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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4582 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del giorno
27/12/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. CIMATTI FRANCESCA Pt_1 P.IVA_1
(c.f. ) . C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
SUPINO DANIELE (c.f. ), che lo rappresenta e difende;
C.F._2
APPELLATO, appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1269/2021 emessa dal Tribunale di in data 22/06/2021.
Conclusioni dell'appellante: “- in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 1, e 283 c.p.c.; - nel merito, in via principale: in riforma della sentenza impugnata, revocare la condanna irrogata, in prime cure, per i motivi di cui al presente Appello, ai danni dell'appellante al pagamento della somma di Euro
360.596,25 in favore della appellata a fronte dell'accoglimento dell'azione ex art. 67
l.f.; - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di difesa, oltre al rimborso r.g. n. 1 forfettario per spese generali, CPA, IVA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: - rigettare l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. stante l'assenza carenza dei presupposti di legge per l'adozione del prefato provvedimento inibitorio;
- in via preliminare, dichiarare l'appello avversario improcedibile ex art. 345 c.p.c. per i motivi sopra dedotti;
- in subordine respingere l'appello avversario nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui nella premessa del presente atto, confermando per l'effetto la sentenza impugnata nella parte in cui revoca l'atto di transazione dell'8.7.2017 e condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 della complessiva somma di € 360.596,25 oltre interessi legali dalla domanda la saldo;
- in via gradata, revocare in ogni caso l'atto di transazione dell'8.7.2017 in accoglimento delle ulteriori domande all'uopo proposte dal in primo grado ed Controparte_1
espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c. in questa sede, con consequenziale condanna la al pagamento in favore del della complessiva somma Parte_1 Controparte_1
€ 360.596,25 oltre interessi legali dalla domanda la saldo;
- in accoglimento dello spiegato appello incidentale in punto di spese di lite, ed a parziale modifica della sentenza impugnata, condannare la al pagamento delle spese di entrambe le Parte_1
fasi cautelari definite in corso di causa dal Tribunale di Velletri in favore del fallimento
- con il favore di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”. CP_1
FATTO E DIRITTO
In accoglimento della domanda (subordinata) del il tribunale di CP_1
Velletri ha dichiarato l'inefficacia, ex art. 67 L.F., dell'atto di transazione dell'8.7.2017
e quindi condannato la al pagamento della somma di euro 360.596,25 euro oltre Pt_1
interessi dalla domanda.
ha proposto appello. Pt_1
ha resistito al gravame e spiegato Controparte_1
appello incidentale.
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 27/12/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Va premesso che la controversia dinanzi al Tribunale di Velletri tra il Fallimento
r.g. n. 2 della (attore) e la (convenuta) ha ad oggetto un'azione di CP_1 Parte_1
simulazione e, in subordine, un'azione revocatoria fallimentare relative ad una transazione stipulata tra le due società in data 8 luglio 2017.
Il ha agito in giudizio chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
accertare la nullità della rinuncia da parte della (fallita) al credito originario CP_1 di € 546.056,16. In subordine, in caso di rigetto della richiesta di declaratoria di simulazione o nullità, chiedeva la revoca dell'atto di disposizione patrimoniale
(transazione dell'8 luglio 2017) ai sensi dell'art. 67, comma 1, L.F. e l'inefficacia del medesimo e conseguentemente, chiedeva la condanna della al pagamento Parte_1 della somma di € 360.596,25.
Il primo giudice ha ritenuto non sussistere la simulazione, ritenendo la transazione effettiva e fondata, invece, l'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma
1, L.F. in relazione alla transazione dell'8 luglio 2017.
L'appello principale non contesta la dichiarazione di inefficacia ex art. 67 L.F. con la conseguenza che la pronuncia è passata in giudicato sul punto.
Oggetto di critica è, invece, la condanna al pagamento della somma di 360.596,25 disposta dal primo giudice.
Secondo l'impugnante l'inefficacia della transazione non avrebbe determinato la reviviscenza del credito di 360.596,25 euro, bensì l'operatività della precedente scrittura, non oggetto della domanda di inefficacia, dell'anno 2015 con la quale le parti avevano pattuito che il residuo dovuto da a sarebbe stato interamente Pt_1 CP_1
compensato con i canoni commerciali, vantati da verso che sarebbero Pt_1 CP_1 venuti a scadere, durante l'esecuzione dei contratti, relativamente ai quattro immobili affittati e che relativamente ad uno di essi, era impedito, al fine di permettere la compensazione integrale dei reciproci crediti-debiti, il diritto di recesso.
In ogni caso la condanna al pagamento dell'importo richiesto dalla controparte
(relativo al credito alla data del settembre 2016) non teneva conto che, alla data della pronuncia, era maturato il diritto alla compensazione per ulteriori 73.200 euro sicché il dovuto sarebbe ammontato, al più, ad Euro 287.396,25 (residuo che, come da scrittura del 2015, le parti avrebbero dovuto ulteriormente compensare con i canoni a scadere).
Il motivo di appello è inammissibile in quanto contiene prospettazioni del tutto nuove, mai introdotte dinanzi al tribunale di Velletri.
r.g. n. 3 Per avvedersene è sufficiente compulsare il fascicolo del primo grado di giudizio ed in particolare le conclusioni ivi rassegnate dall'odierna appellante in questi esatti termini: “sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la inammissibilità/nullità o comunque infondatezza della domanda giudiziale introitata da parte della attrice in ragione della motivata convenienza della scrittura oggetto di azione revocatoria, stante la insussistenza dei requisiti - con particolare riferimento alla scrittura del 08.7.2017 - dei presupposti per la domandata revocatoria, non risultando sussistenti i requisiti ex art. 67 comma 1 della L.F., né quelli per l'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, rigettare le richieste/domande tutte di parte attrice.”.
Nelle medesime note di trattazione scritta del 16.6.2021, inoltre, l'odierna appellante aveva ipotizzato, semmai, la “reviviscenza dei contratti del 2010” (pag. 3) e non della scrittura del 2015.
Il tribunale, dinanzi al quale non era stata prospettata la reviviscenza dell'accordo dell'anno 2015 né la compensazione per euro 73.200,00, aveva conseguentemente concluso che “All'accoglimento dell'azione revocatoria consegue la reviviscenza ed immediata esigibilità dell'intero credito vantato dalla società fallita . nei Parte_2
confronti della società convenuta, pacificamente ascendente ad e 360.596,25 (v. punto 7 della impugnata transazione inter partes 8/7/2017), di cui la Curatela attrice ha chiesto la condanna al pagamento. A tanto, in conclusione, va condannata a pagare, Parte_1
oltre interessi legale dalla domanda al saldo.”.
L'aspirazione dell'appellante allo scrutinio di allegazioni mai prospettate nel primo grado di giudizio si scontra, allora, col principio secondo cui “Il divieto di nova sancito dall'articolo 345 del Cpc per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché
l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale.”. (Cass. civ. sez. III, 22/03/2022, n.9211).
In forza dell'art. 345 cpc “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.”
All'inammissibilità dell'appello principale consegue l'inefficacia di quello incidentale tardivo (sul tema delle spese di lite delle fasi cautelari) in forza dell'art. 334, comma 2, cpc.
r.g. n. 4 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, assunto il valore indeterminabile della controversia di bassa complessità.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'appello principale inammissibile ed inefficace quello incidentale tardivo;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 15/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5