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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9091 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28246/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NT VA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 28246/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA
“ ” ( P.IVA ) , in persona Parte_1 P.IVA_1
del liquidatore e legale rapp.te p.t. , elett.te dom.ta presso lo studio Controparte_1
degli Avv.ti Roberto Scopece e AN CU IA che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ) , in Controparte_2 P.IVA_2
persona dell'amministratore p.t., “ ” elett.te dom.to Controparte_3
in alla presso lo studio dell'Avv.to Stefano Gaetano CP_2 Controparte_2
d'Aragona che lo rapp.ta e difende;
CONVENUTO
NONCHE'
( C.F. e P. Iva ) , in persona Controparte_4 P.IVA_3
dell'Amministratore delegato e Direttore Generale dr. e del Controparte_5
1 Dirigente dr. rapp.ta e difesa in virtù di procura generale alle liti Controparte_6
dall'Avv. Licia Polizio presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno alla Via
DO SE nr.19;
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attrice in data 9.05.25, dal convenuto condominio in data 7.05.25 e dalla chiamata in causa in data 9.05.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice in epigrafe conveniva in giudizio il alla , in persona dell'amministratore p.t., per Controparte_7 Controparte_2
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infiltrazioni verificatesi all'interno del locale al piano seminterrato da essa condotto in locazione e adibito alla vendita di casalinghi , di proprietà delle sig.re , e Per_1 Per_2 Persona_3
.A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che nei primi mesi del
[...]
2018 , nella sala interna del predetto locale , si verificavano infiltrazioni di acqua provenienti dal soprastante cortile di proprietà del e Controparte_2
che, in conseguenza di ciò, essa subiva danni “ non solo per il deterioramento della merce varia ivi esposta per la vendita, ma anche per il ridotto e disagevole utilizzo di detto locale danneggiato dalle predette infiltrazioni “.
L'attrice, pertanto, chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal locale e dalla merce nonché i danni per ridotto utilizzo dell'immobile con condanna del ON .
Si costituiva il convenuto che eccepiva il difetto di legittimazione attiva CP_2
della attrice in quanto mera conduttrice e non proprietaria del locale deposito interessato dai danni e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda nonché la quantificazione del danno ritenuta eccessiva. Chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria assicurazione per essere Controparte_4
manlevato in caso di condanna.
2 Veniva autorizzata la chiamata del terzo e si costituiva in giudizio la Controparte_4
che eccepiva l'inoperatività della polizza per l'evento dannoso per cui è causa e
[...]
chiedeva il rigetto della domanda di manleva.
Veniva ammessa ed espletata la prova per testi, nonché disposta ctu.
Indi, alla udienza del 14.05.25, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice avuto riguardo alla domanda di risarcimento dei danni per infiltrazione d'acqua occorsi ad un elemento strutturale del locale condotto in locazione ( muri e soffitti). Invero, legittimato attivo
è solo il proprietario e non anche il conduttore il quale ultimo ha legittimazione attiva per i soli danni ai beni mobili e arredi di sua proprietà nonché per il ridotto godimento dell'immobile.
In specie, avuto riguardo ai danni da ridotto godimento dell'immobile , non v'é dubbio che il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento , gli arrechi danno nell'uso e godimento dell'immobile locato , avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità contro l'autore del danno ai sensi dell'art.1585 comma 2° c.c. (cfr. Cass. civ. sez. III ord.
5.05.2020 n.8466).
Nel caso in esame, sia le risultanze della prova per testi, che quelle della CTU hanno consentito di accertare sia i danni alla merce conservata nel locale deposito, sia i danni per ridotto utilizzo dell'immobile.
In specie, il CTU Ing. , la cui relazione appare improntata a corretti Persona_4
canoni tecnico-giuridici e le cui conclusioni si ritiene di far proprie, ha accertato il nesso causale tra il fenomeno infiltrativo e i danni causati, precisando che la causa delle infiltrazioni è da individuarsi nella rottura del pozzetto/tubazione fecale del
. CP_2
Pertanto, non v'è dubbio circa la responsabilità del convenuto ex CP_2
art.2015 c.c. quale custode dei beni condominiali .
Né il convenuto ha dimostrato, come era suo onere, l'esistenza di un fattore estraneo
3 che, per il carattere della imprevedibilità e dell'eccezionalità (caso fortuito) fosse idoneo a interrompere il nesso di causalità .
Il , invero, non disconosce il verificarsi dei denunziati fenomeni CP_2
infiltrativi e i conseguenti danni , all'interno dell'immobile condotto in locazione dalla società attrice ma deduce di non essere rimasto inerte , come affermato dalla attrice e che, invece, si è attivato effettuando le dovute indagini tecniche e gli interventi di propria competenza per risolvere la problematica.
