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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11863/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GABRIELI TOMMASI MASSIMO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PAPALATO M. ROSARIA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: 1) Il riconoscimento di una invalidità pari al 30%;2) Per l'effetto il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire la relativa indennità , mensilmente, con CP_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa. 3) Conseguentemente la condanna dell CP_1
a corrispondere detta indennità nelle forme, nei modi e termini di legge. 4) Ergo, a corrispondere i relativi ratei arretrati maturati e maturandi, sino alla rituale erogazione mensile.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto, come già evidenziato nell'ordinanza del 01.07.2024, la richiesta di CTU non può essere accolta, in quanto dagli atti risulta che la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto una invalidità del 12%, è stata poi confermata con sentenza di appello del 17/02/2021, successiva alla certificazione del 04/11/2020 su cui si fonda la domanda di aggravamento, per cui sul punto si è formato il giudicato.
Tali conclusioni non sono smentite da deduzioni di segno contrario, tanto che, anzi, nelle note scritte, il ricorrente “preso atto di quanto rilevato dalla S.V. con l'ordinanza 01/07/2024, condivide
e rinuncia al ricorso”. Non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio, in quanto la rinuncia non è stata accettata dall , per cui il ricorso deve essere rigettato nel merito. CP_1
1 Il tenore della pronuncia e la condotta del ricorrente giustificano la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04/11/2022 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 18/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11863/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GABRIELI TOMMASI MASSIMO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PAPALATO M. ROSARIA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: 1) Il riconoscimento di una invalidità pari al 30%;2) Per l'effetto il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire la relativa indennità , mensilmente, con CP_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa. 3) Conseguentemente la condanna dell CP_1
a corrispondere detta indennità nelle forme, nei modi e termini di legge. 4) Ergo, a corrispondere i relativi ratei arretrati maturati e maturandi, sino alla rituale erogazione mensile.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto, come già evidenziato nell'ordinanza del 01.07.2024, la richiesta di CTU non può essere accolta, in quanto dagli atti risulta che la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto una invalidità del 12%, è stata poi confermata con sentenza di appello del 17/02/2021, successiva alla certificazione del 04/11/2020 su cui si fonda la domanda di aggravamento, per cui sul punto si è formato il giudicato.
Tali conclusioni non sono smentite da deduzioni di segno contrario, tanto che, anzi, nelle note scritte, il ricorrente “preso atto di quanto rilevato dalla S.V. con l'ordinanza 01/07/2024, condivide
e rinuncia al ricorso”. Non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio, in quanto la rinuncia non è stata accettata dall , per cui il ricorso deve essere rigettato nel merito. CP_1
1 Il tenore della pronuncia e la condotta del ricorrente giustificano la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04/11/2022 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 18/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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