Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 30/03/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
RT TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere EL BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 32598 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
1) T.F.E. s.r.l. (c.f. e partita IVA 03856440270; pec:
hotelcadeibarcaroli@legalmail.it), con sede legale in Venezia-Mestre, via Forte Marghera, 63-65, in persona del legale rappresentante p.t.;
2) CO AS (c.f.: [...]), in proprio e quale amministratore della società T.F.E. s.r.l., nato a [...] il [...],
residente a [...];
Visti gli artt. 88, 91 e 93 c.g.c.;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Udito, all’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, con l’assistenza del
segretario Paola Franchini, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Francesca Cosentino, nessuno presente per i convenuti, non costituiti.
Premesso in
FATTO
I. Con atto di citazione depositato in data 15 settembre 2025, la Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale la società T.F.E. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e il sig.
AS CO, in proprio e in qualità di amministratore della predetta società, per ivi sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, in favore del Comune di Venezia della somma complessiva di euro 11.165,93, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
L’inquirente specificava che, in data 28 agosto 2018, il Comune di Venezia aveva segnalato l’omesso riversamento alla tesoreria comunale delle somme incassate, a titolo d’imposta di soggiorno, per gli anni 2013, 2014 e 2015, dalla società T.F.E. s.r.l. in qualità di soggetto gestore della struttura ricettiva denominata “Hotel CA’ DEI BARCAROLI” e ubicata in Venezia-Mestre, nonostante gli atti di intimazione ad adempiere, rimasti inevasi, e le successive ingiunzioni fiscali per il recupero coattivo del credito.
Dalla documentazione acquisita dal Comune, che aveva successivamente informato la Procura, con nota del 28 novembre 2019, del mancato riversamento di ulteriori somme introitate, allo stesso titolo, dalla società convenuta per il 2016, emergeva che:
a) per gli anni 2013, 2014 e 2015 era stato riversato l’intero importo dell’imposta di soggiorno, corrispondente alla somma di euro 5.085,06 (di cui all’ingiunzione di pagamento n. 167/2017), euro 10.139,11 (di cui all’ingiunzione di pagamento n. 168/2017) ed euro 13.097,00 (di cui all’ingiunzione di pagamento n. 169/2017);
b) per l’anno 2016, rispetto al credito di euro 11.165,93 (comprensivo degli interessi maturati fino all’adozione dell’atto di ingiunzione fiscale n. 83/2019 relativo al periodo gennaio-settembre 2016), non risultava effettuato alcun versamento e la relativa pratica era stata archiviata, dato l’esito negativo della procedura di riscossione coattiva del credito intrapresa dall’Avvocatura civica del Comune di Venezia (atto di precetto del 6/09/2022, atto di pignoramento presso terzi del 14/11/2022, atto di precetto in rinnovazione del 27/01/2023, atto di pignoramento presso terzi del 17/02/2023).
Il requirente rappresentava, altresì, che, a seguito dell’apertura, in relazione ai fatti citati, di un procedimento penale (7803/18 RGNR) a carico del convenuto AL AS, in qualità di rappresentante legale della T.F.E.
s.r.l., per ipotesi di peculato ex art. 314 c.p., era stato disposto dal G.I.P. in data 30/01/2019 un sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca per equivalente.
Tanto considerato, la Procura delineava il quadro normativo concernente l’imposta di soggiorno e rilevava l’indubbia permanenza della qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con sentenza n. 22/2016/QM e dalla prevalente giurisprudenza contabile, anche successiva ai più recenti interventi legislativi (art. 180 del D.L. n. 34/2020 e art. 5 -
quinquies del D.L. n. 146/2021) che lo hanno qualificato come responsabile d’imposta, potendo il medesimo soggetto essere sottoposto contemporaneamente anche alla giurisdizione contabile, oltre che alla giurisdizione tributaria, per aver avuto il maneggio del denaro pubblico incassato dal cliente a titolo di imposta e non riversato.