Orbene, si osserva che parte convenuta ha documentato di aver dato incarico a un proprio tecnico (geom. ) che, a seguito di indagini sul posto, ha redatto una Per_5
perizia fotografica e suggerito tutti gli interventi idonei ad eliminare le cause delle infiltrazioni (cfr.doc.2 all. alla comparsa) . Il tecnico ha rilevato la rottura della tubazione fecale interrata nel locale deposito condotto in locazione dalla attrice e tale rottura è stata riparata dal mediante sostituzione del tratto di tubatura CP_2
danneggiata già nel dicembre del 2018 (cfr. doc 3 all. alla comparsa) e, pertanto, prima della introduzione del presente giudizio.
Non v'è dubbio, quindi, che le cause della infiltrazione siano state eliminate.
Peraltro, non risulta alcuna domanda di parte attrice sul punto che , pertanto, è estraneo al thema decidendum.
Ciò che invece, non è stato realizzato dal convenuto è il completo ripristino dello stato dei luoghi all'interno del locale deposito (cfr. fotografie all. alla ctu) .
Pertanto, non v'è dubbio che il debba essere condannato al ripristino CP_2
dello stato dei luoghi con esclusione dei lavori riguardanti la impermeabilizzazione della parete che non sono stati oggetto di domanda specifica da parte CP_8
della attrice .
Sul punto, va precisato che parte attrice ha chiesto in via principale il risarcimento in forma specifica ex art.2058 c.c. e , solo in via subordinata, il risarcimento per equivalente (cfr. atto di citazione).
Parimenti, sono dovuti alla attrice, perché comprovati, i danni da ridotto godimento dell'immobile che il CTU ha quantificato in euro 1266,00 comprensivi di IVA se
4 dovuta come per legge nonché i danni alla merce quantificabili in euro 3440,00 comprensivi di IVA se dovuta come per legge .
Va accolta, altresì, la domanda di manleva proposta dal convenuto condominio nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Al riguardo, risulta comprovato che l'attrice ha provveduto alla regolare denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa (cfr. doc.4).
Inoltre, va disattesa l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa sollevata da posto che leggendo le condizioni di Polizza (pag.13), nella Controparte_4
sezione C “danni da acqua” , cap 1.Oggetto dell'Assicurazione , sezione C2 –
Responsabilità civile verso terzi, 1.2 Rischio Assicurato si legge : “ La società si obbliga , fino a concorrenza delle somme indicate in polizza per la responsabilità civile , a tenere indenne l'assicurato di quanto questi , in qualità di proprietario del fabbricato assicurato, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi . compresi i locatari, per morte lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato….” (cfr. doc.7).
Invero, come rilevato dal CTU, il danno non è stato causato da “rigurgito o traboccamento” di fogna, come la compagnia assicurativa ha dedotto, bensì è stato determinato dalla rottura del pozzetto fognario e della tubazione al servizio del fabbricato , ipotesi per la quale la garanzia è pienamente operante.
Da ciò consegue, che la chiamata in causa dovrà essere condannata a tenere indenne il convenuto da ogni pregiudizio economico che gli deriverà dalla CP_2
presente decisione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, scaglione da €. 5.200,00 ad €
5 26.000,00, dovendosi applicare i parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
NT VA, sulla domanda proposta da “ ” Parte_1
contro , così provvede: Controparte_9
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_10
in persona dell'amministratore p.t., all'immediato ripristino dello
[...]
stato dei luoghi all'interno del locale deposito per cui è causa, con esclusione dei lavori di impermeabilizzazione della parete condominiale;
- condanna, altresì, il convenuto al risarcimento dei danni in favore CP_2
della società attrice che liquida in euro 1266,00 comprensivi di IVA se dovuta come per legge, per danno da ridotto godimento e in euro 3440,00 comprensivi di IVA se dovuta come per legge, per danni alla merce oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il Convenuto al pagamento delle spese di lite, CP_2
comprensive di spese di ctu (come da decreto di liquidazione in atti) in favore della attrice che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 2540,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore dei procuratori antistatari Avv.to Roberto Scopece e
AN CU IA;
- accoglie la domanda di manleva e, per l'effetto, condanna la chiamata in causa in persona del legale rapp. te p.t., a tenere indenne il Controparte_4
convenuto da ogni pregiudizio economico che gli deriverà dalla CP_2
presente decisione;
6 - condanna , in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento Controparte_4
delle spese di lite in favore di , in Controparte_10
persona dell'amministratore p.t., che liquida in euro 2540,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv.to Stefano Gaetani d'Aragona .
