riavvicinarsi a loro, e riappropriarsi così del proprio ruolo di genitore, cui ha completamente abdicato. Non si è mai presentato alle numerose convocazioni scritte inoltrategli dal Servizio, né ha risposto ai messaggi telefonici, così manifestando il completo disinteresse per i minori, che non vede e non sente da molti anni, omettendo altresì ogni contributo materiale al loro mantenimento.
e sentiti sia dagli operatori del Servizio, sia dal giudice, hanno chiaramente Per_1 Per_2
manifestato il loro astio nei confronti del genitore, colpevoli di averli abbandonati quando erano molto piccoli (tanto che non ha di lui alcun ricordo) e di non averli mai cercati neppure Per_2
telefonicamente, dichiarando apertamente di non avere alcun desiderio di rivederlo.
I minori, oltretutto, vivono chiaramente una situazione di disagio dovuta alle ristrettezze economiche (le cui conseguenze sul piano abitativo sono state evidenziate dai minori stessi in sede di ascolto) e alla difficoltà di integrazione, che l'assenza del padre ha di certo acuito, essendosi trovata la madre completamente sola nello svolgimento della funzione genitoriale connotata dalle descritte problematiche.
Vi sono dunque i presupposti per una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale: l'art. 330 c.c., invero, prevede che il giudice possa pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore che violi o trascuri i propri doveri o abusi dei propri poteri con grave pregiudizio del figlio. E' necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto pregiudizio sia grave. Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre, stante la funzione
"preventiva" e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poichè esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/07/2022, n. 22006).
Nel caso di specie, gli elementi raccolti in giudizio, sopra riportati, portano a ritenere accertate le condotte pregiudizievoli poste in essere dal padre nei confronti dei minori;
inoltre, il pervicace rifiuto del di rispondere alle convocazioni del Servizio, che più volte l'ha contattato, anche _1
pagina 4 di 6 in passato, al fine di verificare la possibilità di riallacciare il rapporto con i figli, non consente di esprimere, in questo momento, una prognosi positiva in ordine all'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali del resistente, con riferimento alla elaborazione, da parte sua, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con i minori, ancorchè con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali
(sulla necessità di effettuare tale prognosi cfr. Cass. Civ. n. 9763/2019).
Quanto agli incontri padre-figli, il padre, qualora interessato a riprendere il rapporto con i minori, dovrà rivolgersi al Servizio sociale, cui permane l'onere di vigilare sul nucleo, affinchè, previa valutazione dell'assenza di pregiudizio in capo ai minori stessi, ne regoli tempi e modalità, con facoltà di interromperli qualora si rilevino compromettenti per il benessere dei figli.
Positiva è stata invece la valutazione dei Servizi in ordine al comportamento tenuto dalla ricorrente, presente nella vita dei figli e molto collaborativa con gli operatori, avendo come unico obiettivo quello di riportare, seppure a fatica, serenità nella propria famiglia, oltre che indipendenza economica.
Va dunque confermato l'affido super-esclusivo di e alla madre, con la quale Per_1 Per_2
resteranno collocati.
In capo ai Servizi va mantenuto, come detto, l'incarico di vigilare sul nucleo familiare con particolare riguardo al benessere dei minori, con deposito di relazione di aggiornamento da inviare direttamente al giudice tutelare in sede entro il 30.9.2025.
Per ciò che afferisce, infine, al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per i figli fino al raggiungimento della autosufficienza economica, l'importo dell'assegno periodico statuito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti va incrementato, con decorrenza dalla presente pronuncia, ad
€. 500 €. mensili, essendo emerso dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia Regionale del Lavoro che il convenuto lavora come disossatore presso Inalca S.p.a., con contratto a tempo indeterminato.
Va invece rigettata la richiesta della moglie di un assegno di mantenimento per sé, svolgendo la ricorrente attività lavorativa come badante con regolare contratto, ed essendo pertanto economicamente indipendente.
La ricorrente, affidataria esclusiva dei minori, percepirà l'intero assegno unico per i figli.
Le spese legali, anche del curatore speciale del minore, seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione di entrambi al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione respinta e disattesa, definitivamente decidendo:
- pronunzia la separazione personale fra i coniugi nata in [...] il [...], e _1
, nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio il giorno 08.11.2002 in _1
Ghana;
- dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale con riguardo ai minori _1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Per_1 Per_2
- dispone l'affidamento di e in via esclusiva alla madre, anche per le questioni di Per_1 Per_2
maggiore interesse (cd. affido superesclusivo), con vigilanza del Servizio Sociale territorialmente competente;
- dispone che i figli minori rimangano collocato presso la madre e possano incontrare il padre, qualora ne faccia richiesta, mediante incontri vigilati e protetti organizzati dal Servizio Sociale, il quale è autorizzato a regolarne i tempi e le modalità e ad interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per i minori.
- Con decorrenza dalla presente pronuncia, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo di mantenimento dei figli e la somma mensile di € 500,00, annualmente Per_1 Per_2 rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
- dispone che le somme erogate a titolo di assegno unico o eventuali successive modificazioni dell'emolumento, siano percepite unicamente da nella misura del 100%; _1
- assegna ai Servizi termine per depositare relazione di aggiornamento direttamente al Giudice tutelare entro il 30.9.2025;
- condanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese processuali che _1 liquida in €.