All’esito degli approfondimenti istruttori svolti, la Procura riteneva di contestare, quindi, ai convenuti, in solido tra loro, un danno complessivo di euro 11.165,93 (importo comunicato dal Comune di Venezia), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi di legge, ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi propri della responsabilità amministrativocontabile - ossia il rapporto di servizio tra il gestore della struttura alberghiera e l’ente locale, il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso e l’elemento psicologico del dolo - per aver determinato un pregiudizio economico da mancata entrata, concreto ed attuale, per l’anno 2016, in consapevole violazione delle norme contenute nel d.lgs. n. 23/2011 e nel regolamento comunale sull’imposta di soggiorno adottato dal Comune di Venezia (delibera C.C. n. 83 del 23/06/2021 e successive modificazioni).
II. All’odierna pubblica udienza, non essendo comparso e non essendosi costituito in giudizio il sig. AL AS, in proprio e quale legale rappresentante e amministratore p.t. della T.F.E. s.r.l., è stata dichiarata la contumacia dei convenuti; il P.M. ha concluso con la richiesta della declaratoria del difetto di giurisdizione contabile alla luce dell’ordinanza della Corte di cassazione, Sez. Unite civili, n. 1527/2026.
Esaurita la discussione, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. L’odierno giudizio ha ad oggetto la contestazione del danno di €
11.165,93, cagionato al Comune di Venezia dalla società T.F.E. s.r.l., gestore della struttura ricettiva denominata “Hotel CA’ DEI BARCAROLI”, a seguito del mancato riversamento, nei termini di legge, di somme riscosse nell’anno 2016, a titolo di imposta di soggiorno.
2. Preliminarmente, va rilevato che il Collegio ha dichiarato in udienza la contumacia dei convenuti ai sensi dell’art. 93 c.g.c., posto che sig. AL AS, in proprio e quale legale rappresentante e amministratore p.t. della T.F.E. s.r.l., non si è formalmente costituito in giudizio, nonostante l’atto di citazione sia stato ritualmente notificato allo stesso (come da relate di notifica in atti).
3. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di esaminare la questione, rilevabile d’ufficio, della sussistenza della giurisdizione contabile sul giudizio in esame, concludendo nel senso del difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice tributario.
Al riguardo, il Collegio deve dare atto che, in materia di omesso riversamento dell’imposta di soggiorno, è recentemente intervenuto un mutamento di orientamento della Suprema Corte rispetto a quanto pacificamente statuito dalla stessa con l’ordinanza n. 19654/2018, richiamata dal P.M. contabile, la quale, occupandosi dell’originaria disciplina di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, aveva affermato che tra il gestore della struttura alberghiera e il Comune si instaurasse, ai fini dell’imposta di soggiorno, un rapporto di servizio pubblico, con compiti eminentemente contabili, funzionali alla riscossione dell’imposta e al suo riversamento nelle casse comunali, e che tali attività di riscossione e riversamento, interne al rapporto di servizio, implicassero il “maneggio di denaro pubblico” che
“genera ex se l’obbligo della resa del conto” (v. Corte Cost., 21.05.1975, n.
114 e Corte Cost., 25.07.2001, n. 292), dal che veniva affermata l’appartenenza della materia alla giurisdizione contabile.
Rileva il Collegio che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 1527/2026, pubblicata il 23 gennaio 2026, in tema di riparto di giurisdizione nei giudizi aventi ad oggetto il mancato riversamento, in favore del Comune, dell’imposta di soggiorno pagata dai clienti della struttura alberghiera, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario per i giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore dell’art. 5-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, seppur riferiti a fatti verificatisi nel vigore della precedente normativa.
Ciò sul presupposto, chiarito nell’ordinanza della Suprema Corte del 21.5.2024, n. 14028, della natura sostanziale sia del comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 introdotto dall’art. 180, comma 3, decreto-legge n.