Così deciso in Napoli il 13.10.25
Il Giudice
Dott.ssa NT VA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NT VA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 28246/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA
“ ” ( P.IVA ) , in persona Parte_1 P.IVA_1
del liquidatore e legale rapp.te p.t. , elett.te dom.ta presso lo studio Controparte_1
degli Avv.ti Roberto Scopece e AN CU IA che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ) , in Controparte_2 P.IVA_2
persona dell'amministratore p.t., “ ” elett.te dom.to Controparte_3
in alla presso lo studio dell'Avv.to Stefano Gaetano CP_2 Controparte_2
d'Aragona che lo rapp.ta e difende;
CONVENUTO
NONCHE'
( C.F. e P. Iva ) , in persona Controparte_4 P.IVA_3
dell'Amministratore delegato e Direttore Generale dr. e del Controparte_5
1 Dirigente dr. rapp.ta e difesa in virtù di procura generale alle liti Controparte_6
dall'Avv. Licia Polizio presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno alla Via
DO SE nr.19;
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attrice in data 9.05.25, dal convenuto condominio in data 7.05.25 e dalla chiamata in causa in data 9.05.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice in epigrafe conveniva in giudizio il alla , in persona dell'amministratore p.t., per Controparte_7 Controparte_2
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infiltrazioni verificatesi all'interno del locale al piano seminterrato da essa condotto in locazione e adibito alla vendita di casalinghi , di proprietà delle sig.re , e Per_1 Per_2 Persona_3
.A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che nei primi mesi del
[...]
2018 , nella sala interna del predetto locale , si verificavano infiltrazioni di acqua provenienti dal soprastante cortile di proprietà del e Controparte_2
che, in conseguenza di ciò, essa subiva danni “ non solo per il deterioramento della merce varia ivi esposta per la vendita, ma anche per il ridotto e disagevole utilizzo di detto locale danneggiato dalle predette infiltrazioni “.
L'attrice, pertanto, chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal locale e dalla merce nonché i danni per ridotto utilizzo dell'immobile con condanna del ON .
Si costituiva il convenuto che eccepiva il difetto di legittimazione attiva CP_2
della attrice in quanto mera conduttrice e non proprietaria del locale deposito interessato dai danni e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda nonché la quantificazione del danno ritenuta eccessiva. Chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria assicurazione per essere Controparte_4
manlevato in caso di condanna.
2 Veniva autorizzata la chiamata del terzo e si costituiva in giudizio la Controparte_4
che eccepiva l'inoperatività della polizza per l'evento dannoso per cui è causa e
[...]
chiedeva il rigetto della domanda di manleva.
Veniva ammessa ed espletata la prova per testi, nonché disposta ctu.
Indi, alla udienza del 14.05.25, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice avuto riguardo alla domanda di risarcimento dei danni per infiltrazione d'acqua occorsi ad un elemento strutturale del locale condotto in locazione ( muri e soffitti). Invero, legittimato attivo
è solo il proprietario e non anche il conduttore il quale ultimo ha legittimazione attiva per i soli danni ai beni mobili e arredi di sua proprietà nonché per il ridotto godimento dell'immobile.
In specie, avuto riguardo ai danni da ridotto godimento dell'immobile , non v'é dubbio che il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento , gli arrechi danno nell'uso e godimento dell'immobile locato , avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità contro l'autore del danno ai sensi dell'art.1585 comma 2° c.c. (cfr. Cass. civ. sez. III ord.
5.05.2020 n.8466).
Nel caso in esame, sia le risultanze della prova per testi, che quelle della CTU hanno consentito di accertare sia i danni alla merce conservata nel locale deposito, sia i danni per ridotto utilizzo dell'immobile.
In specie, il CTU Ing. , la cui relazione appare improntata a corretti Persona_4
canoni tecnico-giuridici e le cui conclusioni si ritiene di far proprie, ha accertato il nesso causale tra il fenomeno infiltrativo e i danni causati, precisando che la causa delle infiltrazioni è da individuarsi nella rottura del pozzetto/tubazione fecale del
. CP_2
Pertanto, non v'è dubbio circa la responsabilità del convenuto ex CP_2
art.2015 c.c. quale custode dei beni condominiali .
Né il convenuto ha dimostrato, come era suo onere, l'esistenza di un fattore estraneo
3 che, per il carattere della imprevedibilità e dell'eccezionalità (caso fortuito) fosse idoneo a interrompere il nesso di causalità .
Il , invero, non disconosce il verificarsi dei denunziati fenomeni CP_2
infiltrativi e i conseguenti danni , all'interno dell'immobile condotto in locazione dalla società attrice ma deduce di non essere rimasto inerte , come affermato dalla attrice e che, invece, si è attivato effettuando le dovute indagini tecniche e gli interventi di propria competenza per risolvere la problematica.
