Art. 7.
Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni almeno di effettivo e lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della prima Sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui essi siano addetti.
Gli interessati devono presentare la domanda di nomina prima della cessazione dal servizio di assistenti; e qualora siano assunti nei ruoli di cui al precedente comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' acquisita nel ruolo di provenienza.
Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono, altresi', ottenere la nomina, previo esame-colloquio, nei ruoli di altre carriere delle pubbliche Amministrazioni, limitatamente alle aliquote dei posti di ruolo vacanti, ad essi annualmente riservati.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere e le aliquote dei posti riservati, in ciascuna di esse, agli assistenti ordinari, nonche' le modalita' dell'esame-colloquio e del passaggio previsto dal precedente comma.
Le aliquote dei posti riservati agli assistenti ordinari sono comunicate dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero della pubblica istruzione.
Coloro che aspirano al passaggio di ruolo debbono, farne domanda entro il 31 marzo successivo.
Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni almeno di effettivo e lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della prima Sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui essi siano addetti.
Gli interessati devono presentare la domanda di nomina prima della cessazione dal servizio di assistenti; e qualora siano assunti nei ruoli di cui al precedente comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' acquisita nel ruolo di provenienza.
Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono, altresi', ottenere la nomina, previo esame-colloquio, nei ruoli di altre carriere delle pubbliche Amministrazioni, limitatamente alle aliquote dei posti di ruolo vacanti, ad essi annualmente riservati.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere e le aliquote dei posti riservati, in ciascuna di esse, agli assistenti ordinari, nonche' le modalita' dell'esame-colloquio e del passaggio previsto dal precedente comma.
Le aliquote dei posti riservati agli assistenti ordinari sono comunicate dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero della pubblica istruzione.
Coloro che aspirano al passaggio di ruolo debbono, farne domanda entro il 31 marzo successivo.