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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2025, n. 11584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11584 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BOLKVADZE SHOTA nato il [...] AV IL nato il [...] avverso la sentenza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Marco Paternello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11584 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 13/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Venezia ha applicato a LK HO e a AV IL - imputati di tentato furto in abitazione pluriaggravato e, il secondo, anche del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 - la pena concordata con il p.m.: - per il primo, anni, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa, con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza;
- per il secondo, anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa (con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, pena base per il furto, anni 2, mesi 1 di reclusione e 500 euro di multa, aumentata per la continuazione di mesi 2 di reclusione ed euro 100 di multa, ridotta per il rito). 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione LK HO, attraverso il difensore Avv. Guglielmo Pezzotta, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla confisca, che non essendo oggetto dell'accordo tra le parti, richiedeva una motivazione assente nella sentenza impugnata. 3. Avverso la medesima sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione AV IL, attraverso il difensore Avv. Mario Fortunato, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge in quanto l'aumento di pena per il reato satellite di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 è stato effettuato anche con riguardo alla pena pecuniaria, nonostante che per detto reato sia comminata la sola pena detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di LK HO è inammissibile per genericità. Premesso che già l'imputazione fa riferimento all'utilizzo di attrezzi per lo scasso, a piedi di porco, etc., la sentenza impugnata richiama per relationem il contenuto del verbale di arresto con il quale il ricorrente in nessun modo si confronta, il che rende ragione dell'aspecificità dell'impugnazione. 2 3. Anche il ricorso di AV IL è inammissibile. Come chiarito da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01 (§ 6.2., lett. e), «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave», sicché la censura è manifestamente infondata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/02/2025.
- per il secondo, anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa (con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, pena base per il furto, anni 2, mesi 1 di reclusione e 500 euro di multa, aumentata per la continuazione di mesi 2 di reclusione ed euro 100 di multa, ridotta per il rito). 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione LK HO, attraverso il difensore Avv. Guglielmo Pezzotta, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla confisca, che non essendo oggetto dell'accordo tra le parti, richiedeva una motivazione assente nella sentenza impugnata. 3. Avverso la medesima sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione AV IL, attraverso il difensore Avv. Mario Fortunato, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge in quanto l'aumento di pena per il reato satellite di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 è stato effettuato anche con riguardo alla pena pecuniaria, nonostante che per detto reato sia comminata la sola pena detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di LK HO è inammissibile per genericità. Premesso che già l'imputazione fa riferimento all'utilizzo di attrezzi per lo scasso, a piedi di porco, etc., la sentenza impugnata richiama per relationem il contenuto del verbale di arresto con il quale il ricorrente in nessun modo si confronta, il che rende ragione dell'aspecificità dell'impugnazione. 2 3. Anche il ricorso di AV IL è inammissibile. Come chiarito da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01 (§ 6.2., lett. e), «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave», sicché la censura è manifestamente infondata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/02/2025.