Orbene, si osserva che parte convenuta ha documentato di aver dato incarico a un proprio tecnico (geom. ) che, a seguito di indagini sul posto, ha redatto una Per_5
perizia fotografica e suggerito tutti gli interventi idonei ad eliminare le cause delle infiltrazioni (cfr.doc.2 all. alla comparsa) . Il tecnico ha rilevato la rottura della tubazione fecale interrata nel locale deposito condotto in locazione dalla attrice e tale rottura è stata riparata dal mediante sostituzione del tratto di tubatura CP_2
danneggiata già nel dicembre del 2018 (cfr. doc 3 all. alla comparsa) e, pertanto, prima della introduzione del presente giudizio.
Non v'è dubbio, quindi, che le cause della infiltrazione siano state eliminate.
Peraltro, non risulta alcuna domanda di parte attrice sul punto che , pertanto, è estraneo al thema decidendum.
Ciò che invece, non è stato realizzato dal convenuto è il completo ripristino dello stato dei luoghi all'interno del locale deposito (cfr. fotografie all. alla ctu) .
Pertanto, non v'è dubbio che il debba essere condannato al ripristino CP_2
dello stato dei luoghi con esclusione dei lavori riguardanti la impermeabilizzazione della parete che non sono stati oggetto di domanda specifica da parte CP_8
della attrice .
Sul punto, va precisato che parte attrice ha chiesto in via principale il risarcimento in forma specifica ex art.2058 c.c. e , solo in via subordinata, il risarcimento per equivalente (cfr. atto di citazione).
Parimenti, sono dovuti alla attrice, perché comprovati, i danni da ridotto godimento dell'immobile che il CTU ha quantificato in euro 1266,00 comprensivi di IVA se
4 dovuta come per legge nonché i danni alla merce quantificabili in euro 3440,00 comprensivi di IVA se dovuta come per legge .
Va accolta, altresì, la domanda di manleva proposta dal convenuto condominio nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Al riguardo, risulta comprovato che l'attrice ha provveduto alla regolare denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa (cfr. doc.4).
Inoltre, va disattesa l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa sollevata da posto che leggendo le condizioni di Polizza (pag.13), nella Controparte_4
sezione C “danni da acqua” , cap 1.Oggetto dell'Assicurazione , sezione C2 –
Responsabilità civile verso terzi, 1.2 Rischio Assicurato si legge : “ La società si obbliga , fino a concorrenza delle somme indicate in polizza per la responsabilità civile , a tenere indenne l'assicurato di quanto questi , in qualità di proprietario del fabbricato assicurato, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi . compresi i locatari, per morte lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato….” (cfr. doc.7).
Invero, come rilevato dal CTU, il danno non è stato causato da “rigurgito o traboccamento” di fogna, come la compagnia assicurativa ha dedotto, bensì è stato determinato dalla rottura del pozzetto fognario e della tubazione al servizio del fabbricato , ipotesi per la quale la garanzia è pienamente operante.
Da ciò consegue, che la chiamata in causa dovrà essere condannata a tenere indenne il convenuto da ogni pregiudizio economico che gli deriverà dalla CP_2
presente decisione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, scaglione da €. 5.200,00 ad €
5 26.000,00, dovendosi applicare i parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
NT VA, sulla domanda proposta da “ ” Parte_1
contro , così provvede: Controparte_9
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_10
in persona dell'amministratore p.t., all'immediato ripristino dello
[...]
stato dei luoghi all'interno del locale deposito per cui è causa, con esclusione dei lavori di impermeabilizzazione della parete condominiale;
- condanna, altresì, il convenuto al risarcimento dei danni in favore CP_2
della società attrice che liquida in euro 1266,00 comprensivi di IVA se dovuta come per legge, per danno da ridotto godimento e in euro 3440,00 comprensivi di IVA se dovuta come per legge, per danni alla merce oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il Convenuto al pagamento delle spese di lite, CP_2
comprensive di spese di ctu (come da decreto di liquidazione in atti) in favore della attrice che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 2540,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore dei procuratori antistatari Avv.to Roberto Scopece e
AN CU IA;
- accoglie la domanda di manleva e, per l'effetto, condanna la chiamata in causa in persona del legale rapp. te p.t., a tenere indenne il Controparte_4
convenuto da ogni pregiudizio economico che gli deriverà dalla CP_2
presente decisione;
6 - condanna , in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento Controparte_4
delle spese di lite in favore di , in Controparte_10
persona dell'amministratore p.t., che liquida in euro 2540,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv.to Stefano Gaetani d'Aragona .
Così deciso in Napoli il 13.10.25
Il Giudice
Dott.ssa NT VA
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