Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 30/03/2026, n. 85
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Suprema Corte, con ordinanza n. 1527/2026, ha stabilito che, a seguito delle modifiche legislative (art. 180 D.L. n. 34/2020 e art. 5-quinquies D.L. n. 146/2021), l'obbligo del gestore di versare l'imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria, venendo meno la qualifica di agente contabile e la conseguente giurisdizione contabile. Il gestore è ora considerato responsabile d'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 30/03/2026, n. 85
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto
    Numero : 85
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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