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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/06/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1335/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1335/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Gigliotti;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Fausto Salerno;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 925/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 31.05.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.1048/11, emesso dal Tribunale di Catanzaro ed avente ad oggetto il pagamento, in favore di , dell'importo di Controparte_1
1 €11.671,02, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in relazione all'incarico, conferitole dalla riguardante la progettazione Pt_1 dell'ammodernamento dell'azienda agricola, al fine di proporre domanda di aiuto economico presso la Regione Calabria in aderenza alle misure 114 e 121 del PSR
2007-2013.
A sostegno dell'opposizione deduceva che il non aveva adempiuto al CP_1 predetto incarico per non avere depositato la domanda di aiuto presso la Regione
Calabria – Dipartimento di Agricoltura, Foreste e Forestazione;
che in ogni caso il progetto dallo stesso redatto presentava dei vizi di forma e di sostanza che lo rendevano irricevibile, mancando dei requisiti indispensabili per l'accoglimento della domanda di aiuto. Da ultimo contestava l'importo dell'onorario, assumendo che le parti avevano concordato che il ricevesse per l'attività la sola somma CP_1 di €500,00 e che il saldo fosse subordinato alla erogazione del finanziamento.
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto opposto e, in via gradata, la riduzione della somma a ragione della qualità e quantità del lavoro prestato ed al netto di quella già corrisposta. Per il grave pregiudizio aziendale consistente nel non aver ottenuto il beneficio auspicato, la spiegava domanda riconvenzionale di Pt_1 risarcimento del danno e restituzione dell'acconto corrisposto di €500,00.
Si costituiva in giudizio il contestando le deduzioni di controparte sia CP_1 relativamente al corretto espletamento dell'incarico che in ordine all'accordo che subordinava il pagamento dei propri compensi alla concessione del beneficio economico. Da ultimo deduceva che nessun danno aveva ricevuto la poiché Pt_1 il bando era stato riaperto ed ella aveva ricevuto il beneficio attraverso un progetto simile al proprio redatto da altro professionista.
Istruita la causa con l'espletamento di prova per testi, con sentenza n. 925/18 il
Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto e condannava la al pagamento delle spese del giudizio. Pt_1
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva, sulla scorta della documentazione in atti, il corretto adempimento del all'incarico conferitogli CP_1
e la mancata dimostrazione di un accordo sul compenso nei termini indicati dall'opponente.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
05.07.2018, censurandola sotto diversi profili e chiedendone la Parte_1 integrale riforma. In particolare rilevava che il non aveva dato prova né di CP_1
2 aver redatto un progetto conforme alle disposizioni attuative e procedurali per il trattamento delle domande di aiuto, né dell'invio dello stesso, neanche telematico, non presentando le rituali ricevute di accettazione e consegna;
che la documentazione in atti e, nello specifico, la relazione prodotta del per. agr.
[...]
, aveva dimostrato, al contrario, che la domanda per la misura 114 non era Per_1 mai stata presentata dal e relativamente alla misura 121 non era stata CP_1 presentata né prima della revoca del bando (27.10.10) né dopo la sua sostituzione
(19.1.11). Lamentava, ancora, l'appellante l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per aver dovuto ricorrere la Pt_1 all'incarico di un altro professionista per il medesimo progetto, con conseguente lesione degli interessi economici della stessa non tanto sotto il profilo della chance perduta (scongiurata dalla solerzia della stessa nella tempestiva presentazione Pt_1 di un nuovo progetto) quanto sotto il profilo dell'esborso economico, rilevando sia le spese sostenute per la doppia domanda di finanziamento (avendo dovuto corrispondere una seconda parcella) sia il tempo perduto nel godimento dell'aiuto economico volto alla riqualificazione del suo fondo. Censurava poi la dichiarata inutilizzabilità delle testimonianze dei sigg.ri e Parte_2 Testimone_1
operata dal giudice di prime cure sulla base di una insussistente incapacità
[...]
a testimoniare, peraltro neppure eccepita da controparte.