3.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..
Modena, camera di consiglio del 27/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3367/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI _1 C.F._1
ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN GIORGIO 10 SASSUOLO presso il difensore avv. GRASSELLI ALESSANDRA
ATTRICE contro
(C.F. ), _1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento di
AVV. TUDISCO DANIELA, in qualità di CURATRICE SPECIALE dei minori Per_1
e
[...] Persona_2
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.11.2024.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.05.2023 chiedeva pronunciarsi la separazione _1 personale dal marito , instando per l'affidamento esclusivo dei figli minori _1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], e la determinazione Per_1 Per_2
del contributo paterno al relativo mantenimento, nonché per la dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Instava, inoltre, per il riconoscimento di un assegno perequativo maritale.
Esponeva di essere stata, sin dall'inizio del matrimonio, vittima delle condotte violente e prevaricatrici del coniuge, ma di aver trovato solo nell'anno 2014 il coraggio di denunciarlo;
che con decreto provvisorio del 3.11.2014, il Tribunale per i Minori di Bologna aveva affidato Per_1
e al Servizio sociale territorialmente competente;
che nel 2015 la ricorrente, col consenso Per_2
del Servizio affidatario, aveva fatto ritorno in Ghana con i figli;
che, pochi mesi dopo, era rientrata in Italia, al fine di reperire un'occupazione, lasciando i minori coi propri genitori;
di avere iniziato una nuova relazione con un altro uomo, da cui aveva avuto altri due figli;
che solo nel mese di ottobre 2022 era riuscita a riportare e in Italia;
che, con riguardo al decreto Per_1 Per_2
provvisorio emesso dal T.M., era stata disposta la revoca con provvedimento del 20.02.2023; che la convivenza col nuovo compagno si era da poco interrotta e la ricorrente era stata collocata coi 4 figli in una struttura del Comune di Sassuolo, presso l'appartamento ad alta autonomia;
di Per_3
lavorare presso una ditta di pulizia con contratto a tempo determinato fino al mese di agosto 2023; che il padre non aveva mai sentito i figli telefonicamente quando erano in Ghana, né aveva provveduto al loro mantenimento;
inoltre, da quando erano tornati in Italia, non li aveva mai visti, né sentiti.
All'udienza dell'8.11.2023 il giudice, vista la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nominava curatore speciale dei minori l'avv. Daniela Tudisco, affinché si costituisse in giudizio in nome e per conto dei medesimi;
inoltre, concedeva alla parte ricorrente nuovo termine per la notifica del ricorso, non perfezionatasi.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
Con successiva ordinanza del 14.2.2024, il giudice emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affido super-esclusivo dei minori alla madre e prevedendo un contributo paterno al loro mantenimento di 400 €. mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6 Disponeva inoltre indagini sul nucleo familiare da parte del Servizio sociale territorialmente competente.
All'udienza del 6.11.2024 venivano sentiti i minori e, all'esito, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente la presenza di elementi di estraneità (cittadinanza straniera delle parti e matrimonio contratto all'Estero) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate dalla ricorrente.
Ebbene, sussiste la giurisdizione italiana:
- in ordine pronuncia della separazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a. del Regolamento UE
2201/2003 (Bruxelles IIbis), applicabile ratione temporis, in quanto i coniugi sono abitualmente residenti in Italia;
- in relazione alle domande concernenti l'affidamento della prole, ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles IIbis) essendo in Italia la residenza abituale dei figli minori;
- in ordine alla domanda di mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 3 Regolamento UE 4/2009
(“autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”).
È applicabile la legge italiana:
- per quanto concerne la pronuncia sullo status, ai sensi dell'art. 8 lett. a del Regolamento 1259/2010
(legge della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale);
- in ordine alle obbligazioni alimentari, ai sensi dell'art. 3 lett. b Regolamento 4/2009 (“autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”);
- in relazione all'affidamento, in ragione del luogo di residenza abituale dei figli minori
(Convenzione dell'Aja 1996).
Ciò posto, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che rimaneva contumace e non compariva neppure innanzi al giudice all'udienza fissata ex art. 473bis.22 c.p.c..
E' fondata la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, proposta dalla ricorrente e alla quale si è associata la curatrice speciale dei minori;
invero, dalla relazione depositata il 4.9.2024 dai Servizi Sociali incaricati, emerge il più totale disinteresse del sig. _1 per i figli minori. Nonostante l'ordinanza del 14.2.2024 lo avesse previsto, infatti, il convenuto non ha mai richiesto ai Servizi di poter incontrare e di poter intraprendere un percorso Per_1 Per_2
pagina 3 di 6 per riavvicinarsi a loro, e riappropriarsi così del proprio ruolo di genitore, cui ha completamente abdicato. Non si è mai presentato alle numerose convocazioni scritte inoltrategli dal Servizio, né ha risposto ai messaggi telefonici, così manifestando il completo disinteresse per i minori, che non vede e non sente da molti anni, omettendo altresì ogni contributo materiale al loro mantenimento.
e sentiti sia dagli operatori del Servizio, sia dal giudice, hanno chiaramente Per_1 Per_2
manifestato il loro astio nei confronti del genitore, colpevoli di averli abbandonati quando erano molto piccoli (tanto che non ha di lui alcun ricordo) e di non averli mai cercati neppure Per_2
telefonicamente, dichiarando apertamente di non avere alcun desiderio di rivederlo.
