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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 955/2023
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nato ad [...] il [...] Parte_1
E
, nata ad [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marcabruni Lara e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda viale dei Tigli n.14, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 20.09.2003 in
Dro
- preso atto che all'udienza del 02.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 07.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 06.02.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_2 Parte_1
al n. 3 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Dro per l'anno 2003 alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 4 1) Il signor corrisponderà, entro il 15 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, l'importo di euro 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul C/C n.01/379299 acceso presso Cassa
Rurale Altogarda-Rovereto ed intestato alla figlia L'obbligo di Per_1
versamento da parte del signor decorrerà a far data dal rilascio Pt_1
dell'abitazione coniugale e fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica della figlia;
2) Le spese straordinarie per la figlia come da protocollo C.N.F. del Per_1
29.11.2017, saranno a carico del padre signor nella misura del Parte_1
70 % e della signora nella misura del 30%. Per quanto Parte_2
attiene le spese indicate quali “spesa extra assegno” saranno da concordarsi unicamente quelle superiori ad € 150,00=
3) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando, pertanto, a reciproche pretese di mantenimento.
4) L'assegno unico sarà posto a favore della signora in Parte_2
misura del 100% mentre le detrazioni fiscali spetteranno ad entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuna.
5) Ordinarsi ai competenti Uffici di stato civile di provvedere alle annotazioni ed iscrizioni di legge.
6) Spese legali a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 16.1.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 955/2023
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nato ad [...] il [...] Parte_1
E
, nata ad [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marcabruni Lara e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda viale dei Tigli n.14, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 20.09.2003 in
Dro
- preso atto che all'udienza del 02.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 07.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 06.02.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_2 Parte_1
al n. 3 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Dro per l'anno 2003 alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 4 1) Il signor corrisponderà, entro il 15 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, l'importo di euro 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul C/C n.01/379299 acceso presso Cassa
Rurale Altogarda-Rovereto ed intestato alla figlia L'obbligo di Per_1
versamento da parte del signor decorrerà a far data dal rilascio Pt_1
dell'abitazione coniugale e fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica della figlia;
2) Le spese straordinarie per la figlia come da protocollo C.N.F. del Per_1
29.11.2017, saranno a carico del padre signor nella misura del Parte_1
70 % e della signora nella misura del 30%. Per quanto Parte_2
attiene le spese indicate quali “spesa extra assegno” saranno da concordarsi unicamente quelle superiori ad € 150,00=
3) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando, pertanto, a reciproche pretese di mantenimento.
4) L'assegno unico sarà posto a favore della signora in Parte_2
misura del 100% mentre le detrazioni fiscali spetteranno ad entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuna.
5) Ordinarsi ai competenti Uffici di stato civile di provvedere alle annotazioni ed iscrizioni di legge.
6) Spese legali a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 16.1.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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