Si costituiva con comparsa depositata in data 04.12.2018 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza dell'11.12.2018 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'08.06.2021.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 24.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 13.05.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3 §2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il gravame non è meritevole di accoglimento.
Muovendo dalla contestazione relativa all'omesso invio della domanda di aiuto, essa risulta smentita dalle emergenze documentali richiamate nella sentenza impugnata la quale ha affermato che la domanda n. 84750391223 redatta dal dr.
è stata inoltrata per via telematica ai competenti uffici e la domanda cartacea CP_1
è stata regolarmente spedita e ricevuta, in data 06.08.2009, dall'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, sicchè il riscontro della Regione Calabria del 26.1.2012 richiamato da parte appellante non appare decisivo.
Oltretutto deve rilevarsi che il , in sede di costituzione nel giudizio di CP_1 primo grado, ha affermato che è stata la stessa opponente a curare la spedizione della domanda e dei documenti progettuali cartacei a supporto ed a consegnare le copie delle ricevute della raccomandata al professionista, affinché le custodisse, circostanza questa non specificamente contestata dalla Pt_1
Con riguardo alla asserita inidoneità dell'elaborato progettuale, essa si fonda sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte che, per giurisprudenza costante, costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio.
In ogni caso le doglianze dell'appellante non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha dettagliatamente elencato tutta la documentazione prodotta a corredo della domanda di aiuto, evidenziando che la non è stata Pt_1 ammessa agli aiuti in quanto il relativo bando è stato poi annullato.
L'appellante omette di indicare specificamente le carenze documentali che avrebbero in tesi compromesso il buon esito della domanda, per la quale, si ribadisce, non vi è prova di un rigetto. Oltretutto la stessa perizia di parte contiene una valutazione positiva in merito all'attività del professionista, leggendosi a pag. 4 della stessa che “Nel progetto in esame il piano di miglioramento aziendale è stato regolarmente redatto dal tecnico progettista” (di ciò ha dato atto il giudice di primo grado nel provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo).
Quanto alla prova dell'accordo che subordinava il pagamento alla erogazione del finanziamento, che ad avviso dell'appellante, sarebbe emersa dalle dichiarazioni dei sigg.ri e ritiene la Corte che, Parte_2 Testimone_1 indipendentemente dalla incapacità a testimoniare dei medesimi quali
4 comproprietari del fondo oggetto del progetto in questione (incapacità che il giudice non avrebbe potuto rilevare non avendo la controparte eccepito la nullità della prova subito dopo l'escussione dei testi), le predette dichiarazioni non valgano a dimostrare in termini inequivoci l'assunto dell'appellante. Innanzitutto i due testi, germani della hanno riferito che il conferimento dell'incarico sarebbe avvenuto in loro Pt_1 presenza presso la casa di campagna, mentre il teste , unico Testimone_2 indifferente, ha riferito che il conferimento è avvenuto nell'aprile 2009 presso lo studio del dr. ed ha escluso la presenza di altre persone. Inoltre CP_1 [...] ha dichiarato che l'incarico è stato conferito nel mese di luglio 2009 (il che Pt_2 appare poco verosimile ove si ponga mente al fatto che la domanda cartacea risulta presentata il 6 agosto 2009), mentre ha detto di non ricordare Testimone_1 né l'anno né il giorno;
la prima ha riferito della presenza anche del loro padre, mentre il secondo non ne ha fatto menzione.
A fronte di tali discordanze ed incertezze nella deposizione, non può dirsi raggiunta la prova della condizione cui, secondo l'assunto dell'appellante, era subordinato il pagamento.
A fronte dell'accertato adempimento del , è evidente come non può CP_1 trovare ingresso la domanda di risarcimento danni avanzata dalla per aver Pt_1 dovuto ricorrere all'incarico di altro professionista per il medesimo progetto.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 05.07.2018, nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 925/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il
[...]