I minori, oltretutto, vivono chiaramente una situazione di disagio dovuta alle ristrettezze economiche (le cui conseguenze sul piano abitativo sono state evidenziate dai minori stessi in sede di ascolto) e alla difficoltà di integrazione, che l'assenza del padre ha di certo acuito, essendosi trovata la madre completamente sola nello svolgimento della funzione genitoriale connotata dalle descritte problematiche.
Vi sono dunque i presupposti per una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale: l'art. 330 c.c., invero, prevede che il giudice possa pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore che violi o trascuri i propri doveri o abusi dei propri poteri con grave pregiudizio del figlio. E' necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto pregiudizio sia grave. Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre, stante la funzione
"preventiva" e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poichè esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/07/2022, n. 22006).
Nel caso di specie, gli elementi raccolti in giudizio, sopra riportati, portano a ritenere accertate le condotte pregiudizievoli poste in essere dal padre nei confronti dei minori;
inoltre, il pervicace rifiuto del di rispondere alle convocazioni del Servizio, che più volte l'ha contattato, anche _1
pagina 4 di 6 in passato, al fine di verificare la possibilità di riallacciare il rapporto con i figli, non consente di esprimere, in questo momento, una prognosi positiva in ordine all'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali del resistente, con riferimento alla elaborazione, da parte sua, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con i minori, ancorchè con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali
(sulla necessità di effettuare tale prognosi cfr. Cass. Civ. n. 9763/2019).
Quanto agli incontri padre-figli, il padre, qualora interessato a riprendere il rapporto con i minori, dovrà rivolgersi al Servizio sociale, cui permane l'onere di vigilare sul nucleo, affinchè, previa valutazione dell'assenza di pregiudizio in capo ai minori stessi, ne regoli tempi e modalità, con facoltà di interromperli qualora si rilevino compromettenti per il benessere dei figli.
Positiva è stata invece la valutazione dei Servizi in ordine al comportamento tenuto dalla ricorrente, presente nella vita dei figli e molto collaborativa con gli operatori, avendo come unico obiettivo quello di riportare, seppure a fatica, serenità nella propria famiglia, oltre che indipendenza economica.
Va dunque confermato l'affido super-esclusivo di e alla madre, con la quale Per_1 Per_2
resteranno collocati.
In capo ai Servizi va mantenuto, come detto, l'incarico di vigilare sul nucleo familiare con particolare riguardo al benessere dei minori, con deposito di relazione di aggiornamento da inviare direttamente al giudice tutelare in sede entro il 30.9.2025.
Per ciò che afferisce, infine, al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per i figli fino al raggiungimento della autosufficienza economica, l'importo dell'assegno periodico statuito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti va incrementato, con decorrenza dalla presente pronuncia, ad
€. 500 €. mensili, essendo emerso dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia Regionale del Lavoro che il convenuto lavora come disossatore presso Inalca S.p.a., con contratto a tempo indeterminato.
Va invece rigettata la richiesta della moglie di un assegno di mantenimento per sé, svolgendo la ricorrente attività lavorativa come badante con regolare contratto, ed essendo pertanto economicamente indipendente.
La ricorrente, affidataria esclusiva dei minori, percepirà l'intero assegno unico per i figli.
Le spese legali, anche del curatore speciale del minore, seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione di entrambi al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione respinta e disattesa, definitivamente decidendo:
- pronunzia la separazione personale fra i coniugi nata in [...] il [...], e _1
, nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio il giorno 08.11.2002 in _1
Ghana;
- dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale con riguardo ai minori _1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Per_1 Per_2
- dispone l'affidamento di e in via esclusiva alla madre, anche per le questioni di Per_1 Per_2
maggiore interesse (cd. affido superesclusivo), con vigilanza del Servizio Sociale territorialmente competente;
- dispone che i figli minori rimangano collocato presso la madre e possano incontrare il padre, qualora ne faccia richiesta, mediante incontri vigilati e protetti organizzati dal Servizio Sociale, il quale è autorizzato a regolarne i tempi e le modalità e ad interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per i minori.
- Con decorrenza dalla presente pronuncia, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo di mantenimento dei figli e la somma mensile di € 500,00, annualmente Per_1 Per_2 rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
- dispone che le somme erogate a titolo di assegno unico o eventuali successive modificazioni dell'emolumento, siano percepite unicamente da nella misura del 100%; _1
- assegna ai Servizi termine per depositare relazione di aggiornamento direttamente al Giudice tutelare entro il 30.9.2025;
- condanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese processuali che _1 liquida in €.
3.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..
Modena, camera di consiglio del 27/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6