34 del 2020, sia dell’art. 5-quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021; tali norme hanno definito, la prima, la qualificazione legale del gestore quale responsabile del pagamento dell'imposta e, la seconda, con specifico riferimento ai problemi di diritto intertemporale, l’efficacia nel tempo della stessa qualificazione ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 “con ricadute indirette sulla attribuzione della giurisdizione, che deve ritenersi attratta al giudice tributario a far tempo dalla loro rispettiva entrata in vigore” (nello stesso senso v. Cass., Sez. U., 9.8.2025, n. 22963).
La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che, dopo la novella attuata con il decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto il comma 1-ter dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011, “l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”.
Le Sezioni unite hanno evidenziato in primis come l’espressa qualificazione normativa dell’albergatore quale “responsabile d’imposta” ad opera del comma 1-ter aggiunto al già citato art. 4, abbia fatto venir meno quel
“silenzio della norma primaria” che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell’inquadramento giuridico, alla figura dell’agente contabile, rinviando ormai esplicitamente al ruolo del “responsabile d’imposta”, definito e tratteggiato dall’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Da tale inquadramento, ad avviso della Suprema Corte, deriva innanzitutto che il gestore della struttura alberghiera, quale responsabile d’imposta, è estraneo al presupposto impositivo che concerne, invece, esclusivamente l’ospite; la responsabilità del gestore, “insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell’amministrazione finanziaria e della sua satisfattività”, si affianca, tuttavia, a quella dell’effettivo contribuente in una relazione di solidarietà passiva
“dipendente”, tale da legittimare l’esercizio, nei confronti del soggetto passivo dell’imposta, del diritto di rivalsa per l’ammontare di quanto pagato, ai sensi dell’art. 64 cit..
L’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, come precisato dalle Sezioni unite, partecipa, quindi, della stessa natura tributaria dell’obbligo che fa carico agli ospiti della struttura ricettiva e non è limitata, a differenza di quella propria dell’agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito, salvo il diritto di rivalsa.
La pronuncia sopra menzionata ha, dunque, espressamente escluso che, a seguito di tale novella, possa permanere in capo all’albergatore la qualifica di agente contabile e l’obbligo di resa del conto, avendo evidenziato che
“con la qualifica dell’albergatore come responsabile d’imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall’avvenuto versamento dell’imposta ad opera del cliente. (...) la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell’Ente alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente. È quindi mutato l’approccio normativo volto a sancire in modo inequivoco che l’attuazione dell’imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto alla irrogazione di sanzioni”.
Né - proseguono le Sezioni unite – assume rilievo dirimente, ai fini della persistente qualificazione dell’albergatore come agente contabile, il fatto che i regolamenti comunali, emanati ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n.
23/2011 nelle more dell’approvazione del regolamento statale di attuazione dell’imposta di soggiorno, demandino al medesimo una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica, in quanto le stesse, già con precedente pronuncia (ord. n. 22891/2024),
hanno chiarito che appartiene alla giurisdizione tributaria l’esame delle controversie aventi a oggetto l’opposizione alle sanzioni pecuniarie irrogate dai regolamenti comunali per omesso o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, mentre spetta al giudice ordinario l’esame delle controversie aventi ad oggetto le sanzioni irrogate per la violazione di meri obblighi procedurali.
Per le ragioni appena esposte, questa Sezione deve dichiarare nella presente controversia il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e, di conseguenza, manda all’Amministrazione danneggiata affinché agisca a tutela del proprio diritto di credito.
4. In relazione alla regolazione delle spese di lite, si dispone la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.,
in considerazione dell’oscillazione giurisprudenziale già manifestatasi alla data della presente pronuncia.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia dei convenuti;
- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., il giudice tributario quale giudice munito di giurisdizione.
Manda all’Amministrazione danneggiata affinché agisca a tutela del proprio diritto di credito.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EL RE RT TO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(fir.to digitalmente)