31.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €1.984,00 per compensi, oltre rimborso
5 spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fausto Salerno dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1335/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Gigliotti;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Fausto Salerno;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 925/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 31.05.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.1048/11, emesso dal Tribunale di Catanzaro ed avente ad oggetto il pagamento, in favore di , dell'importo di Controparte_1
1 €11.671,02, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in relazione all'incarico, conferitole dalla riguardante la progettazione Pt_1 dell'ammodernamento dell'azienda agricola, al fine di proporre domanda di aiuto economico presso la Regione Calabria in aderenza alle misure 114 e 121 del PSR
2007-2013.
A sostegno dell'opposizione deduceva che il non aveva adempiuto al CP_1 predetto incarico per non avere depositato la domanda di aiuto presso la Regione
Calabria – Dipartimento di Agricoltura, Foreste e Forestazione;
che in ogni caso il progetto dallo stesso redatto presentava dei vizi di forma e di sostanza che lo rendevano irricevibile, mancando dei requisiti indispensabili per l'accoglimento della domanda di aiuto. Da ultimo contestava l'importo dell'onorario, assumendo che le parti avevano concordato che il ricevesse per l'attività la sola somma CP_1 di €500,00 e che il saldo fosse subordinato alla erogazione del finanziamento.
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto opposto e, in via gradata, la riduzione della somma a ragione della qualità e quantità del lavoro prestato ed al netto di quella già corrisposta. Per il grave pregiudizio aziendale consistente nel non aver ottenuto il beneficio auspicato, la spiegava domanda riconvenzionale di Pt_1 risarcimento del danno e restituzione dell'acconto corrisposto di €500,00.
Si costituiva in giudizio il contestando le deduzioni di controparte sia CP_1 relativamente al corretto espletamento dell'incarico che in ordine all'accordo che subordinava il pagamento dei propri compensi alla concessione del beneficio economico. Da ultimo deduceva che nessun danno aveva ricevuto la poiché Pt_1 il bando era stato riaperto ed ella aveva ricevuto il beneficio attraverso un progetto simile al proprio redatto da altro professionista.
Istruita la causa con l'espletamento di prova per testi, con sentenza n. 925/18 il
Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto e condannava la al pagamento delle spese del giudizio. Pt_1
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva, sulla scorta della documentazione in atti, il corretto adempimento del all'incarico conferitogli CP_1
e la mancata dimostrazione di un accordo sul compenso nei termini indicati dall'opponente.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
05.07.2018, censurandola sotto diversi profili e chiedendone la Parte_1 integrale riforma. In particolare rilevava che il non aveva dato prova né di CP_1
2 aver redatto un progetto conforme alle disposizioni attuative e procedurali per il trattamento delle domande di aiuto, né dell'invio dello stesso, neanche telematico, non presentando le rituali ricevute di accettazione e consegna;
che la documentazione in atti e, nello specifico, la relazione prodotta del per. agr.
[...]
, aveva dimostrato, al contrario, che la domanda per la misura 114 non era Per_1 mai stata presentata dal e relativamente alla misura 121 non era stata CP_1 presentata né prima della revoca del bando (27.10.10) né dopo la sua sostituzione
(19.1.11). Lamentava, ancora, l'appellante l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per aver dovuto ricorrere la Pt_1 all'incarico di un altro professionista per il medesimo progetto, con conseguente lesione degli interessi economici della stessa non tanto sotto il profilo della chance perduta (scongiurata dalla solerzia della stessa nella tempestiva presentazione Pt_1 di un nuovo progetto) quanto sotto il profilo dell'esborso economico, rilevando sia le spese sostenute per la doppia domanda di finanziamento (avendo dovuto corrispondere una seconda parcella) sia il tempo perduto nel godimento dell'aiuto economico volto alla riqualificazione del suo fondo. Censurava poi la dichiarata inutilizzabilità delle testimonianze dei sigg.ri e Parte_2 Testimone_1
operata dal giudice di prime cure sulla base di una insussistente incapacità
[...]
a testimoniare, peraltro neppure eccepita da controparte.
Si costituiva con comparsa depositata in data 04.12.2018 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza dell'11.12.2018 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'08.06.2021.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 24.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 13.05.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3 §2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il gravame non è meritevole di accoglimento.
Muovendo dalla contestazione relativa all'omesso invio della domanda di aiuto, essa risulta smentita dalle emergenze documentali richiamate nella sentenza impugnata la quale ha affermato che la domanda n. 84750391223 redatta dal dr.
è stata inoltrata per via telematica ai competenti uffici e la domanda cartacea CP_1
è stata regolarmente spedita e ricevuta, in data 06.08.2009, dall'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, sicchè il riscontro della Regione Calabria del 26.1.2012 richiamato da parte appellante non appare decisivo.
Oltretutto deve rilevarsi che il , in sede di costituzione nel giudizio di CP_1 primo grado, ha affermato che è stata la stessa opponente a curare la spedizione della domanda e dei documenti progettuali cartacei a supporto ed a consegnare le copie delle ricevute della raccomandata al professionista, affinché le custodisse, circostanza questa non specificamente contestata dalla Pt_1
Con riguardo alla asserita inidoneità dell'elaborato progettuale, essa si fonda sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte che, per giurisprudenza costante, costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio.
In ogni caso le doglianze dell'appellante non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha dettagliatamente elencato tutta la documentazione prodotta a corredo della domanda di aiuto, evidenziando che la non è stata Pt_1 ammessa agli aiuti in quanto il relativo bando è stato poi annullato.
L'appellante omette di indicare specificamente le carenze documentali che avrebbero in tesi compromesso il buon esito della domanda, per la quale, si ribadisce, non vi è prova di un rigetto. Oltretutto la stessa perizia di parte contiene una valutazione positiva in merito all'attività del professionista, leggendosi a pag. 4 della stessa che “Nel progetto in esame il piano di miglioramento aziendale è stato regolarmente redatto dal tecnico progettista” (di ciò ha dato atto il giudice di primo grado nel provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo).
Quanto alla prova dell'accordo che subordinava il pagamento alla erogazione del finanziamento, che ad avviso dell'appellante, sarebbe emersa dalle dichiarazioni dei sigg.ri e ritiene la Corte che, Parte_2 Testimone_1 indipendentemente dalla incapacità a testimoniare dei medesimi quali
4 comproprietari del fondo oggetto del progetto in questione (incapacità che il giudice non avrebbe potuto rilevare non avendo la controparte eccepito la nullità della prova subito dopo l'escussione dei testi), le predette dichiarazioni non valgano a dimostrare in termini inequivoci l'assunto dell'appellante. Innanzitutto i due testi, germani della hanno riferito che il conferimento dell'incarico sarebbe avvenuto in loro Pt_1 presenza presso la casa di campagna, mentre il teste , unico Testimone_2 indifferente, ha riferito che il conferimento è avvenuto nell'aprile 2009 presso lo studio del dr. ed ha escluso la presenza di altre persone. Inoltre CP_1 [...] ha dichiarato che l'incarico è stato conferito nel mese di luglio 2009 (il che Pt_2 appare poco verosimile ove si ponga mente al fatto che la domanda cartacea risulta presentata il 6 agosto 2009), mentre ha detto di non ricordare Testimone_1 né l'anno né il giorno;
la prima ha riferito della presenza anche del loro padre, mentre il secondo non ne ha fatto menzione.
A fronte di tali discordanze ed incertezze nella deposizione, non può dirsi raggiunta la prova della condizione cui, secondo l'assunto dell'appellante, era subordinato il pagamento.
A fronte dell'accertato adempimento del , è evidente come non può CP_1 trovare ingresso la domanda di risarcimento danni avanzata dalla per aver Pt_1 dovuto ricorrere all'incarico di altro professionista per il medesimo progetto.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 05.07.2018, nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 925/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il
[...]
31.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €1.984,00 per compensi, oltre rimborso
5 spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fausto Salerno dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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